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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/09/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2433/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2433/2017 promossa da:
Parte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VANNETTI ROBERTO
ATTORE
Contro
_1
C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 19.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, nella premessa di intrattenere con il rapporto di conto corrente n.2290, rapporto ancora in essere Controparte_2 al momento dell'introduzione del giudizio, ha convenuto il già menzionato istituto bancario per i seguenti motivi:
1) usurarietà degli interessi;
2) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Con richiesta di accertamento della nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime e di condanna della banca convenuta alla ripetizione dell'indebito.
(successivamente fusa per incorporazione in Controparte_3 CP_4
come da documentazione in atti), costituendosi in giudizio a mezzo del
[...]
suo legale rappresentante pro tempore, ha eccepito: in via preliminare, la nullità parziale della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni delle domande attoree, consistenti nel mero rinvio ad una consulenza tecnica di parte;
la prescrizione del diritto alla ripetizione, la decadenza dall'azione per mancata contestazione degli estratti conto, nonché
l'inammissibilità stessa della domanda di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
La convenuta ha poi depositato il contratto di conto corrente, nonché i contratti accessori di affidamento e gli atti di modifica consensuale intercorsi durante lo svolgimento del rapporto.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande, rilevando in particolare: il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della società attrice per non avere quest'ultima depositato il contratto di conto corrente e la serie integrale degli estratti conto ad esso afferenti;
né avendo in ogni caso parte attrice formulato richiesta ex art 119 TUB prima dell'introduzione del giudizio;
la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis e l'infondatezza della dedotta usurarietà degli interessi, peraltro fondata sull'erroneo presupposto della rilevanza della cosiddetta “usura sopravvenuta”.
In sede di memoria ex articolo 183 comma 1 c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda in punto di anatocismo -specificandone il profilo di illegittimità limitatamente al periodo successivo al 1.1.2014 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. l, comma 629, della legge n. 147/2013- nonché, per quanto attiene alle censure in tema di usura, specificando che il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto (usura sopravvenuta), non eliderebbe in ogni caso la responsabilità dell'istituto bancario sotto il profilo degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 c.c.
Verificato l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria esperito prima dell'introduzione del giudizio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e ctu contabile ed assegnata alla scrivente con provvedimento
18.1.2022.
All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno così rassegnato le rispettive conclusioni:
Per parte attrice, con richiesta di “riconvocare il CTU per integrare la perizia, in quanto esistono documenti in atti che fanno comprendere come ante 2009 vi fosse un conto corrente con fido e sul punto si rimanda alla memoria datata 5 gennaio
2022. In subordine si precisano le conclusioni come segue: Voglia il Tribunale di
Grosseto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità e\o l'annullabilità e comunque l'inefficacia giuridica della clausola dei contratti di conto corrente descritti in premessa che prevedono l'anatocismo in danno dell'attrice ed in favore delle banche convenute;
Voglia altresì accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia giuridica di ogni
e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione agli indicati rapporti di
c\c per interessi, spese, commissioni, e comunque per tutte le competenze comunque denominate (escluse quelle per imposte e tasse) per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, dichiarando quindi non dovuto alcun interesse e per l'effetto di quanto sopra condannare (e per essa CP_5 [...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_6
pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 8.159,43 o delle altre, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia -occorrendo anche in via equitativa- oltre interessi di legge e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Per parte convenuta: “Preliminarmente nel rito, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di citazione, notificato in data 21/09/2017 dalla Parte_2
alla , fusa per incorporazione in
[...] _1 [...]
, ex art. 164 comma 4 cpc, in ordine alle domande di accertamento e CP_6
declaratoria della nullità ed inefficacia di qualsivoglia pretesa a titolo di spese, commissioni e competenze comunque denominate (escluse quelle per imposte e tasse), nonché di tutte le relative domande di condanna alla ripetizione delle stesse, per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 4 cpc.
II) Preliminarmente nel merito, accertare e dichiarare la intervenuta estinzione, per prescrizione e decadenza, del diritto e dell'azione della a Parte_2
richiedere la ripetizione di somme, nei confronti della _1
, ora a seguito di fusione per incorporazione, in
[...] Controparte_6
ordine al rapporto di conto corrente per cui è causa e, conseguentemente, rigettare integralmente le azioni e le domande tutte proposte dalla Parte_2
con atto di citazione notificato in data 21/09/2017 alla
[...] _1
, ora a seguito di fusione per incorporazione .
