Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata in [...] il [...]; Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Renato Mele.
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Mele.
Il collegio rileva che le parti con il presente accordo abbiano inteso fare discendere effetti meramente obbligatori alle pattuizioni concordate in merito ad eventuali trasferimenti immobiliari e che provvederanno a stipulare i relativi atti a seguito della pubblicazione della presente sentenza;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate, ed in particolare:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi convengono che, entro 6 mesi dalla data di omologazione della separazione, il Sig.
trasferisca alla Sig.ra la sua quota di proprietà della casa coniugale, sopra CP_1 Pt_1 escritta e precisamente to sito al piano primo della palazzina “B3”, distinto con il numero interno cinque (int.5) composto di tre camere ed accessori;
confinante con vano scale, vano ascensore, appartamento interno sei, distacco da via di lottizzazione, distacco dalla S.S. Aurelia,
3. Il Sig. , inoltre, riconoscendo che la moglie non percepisce redditi, avendo la stessa CP_1 sacrifica ioni per dedicarsi esclusivamente alla gestione ed alla 5 amministrazione di tutte le attività domestiche e consapevole dell'esigenza per i figli di potere continuare a fare affidamento sull'aiuto della madre, corrisponderà alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento Parte_1 una tantum, la complessiva somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00). Tale importo sarà versato dal Sig. entro 7 (sette) giorni dalla data di omologazione della separazione, tramite bonifico da CP_1 eseguire sul conto corrente bancario della Sig.ra I ricorrenti dichiarano espressamente che Pt_1 tale corresponsione di somme è un elemento fu ndispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
4. I coniugi prestano il loro reciproco benestare al rilascio e/o rinnovo del passaporto
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.04.25
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso