Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 7/02/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del procuratore speciale p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Di Mauro in virtù di procura sottoscritta con firma digitale rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso l'avv.to Andrea Palmieri con studio in Roma, via Pieve di Cadore n. 30;
APPELLANTE
E
(P.I. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
delegato e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,
9;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 9932/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 8/06/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << ha chiesto ed ottenuto l'emissione, Parte_1
da parte di questo Tribunale, del decreto n. 16743/2016, con cui è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro 447.561,69, oltre interessi Controparte_1
come da domanda e spese della fase monitoria, quale corrispettivo portato da una serie di fatture, rimaste insolute, emesse a fronte della somministrazione di gas effettuata presso due distinte utenze. La destinataria dell'ingiunzione ha quindi proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., formulando le conclusioni sopra trascritte [“In via principale, nel merito:- dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficacie e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 16743/2016 D.I., n.44616/2016 R.G. emesso dal
Tribunale di Roma il 10 luglio 2016 per le ragioni di cui in narrativa;
- dichiarare in ogni caso che nulla ha a che pretendere da Parte_1 CP_1 CP_1
per le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare in ogni caso qualsivoglia domanda di
[...]
nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Parte_1 Controparte_1
diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”]. L'odierna parte opponente ha infatti, in sintesi, esposto: - che, nel mese di giugno 2007 e con riferimento ad entrambi i contratti di somministrazione di gas in essere fra le parti
(“contratto uffici” e “contratto termovalorizzatore”), aveva iniziato ad Parte_1
emettere delle fatture relative a penali per superamento del limite quantitativo giornaliero massimo di prelievo pattuito;
- che l'addebito di tali importi aggiuntivi era stato fin da allora contestato dalla stessa opponente;
- che, intervenuta in data 1.6.2009 la disdetta del “contratto termovalorizzatore” ed emesse da parte di le Parte_1
ultime fatture a saldo, la opponente aveva quindi provveduto al pagamento (mediante bonifici del 21.7.2009, del 28.1.2010 e del 20.5.2010) dei soli importi relativi ai consumi e non anche di quelli richiesti a titolo di penale;
- che in Parte_1
relazione al “contratto uffici”, aveva inoltre emesso le fatture n. 413/2008 (per l'importo di euro 43.310,86) e 124109001280/2009 (per l'importo di euro 366,77); - che, solo in data 23.9.2015 e dunque dopo cinque anni, la opponente si era vista sollecitare il pagamento della somma di euro 403.884,06 portata da fatture relative al
“contratto termovalorizzatore”; - che, riesaminando le fatture trasmesse, la opponente si era quindi avveduta che aveva imputato i pagamenti già ricevuti alle Parte_1
fatture relative alle penali, invece che a quelle relative ai consumi;
- che la opponente aveva quindi contestato la richiesta di pagamento, rilevando di avere già effettuato il pagamento delle fatture cui si faceva riferimento e che il credito era in ogni caso prescritto;
- che, pur contestandone la debenza, la opponente aveva invece pagato (con bonifico del 9.5.2016) le somme portate dalle fatture n. 413/2008 e
124109001280/2009, relative al “contratto uffici”. Sulla base di queste premesse, la opponente ha dunque eccepito: (i) la prescrizione del credito, per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto la opposta aveva atteso fino al 23.11.2015 per formulare la richiesta di pagamento;
(ii) in subordine,
l'estinzione del credito per avvenuto pagamento (fatta eccezione per l'importo di euro
50,70 portato dalla fattura n. 9200000208/2019, di cui veniva offerto il pagamento banco iudicis), in quanto il credito portato dalla fattura n. 413/2008 era stato corrisposto con il bonifico del 9.5.2016 ed il credito esposto nelle restanti fatture con i bonifici del
21.7.2009, del 28.1.2010 e del 20.5.2010. La opposta si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto della opposizione. Ha infatti, fra l'altro, allegato e dedotto:
- che le somme richieste a titolo di penale (che altro non erano che corrispettivi forfettari per i maggiori quantitativi di gas impegnati dalla utente rispetto ai limiti quantitativi pattuiti) erano dovute in quanto contrattualmente previste;
- che, nel ricevere i pagamenti parziali effettuati della controparte, la stessa opposta si era attenuta al disposto dell'art. 1193 c.c. e quindi, in mancanza di diversa dichiarazione da parte del debitore, li aveva imputati alle fatture precedentemente scadute;
- che l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto, dopo il sollecito di pagamento del