[...] Controparte_6
III) Sempre nel merito, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla
[...]
con atto di citazione notificato in data 21/09/2017 alla Parte_2 [...]
, ora a seguito di fusione per _1 Controparte_6
incorporazione, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla medesima CP_1
convenuta.
IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio.
Dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su domande, conclusioni, anche in via istruttoria, eccezioni e deduzioni nuove eventualmente formulate da parte attrice. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c."
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
È pacifico, per come dedotto dalla convenuta e del resto pacificamente ammesso dalla stessa attrice, nonché in ogni caso documentato ed accertato dallo stesso ctu, che il conto corrente oggetto di causa fosse ancora attivo al tempo dell'introduzione del presente giudizio.
La circostanza del permanere dell'apertura del conto corrente al momento dell'introduzione del giudizio comporta -in primo luogo- l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione, ovvero di restituzione o di compensazione proposta con riferimento ad esso, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di anatocismo bancario ed a meno che non vi siano rimesse solutorie;
in particolare ciò che è ripetibile è la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale.
Ed infatti, come evidenziato dalla difesa della convenuta, il presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto, in assenza di un'apertura di credito, oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato.
Nel solco delle note decisioni delle Sezioni Unite in materia, la S.C. indica che:
"nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questa accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere" (cfr.
CASS. Sez. III, 15.1.2013, n. 798 nonché Cass. 4214/2024)
Ne consegue che l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito: dunque, il correntista sulla base di tali mere annotazioni, non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Nella descritta situazione, quindi, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che
“conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”.
Applicando siffatto insegnamento deve concludersi che la domanda di ripetizione di indebito (per dedotta usura, anatocismo bancario, applicazione di interessi convenzionali illegittimi), sarebbe stata proponibile solo se il conto corrente fosse risultato chiuso al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio, situazione che si verifica quando il correntista abbia esercitato il recesso dal rapporto, oppure quando la banca abbia risolto il contratto per l'inadempimento del correntista stesso, il che non si è verificato nel caso che ci occupa.
Conclusivamente, dunque, allorché l'azione è proposta dal correntista in via principale, come nel caso de quo, la domanda potrà essere introdotta solo se ed in quanto consti la chiusura del rapporto di conto corrente.
Siffatta inammissibilità si estende, peraltro, nel caso che ci occupa e per come sono formulate le richieste attoree, anche alle domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna.
La ritenuta inammissibilità dell'azione di restituzione finisce, dunque, per travolgere pure quelle, pregiudiziali rispetto ad essa, di accertamento dell'illegittimità dell'applicazione degli interessi usurari, dell'anatocismo e degli interessi convenzionali.
Né la difesa di parte attrice, nella prima memoria autorizzata, ha modificato la domanda, limitandola ad una mera azione di accertamento, avendo anzi espressamente ribadito, anche in sede di precisazione delle conclusioni, di volere ottenere la condanna dell'istituto bancario convenuto alla restituzione di quanto indebitamente pagato in conseguenza dell'accertata illegittimità degli addebiti sopra indicati.
Ciò esclude la configurabilità di una (semplice) domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla banca, né l'attore ha mai richiesto un mero accertamento costitutivo del saldo del conto corrente essendosi, piuttosto, limitato a proporre una domanda di ripetizione di indebito oggettivo, sul presupposto che la banca avrebbe violato le disposizioni di settore.
In sostanza le richieste di parte attrice non sono ricostruibili come domanda di rettifica del conto volto ad ottenere semplicemente il “riaccredito” delle somme illecitamente addebitate dalla banca, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., Cass. 21646/2018 nonché Cass. 4214/2024) bensì, giova ancora una volta ribadire, come domanda di accertamento delle somme non dovute volta ad ottenere la restituzione dell'indebito sotto forma di pagamento da ritenersi perciò inammissibile in assenza di prova di versamenti aventi natura solutoria della cui prova sarebbe stato onerato l'attore.
Ed in ogni caso, come si avrà modo di osservare di seguito, le domande risultano infondate anche nel merito.
