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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Udienza del 14.04.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 8702 del 2024.
È presente per l'appellante l'Avv. Marianna D'Alessio anche per delega dell'Avv. Simona
Francesca Di Loreto, che conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore dei difensori costituiti che hanno anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Si riporta a tutti i motivi esposti nell'atto di appello. Alle ore 12.21, il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il
Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice
d'appello, esaminati gli atti della causa n. 8702/2024 R.G., lette le conclusioni della parte, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso in appello depositato in data 19.04.2024 e notificato, a mezzo p.e.c., in data 17.05.2024 da
, nato a [...] il [...], cod. fiscale: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, viale Augusto n. 148, presso lo studio dell'Avv. Marianna
D'Alessio, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Simona Francesca Di Loreto, in virtù di procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE contro
Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI - CONTUMACI resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso le Parte_1 cartelle esattoriali n. 05120220005763731000 e n. 05120220006625391000, notificate in data
03.05.2023 e aventi ad oggetto il pagamento di complessivi € 827,89 (€ 276,54 la prima cartella ed € 551,35 la seconda), vantati dal comune di Napoli a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2019 (verbali presupposti n.
19190344713/AP/19 del 22.04.2019, n. 19190381005/AP/19 del 01.05.2019, n.
19123193507/B/19 del 25.06.2019).
Con sentenza n. 41065/2023, pubblicata in data 21.11.2023, il giudice di pace di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso depositato dal sig. in data 09.05.2023, ha annullato Parte_1 la cartella n. 05120220005763731000, senza pronunziarsi sull'altra cartella impugnata. Inoltre, il giudice di prime cure ha compensato le spese di lite, con la seguente motivazione: “La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all' accoglimento della opposizione rilevato che non risulta contestato il merito della pretesa sanzionatoria giustificano ex art 92 comma 2 cpc la
1 compensazione delle spese di lite”.
Avverso la suddetta sentenza, l ha proposto appello, deducendo che: - il giudice Parte_1 non si era pronunziato in ordine alla domanda di annullamento della seconda cartella oggetto di opposizione, la n. 05120220006625391000, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di omessa pronunzia); - nel compensare le spese di lite, il giudice aveva violato gli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.; - la motivazione alla base della compensazione era generica e stereotipata;
- inoltre, non sussistevano i presupposti legislativamente previsti per disporre la compensazione.
Ciò dedotto, il ricorrente ha concluso per la parziale riforma della sentenza, con conseguente annullamento di entrambe le cartelle di pagamento e condanna delle controparti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Il e l' sono rimasti contumaci. Controparte_1 Controparte_2
§ 2. L'appello è fondato.
L'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto il sig. ha contestato le cartelle esattoriali, assumendo di non aver mai ricevuto la Parte_1 notificazione dei verbali di violazione del codice della strada posti alla base del credito vantato dal (c.d. “opposizione recuperatoria”, vedi al riguardo Cass., sez. un., n. 22080 del CP_1
22/09/2017).
Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 10, del d.gs. n. 150 del 2011, la sentenza impugnata, pur riferendosi ad una causa di valore inferiore a € 1.100,00, non è una decisione resa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 339, comma 3, c.p.c..
In ogni caso, il gravame sarebbe ammissibile anche laddove si ritenesse applicabile la suddetta norma, atteso che l lamenta la violazione di norme processuali, quali l'art. Parte_1
112 c.p.c., disciplinante il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, e gli artt. 91 e
92 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese di lite.
§ 3. Ciò posto, il primo motivo di appello è fondato, posto che la domanda giudiziale aveva ad oggetto all'annullamento di due cartelle esattoriali, la n. 05120220005763731000 e la n.
05120220006625391000, mentre il giudice di pace ha pronunziato soltanto in ordine alla prima di esse, violando l'articolo 112 c.p.c., secondo cui “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.”
Per costante giurisprudenza, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto, formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass., sez. VI, n. 28308 del
27/11/2017).
