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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 687/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 11/12/2024, alle ore 09:08, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
presente con l'Avv. BERSANI MICHELE;
Parte_1
Per essuno compare. Controparte_1
Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. VISTO l'art. 3 bis della L. 53/1994 quanto agli elementi contenuti nella relata di notifica, RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica nei confronti del convenuto (v. deposito della ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica del destinatario, ex art. 6 dpr 68/2005; v. altresì specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 per il formato .eml o .msg);
P.q.m.
DICHIARA la contumacia del convenuto Controparte_1
Parte ricorrente dichiara che dopo il deposito del ricorso ha provveduto al pagamento delle rate di settembre, ottobre, novembre e dicembre per complessivi € 347,02 versati ad CP_2
Esibisce distinte di bonifico. Il Giudice interroga liberamente la parte ricorrente presente:
Parte ricorrente dichiara che: “ho lavorato solo per Fantastica. Svolgevo mansioni di autista. Il mio orario di lavoro variava a seconda del turno, iniziando alle 3 e 30 del mattino o 4 del mattino, finendo verso le 17:30-18:00; talvolta capitava che si finisse anche più tardi, anche le 20, 21 di sera. Il furgone rimaneva nel deposito e non lo riportavo a casa, ma restava a disposizione di altri colleghi“.
Ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale è stata data lettura alle parti interrogate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice 1 dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 687/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1
MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/09/2024, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con er sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “NEL MERITO 1. accertare e dichiarare che i debiti accertati con le seguenti Cartelle attengono a violazioni addebitate al sig. in pendenza del rapporto di lavoro con Fantastica e commesse con mezzi Parte_1 Parte_2 di proprietà della e della : 1) cartella n. 29320180016974991000 emessa Controparte_1 Parte_3 dalla Prefettura di Reggio Emilia e notificata il 27.3.2019; 2) cartella n. 29320190003166191000 emessa dalla
e notificata il 27.5.2019; 3) cartella n. 29320190003166292000 emessa dalla Controparte_3 CP_4
e notificata il 27.5.2019; 2. accertare e dichiarare che il mancato pagamento, da parte della delle
[...] Controparte_1 sanzioni pecuniarie su cui si fondano le predette cartelle integra inadempimento agli obblighi da essa assunti con scrittura privata del 31.1.2018; 3. accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire da i seguenti Parte_1 Controparte_1 rispettivi importi (o i differenti importi ritenuti di giustizia) per i relativi titoli e condannare la resistente al pagamento degli stessi a favore del ricorrente: a. € 314,70 a titolo di risarcimento spettante per gli esborsi sostenuti il 24.7.2024 e il
23.8.2024 di cui in Fatto;
b. 3.732,90 a titolo di risarcimento spettante per gli esborsi cui sarà tenuto il sig. Parte_1 sino al saldo del debito con Agenzia delle Entrate per le cartelle di cui al Capo 1; 4. in via subordinata al Capo 3.b. che precede e salvo gravame, condannare a tenere indenne il ricorrente dagli esborsi che dovrà sostenere per saldare Controparte_1 le cartelle di cui al Capo 1, sino alla concorrenza di € 3.732,90 (o del differente importo ritenuto di giustizia);
5. con interessi
e rivalutazione monetaria;
6. con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014; 7. con sentenza esecutiva”. rimasta contumace nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei Controparte_5
1 suoi confronti.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso può essere accolto.
Il ricorrente, dipendente di Fantastica soc. coop.1 dal 05.05.2016 al 25.03.2017 con orario di lavoro full time
e mansione di autista (v. docc. n. 1 – ricorso r.g. 351/2017-, 13 – lettera di assunzione -, 14 – dimissioni-,
15 – cedolini- ric.), allega l'inadempimento di quale committente contumace Controparte_1 all'obbligazione solidale contenuta nella clausola n. 5 (pag. 2) della scrittura privata datata 31.01.2018.
La suddetta clausola prevede: “le società si obbligano altresì al pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie relative a violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale, poste in essere dai lavoratori in pendenza del rapporto di lavoro e a consegnare ai lavoratori i seguenti documenti: ricevute di pagamento di tutte le multe per violazione delle norme sulla circolazione stradale poste in essere dai lavoratori nel corso del rapporto di lavoro;
verbale di consegna all'autorità competente dei dischi di registrazione del cronotachigrafo” (doc. n. 2 ric.). L'obbligazione è assunta direttamente dalla società, come risulta dalla sottoscrizione della transazione, in ciascuna pagina ed in calce, effettuata dal legale rappresentante della stessa.
