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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 2317/2022 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Alberto Foggia, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1
appellante
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Giuseppe Tibaldini, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Carrara n.
136/2022, pubblicata il 26.09.2022 – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.05.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 17.05.2024):
“Voglia il Tribunale di Massa accogliere il presente appello, ed in parziale riforma della impugnata sentenza di primo grado, condannare la
P.I. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di primo grado da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, Avv.
Alberto Foggia. Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA anche di questo giudizio, sempre da distrarsi, ex art.
93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, Avv. Alberto Foggia”
Per l'appellata (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
09.05.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 17.05.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: NEL
MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, respingere l'appello
2 siccome infondato in fatto ed in diritto. Spese ed onorari di causa, di entrambi i gradi del giudizio, interamente compensati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
proponendo appello avverso la sentenza del Giudice Controparte_1
di Pace di Carrara n. 136/2022, pubblicata in data 26.09.2022, con cui il
Giudice di Pace, pur accogliendo l'opposizione proposta dalla medesima odierna appellante avverso l'atto di precetto notificatole dalla predetta società (in forza di decreto ingiuntivo n. 390/2021 del Giudice di Pace di
Crema, emesso per € 2.933,39), in ragione della dichiarata non debenza della somma di € 400,00, costituente parte di quella precettata (in quanto pretesa dall'intimante a titolo di imposta di registro relativa al suddetto provvedimento monitorio, mai effettivamente pagata dall'intimante e quindi non ripetibile nei confronti della controparte), aveva tuttavia inopinatamente disposto la compensazione delle spese di lite di quel grado di giudizio.
L'appellante ha dedotto, quale motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese processuali al di fuori dei casi previsti dalla legge in cui essa è espressamente consentita, adducendo a giustificazione di tale statuizione il riconoscimento da parte della società opposta, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione ex art. 615
c.p.c., dell'omessa anticipazione dell'imposta di registro dovuta per il decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto e, quindi, della non debenza della relativa ripetizione nei propri confronti, essendosi la stessa società limitata
3 a concludere per la conferma del precetto intimato limitatamente al restante importo, nonché la ritenuta “buona fede” di quest'ultima nell'inserire nello stesso precetto anche quella voce non dovuta. Ha altresì rilevato, in via consequenziale, la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per avere il primo il Giudice, a fronte di una sostanziale soccombenza della controparte, omesso di condannare quest'ultima alla rifusione delle spese di giudizio in proprio favore.
Ha concluso instando affinchè, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado vengano liquidate a carico della controparte, così come quelle della fase di appello.
Nel costituirsi in giudizio, ha resistito al gravame, Controparte_1
assumendo la correttezza della decisione in riferimento al regolamento delle spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della disposta compensazione delle stesse, avendo il proprio legale comunicato, a mezzo email del 22.02.2022, il difensore della che Pt_1
l'importo di € 400,00 a titolo di rimborso dell'imposta per la registrazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto era stato erroneamente esposto, dichiarando la conseguente intenzione di accettare un pagamento (se del caso anche in forma rateale) per l'effettivo dovuto (pari ad € 2.533,30), vale a dire che non tenesse conto di quella voce indebita;
comunicazione che era stata riscontrata dal legale dell'odierna appellante, che, a nome e per conto della stessa, con email del 07.03.2022 aveva negato la disponibilità a provvedere al pagamento richiesto. Ha quindi sostenuto che, essendo stata la causa iscritta a ruolo dall'opponente in data 14.03.2022, l'iniziativa di proporre opposizione avverso l'atto di precetto era stata superflua, a fronte del già precedentemente avvenuto riconoscimento dell'erronea inclusione nello stesso del costo dell'imposta di registro, essendo stata assunta al mero fine di conseguire la rifusione delle spese del relativo giudizio in favore del procuratore della dichiaratosi antistatario;
condotta che ha assunto Pt_1
integrare illecito deontologico. Ha allegato di aver peraltro provveduto al pagamento della suddetta imposta di registro, per l'importo di € 400,00,
4 essendosi invece la controparte astenuta dal corrispondere il residuo della somma precettata, concludendo per il rigetto del gravame, con compensazione delle spese processuali relative al doppio grado.
In grado di appello, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell'udienza del 17.05.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§
Sintetizzate le ragioni del contendere in sede di gravame nei termini sin qui delineati, i due motivi di gravame vengono trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.
L'appello risulta fondato e va accolto, nei termini che seguono.
Nel riconoscere la fondatezza dell'opposizione proposta dalla avverso Pt_1 il precetto notificatole dall'odierna appellata, sul rilievo per cui la somma precettata per l'importo di € 400,00 non fosse dovuta, per non avere la stessa opposta effettivamente sostenuto tale esborso a titolo di imposta di registro, il Giudice di Pace è pervenuto, in modo arbitrario ed immotivato, alla compensazione integrale delle spese del giudizio, in contrasto con il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. che, com'è noto, recano la disciplina delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di Pace ha correttamente rilevato nella motivazione della sentenza gravata che, nel caso di specie, parte opposta aveva richiesto con l'atto di precetto il rimborso di un'imposta che, però, non aveva ancora regolato, con la conseguenza che il precetto notificato, rispetto all'importo di € 400,00, doveva ritenersi inefficace. Il giudicante è quindi correttamente pervenuto a ritenere fondata la domanda spiegata ed a dichiarare l'inefficacia del precetto notificato, ma, pur richiamando espressamente il principio di causalità quale criterio legale ai fini della definizione del regime delle spese di lite, ha compensato le stesse in
5 considerazione del riconoscimento da parte del legale della precettante della non debenza della ripetizione dell'importo preteso per l'imposta di registro, sul rilievo della ritenuta buona fede di quest'ultima.
La disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado non ha ragion d'essere, risultando in contrasto con il disposto dell'art. 92 c.p.c., che consente al giudicante consente al Giudice la compensazione dele spese processuali soltanto a fronte di ipotetica soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, condizioni che nel caso in questione non risultano ricorrere. Il potere di compensare le spese del giudizio è quindi circoscritto ai casi tassativi delineati dalla norma, non potendosi tradurre in una illimitata, arbitraria ed insindacabile facoltà del giudicante, in contrasto con l'esito decisorio procedimento.
La sentenza impugnata, pertanto, risulta affetta da un evidente contraddizione interna tra l'impianto motivazionale inerente al principio di causalità quale criterio regolatore e l'immotivata compensazione delle spese del giudizio disposta al di fuori dei casi previsti dal richiamato art. 92
c.p.c.; pare innegabile, infatti, che il riconoscimento (postumo), nella corrispondenza prodotta, dell'infondatezza pretesa creditoria inerente al rimborso dell'imposta di registro non ha impedito a di Controparte_1
notificare un precetto comprensivo di quella voce di spesa non dovuta, essendo occorso, al fine di evitare che l'esecuzione forzata potesse essere radicata anche per quell'importo indebito, proporre opposizione avverso il medesimo precetto. Sotto tale profilo, in effetti, è appena il caso di precisare che non risulta oggetto di gravame la considerazione, espressa nella motivazione della stessa sentenza impugnata, secondo cui
“… la richiesta di ripetizione presuppone l'anticipazione, prima della notifica del precetto, di una determinata spesa. Nel caso di specie … parte opposta ha richiesto con l'atto di precetto il rimborso di un'imposta che, però, non aveva ancora regolato (avendovi provveduto, per sua stessa ammissione, solo successivamente). Dal che consegue l'inefficacia del precetto opposto rispetto all'importo di euro 400 oggetto di contestazione”;
6 essendo pertanto innegabile che la condanna dell'odierna appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio si fonda, per l'appunto, sul principio di causalità pur richiamato dal primo Giudice.
Né ha pregio il rilievo di circa l'allegata sussistenza di Controparte_1
“gravi ed eccezionali ragioni” a giustificazione della disposta compensazione, trattandosi di presupposto previsto nella previgente formulazione del citato art. 92 c.p.c. (quale riformata per effetto dell'art. 45 comma 11 della L. n. 69/2009), formulazione non più in vigore, ratione temporis, alla data di introduzione e di definizione del primo grado di giudizio, allorchè era già da tempo entrata in vigore quella attuale, risultante dall'art. 13 del D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito in L.
10.11.2014 n. 162; a norma del comma 2 dell'art. 13 appena citato, infatti, quest'ultima “si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione” dello stesso D.L.. Considerato quanto sopra esposto, non assume quindi rilievo di sorta, ai fini della decisione, disquisire se la corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti – dalla quale sarebbe dato evincere il riconoscimento da parte dell'odierna appellata della non debenza della voce relativa al rimborso dell'imposta di registro esposta in precetto – valga o meno ad integrare grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione;
e ciò, giova ribadire, per il semplice fatto che, anche se così fosse, non ne deriverebbe la facoltà per il giudicante per derogare al principio di causalità (pure espressamente richiamato nella sentenza impugnata) - del quale quello della soccombenza, recepito dall'art. 91
c.p.c. costituisce, per consolidata giurisprudenza, ineludibile corollario
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 28019/2024) - quale criterio cui occorre avere riguardo ai fini della definizione del regime delle spese processuali;
ed è appena il caso di rimarcare, anche se così non fosse, che emerge ex actis che parte opposta abbia provveduto a riconoscere la non debenza della suddetta somma di € 400,00, soltanto con comunicazione trasmessa a mezzo mail in data 22.02.2022, vale a dire successivamente all'avvenuta notificazione dell'atto di opposizione da parte dell'odierna appellante
7 (notifica avvenuta regolarmente tramite PEC del 16.02.2022), ciò che vale a confermare la rispondenza al richiamato principio di causalità della condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Per il resto, l'allegazione inerente al prospettato rilievo disciplinare della condotta del difensore della esorbita dall'ambito di cognizione di Pt_1
questo Tribunale.
L'appello, in definitiva, merita accoglimento, dovendosi, in riforma della sentenza impugnata, condannare alla rifusione delle Controparte_1
spese del primo grado di giudizio in favore della controparte.
Il regime delle spese del giudizio di gravame viene definito in conformità al principio di soccombenza, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente decidendo nella causa di appello di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 527,00, di cui € 27.00 per esborsi ed € 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e
C.P.A., in riferimento al primo grado, ed in complessivi € 847,00, di cui €
147,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in riferimento al grado di appello, disponendo, ex art. 93 c.p.c., il pagamento dei suddetti importi in favore dell'Avv. Alberto
Foggia, difensore di dichiaratosi antistatario. Parte_1
Così deciso in Massa, il 02.01.2025.
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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