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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 5356/2021
Oggi 10/04/2025, alle ore 11:48, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Alessandro Spina, per delega dell'avv. Mauriello, per Oasi del benessere;
avv.to Amabile Tommaso, per Camera, il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi;
entrambi i difensori chiedono la decisione e si dichiarano antistatari;
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5356/2021 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: comodato
TRA
appresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Walter Parte_1
Mauriello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla Via F. Iannaccone n° 7;
PARTE RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Amabile, presso CP_1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Costantino L'Africano n. 35;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente esponeva di essere proprietaria della porzione di terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune di Mercato San Severino, identificato come in atti;
di aver stipulato, in data 3/10/2012, con il resistente un contratto preliminare per la vendita di una porzione di fabbricato con ingresso indipendente, nel NCEU del Comune di Mercato San Severino (SA) al fl 19 p.lla 910 sub 3 cat. A/3; in relazione al comodato d'uso del terreno retrostante posto sul lato Nord-Ovest nel Catasto Terreni dello stesso Comune al fl 19 p.lla 915 di mq 270, le parti avrebbero espressamente convenuto che detto comodato avrebbe dovuto essere perfezionato in sede di atto pubblico e avrebbe dovuto formare oggetto di un contratto separato, mai stipulato;
con atto di compravendita del 27/3/2013, il resistente ha acquistato dalla società ricorrente i beni oggetto del menzionato contratto preliminare, ma non la p.lla 915 oggetto del presente giudizio;
parte ricorrente concludeva chiedendo la condanna al rilascio immediato del detto bene immobile in favore della società ricorrente;
la condanna al risarcimento dei danni per il ritardo nella restituzione dell'immobile da valutare e liquidare in via equitativa;
la condanna al risarcimento dei danni a titolo di perdita di chance, da valutare e liquidare in via equitativa, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva parte resistente, deducendo che “Il terreno identificato con la p.lla 915, oggetto del giudizio de quo, benché asservito all'immobile identificato con la p.lla 910 sub 3 non poteva essere promesso in vendita unitamente all'unità immobiliare in quanto ricadeva e ricade, insieme alla p.lla
914 e 916, ai sensi del vigente PUC del Comune di Mercato San Severino nel comparto ATI 8 di
Corticelle, su cui è obbligatorio intervenire con l'attuazione di un PUA”; evidenziava che “La società attrice ed il convenuto nello stipulare il contratto di comodato del 3.12.2012 decidono di includere una condizione risolutiva individuata nel cambio di destinazione dell'eventuale attuazione del comparto ATI 8- ; la predetta condizione risulta consolidata dall'ulteriore Controparte_2
puntualizzazione dei contraenti allorché precisano che “nel verificarsi tale condizione il contratto di comodato si intenderà risolto ipso-jure…”, condizione che non si sarebbe verificata;
concludeva domandando una pronuncia di rigetto delle domande proposte da controparte, con vittoria di spese ed attribuzione.
In merito alla domanda formulata da parte ricorrente va osservato quanto segue.
Il contratto in atti prevede, tra l'altro, l'“uso esclusivo in comodato gratuito, da perfezionare in sede di contratto pubblico con contratto separato” (pag. 1 del contratto in atti). Ebbene, la richiamata volontà della parti, consacrata nel testo contrattuale ed espressione della libera autonomia negoziale, consisteva nel subordinare il perfezionamento del comodato – ovvero la sua valida conclusione - alla successiva stipulazione di un “contratto separato”, tuttavia mai stipulato;
sicchè non può ritenersi il contratto validamente concluso nonostante l'assenza di tale stipulazione, poiché tale ricostruzione sarebbe del tutto contraria a quanto espressamente previsto dalle parti nel testo contrattuale.
Né giova a parte resistente richiamare la condizione risolutiva prevista successivamente, la quale presuppone pur sempre l'avvenuta conclusione del contratto, nel caso di specie non ravvisabile.
In conclusione, parte resistente non vanta alcun valido titolo per detenere il bene immobile, che pertanto deve essere restituito alla parte ricorrente.
Le domande risarcitorie, viceversa, non possono trovare accoglimento.
Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Tribunale Cosenza, sent. n. 825 del 2020).
Dunque, in caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, è onere dell'attore provare la sussistenza del citato evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile, o quantomeno degli elementi fattuali sufficienti per poter invocare il meccanismo presuntivo;
prova che nel caso di specie difetta (nello stesso senso, “la domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto)” (Trib. Bari, n. 714 del 2024).
Né, ad abundantiam, si potrebbe richiamare il criterio della liquidazione equitativa da parte del giudice, per eludere tale onere della prova;
difatti, “La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” (si veda Cass., sent. n. 11203 del 2019).
