Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 1548 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi dell'art 436 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Russo Appellante E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
Appellato
RAGIONI IN FATTIO E IN DIRITTODELLA DECISIONE
Con domanda amministrativa del 22.12.2021 , affetto da 'esiti di Parte_1 intervento di adenocarcinoma del retto medio e ileostomia su bacchetta con successivo allargamento orifizio stomale, ipertensione prostatica, osteocondrosi L2- S1, calcificazione valvola aortica, ipertensione arteriosa, obesità patologica', chiedeva all il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. CP_1
Con ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 3463/2022 il Pt_1 impugnava innanzi al Tribunale del lavoro di Foggia la decisione adottata dall' in CP_1 occasione della visita del 31.1.2022 (definita il 6.3.2022), con la quale l' aveva CP_2 escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, avendo riconosciuto l'istante invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%.
Il Ctu nominato in sede di ATP, dott. riconosceva il ricorrente Persona_1 affetto da patologie comportanti un'invalidità al 100% ma escludeva il diritto all'indennità di accompagnamento.
Contestate le conclusioni della consulenza tecnica, l'odierno appellante in data 12.5.2023 proponeva ulteriore ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro di Bari ex art.
L' resisteva in giudizio. CP_1
Venivano espletate indagini peritali all'esito delle quali il ctu riteneva che il Pt_1
“non presentava all'atto della vista una compromissione della capacità di deambulatoria o una generale compromissione nelle attività di base e complesse della vita quotidiana. Si ritiene pertanto che le affezioni e le menomazioni accertate, valutate nel loro complesso, siano tali da determinare nel ricorrente un0ibalidità del 100%ma non l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore non essendo lo stesso in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tuttavia essendo stato il ricorrente sottoposto a trattamento chemioterapico con protocollo FO (combinazione chemioterapica composta da acido folinico, flurouracuile e oxaliplatino) per complessivi 12 cicli ogni 14 giorni per 6 mesi, e considerando gli effetti collaterali di suddetta terapia, va riconosciuto allo stesso il beneficio dell'indennità di accompagnamento per chemioterapia con decorrenza dal 3.2.2022 al 3.8.2022”.
Con sentenza resa in data 10.11.2023 il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile la domanda, nulla disponeva sulle spese di lite, ponendo quelle di ctu a carico dell CP_1
Il giudice dava conto che nel corso del giudizio era emerso che il ricorrente aveva presentato in data 18.5.2023 una nuova domanda amministrativa per la medesima prestazione e che con verbale del 20.6.2023 era stato riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
A mente dell'art. 11 L. n.222/1984, che preclude la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all'esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all'esito del relativo procedimento, il giudice quale riteneva che il ricorrente, avendo presentato una nuova domanda amministrativa, avesse sostanzialmente prestato acquiescenza all'esito negativo della precedente visita medica consequenziale alla presentazione della prima domand amministrativa.
Avverso detta sentenza con ricorso del 29.12.2023 interponeva appello . Parte_1
Censurava la decisione del primo giudice dolendosi della errata interpretazione dell'art. 11 legge n. 222/84, come modificato dall'art. 56 legge n.69/2009, e, conseguentemente, dell'errata applicazione al caso di specie, in quanto l'effetto sanzionatorio della proposizione della nuova domanda amministrativa disciplinato dalla detta normativa avrebbe potuto essere unicamente l'inammissibilità della nuova domanda amministrativa e, giammai, l'azione giudiziaria introdotta a fini impugnatori di una precedente domanda amministrativa.
Lamentava altresì la violazione dell'art. 149 disp att. c.p.c. avendo il ctu nominato e conseguentemente il giudice ignorato la documentazione medica regolarmente prodotta da cui si evinceva non solo la ristadiazione di secondarismi polmonari ed epatici ma anche la ripresa della chemioterapia, di modo che non sussisteva soluzione di continuità tra il requisito sanitario riconosciuto da febbraio a agosto 2022 e la data della nuova domanda amministrativa del maggio 2023; insisteva perciò per una nuova ctu.
Resisteva l . CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa a mente dell'art 436 bis c.p.c. (trattasi di procedimento introdotto dopo il 28.2.2023, cfr art 35 L. 29.12.2022 n. 149), con lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
L'appello è inammissibile.
Il gravame cui può essere assoggettata la sentenza resa dal Tribunale all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, per espressa previsione legislativa, non è l'appello, ma il ricorso per Cassazione, trattandosi di sentenza espressamente dichiarata non appellabile (v. Cass. n. 12332 del 15/06/2015, nonché Cassazione civile, sez. VI , 07/02/2019, n. 3670).
Invero, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 7, c.p.c. "la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile".
Afferma al riguardo la Corte di Cassazione che “in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il
c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione” (Cass.
9.11.2016 n. 22721).
Costituisce, peraltro, principio consolidato quello secondo il quale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione anche implicita dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza e dalle indicazioni della parte (v. da ultimo Cass n. 15897 dell'11.7.2014, Cass. n. 21520 del 22.10.2015, Cass. n. 12872 del 22.6.2016).