Il tenore dell'obbligazione viene confermato dalla clausola n. 6 della scrittura privata contenente la rinuncia dei lavoratori (tra cui l'odierno ricorrente) ad ogni pretesa inerente il rapporto di lavoro, richiamando quali condizioni le seguenti: “a fronte del percepimento delle predette somme (e salvo buon fine) e delle obbligazioni assunte dalla società circa le multe per violazione delle norme sulla circolazione stradale da loro poste in essere, nonché della ricezione dei documenti di cui al punto che precede” (doc. n. 2 ric.).
Il riferimento è alle sanzioni pecuniarie relative a violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale, commesse in pendenza del rapporto di lavoro, quali sono i crediti portati dalle cartelle nn.
29320180016974991000, per € 833,24; 29320190003166191000, per € 2.416,00; 29320190003166292000 per € 798,36, oggetto dell'intimazione di pagamento del 19.01.2024 n. 293 2024 9008402505/000 (doc. n. 3 ric.).
Il ricorrente documenta che complessivi € 4.047,60, importo risultante dalla somma aritmetica dei crediti portati dalle tre cartelle di pagamento, riguardano sanzioni per violazioni commesse in pendenza del rapporto di lavoro alla guida di mezzi aziendali.
Con riferimento particolare alla cartella n. 29320180016974991000 della la violazione Controparte_4 risulta commessa in data 23.03.2017 alle ore 17:35 alla guida del mezzo, targato EH034MA, di proprietà di durante l'orario di lavoro ed in pendenza del rapporto (docc. nn. 6 - 7 ric.). Controparte_1 Con riferimento particolare alla cartella n. 29320190003166292000 della la Controparte_6 violazione risulta commessa in data 31.10.2016 alle ore 20:45 alla guida del mezzo, targato EX889JD, di proprietà di Fantastica soc. coop., durante l'orario di lavoro ed in pendenza del rapporto (doc. n. 8, verbali
Polizia di Stato di Modena).
Con riferimento particolare alla cartella n. 29320190003166191000 della Controparte_3 notificata il 31.05.2017, la violazione risulta commessa il 18.02.2017, alle ore 17:15 alla guida del mezzo targato DC502TZ, di proprietà di Fantastica soc. coop. durante l'orario di lavoro ed in pendenza del rapporto (doc. n. 5, “verbali”).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore contumace è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che il ritardo o l'inadempimento è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (prova non fornita nel presente giudizio).
Come è stato affermato dalla giurisprudenza, “in ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente” (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31/08/2005, n. 17562).
Vale osservare che il ricorrente, dimostrato il titolo, allega l'altrui inadempimento alla clausola n. 5 contenuta nell'accordo transattivo, ma la società – pur rimasta contumace – non offre prova della impossibilità di adempiere o di avervi correttamente adempiuto.
Anzi, il ricorrente documenta di aver subito un danno corrispondendo l'importo di € 314,70 alla data del deposito del ricorso ed € 347,02 in pendenza del giudizio, domandando la condanna al risarcimento del residuo danno (futuro) che si troverà a dover pagare in forza dei titoli suddetti, in adempimento del piano di pagamento rateale stipulato con l'amministrazione, fino a concorrenza dell'importo massimo di €
4.047,60 (docc. nn. 10-11 ric.).
Proprio la sussistenza del piano di pagamento rateale, con i pagamenti che il ricorrente dovrà effettuare alle scadenze, rende certa la sussistenza del danno futuro che il ricorrente si troverà a subire (v. Cass. civ., Sez.
II, 15/12/2021, n. 40120)(cfr. doc. n. 10 ric.).
L'inadempimento alla clausola della scrittura privata transattiva è produttivo di un danno per il ricorrente e dunque tanto basta per accogliere la domanda e condannare la società a corrispondere in suo favore l'importo di complessivi € 4.047,60 per i crediti portati dalle 3 cartelle di pagamento (n.
29320180016974991000, 29320190003166191000, 29320190003166292000), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura
3 della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare a a titolo di risarcimento del danno l'importo di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 4.047,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 11 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Società dichiarata fallita dal Tribunale di Lodi con sentenza del 03.10.2018 (cfr. doc. n. 12 ric.).