2 Dunque, il giudice doveva pronunziarsi pure sulla cartella 05120220006625391000, accogliendo la domanda dell'attore, atteso che non vi è prova in atti della notificazione dei verbali presupposti. La mancata notificazione dei suddetti verbali ha infatti determinato l'estinzione del diritto a pretendere il pagamento della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 201, comma 5, del codice della strada.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, la cartella di pagamento n. 05120220006625391000 deve essere annullata al pari dell'altra cartella impugnata.
§ 4. Il secondo motivo di appello è parimenti fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà
a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. A sostegno della decisione di compensare, inoltre, vi è una motivazione del tutto generica, basata su clausole di stile del tutto inidonee a spiegare quali siano i motivi specifici alla base della decisione del giudice.
Quanto ai presupposti dell'istituto in esame, occorre considerare che, in base al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10/11/2014, n. 162, il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”) o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”).
La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
La Corte di Cassazione si è posta sulla scia della pronunzia su richiamata, ribadendo che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4696 del 18/02/2019; in
3 senso conforme, Cass. n. 3977 del 18/02/2020).
Ebbene, se si considera che il Giudice di pace ha annullato le cartelle di pagamento per assenza di prova della notificazione dei verbali di contestazione, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto: - non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione; - non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18; - non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata anche nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., il e l Controparte_1 Controparte_2 vanno condannati, in solido tra loro (vedi Cass., sez. un., n. 22080 del 22/09/2017, nonché
Cass., sez. VI, 06/02/2017, n.3101), a rifondere al sig. le spese di lite relative al Parte_1 doppio grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del
2022), tenuto conto del valore esiguo della controversia, dell'assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate, del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali, del mancato compimento di atti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n.
41065/2023, annulla anche la cartella di pagamento n. 05120220006625391000 per inesistenza del credito con essa preteso;
b) condanna il e l , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante con riferimento al primo grado di giudizio, spese liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compenso del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase di trattazione/istruttoria;
€ 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avvocati Marianna
D'Alessio e Simona Francesca Di Loreto;
c) condanna il e l , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante con riferimento al presente grado di giudizio, liquidate in 91,50 per esborsi ed € 332,00 per compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avvocati Marianna D'Alessio e Simona Francesca Di Loreto.
Napoli, 14.04.2025 Il Giudice
4
È presente per l'appellante l'Avv. Marianna D'Alessio anche per delega dell'Avv. Simona
Francesca Di Loreto, che conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore dei difensori costituiti che hanno anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Si riporta a tutti i motivi esposti nell'atto di appello. Alle ore 12.21, il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il
Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice
d'appello, esaminati gli atti della causa n. 8702/2024 R.G., lette le conclusioni della parte, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso in appello depositato in data 19.04.2024 e notificato, a mezzo p.e.c., in data 17.05.2024 da
, nato a [...] il [...], cod. fiscale: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, viale Augusto n. 148, presso lo studio dell'Avv. Marianna
D'Alessio, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Simona Francesca Di Loreto, in virtù di procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE contro
Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI - CONTUMACI resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso le Parte_1 cartelle esattoriali n. 05120220005763731000 e n. 05120220006625391000, notificate in data
03.05.2023 e aventi ad oggetto il pagamento di complessivi € 827,89 (€ 276,54 la prima cartella ed € 551,35 la seconda), vantati dal comune di Napoli a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2019 (verbali presupposti n.
19190344713/AP/19 del 22.04.2019, n. 19190381005/AP/19 del 01.05.2019, n.
19123193507/B/19 del 25.06.2019).
Con sentenza n. 41065/2023, pubblicata in data 21.11.2023, il giudice di pace di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso depositato dal sig. in data 09.05.2023, ha annullato Parte_1 la cartella n. 05120220005763731000, senza pronunziarsi sull'altra cartella impugnata. Inoltre, il giudice di prime cure ha compensato le spese di lite, con la seguente motivazione: “La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all' accoglimento della opposizione rilevato che non risulta contestato il merito della pretesa sanzionatoria giustificano ex art 92 comma 2 cpc la
1 compensazione delle spese di lite”.
Avverso la suddetta sentenza, l ha proposto appello, deducendo che: - il giudice Parte_1 non si era pronunziato in ordine alla domanda di annullamento della seconda cartella oggetto di opposizione, la n. 05120220006625391000, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. (vizio di omessa pronunzia); - nel compensare le spese di lite, il giudice aveva violato gli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.; - la motivazione alla base della compensazione era generica e stereotipata;
- inoltre, non sussistevano i presupposti legislativamente previsti per disporre la compensazione.
