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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel./est., ha emesso il seguente
decreto
nella causa civile iscritta al n. 376/2024 R.G.V.G., promossa da:
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Catalano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Valerio Villareale n. 60 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
reclamante,
nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_2 C.F._3
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_3 C.F._4
1 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Sarasso, Achille Piritore e Maria
Concetta Cosentino (indirizzi p.e.c. indicati in atti),
resistenti.
*****
Oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso il decreto del 05 agosto
2024, emesso dal Tribunale di Palermo nel proc. n. 1199/2024 R.G.V.G..
Letti gli atti, all'esito dell'udienza del 07 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli art. 127, u.c., e 127 ter c.p.c., osserva.
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024, ha interposto Parte_1
reclamo avverso il decreto del 05 agosto 2024 (proc. n. 1199/2023 R.G.V.G.) con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, dallo stesso avanzata, di autorizzazione alla redazione dell'inventario dei beni custoditi all'interno di alcuni immobili facenti parte dell'asse ereditario della madre, Persona_1
Con comparsa depositata il 05 febbraio 2025, si sono costituiti nel presente procedimento e chiedendo il CP_1 Parte_2 Parte_3
rigetto del reclamo.
*****
Il giudizio trae origine dal ricorso con cui , premesso di avere Parte_1
chiesto ed ottenuto l'apposizione dei sigilli su quattro immobili facenti parte del patrimonio relitto della defunta madre (proc. n. 1760/2023 R.G.V.G.) e di aver manifestato l'intenzione di accettare l'eredità con beneficio di inventario (proc.
n. 4516/2023 R.G.V.G.), chiedeva la rimozione dei sigilli e la contestuale autorizzazione alla redazione dell'inventario dei beni mobili ivi custoditi.
2 Il Tribunale, con provvedimento dell'08 agosto 2023, autorizzava la rimozione dei sigilli e, rilevato che il richiedente aveva già chiesto la redazione dell'inventario nell'allora pendente procedimento di accettazione beneficiata
(proc. n. 4516/2023 R.G.V.G.), disponeva il non luogo a provvedere rispetto alla contestuale richiesta di redazione dell'inventario.
L'odierno reclamante reiterava all'udienza del 17.07.24 l'istanza di redazione dell'inventario dei beni custoditi negli immobili oggetto del provvedimento di apposizione dei sigilli.
Il Tribunale, con il decreto in questa sede reclamato, preso atto che il giudice del procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, a causa dello spirare del termine utile per la redazione dello stesso (fissato, anche a seguito di proroga, al 14 giugno 2024), aveva revocato il provvedimento di nomina dell'ausiliario a ciò delegato (notaio , rigettava l'istanza, Persona_2
delegando, a norma dell'art. 765 comma 2 c.p.c., un funzionario dell'ufficio per la prosecuzione delle sole attività di rimozione.
*****
Proponendo reclamo, eccepisce la nullità del provvedimento Parte_1
oggetto di reclamo perchè fondato su una circostanza, la revoca della autorizzazione alla redazione dell'inventario disposta nel parallelo procedimento n. 4516/2023 R.G.V.G., sopravvenuta alla udienza del 17 luglio
2024 e non sottoposta al contraddittorio delle parti.
Evidenzia che, in ogni caso, il predetto provvedimento di revoca non poteva considerarsi provvisto di efficacia, in quanto tempestivamente sottoposto a reclamo dallo stesso ricorrente.
Nel merito, censura l'affermazione del Tribunale secondo cui in ordine ad ogni eredità può essere autorizzato un unico inventario sicchè, nel caso in esame, revocato il provvedimento autorizzativo dell'accettazione con beneficio di
3 inventario, risultava inibito l'inventario anche in sede di rimozione dei sigilli su beni facenti parte del relictum.
Deduce che simile assunto non trovi conforto in alcuna norma o arresto giurisprudenziale, ostandovi invece l'autonomia che caratterizza i procedimenti di rimozione dei sigilli e di accettazione con beneficio di inventario, in cui l'inventario ha differente consistenza e finalità.