Deve infatti in primo luogo osservarsi che parte attrice ha fondato il proprio assunto su di una premessa errata in punto di usura, dando infatti rilevanza al fenomeno della cosiddetta “usura sopravvenuta” in base agli esiti di una consulenza tecnica di parte che si è infatti fondata unicamente sull'analisi di alcuni estratti conto afferenti il rapporto bancario per cui è causa e, perciò, in assenza del necessario correndo documentale costituito dal contratto di conto corrente della cui produzione era onerato l'attore. Sul punto deve tenersi conto della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, pronuncia per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n.
108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n.
108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe,
[…], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n.
108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi.
Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”.
In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.
Deve in ogni caso rilevarsi, ad abundantiam, che alcun profilo di usura originaria
è stato riscontrato dal ctu, avendo infatti il medesimo verificato il superamento del tasso soglia unicamente durante lo svolgimento del rapporto (in particolare nel primo trimestre 2014, peraltro per un importo di appena euro 104,24, in ogni caso rettificato a seguito delle osservazioni del consulente della banca convenuta).
Quanto, infine, all'anatocismo e alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, è pacifico e comunque documentalmente provato che il rapporto risulta aperto successivamente al 2000 (precisamente nel 2002), essendo dunque consentita, a condizioni di reciprocità, la capitalizzazione degli interessi, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato.
È noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al secondo co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il secondo co. dell'art. 2 della cit. delib.
, a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve CP_7
essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Ciò posto, l'ausiliare del Giudice ha rilevato che nel contratto di accensione del conto del 2002 è presente la clausola che riporta l'indicazione della periodicità trimestrale sia per gli interessi a debito, avendo in particolare osservato quanto segue:“ A riguardo si fa presente che nel contratto di apertura del conto corrente, nella sezione “NORME PER I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E
SERVIZI CONNESSI”, all'art.7, viene riportato quanto segue: “1.Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel presente contratto nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto.
2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel presente contratto”.
A diverse conclusioni deve invece giungersi a seguito dell'entrata in vigore della legge 27/12/2013 n. 147 che ha modificato poi il comma 2 dell'art. 120 T.U.B., prevedendo che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", con ciò individuando una distinzione fra capitalizzazione e anatocismo. La nuova norma prevede, quindi, un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando appunto rispetto alla norma previgente.
Orbene, nella fattispecie in esame, come si è già detto, il contratto per cui è causa è stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 120
T.U.B. dalla legge di stabilità del 2014 (precisamente nel 2002) ma proseguito dopo l'entrata in vigore della novella legislativa in data 1.1.2014 essendo ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio.
Ed infatti il quadro normativo di riferimento risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Ed in particolare, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati
(il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto
(attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Ciò posto, l'ausiliare del Giudice –sulla scorta delle indicazioni del quesito disposto- ha pertanto correttamente provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente sulla base degli estratti conto disponibili, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi sino al 31.12.2013, provvedendo invece alle relative rettifiche per il periodo successivo.
Tuttavia, all'esito delle relative verifiche il ctu ha accertato, sulla base degli estratti conto disponibili che “Il totale delle rettifiche effettuate ammonta ad euro
0,96 a favore del correntista” e che “Il saldo al netto delle rettifiche effettuate al
21/09/2017 (tenuto conto di tutti i movimenti disponibili prima della notifica dell'atto introduttivo) è di euro – 2.095,44”. Le conclusioni del ctu su punto (da ritenersi condivisibili avendo il medesimo fatto buon governo dei principi in tema di “anatocismo” in base alla disciplina applicabile ratione temporis al rapporto per cui è causa), rilevano dunque una sostanziale coincidenza tra il saldo rettificato alla data di notificazione dell'atto di citazione (pari ad euro - 2.095,44 a carico della società correntista) e quello iniziale (pari ad euro ad euro -2.096,40 a carico della stessa), ritenendosi dunque non apprezzabile, in concreto, un interesse alla ripetizione del relativo importo, da ritenersi in ogni caso non dovuto stante l'inammissibilità -ab origine- della relativa domanda, per le ragioni ampiamente esposte in parte motiva e non essendo in ogni caso provata la natura solutoria della specifica ed unica rimessa accertata come illegittima dal ctu a titolo di anatocismo.
Ne consegue il rigetto delle domande.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti, non rendendosi in particolare necessario alcun supplemento peritale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM n 55/2014 e succ. mod e integr.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2433/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
RESPINGE tutte le domande di parte attrice;
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta nella somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentate, delle spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
PONE le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Grosseto 1.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
. .
