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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. ssa Monica Cacace Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2520 dell'anno 2018, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e diesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pier Francesco Santoro (C.F. ),; C.F._2
- APPELLANTE
e
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., quale procuratrice del Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Di Lorenzo (C.F.
); C.F._3
- APPELLATA nonché
e ; CP_3 CP_4
- APPELLATI CONTUMACI
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata dalla (C.F. Controparte_6
), cessionaria del credito vantato dalla P.IVA_3 CP_1
quale procuratrice del in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Di Lorenzo
(C.F. ); C.F._3
- INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
1 OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 dicembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13 marzo 2013, la quale procuratrice del deduceva Controparte_1 Controparte_2
che:
- era titolare del c/c n. 1000/4956, acceso in data 20 giugno Parte_1
2006 presso la filiale di Poggiomarino del Sanpaolo Controparte_2
- in data 14 luglio 2006, la predetta aveva stipulato con il Pt_1
medesimo istituto di credito il contratto di finanziamento n.
00685/0614642, per l'importo di euro 30.000,00, da rimborsare in n. 72 rate mensili costanti di euro 522,34, ad un TAN del 7,75% e TAEG dell'8,90%, rilasciando a garanzia delle obbligazioni assunte una cambiale di importo pari ad euro 30.000,00, avallata da e CP_3 CP_4
;
[...]
- né la debitrice principale, né i garanti avevano provveduto al pagamento dell'importo di euro 24.107,41, quale debito residuo dal suddetto finanziamento;
- la correntista non aveva neanche provveduto al pagamento dell'importo di euro 9.145,99, quale saldo debitore del c/c suindicato.
Tanto premesso, la , quale procuratrice del CP_1 Controparte_2
chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere a
[...] Pt_1
, quale debitrice principale, il pagamento di euro 33.253,40, e a
[...]
e , quali avallanti, il pagamento di euro CP_3 CP_4
24.107,41, oltre interessi e spese.
In data 23 maggio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il decreto ingiuntivo richiesto, recante il n. 189/2013 e regolarmente notificato agli ingiunti.
Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2013, , Parte_1
e proponevano opposizione avverso il CP_3 CP_4
suddetto provvedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione deducevano:
2 - la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti oggetto di causa per violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 821, 1283, 1284
e 2697 c.c.;
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale, l'illegittimo addebito delle c.m.s., di interessi ultralegali e usurari, nonché l'erroneità dei calcoli relativi alla indicazione dei giorni di valuta;
- la nullità della cambiale del 14.07.2006 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., nonché per assenza della firma di avallo dei garanti;
- la nullità e/o l'invalidità delle garanzie di e CP_3 CP_4 per violazione degli artt. 1955 е 1957 с.c.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo, nonché di accertare e dichiarare, anche a mezzo c.t.u.,
l'illegittimità delle somme percepite e contabilizzate dall'istituto di credito, con ordine di pagamento dell'importo così accertato.
Si costituiva la , contestando le domande proposte dagli CP_1
opponenti e chiedendone il rigetto.
Ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti, il Tribunale, con sentenza n. 2732/2017, pubblicata il 30 ottobre 2017, così provvedeva:
“a) rigetta la opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo reso da questo
Tribunale in data 23 Maggio 2013, recante n°189/2013, regolarmente notificato il 03/06/ - 04/07/2013;
b) condanna , e al pagamento Parte_1 CP_3 CP_4
delle spese di lite che liquida in euro 3.972 per compensi professionali oltre spese generali al 15%. Iva e cpa se dovute”.
Con atto di appello notificato in data 30 aprile 2018, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio per l'udienza del 10 settembre 2018 la , CP_1 CP_3
e e formulando le seguenti conclusioni:
[...] CP_4
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza nr.