2
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 11/12/2024, alle ore 09:08, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
presente con l'Avv. BERSANI MICHELE;
Parte_1
Per essuno compare. Controparte_1
Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. VISTO l'art. 3 bis della L. 53/1994 quanto agli elementi contenuti nella relata di notifica, RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica nei confronti del convenuto (v. deposito della ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica del destinatario, ex art. 6 dpr 68/2005; v. altresì specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 per il formato .eml o .msg);
P.q.m.
DICHIARA la contumacia del convenuto Controparte_1
Parte ricorrente dichiara che dopo il deposito del ricorso ha provveduto al pagamento delle rate di settembre, ottobre, novembre e dicembre per complessivi € 347,02 versati ad CP_2
Esibisce distinte di bonifico. Il Giudice interroga liberamente la parte ricorrente presente:
Parte ricorrente dichiara che: “ho lavorato solo per Fantastica. Svolgevo mansioni di autista. Il mio orario di lavoro variava a seconda del turno, iniziando alle 3 e 30 del mattino o 4 del mattino, finendo verso le 17:30-18:00; talvolta capitava che si finisse anche più tardi, anche le 20, 21 di sera. Il furgone rimaneva nel deposito e non lo riportavo a casa, ma restava a disposizione di altri colleghi“.
Ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale è stata data lettura alle parti interrogate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice 1 dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 687/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1
MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/09/2024, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con er sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “NEL MERITO 1. accertare e dichiarare che i debiti accertati con le seguenti Cartelle attengono a violazioni addebitate al sig. in pendenza del rapporto di lavoro con Fantastica e commesse con mezzi Parte_1 Parte_2 di proprietà della e della : 1) cartella n. 29320180016974991000 emessa Controparte_1 Parte_3 dalla Prefettura di Reggio Emilia e notificata il 27.3.2019; 2) cartella n. 29320190003166191000 emessa dalla
e notificata il 27.5.2019; 3) cartella n. 29320190003166292000 emessa dalla Controparte_3 CP_4
e notificata il 27.5.2019; 2. accertare e dichiarare che il mancato pagamento, da parte della delle
[...] Controparte_1 sanzioni pecuniarie su cui si fondano le predette cartelle integra inadempimento agli obblighi da essa assunti con scrittura privata del 31.1.2018; 3. accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire da i seguenti Parte_1 Controparte_1 rispettivi importi (o i differenti importi ritenuti di giustizia) per i relativi titoli e condannare la resistente al pagamento degli stessi a favore del ricorrente: a. € 314,70 a titolo di risarcimento spettante per gli esborsi sostenuti il 24.7.2024 e il
23.8.2024 di cui in Fatto;
b. 3.732,90 a titolo di risarcimento spettante per gli esborsi cui sarà tenuto il sig. Parte_1 sino al saldo del debito con Agenzia delle Entrate per le cartelle di cui al Capo 1; 4. in via subordinata al Capo 3.b. che precede e salvo gravame, condannare a tenere indenne il ricorrente dagli esborsi che dovrà sostenere per saldare Controparte_1 le cartelle di cui al Capo 1, sino alla concorrenza di € 3.732,90 (o del differente importo ritenuto di giustizia);
5. con interessi
e rivalutazione monetaria;
6. con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014; 7. con sentenza esecutiva”. rimasta contumace nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei Controparte_5
1 suoi confronti.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso può essere accolto.
Il ricorrente, dipendente di Fantastica soc. coop.1 dal 05.05.2016 al 25.03.2017 con orario di lavoro full time
e mansione di autista (v. docc. n. 1 – ricorso r.g. 351/2017-, 13 – lettera di assunzione -, 14 – dimissioni-,
15 – cedolini- ric.), allega l'inadempimento di quale committente contumace Controparte_1 all'obbligazione solidale contenuta nella clausola n. 5 (pag. 2) della scrittura privata datata 31.01.2018.
La suddetta clausola prevede: “le società si obbligano altresì al pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie relative a violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale, poste in essere dai lavoratori in pendenza del rapporto di lavoro e a consegnare ai lavoratori i seguenti documenti: ricevute di pagamento di tutte le multe per violazione delle norme sulla circolazione stradale poste in essere dai lavoratori nel corso del rapporto di lavoro;
verbale di consegna all'autorità competente dei dischi di registrazione del cronotachigrafo” (doc. n. 2 ric.). L'obbligazione è assunta direttamente dalla società, come risulta dalla sottoscrizione della transazione, in ciascuna pagina ed in calce, effettuata dal legale rappresentante della stessa.