In relazione alle spese di giudizio, l'accoglimento della domanda principale ed il rigetto delle domande risarcitorie inducono a ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare le spese compensate per metà, mentre la restante metà si liquida in dispositivo. Difatti, secondo la Suprema Corte di
Cassazione, “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (conf. Cass., 6-2, n. 21684 del
23/9/2013)” (si veda Cass., Ordinanza n. 20888 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5356/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna parte resistente al rilascio immediato dell'immobile, come indicato e descritto in atti, in favore di parte ricorrente;
2. rigetta le altre domande;
3. dichiara compensate per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della metà di quelle sostenute da parte ricorrente nel presente giudizio, che liquida in euro 1.904,50 per compenso professionale, oltre euro 286,00 per spese e rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/04/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 5356/2021
Oggi 10/04/2025, alle ore 11:48, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Alessandro Spina, per delega dell'avv. Mauriello, per Oasi del benessere;
avv.to Amabile Tommaso, per Camera, il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi;
entrambi i difensori chiedono la decisione e si dichiarano antistatari;
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5356/2021 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: comodato
TRA
appresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Walter Parte_1
Mauriello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla Via F. Iannaccone n° 7;
PARTE RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Amabile, presso CP_1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Costantino L'Africano n. 35;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente esponeva di essere proprietaria della porzione di terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune di Mercato San Severino, identificato come in atti;
di aver stipulato, in data 3/10/2012, con il resistente un contratto preliminare per la vendita di una porzione di fabbricato con ingresso indipendente, nel NCEU del Comune di Mercato San Severino (SA) al fl 19 p.lla 910 sub 3 cat. A/3; in relazione al comodato d'uso del terreno retrostante posto sul lato Nord-Ovest nel Catasto Terreni dello stesso Comune al fl 19 p.lla 915 di mq 270, le parti avrebbero espressamente convenuto che detto comodato avrebbe dovuto essere perfezionato in sede di atto pubblico e avrebbe dovuto formare oggetto di un contratto separato, mai stipulato;
con atto di compravendita del 27/3/2013, il resistente ha acquistato dalla società ricorrente i beni oggetto del menzionato contratto preliminare, ma non la p.lla 915 oggetto del presente giudizio;
parte ricorrente concludeva chiedendo la condanna al rilascio immediato del detto bene immobile in favore della società ricorrente;
la condanna al risarcimento dei danni per il ritardo nella restituzione dell'immobile da valutare e liquidare in via equitativa;
la condanna al risarcimento dei danni a titolo di perdita di chance, da valutare e liquidare in via equitativa, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva parte resistente, deducendo che “Il terreno identificato con la p.lla 915, oggetto del giudizio de quo, benché asservito all'immobile identificato con la p.lla 910 sub 3 non poteva essere promesso in vendita unitamente all'unità immobiliare in quanto ricadeva e ricade, insieme alla p.lla
914 e 916, ai sensi del vigente PUC del Comune di Mercato San Severino nel comparto ATI 8 di
Corticelle, su cui è obbligatorio intervenire con l'attuazione di un PUA”; evidenziava che “La società attrice ed il convenuto nello stipulare il contratto di comodato del 3.12.2012 decidono di includere una condizione risolutiva individuata nel cambio di destinazione dell'eventuale attuazione del comparto ATI 8- ; la predetta condizione risulta consolidata dall'ulteriore Controparte_2
puntualizzazione dei contraenti allorché precisano che “nel verificarsi tale condizione il contratto di comodato si intenderà risolto ipso-jure…”, condizione che non si sarebbe verificata;
concludeva domandando una pronuncia di rigetto delle domande proposte da controparte, con vittoria di spese ed attribuzione.
In merito alla domanda formulata da parte ricorrente va osservato quanto segue.
Il contratto in atti prevede, tra l'altro, l'“uso esclusivo in comodato gratuito, da perfezionare in sede di contratto pubblico con contratto separato” (pag. 1 del contratto in atti). Ebbene, la richiamata volontà della parti, consacrata nel testo contrattuale ed espressione della libera autonomia negoziale, consisteva nel subordinare il perfezionamento del comodato – ovvero la sua valida conclusione - alla successiva stipulazione di un “contratto separato”, tuttavia mai stipulato;
sicchè non può ritenersi il contratto validamente concluso nonostante l'assenza di tale stipulazione, poiché tale ricostruzione sarebbe del tutto contraria a quanto espressamente previsto dalle parti nel testo contrattuale.
Né giova a parte resistente richiamare la condizione risolutiva prevista successivamente, la quale presuppone pur sempre l'avvenuta conclusione del contratto, nel caso di specie non ravvisabile.
In conclusione, parte resistente non vanta alcun valido titolo per detenere il bene immobile, che pertanto deve essere restituito alla parte ricorrente.
Le domande risarcitorie, viceversa, non possono trovare accoglimento.
Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Tribunale Cosenza, sent. n. 825 del 2020).
Dunque, in caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, è onere dell'attore provare la sussistenza del citato evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile, o quantomeno degli elementi fattuali sufficienti per poter invocare il meccanismo presuntivo;
prova che nel caso di specie difetta (nello stesso senso, “la domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto)” (Trib. Bari, n. 714 del 2024).
Né, ad abundantiam, si potrebbe richiamare il criterio della liquidazione equitativa da parte del giudice, per eludere tale onere della prova;
difatti, “La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” (si veda Cass., sent. n. 11203 del 2019).
In relazione alle spese di giudizio, l'accoglimento della domanda principale ed il rigetto delle domande risarcitorie inducono a ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare le spese compensate per metà, mentre la restante metà si liquida in dispositivo. Difatti, secondo la Suprema Corte di
Cassazione, “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (conf. Cass., 6-2, n. 21684 del
23/9/2013)” (si veda Cass., Ordinanza n. 20888 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5356/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna parte resistente al rilascio immediato dell'immobile, come indicato e descritto in atti, in favore di parte ricorrente;
2. rigetta le altre domande;
3. dichiara compensate per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della metà di quelle sostenute da parte ricorrente nel presente giudizio, che liquida in euro 1.904,50 per compenso professionale, oltre euro 286,00 per spese e rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/04/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio