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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7058/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7058 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA P. VA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Roberto Malinconico, con studio in Salerno al Corso G. Garibaldi n. 194, presso cui è elettivamente domiciliata;
Opponente E P.VA n. , Controparte_1 P.VA_2 in persona del della Direzione Affari Legali e del nonché legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Pugliese, Sergio Fienga, Giovanni Battista De Luca e Stefano Cuomo, ed elettivamente domiciliato in Scafati (SA), Via Nazionale, n. 211; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 29.09.2023, parte attorea interponeva opposizione avverso atto di precetto del 13.09.2023, intimante il pagamento di euro 823.539,41, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 2442/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, reso e notificato in data 09.05.2023, divenuto esecutivo, in quanto non opposto, il 02.08.2023. A sostegno della domanda proponeva plurimi profili di doglianza. Quale primo motivo di censura, sosteneva la non debenza delle somme oggetto di intimazione, assumendo l'illegittimità del provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. GSE/P20230013340 dell'08.05.2023, con cui l'odierna opposta negava il riconoscimento della decurtazione di cui all'art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, in luogo della decadenza dal diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In via di premessa, richiamava per brevi cenni la vicenda processuale presupposta all'atto di precetto e invocava l'applicazione a proprio favore della decurtazione suddetta. Paventava, poi, l'indebita duplicazione a proprio carico di azioni esecutive, cautelari e di recupero per una medesima ragione creditoria. Concludeva, infine, affinché l'adito Tribunale statuisse per l'accoglimento della dispiegata opposizione e, per l'effetto, procedesse a “ a) rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo, e/o l'esecuzione se nelle more avviata, preventivamente all'instaurazione del contraddittorio;
b) accertare e dichiarare il precetto opposto inesistente e/o inefficace e/o nullo;
c) accertare e dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità, ai fini dell'esecuzione, del precetto notificato in data 13 settembre 2023 e di tutti i conseguenti atti ad esso prodromici;
d) condannare l'opposta al pagamento delle spese diritti e onorari”. 1.1 Con memoria depositata in data 20.12.2023, si costituiva l'opposto
[...]
(in prosieguo ), che contestava puntualmente tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza dell'avversa domanda, e la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., vinte le spese processuali. In via preliminare, assumeva l'inammissibilità dei motivi di opposizione articolati dalla controparte, afferenti ai fatti costitutivi della pretesa creditoria, il cui esame era precluso al giudice dell'opposizione pre- esecutiva. Sempre in limine litis, eccepiva l'improcedibilità della domanda, giacché non corredata dall'allegazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto impugnati. Quanto al motivo relativo all'indebita duplicazione dell'azione esecutiva, rimarcava il diritto del creditore ad avvalersi di plurimi mezzi di esecuzione forzata e che, tuttavia, nella specie, il sequestro preventivo di cui si doleva la parte avversa era stato disposto da parte della Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 321 e ss. c.p.p., mentre il pignoramento disposto dalla Corte dei conti non aveva avuto esito positivo. 1.2 Delibata e sommariamente rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte con provvedimento del 10.10.2023, il giudizio veniva istruito in via documentale e trattenuto per la decisione all'udienza di rimessione della causa in decisione, celebrata in data 05.03.2025. 2. Tanto premesso in fatto, la incoata opposizione risulta inammissibile, non essendo stati prodotti dalla parte onerata né il titolo esecutivo, né l'atto di precetto avverso i quali è stata spiegata l'azione, neppure in seguito alla sollecitazione resa dalla scrivente (cfr. provvedimento del 10.10.2023, ove si rilevava che “la ragione giuridica sia ancor più difficile da apprezzare non venendo allegato né il precetto, né il decreto ingiuntivo n. 2442/2023 dal quale il primo promana”). Tale carenza documentale preclude, invero, al giudice adito indagare compiutamente i motivi di opposizione spiegati nell'atto introduttivo, nonché di accertare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo portato in esecuzione. Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il motivo di opposizione, nel quale si concreta la causa petendi, quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l'opposizione, è, come per ogni altra domanda, individuato dalle circostanze di fatto e dagli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni (arg. ex art. 163 cod. proc. civ., n. 4). L'azione svolta dall'opponente all'esecuzione è diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione. In dettaglio, il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto: cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre). Pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n. 3477; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1328). La domanda giudiziale deve essere accompagnata dalla allegazione del materiale documentale oggetto di gravame, non essendo sufficiente l'esposizione da parte dell'attore delle circostanze di fatto e dei profili di diritto ritenuti applicabili. Costituisce, infatti, onere della parte che dà impulso all'azione giudiziale produrre l'atto di precetto nonché il titolo esecutivo impugnati, circostanza che, nella specie, non risulta verificata. 3. Tanto risulta assorbente ai fini decisori, salvo osservare -per ragioni di mera completezza – che anche la valutazione nel merito dei motivi di contestazione sollevati dalla parte opponente avrebbe condotto al rigetto della dispiegata opposizione. Seguendo l'ordine logico-giuridico di trattazione, deve anzitutto rilevarsi come con il primo motivo di doglianza rubricato “della mancata definizione del procedimento amministrativo posto a fondamento del titolo esecutivo stante l'illegittimo diniego della opposta all'applicazione della decurtazione della sanzione posta a fondamento del titolo illegittima quantificazione degli importi ingiunti e posti a fondamento dell'esecuzione”, l'attore abbia dedotto l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria contestando la debenza delle somme oggetto di ingiunzione, insistendo nel sostenere che “la rilevanza della contestazione incide sul quantum della decurtazione, non certamente sulla relativa applicazione, prevista ex lege”. A sostegno, la parte ha esposto che la pretesa originasse da un procedimento di verifica eseguito dal su un impianto fotovoltaico di cui era proprietaria e beneficiaria di incentivi pubblici per la produzione energetica, in esito al quale veniva adottato provvedimento di decadenza e preannunziata, altresì, richiesta di restituzione delle somme erogate. Il provvedimento decadenziale emesso veniva impugnato con ricorso dalla società attrice innanzi al T.A.R. Lazio (i.e. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Terza ter, n. 4038/2019), prima, e al Consiglio di Stato poi (i.e. Consiglio di Stato, sezione Seconda, sentenza n. 11757/2022), i quali respingevano le contestazioni svolte in ordine alla decadenza dal diritto agli incentivi. L'attrice ha, poi, chiarito che il , con ulteriore provvedimento (rectius prot. n. GSE/P20170063566 del 23.08.2017) aveva quantificato gli “incentivi indebitamente percepiti” nell'importo di € 808.928,22, trasfusi nella domanda monitoria incardinata presso il Tar Lazio, da cui era scaturito il titolo esecutivo giudiziale sotteso all'atto di precetto odiernamente opposto. Inoltre, ha dedtto di aver presentato ricorso innanzi al giudice amministrativo (iscritto con RG n. 9880/2023 – Tar Lazio), quale autorità giurisdizionale dotata di giurisdizione esclusiva in materia, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale il Controparte_1
con nota prot. n. GSE/P20230013340 del 08.05.2023, aveva comunicato il diniego
[...] dell'istanza di riesame, depositata in data 14.11.2022, che richiedeva all'Amministrazione
“di voler adottare ai sensi dell'art. 56 – comma 8 del D.L. n. 76/2020, come convertito, tutti gli atti utili e necessari per l'applicazione al procedimento attivato nei confronti della deducente del regime di cui all'art. 42 – comma 3 del D.lgs. n. 28/2011”. Ciò premesso, con l'atto di impulso della presente opposizione parte attorea ha lamentato diffusamente vizi di regolarità del procedimento amministrativo, nonché la violazione di legge da parte della società gestore dei servizi energetici, con particolare riguardo al provvedimento di diniego prot. n. GSE/P20230013340 del 08.05.2023. Nella prospettazione offerta dall'attore, l'opposto avrebbe erroneamente ritenuto di aver diritto al recupero integrale degli incentivi sulla scorta del provvedimento decadenziale, in tal modo non dando corretta applicazione al disposto normativo. Sul punto, parte eccepisce come le questioni sollevate esulino dal perimetro cognitivo spettante al giudice dell'opposizione al precetto odiernamente adito. In particolare, osserva come “la non ha eccepito vizi del titolo esecutivo o del precetto stesso, ma ha sollevato le Pt_1 medesime eccezioni spiegate dinanzi al giudice amministrativo contro il provvedimento di rigetto all'istanza di riesame, come si evince dal ricorso al TAR allegato da controparte in atti al doc. 3”, e pertanto conclude per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea. Ebbene, la prospettazione dell'opposta appare, invero, corretta, dovendosi rilevare che il credito in contestazione sia portato da un titolo esecutivo di natura giudiziale, vale a dire da decreto ingiuntivo n. 2442/2023 reso dal Tar Lazio, il 9 maggio 2023, e che le doglianze formulate da parte opponente