*****
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dalla difesa delle resistenti, la quale ha invocato il disposto dell'art. 764
c.p.c. - secondo cui “chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice” - per effetto del quale avrebbe dovuto impugnare il decreto del Parte_1
Tribunale di Palermo mediante opposizione formulata dinanzi allo stesso giudice.
Ritiene la Corte che la norma non sia applicabile al caso in esame, in cui ad essere impugnato non è il provvedimento con cui è stata disposta la rimozione dei sigilli, chiesta dallo stesso odierno reclamante, bensì quello di diniego dell'inventario, avente una sua autonomia e suscettibile, dunque, di doglianza, in quanto emesso all'esito di procedura camerale, secondo le forme disciplinate dall'art. 739 c.p.c., giusta il disposto dell'art. 742 bis c.p.c..
*****
Nel merito, il reclamo è fondato per le seguenti assorbenti ragioni.
Il giudice di primo grado ha motivato il rigetto della istanza di redazione di inventario a seguito della rimozione dei sigilli richiamando il provvedimento di non luogo a provvedere - emesso, in precedenza, nella considerazione della
4 contemporanea pendenza della procedura di accettazione con beneficio di inventario - sulla scorta del principio per cui “l'inventario non può che essere uno ed uno soltanto, non potendosi concepire più inventari di una medesima eredità, né, quindi più procedimenti a ciò intesi”.
L'assunto non è condivisibile in quanto applicato al caso in esame.
Se, infatti, sembrerebbe possibile escludere che, pendendo il procedimento di accettazione con beneficio di inventario e risultando in atto le relative operazioni, possa contemporaneamente disporsi un ulteriore inventario sui (o su parte dei) medesimi beni, lo stesso non può affermarsi nella ipotesi in cui, come nella fattispecie, venuta meno la possibilità di pervenire all'inventario nella parallela sede dell'accettazione beneficiata, uno dei soggetti interessati chieda procedersi ai sensi dell'art. 769 c.p.c..
Come appare evidente, le due procedure risultano affatto differenti, per presupposti (la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario di una eredità nell'uno, la apposizione e conseguente rimozione di sigilli nell'altro), oggetto (l'intero patrimonio del de cuius a fronte di singoli beni sottoposti ad apposizione di sigilli), i soggetti legittimati (il chiamato accettante con beneficio, le persone indicate nell'art. 753 nn. 1, 2 e 4 c.p.c., fra cui la più ampia categoria di “coloro che possono avere diritto alla successione”, includente anche chi la eredità non abbia ancora deciso di accettare), le stesse finalità degli istituti.
Non è possibile, pertanto, ipotizzare alcuna decadenza dal diritto riconosciuto dall'art. 769 c.p.c. nel soggetto che abbia visto revocare il provvedimento di nomina dell'ausiliare nel procedimento scaturito dalla sua accettazione con beneficio di inventario di una eredità comprendente gli stessi beni sottoposti a sigillo.
Ciò posto, non vi è dubbio che rientri nella categoria di “coloro Parte_1
che possono avere diritto alla successione”, abilitata alle richieste di apposizione dei sigilli e di conseguente rimozione degli stessi con contestuale inventario,
5 secondo il combinato disposto degli artt. 769 comma 1, 763 comma 1 e 753 n.
2), c.p.c..
In virtù di quanto detto, in accoglimento del reclamo, va disposta la esecuzione dell'inventario sui beni sottoposti a sigillo nella procedura in esame, da demandarsi, secondo quanto previsto dall'art. 769, comma 1, c.p.c., al competente Cancelliere del Tribunale di Palermo.
*****
Nulla per le spese in considerazione della natura di volontaria giurisdizione del presente procedimento.
p.q.m.
in accoglimento del reclamo ed in parziale riforma del decreto impugnato, dispone la redazione dell'inventario dei beni mobili contenuti nei beni immobili sottoposti ai sigilli nella procedura n. 1760/2023 R.G. del Tribunale di Palermo, da compiersi a cura del competente Cancelliere del Tribunale di Palermo.
