Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 27/01/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 9886 dell'anno 2019 promossa da
(avv. SCHIMMENTI BENEDETTO ) Parte_1
CONTRO
(avv. CANNAROZZO FAZZARI ROBERTA Controparte_1
C/O AVVOCATURA COMUNALE PIAZZA MARINA, 39 90100
; ); CP_1
E NEI CONFRONTI DI
(avv. TRALLI ANDREA IRO ) (avv. CP_2 CP_3
COLOMBO MICHELA )
Si da atto che sono presenti l'avv. Stasi in sostituzione dell'avv. SCHIMMENTI BENEDETTO per gli eredi di;
l'avv. Maruta sostituzione dell'avv. Parte_1
TRALLI ANDREA per , l'avv. Giunta in sostituzione CP_2
dell'avv. COLOMBO MICHELA e per;
CP_3
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9886 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
Gli eredi di elettivamente domiciliati in CORSO Parte_1
CALATAFIMI, 589 90129 , presso l'Avv. SCHIMMENTI CP_1
BENEDETTO che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attori–
CONTRO
elettivamente domiciliato presso l'Avv. E Controparte_1
CANNAROZZO FAZZARI ROBERTA C/O AVVOCATURA COMUNALE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 55 CP_2
MILANO, presso l'Avv. TRALLI ANDREA IRO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
e elettivamente domiciliata in PIAZZA TRICOLORE 1 CP_3
2 MILANO, presso l'Avv. COLOMBO MICHELA che la rappresenta e difende per mandato in atti;
e
(contumace) Controparte_4
– terzi chiamati –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la SI.ra Parte_1
conveniva in giudizio il per sentirlo condannare, ai Controparte_1
sensi degli artt. 2051-2043 c.c, al risarcimento dei danni da lei subìti in dipendenza di un infortunio verificatosi a il giorno 19.08.2017 in CP_1
Via Pietro Donato all'altezza del civico 4 quando l'attrice, mentre rientrava presso la sua abitazione, a causa della scarsa illuminazione pubblica e del manto stradale dissestato e non ripristinato a seguito degli scavi effettuati per il passaggio della fibra ottica, inciampava rovinando a terra e procurandosi lesioni fisiche.
Nel costituirsi in giudizio l'Ente convenuto- oltre a contestare la fondatezza delle domande attoree e a chiederne il rigetto- deduceva in via subordinata il concorso di colpa della SI.ra chiedendo ed Pt_1
ottenendo la chiamata in giudizio della società al fine di Controparte_2
essere manlevato da quest'ultima in caso di accoglimento delle domande di condanna in forza delle prescrizioni di cui all' ordinanze dirigenziali n.
873 del 16.06.2017 e n. 1340 del 27.09.2017 con le quali erano stati
3 autorizzati i lavori di scavo funzionali alla posa di cavi per la fibra ottica.
Nel costituirsi in giudizio, la terza chiamata , insistendo Controparte_2
nel proprio difetto di legittimazione passiva, ha dedotto che i lavori per la realizzazione della fibra ottica sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice
, con lettera d'ordine n. 22032860 chiedendo ed ottenendo CP_3
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della predetta società che si è
parimente costituita.
Nel costituirsi in giudizio, la terza chiamata , eccependo la CP_3
propria carenza di titolarità passiva, ha dedotto che i lavori commissionati da , sono stati affidati in forza del Parte_2
contratto di subappalto su ordine di acquisto n. OA 76984 del
19.05.2017 a regolarmente citata ma non costituitasi nel Controparte_4
presente giudizio e per la quale va dichiarata la contumacia.
Dopo la concessione, su richiesta dei procuratori delle parti, dei termini
183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e con la C.T.U.
medico-legale volta ad accertare le lesioni patite da parte attorea e il nesso di causalità tra il sinistro de quo e le lesioni riportate e infine discussa e decisa all'udienza odierna.
Nel corso del giudizio l'attrice è deceduta sicché con comparsa di costituzione del 23.7.2024 sono subentrate nel giudizio n.q. di eredi le
SI.re , e . Controparte_5 CP_6 Controparte_7
Tanto premesso, tornando al merito della causa deve rilevarsi che, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice non è fondata e va pertanto rigettata per le motivazioni che seguono.
4 L'art. 2051 c.c, invocato da parte attrice disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia e presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (ex multis Cass. n. 22684/2013).
Quanto invece alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, l'art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità
mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
L'art. 2051 c.c è ritenuto ormai pacificamente applicabile anche alla p.a,
rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, dovendosi prescindere dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, e dovendosi avere riguardo piuttosto alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata da responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione,
ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il
5 fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eSIibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. 7807/2017; cfr. Cass n. 6101/2013).
Il cd caso fortuito, che consente al custode di andare esente da responsabilità, è rappresentato dalla prova dell'esistenza di un fattore estraneo- che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato-
avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento.
Ciò posto occorre rilevare che la carenza di attività manutentiva e di custodia da parte del invocata da parte attrice a Controparte_1
sostegno della domanda risarcitoria e costituita dal dissesto del manto stradale non ripristinato dopo la realizzazione degli scavi effettuati per la posa della fibra ottica - che ha comportato l'ingresso a cascata per chiamata in causa delle società Open Fibra S.pa, e CP_3 CP_4
a parere del decidente non può fondare alcuna forma di
[...]
responsabilità né in capo all'ente convenuto, né tanto alle società terze chiamate in causa.