3218/17 impugnata per difetto assoluto di motivazione;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti per applicazione di tasso di interesse non pattuito;
di interessi
3 debitori ed ultralegali applicati e per l'effetto accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 821, 1283, 1284 e 2697
c.c., nonché l'illegittima capitalizzazione trimestrale, l'illegittimo addebito delle cms, degli interessi in violazione della legge nr. 108/96, nonché
l'erroneità del calcoli relativi alla indicazione dei giorni di valuta;
accertare
e dichiarare, anche a mezzo C.T.U. l'illegittimità delle somme percepite e contabilizzate dall'istituto di credito, con ordine di pagamento dell'importo così accertato;
accertare e dichiarare l'eccessiva lievitazione della somma per essere stata la rata del finanziamento, contabilizzata già in conto corrente, sotto la voce avere;
accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità degli artt. 810, 821, 1283 e 1284 c.c. del combinato disposto degli artt. 5,
6 e 8 del contratto di finanziamento, con ulteriore computo delle rate del piano di ammortamento e successiva compensazione delle somme non dovute;
3) Spese (ivi comprese quelle di CTU), diritti ed onorari di causa del giudizio di primo grado e del presente giudizio con attribuzione al deducente procuratore in quanto anticipatario”.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'impugnazione e CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, n.2732/17, depositata dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 30.10.2017, R.G. n.2069/2013;
Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art.342, 348 cpc novellato in ragione della carenza dei requisiti richiesti e per tutti i motivi meglio specificati in atti;
Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, rigettare, l'appello, perché inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni inerenti il merito argomentate nel presente atto con conferma integrale della sentenza impugnata;
in via subordinata e sempre in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla nei CP_7
confronti dell'opponente appellante, e per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'istituto di credito, giusta il rispetto dei contratti
4 sottostanti, della somma come richiesta in decreto ingiuntivo ovvero di quella somma - maggiore o minore - che risultasse provata in corso di causa, ovvero che il Giudice adito ritenesse giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi convenzionali e/o legali, nonché spese e competenze legali, ovvero quale loro ingiustificato arricchimento;
Infine, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 24 settembre 2019, è intervenuta in giudizio la rappresentata dalla in Controparte_5 Controparte_6
qualità di cessionaria del credito vantato dal Controparte_2 facendo proprie le difese e le conclusioni dell'appellata cedente.
e sono rimasti contumaci. CP_3 CP_4
La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 2 febbraio
2023 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 22 giugno 2023 al fine di effettuare consulenza tecnica d'ufficio.
Espletata la c.t.u., la causa è stata, quindi, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 6 giugno 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito della camera di consiglio, la Corte, rilevato che il il c/c oggetto della controversia contempla formalmente “la capitalizzazione degli
Interessi debitori e creditori con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre”, ma prevede che “per gli interessi creditori è applicato il tasso da contratto pari a 0”, ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, riconvocando il CTU affinché fornisse chiarimenti in merito al rispetto della condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, prevista dall'art. 120 t.u.b. e dalla Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che postulano la necessità, a tal fine, di un
“effetto accrescitivo dell'anatocismo” anche in favore del cliente, quale
“conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse” (cfr. Cass., ord.
n. 11014/2024).
All'esito dei chiarimenti forniti dal CTU, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
5 L'impugnante censura la sentenza di primo grado, ritenendo erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui ha:
- ritenuto valida la pattuizione anatocistica di cui all'art. 7 del contratto di c/c n. 1000/4956;
- ritenuto legittima l'applicazione al rapporto di c/c delle c.m.s.;
- respinto l'eccezione di nullità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di finanziamento n. 00685/0614642;
- respinto l'eccezione di nullità per violazione della normativa antiusura delle clausole inerenti al computo degli interessi debitori contenute nei predetti contratti;
- omesso di valutare che l'istituto di credito non avrebbe correttamente assolto all'onere probatorio su di esso incombente nel giudizio di opposizione quanto alla dimostrazione della propria pretesa creditoria.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto fondata la pretesa vantata dalla , limitandosi ad enunciare principi giuridici e CP_1
massime giurisprudenziali in materia di anatocismo, usura, c.m.s. e piano di ammortamento alla francese, senza però applicarle al caso di specie e senza disporre la necessaria c.t.u., né ammettere l'interrogatorio formale richiesto al fine di verificare il concreto operato della banca.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato l'omessa produzione, da parte dell'istituto di credito, degli estratti conto scalari necessari, in fase di opposizione, a provare il credito vantato dalla banca, ma soltanto l'estratto certificato ex art. 50 t.u.b.
L'appello è solo in minima parte fondato, alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
Innanzitutto, ritiene il Collegio che le allegazioni dell'impugnante, nel giudizio di primo grado, risultavano sufficientemente specifiche e circostanziate e, comunque, tali, unitamente alla documentazione prodotta, da giustificare l'espletamento della c.t.u., poi svoltasi nel presente grado, al fine di operare, come richiesto, una “ricostruzione di tutte le operazioni nascenti dal rapporto e rideterminazione dei saldi”.