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Presidente
Giuseppe Lupo
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SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel./est., ha emesso il seguente
decreto
nella causa civile iscritta al n. 376/2024 R.G.V.G., promossa da:
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Catalano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Valerio Villareale n. 60 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
reclamante,
nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_2 C.F._3
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_3 C.F._4
1 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Sarasso, Achille Piritore e Maria
Concetta Cosentino (indirizzi p.e.c. indicati in atti),
resistenti.
*****
Oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso il decreto del 05 agosto
2024, emesso dal Tribunale di Palermo nel proc. n. 1199/2024 R.G.V.G..
Letti gli atti, all'esito dell'udienza del 07 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli art. 127, u.c., e 127 ter c.p.c., osserva.
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024, ha interposto Parte_1
reclamo avverso il decreto del 05 agosto 2024 (proc. n. 1199/2023 R.G.V.G.) con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, dallo stesso avanzata, di autorizzazione alla redazione dell'inventario dei beni custoditi all'interno di alcuni immobili facenti parte dell'asse ereditario della madre, Persona_1
Con comparsa depositata il 05 febbraio 2025, si sono costituiti nel presente procedimento e chiedendo il CP_1 Parte_2 Parte_3
rigetto del reclamo.
*****
Il giudizio trae origine dal ricorso con cui , premesso di avere Parte_1
chiesto ed ottenuto l'apposizione dei sigilli su quattro immobili facenti parte del patrimonio relitto della defunta madre (proc. n. 1760/2023 R.G.V.G.) e di aver manifestato l'intenzione di accettare l'eredità con beneficio di inventario (proc.
n. 4516/2023 R.G.V.G.), chiedeva la rimozione dei sigilli e la contestuale autorizzazione alla redazione dell'inventario dei beni mobili ivi custoditi.
2 Il Tribunale, con provvedimento dell'08 agosto 2023, autorizzava la rimozione dei sigilli e, rilevato che il richiedente aveva già chiesto la redazione dell'inventario nell'allora pendente procedimento di accettazione beneficiata
(proc. n. 4516/2023 R.G.V.G.), disponeva il non luogo a provvedere rispetto alla contestuale richiesta di redazione dell'inventario.
L'odierno reclamante reiterava all'udienza del 17.07.24 l'istanza di redazione dell'inventario dei beni custoditi negli immobili oggetto del provvedimento di apposizione dei sigilli.
Il Tribunale, con il decreto in questa sede reclamato, preso atto che il giudice del procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, a causa dello spirare del termine utile per la redazione dello stesso (fissato, anche a seguito di proroga, al 14 giugno 2024), aveva revocato il provvedimento di nomina dell'ausiliario a ciò delegato (notaio , rigettava l'istanza, Persona_2
delegando, a norma dell'art. 765 comma 2 c.p.c., un funzionario dell'ufficio per la prosecuzione delle sole attività di rimozione.
*****
Proponendo reclamo, eccepisce la nullità del provvedimento Parte_1
oggetto di reclamo perchè fondato su una circostanza, la revoca della autorizzazione alla redazione dell'inventario disposta nel parallelo procedimento n. 4516/2023 R.G.V.G., sopravvenuta alla udienza del 17 luglio
2024 e non sottoposta al contraddittorio delle parti.
Evidenzia che, in ogni caso, il predetto provvedimento di revoca non poteva considerarsi provvisto di efficacia, in quanto tempestivamente sottoposto a reclamo dallo stesso ricorrente.
Nel merito, censura l'affermazione del Tribunale secondo cui in ordine ad ogni eredità può essere autorizzato un unico inventario sicchè, nel caso in esame, revocato il provvedimento autorizzativo dell'accettazione con beneficio di
3 inventario, risultava inibito l'inventario anche in sede di rimozione dei sigilli su beni facenti parte del relictum.
Deduce che simile assunto non trovi conforto in alcuna norma o arresto giurisprudenziale, ostandovi invece l'autonomia che caratterizza i procedimenti di rimozione dei sigilli e di accettazione con beneficio di inventario, in cui l'inventario ha differente consistenza e finalità.