20.2.2009 e prima di quello del 23.9.2015, vi era stata una trattativa stragiudiziale e, nell'ambito di questa e con comunicazione di posta elettronica del 15.7.2011,
l'avvocato allora incaricato dalla opponente aveva reso una dichiarazione idonea ad interrompere il corso della prescrizione (avendo testualmente affermato: “Ferme tali premesse, sottolineo che il credito asseritamente vantato da nei confronti di Pt_1
inerisce, come a Voi noto, un ampio contenzioso stragiudiziale Controparte_1
per la cui bonaria risoluzione la mia cliente è disponibile, come più volte dalla stessa significato, a concordare un incontro”). Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali delle parti, è stata quindi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9932/2021 così statuiva: << accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 16743/2016 di questo Tribunale); condanna al rimborso, in favore Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro CP_1
14.446,50 per compenso professionale ed euro 634,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Sulla eccezione di prescrizione. L'eccezione è fondata e giustifica l'accoglimento dell'opposizione. Al riguardo valgono infatti le seguenti considerazioni. E' incontestato che nella specie debba trovare applicazione, ratione temporis, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) c.c.. È inoltre pacifico, oltre che documentato, che la odierna opposta abbia intimato alla opponente il pagamento del dovuto in una prima occasione con la missiva del 20.2.2009 e, successivamente e dunque dopo oltre un quinquennio dalla precedente, con la missiva del 23.9.2015 (v. docc. 8 e 14 del fascicolo di parte opponente). È invece controverso se, come sostenuto dalla opposta a fronte della eccezione di prescrizione, fra i due predetti atti interruttivi ve ne siano stati ulteriori e più nello specifico se, nel predetto lasso di tempo, la opponente abbia riconosciuto il debito, interrompendo quindi tempestivamente la prescrizione ai sensi dell'art. 2944
c.c.. In particolare, la opposta ha fatto a tal fine riferimento alla già menzionata missiva del 15.7.2011, a firma del legale incaricato dalla opponente (v. doc. 3 del fascicolo di parte opposta). Mentre non rileva in ogni caso, in quanto non ricompresa nel quinquennio antecedente il successivo atto interruttivo del 23.9.2015, la comunicazione inviata dal direttore amministrativo della società opponente in data
14.9.2009 (v. doc. 2 del fascicolo di parte opposta). Ciò posto, il tenore della missiva del 15.7.2011 induce ad escludere che la stessa possa integrare gli estremi di una dichiarazione di riconoscimento del credito della opposta e dunque valere come atto interruttivo della prescrizione. In linea generale, si deve infatti osservare che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'articolo 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'articolo 2937, terzo comma, c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto (così Cass. 5327/2007; in senso conforme cfr. anche Cass.
6034/2008 e Cass. 18879/2015). Nel caso di specie, va allora osservato come la dichiarazione resa dal legale incaricato dalla opposta (“sottolineo che il credito asseritamente vantato da nei confronti di inerisce, come a Pt_1 Controparte_1
Voi noto, un ampio contenzioso stragiudiziale per la cui bonaria risoluzione la mia cliente è disponibile, come più volte dalla stessa significato, a concordare un incontro”) sia di tenore del tutto generico e non contenga affermazioni tali da evidenziare una volontà di riconoscere, sia pure in una diversa misura da quella pretesa dalla controparte, l'esistenza del credito (deponendo anzi in senso opposto l'utilizzo dell'espressione “credito asseritamente vantato”), né tali da circoscrivere con certezza la portata dell'eventuale successiva trattativa alla sola definizione del quantum debeatur. In mancanza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio antecedente alla intimazione di pagamento del 23.9.2015, il credito azionato in via monitoria risulta dunque prescritto, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa all'imputazione dei pagamenti effettuati dalla opponente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia ricompreso nello scaglione fra 260.000,00 e 520.000,00 euro;
minimo per la fase istruttoria, con conseguente riduzione dell'importo medio fino al settanta per cento, in ragione della ridotta attività svolta nel corso della stessa;
valori medi per le altre tre fasi).>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via principale di merito 1) accogliere il presente appello e, in riforma totale della sentenza impugnata, confermare il decreto Ingiuntivo opposto. 2) condannare parte appellata alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4. 1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione e chiedere il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via preliminare: dichiarare l'appello proposto da
[...]
