Articolo 32 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 31Articolo 33
Versione
14 maggio 1982
Art. 32. (Disciplina)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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