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha analizzato con scrupolo la documentazione versata in atti dalla banca, costituita da:
“- Contratto di c/c n.1000/4956 del 20.06.2006;
6 - Contratto di finanziamento n.00685/0614642;
- Cambiale rilasciata il 14.07.2006;
- Modulo di rimessione all'Istituto della cambiale;
- Certificato di Credito ex art. 50 TUB;
- Estratti del Conto corrente n.1000/4956”.
In primo luogo, va precisato che la ha prodotto gli estratti CP_1
completi del c/c oggetto di causa sin dal giudizio di opposizione, assolvendo così correttamente all'onere della prova su di essa gravante.
Ciò posto, il c.t.u. ha accertato che tra le parti è intercorso il rapporto di c/c n. 1000/4956, sorto in data 20 giugno 2006, sul quale transitavano, tra le altre operazioni, gli addebiti mensili delle rate di rimborso del finanziamento n. 00685/0614642, garantito da cambiale rilasciata dalla cliente in favore dell'istituto e avallata da e . CP_3 CP_4
Nello specifico, le rate mensili del finanziamento risultano addebitate in conto fino alla data del 1°.12.2008, mentre per le scadenze decorrenti dal
2009 non sono stati riscontrati addebiti.
All'esito della disamina della documentazione prodotta in giudizio, il c.t.u. ha rilevato che, nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 1000/4956, per gli interessi creditori è stato applicato il tasso da contratto pari a 0, mentre gli interessi debitori sono stati calcolati al tasso da contratto
(13,75%) fino al 30.12.2008, poi al saggio del 13,50% fino al 30.03.2009, al 12,75% dal 31.03 al 29.06.2009 ed al tasso del 12,25% dal 30.06.2009 alla chiusura, avvenuta in data 29.12.2010.
Il rapporto di finanziamento, invece, veniva regolato in base alle seguenti condizioni economiche:
“Tasso Debitore fisso nominale annuo 7,750%
Spese Incasso Rata € 0,52
Spese di Istruttoria € 250,00
Imposta Sostitutiva € 75,00
Per un Tasso Annuo Effettivo Globale (comprensivo di tutti gli oneri) praticato pari al 8,39%”.
Il contratto di c/c, sul quale confluivano gli addebiti relativi al predetto finanziamento, risulta stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 e prevede la capitalizzazione degli
7 interessi debitori e creditori con identica periodicità trimestrale. La relativa clausola risulta specificamente approvata, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Il c.t.u., a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Corte, ha correttamente rideterminato il saldo del c/c senza applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Invero la condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, prevista dall'art. 120 t.u.b. e dalla Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, non può dirsi nella specie rispettata, tenuto conto che, nel contratto di conto corrente in oggetto, l'interesse creditore pattuito è pari a
0 e dunque alcun effetto accrescitivo dell'anatocismo anche in favore del cliente, quale conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse può per lo stesso ipotizzarsi (cfr., sul punto, Cass., ord. n. 11014/2024).
Quanto al piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di finanziamento, deve precisarsi che lo stesso, di per sé, non implica effetti anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c.
Come osservato dal giudice di prime cure, il piano di ammortamento alla francese prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Ne consegue che, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale.
Ciò comporta una maggiore onerosità per interessi del finanziamento con ammortamento alla francese, in quanto nel finanziamento gli interessi corrispettivi vengono calcolati applicando il relativo tasso sul debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata e, quindi, se il debito capitale residuo è mediamente maggiore, come appunto nell'ammortamento alla francese, anche gli importi per interessi saranno maggiori.
Da un punto di vista matematico, la maggiore onerosità degli interessi, nel sistema di ammortamento alla francese, comporta l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta, con conseguente calcolo di interessi su interessi, in quanto l'aggiornamento del debito residuo ad ogni
8 scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito.
Sul piano squisitamente giuridico, tuttavia, ciò non implica, ad avviso del
Collegio, l'automatica applicazione dell'art. 1283 c.c., non esistendo, nella specie, un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto. La quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. In pratica, il piano di ammortamento alla francese prevede un ammontare più elevato dell'obbligazione di interessi, rispetto a piani di ammortamento all'italiana, solo in ragione della diversa costruzione delle rate che, nell'ammortamento all'italiana, prevede una quota capitale costante per tutta la durata dell'ammortamento, mentre nell'ammortamento alla francese, prevede un calcolo degli interessi corrispettivi applicando il relativo tasso sul debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata. Nella sostanza, la circostanza che, di fatto, si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un calcolo anatocistico “nascosto”, bensì nel fatto che, nell'ammortamento all'italiana, le rate comprendono sin da subito una quota capitale maggiore e, dunque, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese, l'interesse sarà, progressivamente, sempre più basso.