inammissibile ex art. 348bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa. Con Parte_1
vittoria del compenso professionale e delle spese di lite, maggiorate del 15% per spese generali ai sensi dell'art. 2, comma II, del D.M. 55/2014 e degli accessori di legge dovuti. Nel merito: rigettare l'appello promosso da per i motivi Parte_1
esposti in narrativa e negli atti del primo grado del giudizio, previa acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio del primo grado;
rigettare in ogni caso ogni domanda, eccezione, istanza avversaria per i motivi esposti in narrativa e negli atti del primo grado del giudizio, previa acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio del primo grado. Con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite, maggiorate del
15% per spese generali ai sensi dell'art. 2, comma II, del D.M. 55/2014 e degli accessori di legge dovuti.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 26 novembre 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 7 febbraio 2025.
Con decreto del 17 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine fino al 23 gennaio 2025 per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc – mancato esame della documentazione probatoria >> censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c. Sostiene che, al contrario, dalla lettura del contratto si evince che il diritto di credito avanzato da essa aveva ad oggetto Parte_1
somme di denaro a titolo di “penali per il supero” dell'energia massima prelevabile ai sensi del contratto. Dunque, trattandosi di consumi eventuali o extra plafond contrattuali, e, quindi, obbligazioni aventi natura non periodica ma eventuale, essi rimanevano soggetti alla disciplina di cui all'art. 2946 c.c. e, pertanto, alla prescrizione ordinaria decennale. Ribadiva che in forza di tali considerazioni il credito non era prescritto. In secondo luogo, l'appellante sostiene che, anche ove il credito fosse stato assoggettato al termine di prescrizione quinquennale, esso non sarebbe comunque spirato, risultando interrotto in virtù della missiva del 15/07/2011 inoltrata ad essa Pt_1 dal precedente difensore di controparte, documento che avrebbe valore confessorio, ignorato dal primo Giudice.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc – Carenza, illogicità ed erroneità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori >> impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il tenore della missiva del 15/07/2011 induce a escludere che essa possa valere come riconoscimento di debito e, pertanto, costituire atto interruttivo della prescrizione.
Rappresenta che, al contrario, l'appellata ha sempre riconosciuto che il debito fosse riferito a somme dovute a titolo di penali e ha avviato una trattativa al fine di ottenere lo stralcio di tali somme e non perché gli importi non fossero dovuti. Di conseguenza, la missiva in questione sarebbe idonea ad interrompere i termini di prescrizione, anche quinquennali. Rappresentava di aver dimostrato di vantare nei confronti dell'appellata un credito certo, liquido ed esigibile, mentre l'appellata non aveva dimostrato l'inesistenza del credito.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << illogicità della motivazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., laddove precisa il decidente che in mancanza di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio antecedente alla intimazione di pagamento del
23.9.2015, il credito azionato in via monitoria risulta dunque prescritto, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa all'imputazione dei pagamenti effettuati dalla opponente >> censura la decisione alla luce di quanto esposto nei precedenti motivi di appello significando che il credito non possa ritenersi prescritto e che il primo Giudice ha errato avendo ignorato la natura dell'obbligazione e la documentazione prodotta. Rappresentava che le prove offerte dimostravano che il credito azionato in via monitoria era specificamente determinato e provato dalle fatture emesse ed il tribunale aveva omesso ogni valutazione istruttoria e documentale che, ove compiuta, avrebbe condotto all'esatta individuazione del credito di essa
[...]