investano profili di merito della pretesa per cui sarebbe competente a statuire unicamente il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non già il giudice dell'azione esecutiva. La materia de qua esula dalla sfera giurisdizionale del giudice ordinario, essendo competente a statuire unicamente il giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno più volte affermato che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr. Cass. S. U. n. 21928/2018). Nella specie, come già ritenuto correttamente dalle parti, l'indagine sulla debenza o meno delle somme portate dal titolo posto in esecuzione va devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto attinente all'esercizio di poteri amministrativi per l'applicazione della decurtazione di cui all'art. 42 comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, che, pur sostanziandosi nella “illegittima quantificazione degli importi ingiunti e posti a fondamento dell'esecuzione”, afferisce, in concreto, alla pretesa del di ottenere la restituzione integrale degli incentivi riconosciuti alla parte opponente. 3.1 Peraltro, l'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 c.p.c. implica un ambito di operatività e profili di accertamento delle questioni sottoposte al vaglio del giudicante limitati all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o del diverso provvedimento giudiziale) che costituisca il titolo medesimo (cfr. Cass. Civ. sez. III 7/10/2008 n. 24752). Nel caso di titolo esecutivo giudiziale non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954). Le contestazioni relative a fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma l'articolazione di fatti suscettibili di essere considerati solo in sede di opposizione all'esecuzione. Per tanto milita la costante giurisprudenza, a mente della quale “la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state ( …), avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (cfr. Trib. Napoli, ord. 23 agosto 2010, proprio in un caso di opposizione a precetto;
in tal senso, anche Cass. 27159/06; Cass. 26089/05; Cass. 10504/04); ancora “in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. (…) All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva” (Tribunale di Campobasso n. 164 del 28/02/2012; similmente, secondo la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 26/07/2006, “qualora l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo di formazione giudiziale non passato in cosa giudicata venga proposta, stante la riforma realizzata dalla L. 80/2005, in sede di opposizione c.d. a precetto, il giudice di una tale opposizione non potrà compiere valutazioni riservate al giudice chiamato a decidere di un'istanza di inibitoria della sentenza proposta in sede di impugnazione della stessa, ovvero quelle che attengono a contestazioni di merito o processuali che devono essere sollevate nel giudizio d'impugnazione”). Solo qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni ad esso, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto determinato dal giudicato. 3.2 Per completezza espositiva, non può sottacersi come anche sotto altro profilo non sia scrutinabile il quantum debeatur. Al riguardo, va richiamata la pronuncia intervenuta in pendenza del presente giudizio – sentenza n. 2958/2025 Tar Lazio (RG n. 9880/2023) – sul ricorso spiegato dall'opponente avverso il provvedimento di cui alla nota prot. n. GSE/P20230013340 del 08.05.2023, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici aveva comunicato il diniego dell'istanza di riesame sulla richiesta di decurtazione degli incentivi così come spiegata dalla beneficiaria. La decisione in parola ha definitivamente statuito sulla debenza delle somme oggetto di ingiunzione, ritenendo infondate le censure di parte ricorrente (i.e. odierna opponente) sul diniego reso dalla P.A. Il giudice amministrativo ha deciso negativamente sia il motivo afferente al vizio di motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando come “parte ricorrente aveva piena conoscenza delle ragioni che, a parere del Gestore, non consentivano l'adozione di un provvedimento diverso da quello confermativo della decadenza e, pertanto, era in grado di replicare agli argomenti ostativi, rimasti immutati anche ad esito del contenzioso, escludendo ciò una lesione del diritto al contraddittorio procedimentale”, sia la censura con cui veniva contestata la mancata applicazione della decurtazione alternativa alla decadenza. Il Tar adito ha, infatti, rilevato che “l'art. 43, comma 2, non prevede il diritto del soggetto responsabile ad ottenere il riconoscimento de plano della decurtazione da parte del , ma unicamente l'obbligo in capo al Gestore di svolgere l'apprezzamento sulla possibilità di applicare tale istituto alternativamente rispetto alla decadenza. È pur vero che, come sostiene parte ricorrente, la rilevanza delle violazioni non è di per sé ostativa alla decurtazione, ma è altrettanto vero che la gravità delle stesse può precludere l'applicazione dell'istituto in parola, gravità che