*****
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dalla difesa delle resistenti, la quale ha invocato il disposto dell'art. 764
c.p.c. - secondo cui “chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice” - per effetto del quale avrebbe dovuto impugnare il decreto del Parte_1
Tribunale di Palermo mediante opposizione formulata dinanzi allo stesso giudice.
Ritiene la Corte che la norma non sia applicabile al caso in esame, in cui ad essere impugnato non è il provvedimento con cui è stata disposta la rimozione dei sigilli, chiesta dallo stesso odierno reclamante, bensì quello di diniego dell'inventario, avente una sua autonomia e suscettibile, dunque, di doglianza, in quanto emesso all'esito di procedura camerale, secondo le forme disciplinate dall'art. 739 c.p.c., giusta il disposto dell'art. 742 bis c.p.c..
*****
Nel merito, il reclamo è fondato per le seguenti assorbenti ragioni.
Il giudice di primo grado ha motivato il rigetto della istanza di redazione di inventario a seguito della rimozione dei sigilli richiamando il provvedimento di non luogo a provvedere - emesso, in precedenza, nella considerazione della
4 contemporanea pendenza della procedura di accettazione con beneficio di inventario - sulla scorta del principio per cui “l'inventario non può che essere uno ed uno soltanto, non potendosi concepire più inventari di una medesima eredità, né, quindi più procedimenti a ciò intesi”.
L'assunto non è condivisibile in quanto applicato al caso in esame.
Se, infatti, sembrerebbe possibile escludere che, pendendo il procedimento di accettazione con beneficio di inventario e risultando in atto le relative operazioni, possa contemporaneamente disporsi un ulteriore inventario sui (o su parte dei) medesimi beni, lo stesso non può affermarsi nella ipotesi in cui, come nella fattispecie, venuta meno la possibilità di pervenire all'inventario nella parallela sede dell'accettazione beneficiata, uno dei soggetti interessati chieda procedersi ai sensi dell'art. 769 c.p.c..
Come appare evidente, le due procedure risultano affatto differenti, per presupposti (la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario di una eredità nell'uno, la apposizione e conseguente rimozione di sigilli nell'altro), oggetto (l'intero patrimonio del de cuius a fronte di singoli beni sottoposti ad apposizione di sigilli), i soggetti legittimati (il chiamato accettante con beneficio, le persone indicate nell'art. 753 nn. 1, 2 e 4 c.p.c., fra cui la più ampia categoria di “coloro che possono avere diritto alla successione”, includente anche chi la eredità non abbia ancora deciso di accettare), le stesse finalità degli istituti.
Non è possibile, pertanto, ipotizzare alcuna decadenza dal diritto riconosciuto dall'art. 769 c.p.c. nel soggetto che abbia visto revocare il provvedimento di nomina dell'ausiliare nel procedimento scaturito dalla sua accettazione con beneficio di inventario di una eredità comprendente gli stessi beni sottoposti a sigillo.
Ciò posto, non vi è dubbio che rientri nella categoria di “coloro Parte_1
che possono avere diritto alla successione”, abilitata alle richieste di apposizione dei sigilli e di conseguente rimozione degli stessi con contestuale inventario,
5 secondo il combinato disposto degli artt. 769 comma 1, 763 comma 1 e 753 n.
2), c.p.c..
In virtù di quanto detto, in accoglimento del reclamo, va disposta la esecuzione dell'inventario sui beni sottoposti a sigillo nella procedura in esame, da demandarsi, secondo quanto previsto dall'art. 769, comma 1, c.p.c., al competente Cancelliere del Tribunale di Palermo.
*****
Nulla per le spese in considerazione della natura di volontaria giurisdizione del presente procedimento.
p.q.m.
in accoglimento del reclamo ed in parziale riforma del decreto impugnato, dispone la redazione dell'inventario dei beni mobili contenuti nei beni immobili sottoposti ai sigilli nella procedura n. 1760/2023 R.G. del Tribunale di Palermo, da compiersi a cura del competente Cancelliere del Tribunale di Palermo.
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Presidente
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