Pt_1
§ 6 – le questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha
“una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello -tenuto anche conto che trattasi di causa decisa con il criterio motivazionale della ragione più liquida -un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 7 – L'analisi dei motivi
I motivi possono venir esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
Giova premettere che on il ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto il pagamento Pt_1
delle fatture riportate nella sottostante tabella.
Descrizione Riferimento Data lmporto Valore N. Cliente Documento Documento Scadenza Fattura Residua
10000860 Fattura 9200000213 25.06.2009 116.992,Q7 13.789,72
10000860 Fattura 9200000212 25.06.2009 37.362,94 37.362,94
10000860 Fattura 9200000207 25.06.2009 24.060,80 24.060,80
10000860 Fattura 9200000204 25.06.2009 18.423,68 18.423,68
10000860 Fattura 9200000210 25.06.2009 39.536,04 39.536,04
10000860 Fattura 9200000211 25.06.2009 25.486,34 25.486,34
10000860 Fattura 9200000208 25.06.2009 66.492,80 66.492,80
10000860 Fattura 9200000206 25.06.2009 36.136,55 36.136,55
10000860 Fattura 9200000214 25.06.2009 19.896,60 19.896,60
10000860 • Fattura 9200000221 25.06.2009 10.250,55 10.250,55
10000860 Fattura 9200000907 22.12.2009 33.607,78 33.607,78
10000860 Fattura 9200000908 22.12.2009 24.092,20 24.092,20
10000860 Fattura 9200000906 22.12.2009 54.744,34 54.744,34
10000860 Fattura 9200000937 14.01.2010 3,72 3,72 299143783 Fattura 124109001280 06.05.2009 366,77 366,77 299143783 Fattura 000000000413 22.02.2008 43.310,86 43.310,86
Totale da pagare € 447.561,69.
Tali fatture risultano prodotte da nel successivo giudizio di opposizione, al Pt_1
momento della costituzione in giudizio, quale allegato doc. 4 alla comparsa.
Analizzando le fatture prodotte si osserva che solo la fattura n. 9200000213 del 25 giugno 2009 alla posizione 50 ZVAR001 riporta la causale “penali sup. cap.” di importo pari ad € 9.057,52, importo totale di fattura di €116.992,07. Viene richiesto il decreto ingiuntivo per il residuo di € 13.789,72. La fattura n. 9200000208 del 25 giugno 2009 alla posizione 50 ZVAR001 riporta la causale “penali sup. cap.” di importo pari ad € 50,70. Tutte le restanti fatture riportano crediti per la fornitura di consumi “ordinari”.
Il contrasto tra le parti ha avuto ad oggetto, nella fase stragiudiziale, le penali per il supero dei consumi, ovvero per i consumi eccedenti il tetto massimo offerto dal contratto in quanto, a fronte della pretesa di di pagamento di dette penali, la Pt_1
ha opposto che tale voce non era compresa nel contratto Parte_2
Termovalorizzatore sottoscritto in data 1° giugno 2000 con Controparte_3
a cui era subentrata Enel Distribuzione gas s.p.a dal 20 novembre 2001
[...]
(poi . Pt_1
Si omette la narrativa del contratto 3 gennaio 2000 titolato Contratto Uffici, non essendovi crediti sospesi oggetto di giudizio.
I comportamenti delle parti che sono seguiti sono consistiti nel pagamento da parte di - a mezzo dei bonifici versati in atti sui quali non vi è contestazione - CP_1
dei soli consumi “ordinari “e, da parte di l'imputazione di detti pagamenti Pt_1
parziali alle fatture più risalenti nel tempo e che comprendevano, al loro interno, sia consumi ordinari che penali.