Il tenore dell'obbligazione viene confermato dalla clausola n. 6 della scrittura privata contenente la rinuncia dei lavoratori (tra cui l'odierno ricorrente) ad ogni pretesa inerente il rapporto di lavoro, richiamando quali condizioni le seguenti: “a fronte del percepimento delle predette somme (e salvo buon fine) e delle obbligazioni assunte dalla società circa le multe per violazione delle norme sulla circolazione stradale da loro poste in essere, nonché della ricezione dei documenti di cui al punto che precede” (doc. n. 2 ric.).
Il riferimento è alle sanzioni pecuniarie relative a violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale, commesse in pendenza del rapporto di lavoro, quali sono i crediti portati dalle cartelle nn.
29320180016974991000, per € 833,24; 29320190003166191000, per € 2.416,00; 29320190003166292000 per € 798,36, oggetto dell'intimazione di pagamento del 19.01.2024 n. 293 2024 9008402505/000 (doc. n. 3 ric.).
Il ricorrente documenta che complessivi € 4.047,60, importo risultante dalla somma aritmetica dei crediti portati dalle tre cartelle di pagamento, riguardano sanzioni per violazioni commesse in pendenza del rapporto di lavoro alla guida di mezzi aziendali.
Con riferimento particolare alla cartella n. 29320180016974991000 della la violazione Controparte_4 risulta commessa in data 23.03.2017 alle ore 17:35 alla guida del mezzo, targato EH034MA, di proprietà di durante l'orario di lavoro ed in pendenza del rapporto (docc. nn. 6 - 7 ric.). Controparte_1 Con riferimento particolare alla cartella n. 29320190003166292000 della la Controparte_6 violazione risulta commessa in data 31.10.2016 alle ore 20:45 alla guida del mezzo, targato EX889JD, di proprietà di Fantastica soc. coop., durante l'orario di lavoro ed in pendenza del rapporto (doc. n. 8, verbali
Polizia di Stato di Modena).
Con riferimento particolare alla cartella n. 29320190003166191000 della Controparte_3 notificata il 31.05.2017, la violazione risulta commessa il 18.02.2017, alle ore 17:15 alla guida del mezzo targato DC502TZ, di proprietà di Fantastica soc. coop. durante l'orario di lavoro ed in pendenza del rapporto (doc. n. 5, “verbali”).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore contumace è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che il ritardo o l'inadempimento è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (prova non fornita nel presente giudizio).
Come è stato affermato dalla giurisprudenza, “in ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente” (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31/08/2005, n. 17562).
Vale osservare che il ricorrente, dimostrato il titolo, allega l'altrui inadempimento alla clausola n. 5 contenuta nell'accordo transattivo, ma la società – pur rimasta contumace – non offre prova della impossibilità di adempiere o di avervi correttamente adempiuto.
Anzi, il ricorrente documenta di aver subito un danno corrispondendo l'importo di € 314,70 alla data del deposito del ricorso ed € 347,02 in pendenza del giudizio, domandando la condanna al risarcimento del residuo danno (futuro) che si troverà a dover pagare in forza dei titoli suddetti, in adempimento del piano di pagamento rateale stipulato con l'amministrazione, fino a concorrenza dell'importo massimo di €
4.047,60 (docc. nn. 10-11 ric.).
Proprio la sussistenza del piano di pagamento rateale, con i pagamenti che il ricorrente dovrà effettuare alle scadenze, rende certa la sussistenza del danno futuro che il ricorrente si troverà a subire (v. Cass. civ., Sez.
II, 15/12/2021, n. 40120)(cfr. doc. n. 10 ric.).
L'inadempimento alla clausola della scrittura privata transattiva è produttivo di un danno per il ricorrente e dunque tanto basta per accogliere la domanda e condannare la società a corrispondere in suo favore l'importo di complessivi € 4.047,60 per i crediti portati dalle 3 cartelle di pagamento (n.
29320180016974991000, 29320190003166191000, 29320190003166292000), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura
3 della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare a a titolo di risarcimento del danno l'importo di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 4.047,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 11 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Società dichiarata fallita dal Tribunale di Lodi con sentenza del 03.10.2018 (cfr. doc. n. 12 ric.).
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