Tale ricostruzione trova conferma nei principi affermati dalle Sezioni Unite, le quali, in tema di ammortamento alla francese, hanno recentemente ribadito che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, in quanto “l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
9 "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi” (Cass., Sez. Un., n. 15130/2024).
Il c.t.u. ha inoltre attentamente verificato che le valute applicate e tutte le spese e commissioni addebitate sul conto fossero conformi alle pattuizioni contrattuali.
In particolare, riguardo alle valute applicate e alle spese addebitate dalla banca si è riscontrata la conformità alle condizioni pattuite.
La c.m.s. era invece prevista dal contratto nella misura dell'1,20% trimestrale per “superi affidamento” e, fino al 30.06.2009, è stata applicata dalla banca con aliquote minori variate nel tempo e, in assenza di affidamento, sulla punta massima di scoperto del conto. Dalla liquidazione al 30.09.2009 la banca ha sostituito la c.m.s. concordata con la
“Commissione per Scoperto di Conto”, calcolata in base ad un importo giornaliero moltiplicato per i giorni di scoperto e ridotta al limite massimo di euro 100,00 per trimestre.
Sulla base di tali accertamenti, il c.t.u. ha correttamente applicato al rapporto le valute, le spese e le commissioni pattuite, compresa la c.m.s., espungendo invece la “Commissione per Scoperto di Conto” (oltre ai relativi effetti anatocistici) perché non concordata, per un totale di euro
647,59.
Quanto alla verifica della conformità alla normativa antiusura dei tassi convenuti e di quelli in concreto praticati dalla banca, con riferimento sia al c/c che al contratto di finanziamento in esame, la stessa è stata condotta correttamente dal c.t.u., il quale ha accertato che i tassi soglia ex lege n.
108/1996 non sono mai stati superati, sicché non si è reso necessario operare alcun ricalcolo sul punto.
10 Il c.t.u., dunque, in aderenza al mandato conferitogli, ha rideterminato in euro € 8.415,11 a debito di il saldo del c/c n. 1000/4956 alla Parte_1 data di chiusura del conto, fermo restando l'importo di euro 24.107,41 dovuto alla da , quale debitrice principale, Controparte_1 Parte_1
e da e , quali garanti, a titolo di debito residuo CP_3 CP_4
del finanziamento n. 00685/0614642.
Ritiene il Collegio che la ricostruzione del c.t.u., precisa e puntuale, debba essere integralmente recepita.
Per quanto sin qui esposto, l'appello può dunque trovare solo parziale accoglimento, con conseguente revoca, nei confronti di del Parte_1
d.i. n. 189/2013 e condanna della stessa al pagamento del complessivo importo di euro 32.522,52 (somma comprensiva sia dell'importo del saldo passivo del c/c n. 1000/4956, ammontante ad euro € 8.415,11, sia del debito residuo del finanziamento n. 00685/0614642, ammontante ad euro
24.107,41) oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo emesso rimane invece confermato per CP_3
e relativamente al pagamento dell'importo di euro
[...] CP_4
24.107,41, oltre interessi e spese, in qualità di garanti per le obbligazioni assunte con il suddetto finanziamento.
La parziale riforma della sentenza appellata nei confronti di Parte_1 determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ritiene il Collegio che, risultando prevalentemente Parte_1 soccombente anche all'esito del presente giudizio di appello, debba essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alle spese del giudizio di primo grado, mentre le spese del presente giudizio debbano essere poste interamente a suo carico e rifuse in favore della società appellata e della cessionaria intervenuta in giudizio,
- che potrà comunque giovarsi delle statuizioni contenute nella presente sentenza, giusta il disposto dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c., nonostante
11 la mancata estromissione dal processo dell'istituto cedente -, entrambe assistite dall'avv. Giampiero Di Lorenzo.
La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo con applicazione, per ciascun grado, dei valori medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n.
22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera effettivamente prestata dal suddetto procuratore, il quale, dal momento della costituzione in giudizio della cessionaria nel presente grado di appello, ha continuato a svolgere la stessa attività intrapresa nei confronti della cedente in favore dell'interventrice.
Le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 2732/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del procedimento n. 2520 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, pubblicata il 30 ottobre 2017, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, revoca nei confronti di il d.i. n. 189/2013 emesso dal Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata in data 23 maggio 2013 e condanna la stessa al pagamento, in favore della della somma di euro 32.522,52, oltre Controparte_1
interessi dalla domanda al soddisfo;
2) condanna a rifondere in favore della Parte_1 Controparte_1
quale procuratrice del e della Controparte_2 Controparte_5
rappresentata dalla le spese del doppio grado di Controparte_6
giudizio, che liquida:
- per il primo grado, in euro 7.616,00 per compensi;
- per il presente grado, complessivamente, in euro 9.991,00 per compensi;
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
12 3) pone le spese della c.t.u. contabile, come liquidate nel corso del giudizio, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Napoli, addì 16.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. ssa Monica Cacace Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2520 dell'anno 2018, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e diesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pier Francesco Santoro (C.F. ),; C.F._2
- APPELLANTE
e
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., quale procuratrice del Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Di Lorenzo (C.F.
); C.F._3
- APPELLATA nonché
e ; CP_3 CP_4
- APPELLATI CONTUMACI
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata dalla (C.F. Controparte_6
), cessionaria del credito vantato dalla P.IVA_3 CP_1
quale procuratrice del in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Di Lorenzo
(C.F. ); C.F._3
- INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
1 OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 dicembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13 marzo 2013, la quale procuratrice del deduceva Controparte_1 Controparte_2
che:
- era titolare del c/c n. 1000/4956, acceso in data 20 giugno Parte_1
2006 presso la filiale di Poggiomarino del Sanpaolo Controparte_2
- in data 14 luglio 2006, la predetta aveva stipulato con il Pt_1
medesimo istituto di credito il contratto di finanziamento n.
00685/0614642, per l'importo di euro 30.000,00, da rimborsare in n. 72 rate mensili costanti di euro 522,34, ad un TAN del 7,75% e TAEG dell'8,90%, rilasciando a garanzia delle obbligazioni assunte una cambiale di importo pari ad euro 30.000,00, avallata da e CP_3 CP_4
;
[...]
- né la debitrice principale, né i garanti avevano provveduto al pagamento dell'importo di euro 24.107,41, quale debito residuo dal suddetto finanziamento;
- la correntista non aveva neanche provveduto al pagamento dell'importo di euro 9.145,99, quale saldo debitore del c/c suindicato.
Tanto premesso, la , quale procuratrice del CP_1 Controparte_2
chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere a
[...] Pt_1
, quale debitrice principale, il pagamento di euro 33.253,40, e a
[...]
e , quali avallanti, il pagamento di euro CP_3 CP_4
24.107,41, oltre interessi e spese.
In data 23 maggio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il decreto ingiuntivo richiesto, recante il n. 189/2013 e regolarmente notificato agli ingiunti.
Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2013, , Parte_1
e proponevano opposizione avverso il CP_3 CP_4
suddetto provvedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione deducevano:
2 - la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti oggetto di causa per violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 821, 1283, 1284
e 2697 c.c.;
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale, l'illegittimo addebito delle c.m.s., di interessi ultralegali e usurari, nonché l'erroneità dei calcoli relativi alla indicazione dei giorni di valuta;
- la nullità della cambiale del 14.07.2006 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., nonché per assenza della firma di avallo dei garanti;
- la nullità e/o l'invalidità delle garanzie di e CP_3 CP_4 per violazione degli artt. 1955 е 1957 с.c.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo, nonché di accertare e dichiarare, anche a mezzo c.t.u.,
l'illegittimità delle somme percepite e contabilizzate dall'istituto di credito, con ordine di pagamento dell'importo così accertato.
Si costituiva la , contestando le domande proposte dagli CP_1
opponenti e chiedendone il rigetto.
Ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti, il Tribunale, con sentenza n. 2732/2017, pubblicata il 30 ottobre 2017, così provvedeva:
“a) rigetta la opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo reso da questo
Tribunale in data 23 Maggio 2013, recante n°189/2013, regolarmente notificato il 03/06/ - 04/07/2013;
b) condanna , e al pagamento Parte_1 CP_3 CP_4
delle spese di lite che liquida in euro 3.972 per compensi professionali oltre spese generali al 15%. Iva e cpa se dovute”.
Con atto di appello notificato in data 30 aprile 2018, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio per l'udienza del 10 settembre 2018 la , CP_1 CP_3
e e formulando le seguenti conclusioni:
[...] CP_4
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza nr.