La circostanza è pacificamente ammessa da < Pt_1
si ribadisce che ha correttamente imputato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193 Pt_1
c.c. i pagamenti ricevuti dal debitore alle fatture più risalenti nel tempo CP_1
comprendenti al loro interno sia consumi ordinari che penali, laddove controparte ha pro domo sua e in dispregio dell'art. 1193 c.c. imputato i pagamenti ai consumi ordinari, decurtando le penali.>>
Tanto premesso, osserva la Corte che, in esito a dette imputazioni di pagamento, Pt_1
ha agito in giudizio reclamando gli importi riportati nelle fatture elencate nella sopra estesa tabella, tutte relative – con le due eccezioni menzionate – a crediti per consumi ordinari, come si può agevolmente riscontrare, fattura per fattura, dall'esame del codice articolo e descrizione dell'oggetto.
Va osservato che in relazione alla fattura 9200000213 di €116.992,07 e per la quale ha agito in ragione dei pagamenti parziali ottenuti solo per la differenza di € Pt_1
13.789,72, trattandosi di “importo residuo superiore a consumo” descritto in fattura come calcolato per “penali” (pari ad € 9.057,52), deve intendersi, tenuto conto dei criteri di imputazione sistematicamente applicati da che il credito Pt_1
residuo sia da ricondursi ai consumi ordinari non avendo l'ingiungente dato prova che nel maggiore importo di € 13.789,72 ancora asseritamente dovuto siano ricompresi € 9.057,52 di penali.
Residua, il credito di € 50,70 per penali di cui alla fattura n. 9200000208 del 25 giugno 2009 di cui ha riconosciuto la dovutezza avendo peraltro CP_1
dichiarato di aver offerto l'importo banco iudicis.
Sulla scorta di tanto va tratta la conclusione che, fatta eccezione per € 50,70,
l'oggetto delle fatture azionate con il monitorio attiene a crediti per consumi ordinari per i quali, pacificamente, va applicata la prescrizione breve quinquennale. Pt_1
riconosce anche nei motivi in esame che la prescrizione dei consumi ordinari è quinquennale ed indica in decennale solo quella per le penali, in quanto detti crediti troverebbero conseguenza nell'inadempimento del contratto. Tale discussione è tuttavia ultronea posto che, come detto, con l'unica eccezione di € 50,70, i crediti oggetto del giudizio ed azionati con il monitorio sono tutti per consumi ordinari.
Residua, quindi, l'analisi del motivo afferente all'eccezione di interruzione della prescrizione, che parte appellante individua nella missiva del 15 luglio 2011 di chiaro valore confessorio dell'esistenza del credito.
Va rammentato che il Tribunale ha statuito che a intimato il pagamento in una Pt_1
prima occasione con la missiva del 20 febbraio 2009 e, successivamente, con la missiva del 23 settembre 2015 e quindi oltre il quinquennio;
il tribunale ha altresì escluso la rilevanza, a fini interruttivi rispetto alla data del 23 settembre 2015, della comunicazione del direttore amministrativo della del 14 Parte_2
settembre 2009 in quanto anch'essa eccedente il quinquennio. In relazione a tale seconda statuizione non risulta proposto motivo di gravame.
Enel nel secondo motivo sviluppa il ragionamento nei seguenti termini: << il dies a quo, ovvero il termine iniziale del periodo di prescrizione deve necessariamente identificarsi con un momento certo nel quale il titolare del diritto si trova nella condizione di poterlo esercitare. Ebbene, opo aver richiesto in data 17.03.2008 Pt_1
i pagamenti dovuti (cfr. doc. 7 fascicolo controparte), li ha sollecitati con missiva del 20.02.2009 ( cfr. doc. 8 fascicolo controparte) a cui è seguita la trattativa stragiudiziale voluta da ambo le parti ( cfr. doc. n. 2) che alla data del 15 luglio 2011 era ancora aperta, come scritto, lo si ribadisce, proprio dal precedente legale di avvocato Francesco Adavastro ( cfr. doc. 3) >> traendo la conclusione CP_1
che dalla data indicata dell'ultima missiva del 20.02.2009 tale lettera del luglio 2011 era idonea ad interrompere la prescrizione in relazione al sollecito del 23 settembre
2015.
