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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/02/2024, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 25.1.2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 7947/2022
T R A
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Pecorario Francesco Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.06.2022 parte ricorrente ha contestato le conclusioni della perizia espletata nel procedimento a.t.p. R.G. 12095/2021, all'esito della quale il ctu dott. Persona_1
ha ritenuto la non sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti medico-legali per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento ed handicap grave).
In particolare, il ha contestato l'esito dell'accertamento compiuto, ritenendolo carente Pt_1
e viziato nelle motivazioni medico-legali, in quanto, a suo dire, il Consulente dott. non Per_1
avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui il ricorrente risulta essere affetto.
Più nel dettaglio, il CTU, nel ritenere non sussistenti – in capo al ricorrente – le condizioni necessarie per il riconoscimento dello stato di necessità ed assistenza continua, non avrebbe adeguatamente considerato gli indici medico-legali (specificamente, indici di ) Per_2
normalmente adoperati per la valutazione dei pazienti oncologici: indici, questi, valutati, nel caso di specie – così come risultante da certificazione oncologica del 10/02/2022 agli atti del Org_1 procedimento – nella misura del 40% (percentuale dalla quale si ricaverebbe che “il paziente ha una limitata cura di sé ed un'assistenza continuativa con aiuto necessario permanente viste le gravissime condizioni oncologiche in cui lo stesso versa”).
In relazione al suddetto quadro clinico il ricorrente nella presente fase ha poi depositato nuova documentazione medica attestante le proprie condizioni (visita geriatrica eseguita in data 12/09/2023 presso l' , dal quale si ricava la “necessità di continua sorveglianza dei Organizzazione_2 familiari nelle attività del vivere quotidiano”). CP_ L' si è costituito, resistendo alla domanda.
Disposto il rinnovo della consulenza, è stato nominato nuovo CTU la dott.ssa Per_3
, e, disposta la trattazione scritta della causa per l'udienza ex art. 127 ter cpc, letta la perizia
[...]
depositata dal ctu, nonchè le note scritte per l'udienza, la causa, è decisa con la presente sentenza.
Va, in primis, verificata la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Il ricorso è tempestivo, essendo stato depositato il ricorso nel rispetto dei termini suindicati.
Passando all'esame del merito, il ricorso deve essere rigettato.
Ed invero, il CTU dott.ssa , all'esito dell'esame clinico del ricorrente, Persona_3
viste le censure avanzate e la documentazione depositata, ha concluso ritenendo ricorrente affetto da:
“cardiopatia ischemica trattata con PTCA+ stent in buon compenso emodinamico, prostatectomia radicale per adenocarcinoma prostatico, incontinenza urinaria”. Trattasi di patologie che, secondo il giudizio del ctu, sono “certamente serie ma che non rendono il sig. abbisognevole Pt_1 dell'indennità di accompagnamento”.
Nel caso di specie, difatti, non sussistono i requisiti richiesti dalla legge (l. n. 18/1980) per il riconoscimento della suddetta prestazione: specificamente, oltre allo status di totale invalidità,
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua conseguente all'incapacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Nel dettaglio, quanto al primo requisito, dalla perizia emerge la capacità del ricorrente di deambulare autonomamente (“apparato osteoarticolare: deambulazione e passaggi posturali autonomi”).
In ordine, invece, al secondo requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento della prestazione assistenziale fatta valere in giudizio, il CTU dott.ssa dà atto del fatto che, pur Per_3
versando il ricorrente in uno stato di invalidità medio-grave 67/99%, egli presenta “condizioni generali discrete e risulta essere cosciente ed orientato nel tempo e nello spazio”; pertanto non necessita di assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Le conclusioni cui è pervenuta la CTU nominata nella presente fase sono logiche e coerenti con l'esame degli atti e sono pertanto condivise e fatte proprie.
Ritiene il giudice, infine, in ordine alla documentazione da ultimo depositata dalla parte in allegato alle note scritte per l'udienza, che non sussistano ragioni per disporre il rinnovo della perizia né una integrazione alla stessa in ragione del predetto certificato.
Trattasi infatti di certificato medico rilasciato alla parte appena pochi giorni dopo la visita peritale effettuata sulla persona del ricorrente da parte dell'Ausiliare del Tribunale (la certificazione geriatrica è del 12/09/2023 mentre la visita del ctu è avvenuta il 07/09/2023); sicchè si ritiene che le condizioni del ricorrente non siano mutate, in mancanza di allegazioni specifiche in tal senso, dalla data della visita effettuata dal perito del Tribunale alla data del 12.9.2023.
Peraltro, nel certificato medico del 12.9.2023 si legge che il paziente ha un lieve deficit amnesico, dunque non utile ai fini del riconoscimento del requisito sanitario dell'impossibilità di attendere autonomamente ai propri bisogni, né viene riferita ivi l'impossibilità di deambulare autonomamente, che pure costituisce requisito utile ai fini dell'indennità di accompagnamento richiesta dalla parte.
Per quanto esposto, in definitiva, non si ritiene di disporre un ulteriore rinnovo delle operazioni peritali nella presente fase, né un'integrazione alla perizia depositata dalla ctu dott.ssa
. Per_3
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono dichiarate non ripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP n.R.g. 12095/2021 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della CTU come da separato decreto;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite di entrambe le fasi;
pone definitivamente a carico dell' le spese di lite già liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa,1.02.2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Federica Izzo