.
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2433/2017 promossa da:
Parte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VANNETTI ROBERTO
ATTORE
Contro
_1
C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 19.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, nella premessa di intrattenere con il rapporto di conto corrente n.2290, rapporto ancora in essere Controparte_2 al momento dell'introduzione del giudizio, ha convenuto il già menzionato istituto bancario per i seguenti motivi:
1) usurarietà degli interessi;
2) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Con richiesta di accertamento della nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime e di condanna della banca convenuta alla ripetizione dell'indebito.
(successivamente fusa per incorporazione in Controparte_3 CP_4
come da documentazione in atti), costituendosi in giudizio a mezzo del
[...]
suo legale rappresentante pro tempore, ha eccepito: in via preliminare, la nullità parziale della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni delle domande attoree, consistenti nel mero rinvio ad una consulenza tecnica di parte;
la prescrizione del diritto alla ripetizione, la decadenza dall'azione per mancata contestazione degli estratti conto, nonché
l'inammissibilità stessa della domanda di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
La convenuta ha poi depositato il contratto di conto corrente, nonché i contratti accessori di affidamento e gli atti di modifica consensuale intercorsi durante lo svolgimento del rapporto.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande, rilevando in particolare: il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della società attrice per non avere quest'ultima depositato il contratto di conto corrente e la serie integrale degli estratti conto ad esso afferenti;
né avendo in ogni caso parte attrice formulato richiesta ex art 119 TUB prima dell'introduzione del giudizio;
la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis e l'infondatezza della dedotta usurarietà degli interessi, peraltro fondata sull'erroneo presupposto della rilevanza della cosiddetta “usura sopravvenuta”.
In sede di memoria ex articolo 183 comma 1 c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda in punto di anatocismo -specificandone il profilo di illegittimità limitatamente al periodo successivo al 1.1.2014 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. l, comma 629, della legge n. 147/2013- nonché, per quanto attiene alle censure in tema di usura, specificando che il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto (usura sopravvenuta), non eliderebbe in ogni caso la responsabilità dell'istituto bancario sotto il profilo degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 c.c.
Verificato l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria esperito prima dell'introduzione del giudizio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e ctu contabile ed assegnata alla scrivente con provvedimento
18.1.2022.
All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno così rassegnato le rispettive conclusioni:
Per parte attrice, con richiesta di “riconvocare il CTU per integrare la perizia, in quanto esistono documenti in atti che fanno comprendere come ante 2009 vi fosse un conto corrente con fido e sul punto si rimanda alla memoria datata 5 gennaio
2022. In subordine si precisano le conclusioni come segue: Voglia il Tribunale di
Grosseto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità e\o l'annullabilità e comunque l'inefficacia giuridica della clausola dei contratti di conto corrente descritti in premessa che prevedono l'anatocismo in danno dell'attrice ed in favore delle banche convenute;
Voglia altresì accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia giuridica di ogni
e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione agli indicati rapporti di
c\c per interessi, spese, commissioni, e comunque per tutte le competenze comunque denominate (escluse quelle per imposte e tasse) per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, dichiarando quindi non dovuto alcun interesse e per l'effetto di quanto sopra condannare (e per essa CP_5 [...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_6
pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 8.159,43 o delle altre, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia -occorrendo anche in via equitativa- oltre interessi di legge e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Per parte convenuta: “Preliminarmente nel rito, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di citazione, notificato in data 21/09/2017 dalla Parte_2
alla , fusa per incorporazione in
[...] _1 [...]
, ex art. 164 comma 4 cpc, in ordine alle domande di accertamento e CP_6
declaratoria della nullità ed inefficacia di qualsivoglia pretesa a titolo di spese, commissioni e competenze comunque denominate (escluse quelle per imposte e tasse), nonché di tutte le relative domande di condanna alla ripetizione delle stesse, per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 4 cpc.
II) Preliminarmente nel merito, accertare e dichiarare la intervenuta estinzione, per prescrizione e decadenza, del diritto e dell'azione della a Parte_2
richiedere la ripetizione di somme, nei confronti della _1
, ora a seguito di fusione per incorporazione, in
[...] Controparte_6
ordine al rapporto di conto corrente per cui è causa e, conseguentemente, rigettare integralmente le azioni e le domande tutte proposte dalla Parte_2
con atto di citazione notificato in data 21/09/2017 alla
[...] _1
, ora a seguito di fusione per incorporazione .