sussiste nel caso in cui la violazione rilevante sia correlata all'ottenimento dell'incentivo (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023; sez. IV, n. 462/2022). In altri termini, la decurtazione può operare solo con riferimento alle violazioni rilevanti non connotate da gravità “secondo una valutazione effettuata dall'Amministrazione in base ai parametri normativi che sono in primo luogo legati alla presenza dei presupposti per accedere ai benefici e, comunque, anche derivabili dal d.m. 31 gennaio 2014” (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023). La ratio di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili sottesa alla decurtazione fa sì che, di regola, il GSE, ancor prima di addivenire ad una pronuncia di decadenza dagli incentivi, debba procedere a verificare l'applicabilità di detto istituto derogatorio, avuto riguardo al requisito menzionato dall'art. 42, comma 3, secondo periodo (deve trattarsi di un impianto che, al momento dell'accertamento della violazione, percepisca incentivi) e calibrando la misura della decurtazione in ragione dell'entità della violazione accertata. Eccezione a tale regola è rappresentata, come illustrato, dalla violazione rilevante connotata da una gravità tale da impedire al Gestore di effettuare una valutazione alternativa alla dichiarazione di decadenza dagli incentivi. Il che si evince dalla lettura congiunta delle motivazioni e del dispositivo del provvedimento impugnato, ove la violazione rilevante accertata con l'originario provvedimento di decadenza è ritenuta dal GSE preclusiva dell'erogazione degli incentivi pubblici” (cfr. sentenza Tar Lazio 2958/2025). Ha, quindi, concluso che fosse legittima la valutazione effettuata dal in base ai parametri normativi vigenti e che il provvedimento impugnato fosse congruamente motivato, ritenendo, pertanto, precluso il riconoscimento della decurtazione in favore della parte opponente. Da tali esiti, non poteva che conseguire una statuizione nel senso della debenza della somma cristallizzata nel decreto monitorio, non configurandosi alcuna ipotesi di nullità o inefficacia parziale del precetto per eccessività degli importi richiesti. 4. Del pari sarebbe risultata infondata la contestazione sulla illegittima duplicazione dell'azione esecutiva sulla scorta di un unico titolo esecutivo giudiziale, quale quello posto a fondamento del precetto odiernamente impugnato. In particolare, l'opponente ha dedotto di essere gravemente pregiudicato dal fatto che l'Amministrazione avesse proceduto ad azionare plurimi mezzi di recupero delle somme ingiunte col precetto del 13.09.2023, essendo stato disposto dalla Corte dei conti un pignoramento su conto corrente bancario intestato alla società per un importo pari ad euro 855.508,79, nonché un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. promosso dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti della legale rappresentante dell'opponente, CP_4
per importi corrispondenti a quelli recati dall'intimazione.
[...]
Diversamente, parte opposta ha osservato come sia facoltà del creditore avvalersi di diversi mezzi di esecuzione, ma che, nella specie, gli atti di recupero coattivo posti in essere non erano ad esso riconducibili. In fatto, esponeva che la misura cautelare del sequestro risultava eseguita dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica (con decreto di sequestro preventivo n. 3215/20 R.G. G.I.P. 724/2021 – n. 724/2021 R.G.N.R. emesso il 08.07.2020 dal G.I.P), e non già su iniziativa del . In riferimento al pignoramento disposto dalla Corte dei conti, con le memorie conclusionali depositate in data 03.02.2025, rappresentava che “con la sentenza n. 727/2023, resa dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Campania, è stata disposta la “conversione in pignoramento del sequestro conservativo ante causam così come autorizzato con decreto presidenziale del 3 ottobre 2019 confermato con modifiche con ordinanza n. 88/2023 sui beni ivi indicati”. Sicché una volta disposta l'automatica conversione in pignoramento del sequestro, il era obbligato a procedere nel termine di 60 giorni, pena, la decadenza del pignoramento”; che pendeva presso l'Intestato Tribunale procedura di pignoramento iscritta con RGE n. 39/2024, sospesa perché instaurato appello avverso la pronuncia citata;
chiariva, infine, di aver dato avvio alla pretesa creditoria in esame unicamente con il procedimento iscritto con RGE n. 263/2023, tutt'ora pendente. Da tanto discende come non si verta nella ipotesi nella quale il creditore, ancorché munito di un solo titolo esecutivo, abbia insistito nell'adoperare più mezzi di coazione a danno proprio: come già osservato in fase di delibazione dell'istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte, non è dato ricavare quali siano i titoli giuridici che hanno dato alimento alle misure cautelari suddette, né se l'azione si sia effettivamente consumata. Conseguenzialmente, anche sotto tale profilo di doglianza, la domanda attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento.
5. La opposizione va, conclusivamente, rigettata, pur non sussistendo gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opponente, la domanda formulata ex art. 96 va rigettata.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il rigetto della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 903,00; fase decisionale € 1453,00; totale: € 3207,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara improcedibile l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore della parte opposta che si liquidano in euro 3207,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 14.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7058 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA P. VA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Roberto Malinconico, con studio in Salerno al Corso G. Garibaldi n. 194, presso cui è elettivamente domiciliata;
Opponente E P.VA n. , Controparte_1 P.VA_2 in persona del della Direzione Affari Legali e del nonché legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Pugliese, Sergio Fienga, Giovanni Battista De Luca e Stefano Cuomo, ed elettivamente domiciliato in Scafati (SA), Via Nazionale, n. 211; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 29.09.2023, parte attorea interponeva opposizione avverso atto di precetto del 13.09.2023, intimante il pagamento di euro 823.539,41, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 2442/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, reso e notificato in data 09.05.2023, divenuto esecutivo, in quanto non opposto, il 02.08.2023. A sostegno della domanda proponeva plurimi profili di doglianza. Quale primo motivo di censura, sosteneva la non debenza delle somme oggetto di intimazione, assumendo l'illegittimità del provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. GSE/P20230013340 dell'08.05.2023, con cui l'odierna opposta negava il riconoscimento della decurtazione di cui all'art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, in luogo della decadenza dal diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In via di premessa, richiamava per brevi cenni la vicenda processuale presupposta all'atto di precetto e invocava l'applicazione a proprio favore della decurtazione suddetta. Paventava, poi, l'indebita duplicazione a proprio carico di azioni esecutive, cautelari e di recupero per una medesima ragione creditoria. Concludeva, infine, affinché l'adito Tribunale statuisse per l'accoglimento della dispiegata opposizione e, per l'effetto, procedesse a “ a) rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo, e/o l'esecuzione se nelle more avviata, preventivamente all'instaurazione del contraddittorio;
b) accertare e dichiarare il precetto opposto inesistente e/o inefficace e/o nullo;
c) accertare e dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità, ai fini dell'esecuzione, del precetto notificato in data 13 settembre 2023 e di tutti i conseguenti atti ad esso prodromici;
d) condannare l'opposta al pagamento delle spese diritti e onorari”. 1.1 Con memoria depositata in data 20.12.2023, si costituiva l'opposto
[...]
(in prosieguo ), che contestava puntualmente tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza dell'avversa domanda, e la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., vinte le spese processuali. In via preliminare, assumeva l'inammissibilità dei motivi di opposizione articolati dalla controparte, afferenti ai fatti costitutivi della pretesa creditoria, il cui esame era precluso al giudice dell'opposizione pre- esecutiva. Sempre in limine litis, eccepiva l'improcedibilità della domanda, giacché non corredata dall'allegazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto impugnati. Quanto al motivo relativo all'indebita duplicazione dell'azione esecutiva, rimarcava il diritto del creditore ad avvalersi di plurimi mezzi di esecuzione forzata e che, tuttavia, nella specie, il sequestro preventivo di cui si doleva la parte avversa era stato disposto da parte della Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 321 e ss. c.p.p., mentre il pignoramento disposto dalla Corte dei conti non aveva avuto esito positivo. 1.2 Delibata e sommariamente rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte con provvedimento del 10.10.2023, il giudizio veniva istruito in via documentale e trattenuto per la decisione all'udienza di rimessione della causa in decisione, celebrata in data 05.03.2025. 2. Tanto premesso in fatto, la incoata opposizione risulta inammissibile, non essendo stati prodotti dalla parte onerata né il titolo esecutivo, né l'atto di precetto avverso i quali è stata spiegata l'azione, neppure in seguito alla sollecitazione resa dalla scrivente (cfr. provvedimento del 10.10.2023, ove si rilevava che “la ragione giuridica sia ancor più difficile da apprezzare non venendo allegato né il precetto, né il decreto ingiuntivo n. 2442/2023 dal quale il primo promana”). Tale carenza documentale preclude, invero, al giudice adito indagare compiutamente i motivi di opposizione spiegati nell'atto introduttivo, nonché di accertare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo portato in esecuzione. Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il motivo di opposizione, nel quale si concreta la causa petendi, quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l'opposizione, è, come per ogni altra domanda, individuato dalle circostanze di fatto e dagli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni (arg. ex art. 163 cod. proc. civ., n. 4). L'azione svolta dall'opponente all'esecuzione è diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione. In dettaglio, il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto: cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre). Pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n. 3477; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1328). La domanda giudiziale deve essere accompagnata dalla allegazione del materiale documentale oggetto di gravame, non essendo sufficiente l'esposizione da parte dell'attore delle circostanze di fatto e dei profili di diritto ritenuti applicabili. Costituisce, infatti, onere della parte che dà impulso all'azione giudiziale produrre l'atto di precetto nonché il titolo esecutivo impugnati, circostanza che, nella specie, non risulta verificata. 3. Tanto risulta assorbente ai fini decisori, salvo osservare -per ragioni di mera completezza – che anche la valutazione nel merito dei motivi di contestazione sollevati dalla parte opponente avrebbe condotto al rigetto della dispiegata opposizione. Seguendo l'ordine logico-giuridico di trattazione, deve anzitutto rilevarsi come con il primo motivo di doglianza rubricato “della mancata definizione del procedimento amministrativo posto a fondamento del titolo esecutivo stante l'illegittimo diniego della opposta all'applicazione della decurtazione della sanzione posta a fondamento del titolo illegittima quantificazione degli importi ingiunti e posti a fondamento dell'esecuzione”, l'attore abbia dedotto l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria contestando la debenza delle somme oggetto di ingiunzione, insistendo nel sostenere che “la rilevanza della contestazione incide sul quantum della decurtazione, non certamente sulla relativa applicazione, prevista ex lege”. A sostegno, la parte ha esposto che la pretesa originasse da un procedimento di verifica eseguito dal su un impianto fotovoltaico di cui era proprietaria e beneficiaria di incentivi pubblici per la produzione energetica, in esito al quale veniva adottato provvedimento di decadenza e preannunziata, altresì, richiesta di restituzione delle somme erogate. Il provvedimento decadenziale emesso veniva impugnato con ricorso dalla società attrice innanzi al T.A.R. Lazio (i.e. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Terza ter, n. 4038/2019), prima, e al Consiglio di Stato poi (i.e. Consiglio di Stato, sezione Seconda, sentenza n. 11757/2022), i quali respingevano le contestazioni svolte in ordine alla decadenza dal diritto agli incentivi. L'attrice ha, poi, chiarito che il , con ulteriore provvedimento (rectius prot. n. GSE/P20170063566 del 23.08.2017) aveva quantificato gli “incentivi indebitamente percepiti” nell'importo di € 808.928,22, trasfusi nella domanda monitoria incardinata presso il Tar Lazio, da cui era scaturito il titolo esecutivo giudiziale sotteso all'atto di precetto odiernamente opposto. Inoltre, ha dedtto di aver presentato ricorso innanzi al giudice amministrativo (iscritto con RG n. 9880/2023 – Tar Lazio), quale autorità giurisdizionale dotata di giurisdizione esclusiva in materia, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale il Controparte_1
con nota prot. n. GSE/P20230013340 del 08.05.2023, aveva comunicato il diniego
[...] dell'istanza di riesame, depositata in data 14.11.2022, che richiedeva all'Amministrazione
“di voler adottare ai sensi dell'art. 56 – comma 8 del D.L. n. 76/2020, come convertito, tutti gli atti utili e necessari per l'applicazione al procedimento attivato nei confronti della deducente del regime di cui all'art. 42 – comma 3 del D.lgs. n. 28/2011”. Ciò premesso, con l'atto di impulso della presente opposizione parte attorea ha lamentato diffusamente vizi di regolarità del procedimento amministrativo, nonché la violazione di legge da parte della società gestore dei servizi energetici, con particolare riguardo al provvedimento di diniego prot. n. GSE/P20230013340 del 08.05.2023. Nella prospettazione offerta dall'attore, l'opposto avrebbe erroneamente ritenuto di aver diritto al recupero integrale degli incentivi sulla scorta del provvedimento decadenziale, in tal modo non dando corretta applicazione al disposto normativo. Sul punto, parte eccepisce come le questioni sollevate esulino dal perimetro cognitivo spettante al giudice dell'opposizione al precetto odiernamente adito. In particolare, osserva come “la non ha eccepito vizi del titolo esecutivo o del precetto stesso, ma ha sollevato le Pt_1 medesime eccezioni spiegate dinanzi al giudice amministrativo contro il provvedimento di rigetto all'istanza di riesame, come si evince dal ricorso al TAR allegato da controparte in atti al doc. 3”, e pertanto conclude per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea. Ebbene, la prospettazione dell'opposta appare, invero, corretta, dovendosi rilevare che il credito in contestazione sia portato da un titolo esecutivo di natura giudiziale, vale a dire da decreto ingiuntivo n. 2442/2023 reso dal Tar Lazio, il 9 maggio 2023, e che le doglianze formulate da parte opponente investano profili di merito della pretesa per cui sarebbe competente a statuire unicamente il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non già il giudice dell'azione esecutiva. La materia de qua esula dalla sfera giurisdizionale del giudice ordinario, essendo competente a statuire unicamente il giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno più volte affermato che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr. Cass. S. U. n. 21928/2018). Nella specie, come già ritenuto correttamente dalle parti, l'indagine sulla debenza o meno delle somme portate dal titolo posto in esecuzione va devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto attinente all'esercizio di poteri amministrativi per l'applicazione della decurtazione di cui all'art. 42 comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, che, pur sostanziandosi nella “illegittima quantificazione degli importi ingiunti e posti a fondamento dell'esecuzione”, afferisce, in concreto, alla pretesa del di ottenere la restituzione integrale degli incentivi riconosciuti alla parte opponente. 3.1 Peraltro, l'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 c.p.c. implica un ambito di operatività e profili di accertamento delle questioni sottoposte al vaglio del giudicante limitati all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o del diverso provvedimento giudiziale) che costituisca il titolo medesimo (cfr. Cass. Civ. sez. III 7/10/2008 n. 24752). Nel caso di titolo esecutivo giudiziale non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954). Le contestazioni relative a fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma l'articolazione di fatti suscettibili di essere considerati solo in sede di opposizione all'esecuzione. Per tanto milita la costante giurisprudenza, a mente della quale “la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state ( …), avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (cfr. Trib. Napoli, ord. 23 agosto 2010, proprio in un caso di opposizione a precetto;
in tal senso, anche Cass. 27159/06; Cass. 26089/05; Cass. 10504/04); ancora “in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. (…) All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva” (Tribunale di Campobasso n. 164 del 28/02/2012; similmente, secondo la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 26/07/2006, “qualora l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo di formazione giudiziale non passato in cosa giudicata venga proposta, stante la riforma realizzata dalla L. 80/2005, in sede di opposizione c.d. a precetto, il giudice di una tale opposizione non potrà compiere valutazioni riservate al giudice chiamato a decidere di un'istanza di inibitoria della sentenza proposta in sede di impugnazione della stessa, ovvero quelle che attengono a contestazioni di merito o processuali che devono essere sollevate nel giudizio d'impugnazione”). Solo qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni ad esso, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto determinato dal giudicato. 3.2 Per completezza espositiva, non può sottacersi come anche sotto altro profilo non sia scrutinabile il quantum debeatur. Al riguardo, va richiamata la pronuncia intervenuta in pendenza del presente giudizio – sentenza n. 2958/2025 Tar Lazio (RG n. 9880/2023) – sul ricorso spiegato dall'opponente avverso il provvedimento di cui alla nota prot. n. GSE/P20230013340 del 08.05.2023, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici aveva comunicato il diniego dell'istanza di riesame sulla richiesta di decurtazione degli incentivi così come spiegata dalla beneficiaria. La decisione in parola ha definitivamente statuito sulla debenza delle somme oggetto di ingiunzione, ritenendo infondate le censure di parte ricorrente (i.e. odierna opponente) sul diniego reso dalla P.A. Il giudice amministrativo ha deciso negativamente sia il motivo afferente al vizio di motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando come “parte ricorrente aveva piena conoscenza delle ragioni che, a parere del Gestore, non consentivano l'adozione di un provvedimento diverso da quello confermativo della decadenza e, pertanto, era in grado di replicare agli argomenti ostativi, rimasti immutati anche ad esito del contenzioso, escludendo ciò una lesione del diritto al contraddittorio procedimentale”, sia la censura con cui veniva contestata la mancata applicazione della decurtazione alternativa alla decadenza. Il Tar adito ha, infatti, rilevato che “l'art. 43, comma 2, non prevede il diritto del soggetto responsabile ad ottenere il riconoscimento de plano della decurtazione da parte del , ma unicamente l'obbligo in capo al Gestore di svolgere l'apprezzamento sulla possibilità di applicare tale istituto alternativamente rispetto alla decadenza. È pur vero che, come sostiene parte ricorrente, la rilevanza delle violazioni non è di per sé ostativa alla decurtazione, ma è altrettanto vero che la gravità delle stesse può precludere l'applicazione dell'istituto in parola, gravità che sussiste nel caso in cui la violazione rilevante sia correlata all'ottenimento dell'incentivo (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023; sez. IV, n. 462/2022). In altri termini, la decurtazione può operare solo con riferimento alle violazioni rilevanti non connotate da gravità “secondo una valutazione effettuata dall'Amministrazione in base ai parametri