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale qui impugnata è stata emessa in un giudizio instaurato ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, a seguito della contestazione delle conclusioni raggiunte dal Ctu nella prima fase, ed è indubbio che gli aspetti che il ricorrente ha inteso fare oggetto del giudizio di secondo grado – involgendo il presupposto della domanda amministrativa ex art 11 l. 222/84 e la valutazione dell'aggravamento delle infermità- sono quelli che attengono propriamente alla struttura del giudizio per a.t.p. come delineata dal legislatore, vale a dire la sussistenza dei requisiti sanitari.
L'appello va quindi certamente dichiarato inammissibile, trattandosi, peraltro, di vizio rilevabile d'ufficio, indipendentemente da ogni espressa eccezione dell'appellato in proposito (in questo caso, pure sollevata).
Solo per completezza, deve aggiungersi che non è prevista costituzionalmente la pluralità di gradi di giudizio (fatto salvo il ricorso per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale), sicchè il legislatore nazionale gode di una certa discrezionalità nel prevedere limiti all'accesso alle impugnazioni (Cass n 2143 del 5.2.2015).
Limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale di tal tipo sono inoltre compatibili con l'art. 6, comma 1, CEDU, qualora perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v tra le altre Corte Edu Walchli c francia 26 luglio 2997, Faltejsek
c. Repubblica Ceca 15 maggio 2008).
Relazione che, come recentemente ribadito dalla S.C. , sussiste nel caso in esame,
“posto che il giudizio ex art 445 bis c.p.c. è stato introdotto con il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il legislatore ha così ritenuto che l'elemento sanitario nella maggior parte dei casi assuma valore risolutivo delle controversie in questione, sicchè l'accelerazione imposta alle controversie in cui l'aspetto sanitario assuma rilevanza decisiva può sortire un effetto acceleratorio e deflattivo del contenzioso. Tale fine appare quindi giustificare nelle controversie in esame il sacrificio del doppio grado di merito, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, elevato a rango costituzionale a seguito della riformulazione dell'art. 111 Cost. ad opera della L.Cost n. 2 del 1999, in sintonia con l'obiettivo perseguito anche a livello sovranazionale dall'art. 6 della di assicurare una decisione di Pt_2 merito in tempi ragionevoli (così Cass n. 13825 del 2008, Cass. S.U. n. 5700 del 2014, Cass S.U. n. 9558 del 2014, Cass n. 17698 del 2014).
Né può sostenersi che il sacrificio dell'appello costituisca un limite significativo al diritto di azione e di difesa e quindi arrechi un vulnus al diritto alla tutela in giudizio, tenuto conto del fatto che sulla sentenza del Tribunale è comunque esperibile il ricorso per cassazione e che il giudizio di primo grado già si articola in due fasi (così Cassazione civile, sez. VI, 7.2.2019 n 3670).
Ciò detto, non possono nutrirsi dubbi di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 445 bis ultimo comma c.p.c., essendo la questione stata ormai risolta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 243 del 28.10.2014.
Invero, va rammentato che il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 gennaio 2013, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 111 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 445-bis del codice di procedura civile in toto, investendo in particolare anche il settimo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge di stabilità 2012), per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
In particolare, come si legge nella sentenza della Corte Costituzionale al punto 1.4
“Infine il rimettente ritiene che l'art. 445-bis, settimo comma, cod. proc. civ. violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto, nello stabilire che «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile», discriminerebbe irragionevolmente tra fattispecie ugualmente tese a conseguire prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, a seconda del diverso presupposto costitutivo del diritto in contestazione. L'inappellabilità delle sentenze sarebbe limitata a quelle che definiscono controversie assistenziali e/o previdenziali in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario, mentre per le controversie previdenziali e/o assistenziali in cui siano in contestazione requisiti diversi da quello sanitario (ad esempio, reddituale, contributivo o di altra natura), ovvero per le controversie assistenziali o previdenziali fuori dall'ambito applicativo dell'art. 445-bis cod. proc. civ., sarebbe assicurato il doppio grado del giudizio di merito, senza che tale limitazione sia giustificata dalle finalità del legislatore di «deflazionare il contenzioso in materia previdenziale».
La prevista inappellabilità della sentenza di cui al settimo comma costituirebbe una irragionevole limitazione alla piena realizzabilità e tutelabilità dei diritti previdenziali e assistenziali, quali diritti soggettivi perfetti ed indisponibili.
Quest'ultima questione è inammissibile.
In primo luogo, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multis, ordinanze n. 42 del 2014; n. 190 del 2013; n.
410 del 2007 e n. 84 del 2003). In ogni caso, si verte nella fattispecie in tema di conformazione degli istituti processuali, non sindacabile da questa Corte per l'ampia discrezionalità spettante al legislatore (ex multis, sentenze n. 65 del 2014 e n. 216 del 2013; ordinanze n. 48 del 2014 e n. 190 del 2013)”. In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado vanno regolate a mente dell'art. 152 disp. att. c.p.. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., 4315/2020).
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.12.2023 da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 10.11.2023 Parte_1 nei confronti dell così provvede: dichiara inammissibile l'appello; CP_1
dichiara che l'appellante non deve all' le spese del presente grado di giudizio;
CP_1
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Bari, 4.2.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore dott.ssa Ernesta Tarantino