[...] Controparte_6
III) Sempre nel merito, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla
[...]
con atto di citazione notificato in data 21/09/2017 alla Parte_2 [...]
, ora a seguito di fusione per _1 Controparte_6
incorporazione, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla medesima CP_1
convenuta.
IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio.
Dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su domande, conclusioni, anche in via istruttoria, eccezioni e deduzioni nuove eventualmente formulate da parte attrice. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c."
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
È pacifico, per come dedotto dalla convenuta e del resto pacificamente ammesso dalla stessa attrice, nonché in ogni caso documentato ed accertato dallo stesso ctu, che il conto corrente oggetto di causa fosse ancora attivo al tempo dell'introduzione del presente giudizio.
La circostanza del permanere dell'apertura del conto corrente al momento dell'introduzione del giudizio comporta -in primo luogo- l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione, ovvero di restituzione o di compensazione proposta con riferimento ad esso, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di anatocismo bancario ed a meno che non vi siano rimesse solutorie;
in particolare ciò che è ripetibile è la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale.
Ed infatti, come evidenziato dalla difesa della convenuta, il presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto, in assenza di un'apertura di credito, oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato.
Nel solco delle note decisioni delle Sezioni Unite in materia, la S.C. indica che:
"nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questa accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere" (cfr.
CASS. Sez. III, 15.1.2013, n. 798 nonché Cass. 4214/2024)
Ne consegue che l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito: dunque, il correntista sulla base di tali mere annotazioni, non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Nella descritta situazione, quindi, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che
“conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”.
Applicando siffatto insegnamento deve concludersi che la domanda di ripetizione di indebito (per dedotta usura, anatocismo bancario, applicazione di interessi convenzionali illegittimi), sarebbe stata proponibile solo se il conto corrente fosse risultato chiuso al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio, situazione che si verifica quando il correntista abbia esercitato il recesso dal rapporto, oppure quando la banca abbia risolto il contratto per l'inadempimento del correntista stesso, il che non si è verificato nel caso che ci occupa.
Conclusivamente, dunque, allorché l'azione è proposta dal correntista in via principale, come nel caso de quo, la domanda potrà essere introdotta solo se ed in quanto consti la chiusura del rapporto di conto corrente.
Siffatta inammissibilità si estende, peraltro, nel caso che ci occupa e per come sono formulate le richieste attoree, anche alle domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna.
La ritenuta inammissibilità dell'azione di restituzione finisce, dunque, per travolgere pure quelle, pregiudiziali rispetto ad essa, di accertamento dell'illegittimità dell'applicazione degli interessi usurari, dell'anatocismo e degli interessi convenzionali.
Né la difesa di parte attrice, nella prima memoria autorizzata, ha modificato la domanda, limitandola ad una mera azione di accertamento, avendo anzi espressamente ribadito, anche in sede di precisazione delle conclusioni, di volere ottenere la condanna dell'istituto bancario convenuto alla restituzione di quanto indebitamente pagato in conseguenza dell'accertata illegittimità degli addebiti sopra indicati.
Ciò esclude la configurabilità di una (semplice) domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla banca, né l'attore ha mai richiesto un mero accertamento costitutivo del saldo del conto corrente essendosi, piuttosto, limitato a proporre una domanda di ripetizione di indebito oggettivo, sul presupposto che la banca avrebbe violato le disposizioni di settore.
In sostanza le richieste di parte attrice non sono ricostruibili come domanda di rettifica del conto volto ad ottenere semplicemente il “riaccredito” delle somme illecitamente addebitate dalla banca, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., Cass. 21646/2018 nonché Cass. 4214/2024) bensì, giova ancora una volta ribadire, come domanda di accertamento delle somme non dovute volta ad ottenere la restituzione dell'indebito sotto forma di pagamento da ritenersi perciò inammissibile in assenza di prova di versamenti aventi natura solutoria della cui prova sarebbe stato onerato l'attore.
Ed in ogni caso, come si avrà modo di osservare di seguito, le domande risultano infondate anche nel merito.