Nel caso de quo i lavori di scavo per la posa delle infrastrutture di fibra ottica nella Via Pietro Donato in sono iniziati nel giugno del CP_1
2017 e il sinistro che ha provocato le lesioni oggetto della domanda risarcitoria è avvenuto il 19.08.2017 all'altezza del civico 4 di fronte la residenza di parte attrice.
I testi attorei escussi all'udienza del 23.05.2022 hanno confermato tali fatti. Il teste ha dichiarato ADR: “Mi trovavo verso le Testimone_1
6 21.30 sotto casa mia, in via Donato a buttare l'immondizia. Ho visto la
NO col marito che rincasava e ci siamo fermati un attimo a Pt_1
parlare.
ADR la NO ha perso l'equilibrio mentre eravamo a discutere.
ADR la strada di fronte al portone era scarificata perché stava venendo
asfaltata. ADR: la NO si è fatta male al polso destro.
ADR preciso che il punto in cui è avvenuto l'incidente era scarsamente
illuminato. La NO è caduta prima di arrivare al marciapiede.
Anche il teste ha confermato gli avvenimenti dichiarando: Testimone_2
ADR non ho assistito al sinistro per cui è causa. Ero sceso a spostare la
macchina. Tornando a casa ho visto la NO a terra soccorsa dal Pt_1
marito e dalla figlia. Subito si è avvicinato anche il SInor . Tes_1
ADR abbiamo fatto rialzare la NO che aveva un dolore al braccio ed
alla spalla destra.
ADR la NO era sulla strada, c'erano dei lavori di scavo dove era
passata la fibra ottica, gli scavi erano ricoperti con terra ma non ancora
riasfaltati.
ADR L'illuminazione era carente, proveniva un po' di luce dal nostro
stabile, ma la strada era al buio. ADR la NO è caduta prima di arrivare
al marciapiede.
La SI.ra , odierna attrice, che ha assistito al sinistro Controparte_7
della madre ha confermato gli eventi dichiarando che la madre è
inciampata prima di arrivare al marciapiedi e ha aggiunto che: ADR i
lavori erano in corso già da tempo.
È di tutta evidenza come, dall'analisi del quadro probatorio, non possa
7 ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta della SI.ra nel frattempo deceduta e per la quale le odierne Pt_1
attrici hanno riassunto la causa- allo stato della strada, considerato che quel tratto di strada ove è avvenuto il sinistro, era ben conosciuto dalla stessa proprio perché ubicato vicino alla propria abitazione e avrebbe dovuto essere percorso con una maggiore accortezza e prudenza.
La scarsa illuminazione pubblica dedotta dalla parte attrice non ha inciso sulla caduta in considerazione del fatto che la SI.ra abitando nei Pt_1
pressi del civico ove è avvenuto l'occorso, conosceva bene la condizione della strada e la presenza dello scavo, che vi insisteva da oltre due mesi,
potendosi di talché definire situazione di pericolo concretamente percepibile dall'utente ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Sul punto la Suprema Corte, pur ribadendo la responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo al proprietario per difetto di manutenzione hanno al contempo precisato la rilevanza del comportamento del danneggiato-
utente della strada- e la sua incidenza causale nella determinazione dell'occorso: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito
risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c, per difetto di manutenzione, dei sinistri
riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle
pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità
per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza
la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tenere conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e
superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato,
tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del
8 danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile
all'ente e l'evento dannoso. (così Cass. 23919/2013).
Ed ancora “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie ex art. 2051
c.c, il comportamento colposo del danneggiato può -in base ad un ordine
crescente di gravità- o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai
sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c), ovvero escludere il nesso causale tra
cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli
estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 20151 c.c), deve a
maggior ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia
stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (così Cass. 999/2014).
Per altro la strada non era “dissestata” ma semplicemente scarificata in modo uniforme (si vedano le foto in atti) in attesa della posa dello strato di asfalto, sicché essa non è può considerarsi pericolosa per un pedone così come lo sarebbe invece per un veicolo a due ruote.
La minima differenza di quota tra la parte scarificata e la parte non scarificata non costituisce a parere del decidente una insidia sufficiente a concretizzare uno stato di obiettivo pericolo del marciapiede per un pedone, tanto più se questi è perfettamente consapevole dello stato della strada. La strada, come si vede dalle foto, era uniformemente scarificata per un largo tratto e quindi pienamente visibile e ben noto all'attrice essendo il sinistro avvenuto proprio innanzi al portone di casa.
Pertanto, dalla dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione e confermata dai testimoni escussi in corso di giudizio, se ne deduce che la res abbia svolto esclusivamente il ruolo di occasione dell'evento dannoso,
provocato, in realtà, da una causa estranea ad essa, e cioè dallo stesso
9 comportamento colposo della danneggiata che se avesse tenuto un comportamento più accorto, in ragione del fatto che conosceva i luoghi,
ben avrebbe potuto adottare le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno.
Pertanto, sulla scorta delle su esposte argomentazioni, la domanda attorea non appare fondata e va rigettata.
Il rigetto della domanda principale implica l'assorbimento di tutte le domande di responsabilità collegate all'accoglimento della richiesta risarcitoria.
Sussistono tuttavia le ragioni previste dalla legge per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_4
− Rigetta le domande attoree;
− Dichiara assorbite le domande di manleva proposte dalle parti;
− Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Palermo, in data 27.01.2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
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