Ciò dedotto, il ricorrente ha concluso per la parziale riforma della sentenza, con conseguente annullamento di entrambe le cartelle di pagamento e condanna delle controparti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Il e l' sono rimasti contumaci. Controparte_1 Controparte_2
§ 2. L'appello è fondato.
L'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto il sig. ha contestato le cartelle esattoriali, assumendo di non aver mai ricevuto la Parte_1 notificazione dei verbali di violazione del codice della strada posti alla base del credito vantato dal (c.d. “opposizione recuperatoria”, vedi al riguardo Cass., sez. un., n. 22080 del CP_1
22/09/2017).
Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 10, del d.gs. n. 150 del 2011, la sentenza impugnata, pur riferendosi ad una causa di valore inferiore a € 1.100,00, non è una decisione resa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 339, comma 3, c.p.c..
In ogni caso, il gravame sarebbe ammissibile anche laddove si ritenesse applicabile la suddetta norma, atteso che l lamenta la violazione di norme processuali, quali l'art. Parte_1
112 c.p.c., disciplinante il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, e gli artt. 91 e
92 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese di lite.
§ 3. Ciò posto, il primo motivo di appello è fondato, posto che la domanda giudiziale aveva ad oggetto all'annullamento di due cartelle esattoriali, la n. 05120220005763731000 e la n.
05120220006625391000, mentre il giudice di pace ha pronunziato soltanto in ordine alla prima di esse, violando l'articolo 112 c.p.c., secondo cui “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.”
Per costante giurisprudenza, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto, formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass., sez. VI, n. 28308 del
27/11/2017).
2 Dunque, il giudice doveva pronunziarsi pure sulla cartella 05120220006625391000, accogliendo la domanda dell'attore, atteso che non vi è prova in atti della notificazione dei verbali presupposti. La mancata notificazione dei suddetti verbali ha infatti determinato l'estinzione del diritto a pretendere il pagamento della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 201, comma 5, del codice della strada.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, la cartella di pagamento n. 05120220006625391000 deve essere annullata al pari dell'altra cartella impugnata.
§ 4. Il secondo motivo di appello è parimenti fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà
a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. A sostegno della decisione di compensare, inoltre, vi è una motivazione del tutto generica, basata su clausole di stile del tutto inidonee a spiegare quali siano i motivi specifici alla base della decisione del giudice.
Quanto ai presupposti dell'istituto in esame, occorre considerare che, in base al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10/11/2014, n. 162, il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”) o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”).
La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
La Corte di Cassazione si è posta sulla scia della pronunzia su richiamata, ribadendo che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4696 del 18/02/2019; in
3 senso conforme, Cass. n. 3977 del 18/02/2020).
Ebbene, se si considera che il Giudice di pace ha annullato le cartelle di pagamento per assenza di prova della notificazione dei verbali di contestazione, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto: - non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione; - non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18; - non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata anche nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., il e l Controparte_1 Controparte_2 vanno condannati, in solido tra loro (vedi Cass., sez. un., n. 22080 del 22/09/2017, nonché
Cass., sez. VI, 06/02/2017, n.3101), a rifondere al sig. le spese di lite relative al Parte_1 doppio grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del
2022), tenuto conto del valore esiguo della controversia, dell'assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate, del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali, del mancato compimento di atti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n.
41065/2023, annulla anche la cartella di pagamento n. 05120220006625391000 per inesistenza del credito con essa preteso;
b) condanna il e l , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante con riferimento al primo grado di giudizio, spese liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compenso del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase di trattazione/istruttoria;
€ 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avvocati Marianna
D'Alessio e Simona Francesca Di Loreto;
c) condanna il e l , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante con riferimento al presente grado di giudizio, liquidate in 91,50 per esborsi ed € 332,00 per compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avvocati Marianna D'Alessio e Simona Francesca Di Loreto.
Napoli, 14.04.2025 Il Giudice
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