normativi che sono in primo luogo legati alla presenza dei presupposti per accedere ai benefici e, comunque, anche derivabili dal d.m. 31 gennaio 2014” (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023). La ratio di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili sottesa alla decurtazione fa sì che, di regola, il GSE, ancor prima di addivenire ad una pronuncia di decadenza dagli incentivi, debba procedere a verificare l'applicabilità di detto istituto derogatorio, avuto riguardo al requisito menzionato dall'art. 42, comma 3, secondo periodo (deve trattarsi di un impianto che, al momento dell'accertamento della violazione, percepisca incentivi) e calibrando la misura della decurtazione in ragione dell'entità della violazione accertata. Eccezione a tale regola è rappresentata, come illustrato, dalla violazione rilevante connotata da una gravità tale da impedire al Gestore di effettuare una valutazione alternativa alla dichiarazione di decadenza dagli incentivi. Il che si evince dalla lettura congiunta delle motivazioni e del dispositivo del provvedimento impugnato, ove la violazione rilevante accertata con l'originario provvedimento di decadenza è ritenuta dal GSE preclusiva dell'erogazione degli incentivi pubblici” (cfr. sentenza Tar Lazio 2958/2025). Ha, quindi, concluso che fosse legittima la valutazione effettuata dal in base ai parametri normativi vigenti e che il provvedimento impugnato fosse congruamente motivato, ritenendo, pertanto, precluso il riconoscimento della decurtazione in favore della parte opponente. Da tali esiti, non poteva che conseguire una statuizione nel senso della debenza della somma cristallizzata nel decreto monitorio, non configurandosi alcuna ipotesi di nullità o inefficacia parziale del precetto per eccessività degli importi richiesti. 4. Del pari sarebbe risultata infondata la contestazione sulla illegittima duplicazione dell'azione esecutiva sulla scorta di un unico titolo esecutivo giudiziale, quale quello posto a fondamento del precetto odiernamente impugnato. In particolare, l'opponente ha dedotto di essere gravemente pregiudicato dal fatto che l'Amministrazione avesse proceduto ad azionare plurimi mezzi di recupero delle somme ingiunte col precetto del 13.09.2023, essendo stato disposto dalla Corte dei conti un pignoramento su conto corrente bancario intestato alla società per un importo pari ad euro 855.508,79, nonché un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. promosso dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti della legale rappresentante dell'opponente, CP_4
per importi corrispondenti a quelli recati dall'intimazione.
[...]
Diversamente, parte opposta ha osservato come sia facoltà del creditore avvalersi di diversi mezzi di esecuzione, ma che, nella specie, gli atti di recupero coattivo posti in essere non erano ad esso riconducibili. In fatto, esponeva che la misura cautelare del sequestro risultava eseguita dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica (con decreto di sequestro preventivo n. 3215/20 R.G. G.I.P. 724/2021 – n. 724/2021 R.G.N.R. emesso il 08.07.2020 dal G.I.P), e non già su iniziativa del . In riferimento al pignoramento disposto dalla Corte dei conti, con le memorie conclusionali depositate in data 03.02.2025, rappresentava che “con la sentenza n. 727/2023, resa dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Campania, è stata disposta la “conversione in pignoramento del sequestro conservativo ante causam così come autorizzato con decreto presidenziale del 3 ottobre 2019 confermato con modifiche con ordinanza n. 88/2023 sui beni ivi indicati”. Sicché una volta disposta l'automatica conversione in pignoramento del sequestro, il era obbligato a procedere nel termine di 60 giorni, pena, la decadenza del pignoramento”; che pendeva presso l'Intestato Tribunale procedura di pignoramento iscritta con RGE n. 39/2024, sospesa perché instaurato appello avverso la pronuncia citata;
chiariva, infine, di aver dato avvio alla pretesa creditoria in esame unicamente con il procedimento iscritto con RGE n. 263/2023, tutt'ora pendente. Da tanto discende come non si verta nella ipotesi nella quale il creditore, ancorché munito di un solo titolo esecutivo, abbia insistito nell'adoperare più mezzi di coazione a danno proprio: come già osservato in fase di delibazione dell'istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte, non è dato ricavare quali siano i titoli giuridici che hanno dato alimento alle misure cautelari suddette, né se l'azione si sia effettivamente consumata. Conseguenzialmente, anche sotto tale profilo di doglianza, la domanda attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento.
5. La opposizione va, conclusivamente, rigettata, pur non sussistendo gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opponente, la domanda formulata ex art. 96 va rigettata.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso il rigetto della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 903,00; fase decisionale € 1453,00; totale: € 3207,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara improcedibile l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore della parte opposta che si liquidano in euro 3207,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 14.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)