Deve infatti in primo luogo osservarsi che parte attrice ha fondato il proprio assunto su di una premessa errata in punto di usura, dando infatti rilevanza al fenomeno della cosiddetta “usura sopravvenuta” in base agli esiti di una consulenza tecnica di parte che si è infatti fondata unicamente sull'analisi di alcuni estratti conto afferenti il rapporto bancario per cui è causa e, perciò, in assenza del necessario correndo documentale costituito dal contratto di conto corrente della cui produzione era onerato l'attore. Sul punto deve tenersi conto della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, pronuncia per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n.
108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n.
108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe,
[…], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n.
108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi.
Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”.
In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.
Deve in ogni caso rilevarsi, ad abundantiam, che alcun profilo di usura originaria
è stato riscontrato dal ctu, avendo infatti il medesimo verificato il superamento del tasso soglia unicamente durante lo svolgimento del rapporto (in particolare nel primo trimestre 2014, peraltro per un importo di appena euro 104,24, in ogni caso rettificato a seguito delle osservazioni del consulente della banca convenuta).
Quanto, infine, all'anatocismo e alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, è pacifico e comunque documentalmente provato che il rapporto risulta aperto successivamente al 2000 (precisamente nel 2002), essendo dunque consentita, a condizioni di reciprocità, la capitalizzazione degli interessi, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato.
È noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al secondo co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il secondo co. dell'art. 2 della cit. delib.
, a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve CP_7
essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Ciò posto, l'ausiliare del Giudice ha rilevato che nel contratto di accensione del conto del 2002 è presente la clausola che riporta l'indicazione della periodicità trimestrale sia per gli interessi a debito, avendo in particolare osservato quanto segue:“ A riguardo si fa presente che nel contratto di apertura del conto corrente, nella sezione “NORME PER I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E
SERVIZI CONNESSI”, all'art.7, viene riportato quanto segue: “1.Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel presente contratto nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto.
2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel presente contratto”.
A diverse conclusioni deve invece giungersi a seguito dell'entrata in vigore della legge 27/12/2013 n. 147 che ha modificato poi il comma 2 dell'art. 120 T.U.B., prevedendo che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", con ciò individuando una distinzione fra capitalizzazione e anatocismo. La nuova norma prevede, quindi, un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando appunto rispetto alla norma previgente.
Orbene, nella fattispecie in esame, come si è già detto, il contratto per cui è causa è stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 120
T.U.B. dalla legge di stabilità del 2014 (precisamente nel 2002) ma proseguito dopo l'entrata in vigore della novella legislativa in data 1.1.2014 essendo ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio.
Ed infatti il quadro normativo di riferimento risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Ed in particolare, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati
(il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto
(attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Ciò posto, l'ausiliare del Giudice –sulla scorta delle indicazioni del quesito disposto- ha pertanto correttamente provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente sulla base degli estratti conto disponibili, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi sino al 31.12.2013, provvedendo invece alle relative rettifiche per il periodo successivo.
Tuttavia, all'esito delle relative verifiche il ctu ha accertato, sulla base degli estratti conto disponibili che “Il totale delle rettifiche effettuate ammonta ad euro
0,96 a favore del correntista” e che “Il saldo al netto delle rettifiche effettuate al
21/09/2017 (tenuto conto di tutti i movimenti disponibili prima della notifica dell'atto introduttivo) è di euro – 2.095,44”. Le conclusioni del ctu su punto (da ritenersi condivisibili avendo il medesimo fatto buon governo dei principi in tema di “anatocismo” in base alla disciplina applicabile ratione temporis al rapporto per cui è causa), rilevano dunque una sostanziale coincidenza tra il saldo rettificato alla data di notificazione dell'atto di citazione (pari ad euro - 2.095,44 a carico della società correntista) e quello iniziale (pari ad euro ad euro -2.096,40 a carico della stessa), ritenendosi dunque non apprezzabile, in concreto, un interesse alla ripetizione del relativo importo, da ritenersi in ogni caso non dovuto stante l'inammissibilità -ab origine- della relativa domanda, per le ragioni ampiamente esposte in parte motiva e non essendo in ogni caso provata la natura solutoria della specifica ed unica rimessa accertata come illegittima dal ctu a titolo di anatocismo.
Ne consegue il rigetto delle domande.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti, non rendendosi in particolare necessario alcun supplemento peritale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM n 55/2014 e succ. mod e integr.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2433/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
RESPINGE tutte le domande di parte attrice;
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta nella somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso delle spese vive documentate, delle spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
PONE le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Grosseto 1.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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