A giudizio del Collegio la statuizione di prime cure va confermata.
Il testo della missiva è il seguente: << Riscontro in nome e per conto di CP_1
il Vostro “ preavviso di sospensione della fornitura Gas e di risoluzione del
[...]
contratto datato 27.06.2011 al fine di significarVi quanto di seguito. Con missiva del 20 febbraio 2009, comunicava alla mia assistita di “non poter Parte_1
rinnovare il contratto di somministrazione di gas metano per uso industriale non interrompibile con tariffa binomia sottoscritto in data 1° giugno 2000 ed ancora in essere tra le parti. Data l'intervenuta disdetta, provvedeva Controparte_1
pertanto a stipulare un nuovo contratto, tuttora valido ed efficace, con altro fornitore. Sulla base di tali circostanze, non è dato comprendere a quale titolo Pt_1
potrebbe inoltrare al competente distributore richiesta di sospensione di una prestazione oggi effettuata da altro soggetto, né quale sarebbe il contratto da intendersi risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. Vi diffido pertanto dal compiere ogni e qualsivoglia iniziativa all'evidenza priva di alcun titolo giustificativo che possa pregiudicare l'attività della mia assistita. Significo a tal proposito che l'impianto gestito da , a contenuto innovativo per trattamento (...). Ferme Controparte_1
tali premesse sottolineo che il credito asseritamente vantato da nei confronti di Pt_1
inerisce, come a Voi noto, un ampio contenzioso stragiudiziale Controparte_1
per la cui bonaria risoluzione la mia cliente è disponibile, come più volte dalla stessa significato, a concordare un incontro.>>
L'interpretazione dell'ultimo capoverso, da “ferme tali premesse “ non può che condurre all'esclusione della tesi del riconoscimento di con valenza CP_1
confessoria, della tenutezza di essa società al pagamento delle penali. Risulta, infatti, scritto che il credito “asseritamente” vantato da inerisce ad un ampio Pt_1
“contenzioso“ - all'epoca di natura stragiudiziale – rispetto al quale si CP_1
rendeva disponibile ad un incontro ai fini di una bonaria risoluzione. Dunque, un credito asserito e perciò non riconosciuto;
oggetto di contenzioso rispetto al quale non risulta manifestata una volontà abdicativa – né univoca né definitiva –, ma unicamente l'intento di ricercare una soluzione concordata che, all'evidenza, non risultava in quel momento raggiunta. La dichiarazione di siffatto contenuto si discosta dal riconoscimento del contrapposto diritto di credito in quanto alcuna transazione è intervenuta e le posizioni delle parti erano rimaste distanti in relazione all'an.
La Suprema Corte, con indirizzo consolidato ha enunciato il seguente principio : < trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ..>>
( così Cass. 6034/2008 e succ. conf.)
L'appello va quindi accolto limitatamente all'importo di € 50,70 oltre interessi come da domanda formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Si osserva che l'appellante, nelle conclusioni del presente grado, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, pronuncia a cui osta il consolidato principio che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca;
il giudice del gravame è quindi tenuto a pronunciare sulla domanda di pagamento somme proposta con il monitorio e sugli interessi come richiesti nell'originario ricorso.
§ 6. – La riforma seppur parziale dell'impugnata sentenza comporta la rimodulazione delle spese di lite di entrambi i gradi all'esito della soccombenza finale. risulta Pt_1
totalmente soccombente risultando accertato il minor credito di € 50.70. Le spese vengono liquidate in dispositivo in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 520.000) conformemente alla statuizione di prime cure quanto alle individuate diminuzioni per il giudizio di primo grado e, per il presente grado, nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per il presente grado della fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati gli importi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Controparte_1
Roma n. 9932/2021 pubblicata in data 8/06/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1 del dispositivo dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, accoglie parzialmente l'opposizione spiegata dal e ridetermina Controparte_1
il credito di in € 50,70 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al saldo;
2. Condanna;
alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata che liquida, quanto al primo grado in € 14.446,50 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 7/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo