Art. 1.
L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica e' data con decreto del Ministro pei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e per le comunicazioni.
Nel decreto sono determinate la quantita' massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo gia' stabilito di dieci anni.
Col decreto stesso o con decreto successivo saranno' determinate, d'intesa col Ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia, che attraversano il confine.
L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica e' data con decreto del Ministro pei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e per le comunicazioni.
Nel decreto sono determinate la quantita' massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo gia' stabilito di dieci anni.
Col decreto stesso o con decreto successivo saranno' determinate, d'intesa col Ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia, che attraversano il confine.