3218/17 impugnata per difetto assoluto di motivazione;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti per applicazione di tasso di interesse non pattuito;
di interessi
3 debitori ed ultralegali applicati e per l'effetto accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 821, 1283, 1284 e 2697
c.c., nonché l'illegittima capitalizzazione trimestrale, l'illegittimo addebito delle cms, degli interessi in violazione della legge nr. 108/96, nonché
l'erroneità del calcoli relativi alla indicazione dei giorni di valuta;
accertare
e dichiarare, anche a mezzo C.T.U. l'illegittimità delle somme percepite e contabilizzate dall'istituto di credito, con ordine di pagamento dell'importo così accertato;
accertare e dichiarare l'eccessiva lievitazione della somma per essere stata la rata del finanziamento, contabilizzata già in conto corrente, sotto la voce avere;
accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità degli artt. 810, 821, 1283 e 1284 c.c. del combinato disposto degli artt. 5,
6 e 8 del contratto di finanziamento, con ulteriore computo delle rate del piano di ammortamento e successiva compensazione delle somme non dovute;
3) Spese (ivi comprese quelle di CTU), diritti ed onorari di causa del giudizio di primo grado e del presente giudizio con attribuzione al deducente procuratore in quanto anticipatario”.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'impugnazione e CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, n.2732/17, depositata dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 30.10.2017, R.G. n.2069/2013;
Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art.342, 348 cpc novellato in ragione della carenza dei requisiti richiesti e per tutti i motivi meglio specificati in atti;
Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, rigettare, l'appello, perché inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni inerenti il merito argomentate nel presente atto con conferma integrale della sentenza impugnata;
in via subordinata e sempre in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla nei CP_7
confronti dell'opponente appellante, e per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'istituto di credito, giusta il rispetto dei contratti
4 sottostanti, della somma come richiesta in decreto ingiuntivo ovvero di quella somma - maggiore o minore - che risultasse provata in corso di causa, ovvero che il Giudice adito ritenesse giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi convenzionali e/o legali, nonché spese e competenze legali, ovvero quale loro ingiustificato arricchimento;
Infine, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 24 settembre 2019, è intervenuta in giudizio la rappresentata dalla in Controparte_5 Controparte_6
qualità di cessionaria del credito vantato dal Controparte_2 facendo proprie le difese e le conclusioni dell'appellata cedente.
e sono rimasti contumaci. CP_3 CP_4
La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 2 febbraio
2023 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 22 giugno 2023 al fine di effettuare consulenza tecnica d'ufficio.
Espletata la c.t.u., la causa è stata, quindi, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 6 giugno 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito della camera di consiglio, la Corte, rilevato che il il c/c oggetto della controversia contempla formalmente “la capitalizzazione degli
Interessi debitori e creditori con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre”, ma prevede che “per gli interessi creditori è applicato il tasso da contratto pari a 0”, ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, riconvocando il CTU affinché fornisse chiarimenti in merito al rispetto della condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, prevista dall'art. 120 t.u.b. e dalla Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che postulano la necessità, a tal fine, di un
“effetto accrescitivo dell'anatocismo” anche in favore del cliente, quale
“conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse” (cfr. Cass., ord.
n. 11014/2024).
All'esito dei chiarimenti forniti dal CTU, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
5 L'impugnante censura la sentenza di primo grado, ritenendo erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui ha:
- ritenuto valida la pattuizione anatocistica di cui all'art. 7 del contratto di c/c n. 1000/4956;
- ritenuto legittima l'applicazione al rapporto di c/c delle c.m.s.;
- respinto l'eccezione di nullità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di finanziamento n. 00685/0614642;
- respinto l'eccezione di nullità per violazione della normativa antiusura delle clausole inerenti al computo degli interessi debitori contenute nei predetti contratti;
- omesso di valutare che l'istituto di credito non avrebbe correttamente assolto all'onere probatorio su di esso incombente nel giudizio di opposizione quanto alla dimostrazione della propria pretesa creditoria.
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto fondata la pretesa vantata dalla , limitandosi ad enunciare principi giuridici e CP_1
massime giurisprudenziali in materia di anatocismo, usura, c.m.s. e piano di ammortamento alla francese, senza però applicarle al caso di specie e senza disporre la necessaria c.t.u., né ammettere l'interrogatorio formale richiesto al fine di verificare il concreto operato della banca.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato l'omessa produzione, da parte dell'istituto di credito, degli estratti conto scalari necessari, in fase di opposizione, a provare il credito vantato dalla banca, ma soltanto l'estratto certificato ex art. 50 t.u.b.
L'appello è solo in minima parte fondato, alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
Innanzitutto, ritiene il Collegio che le allegazioni dell'impugnante, nel giudizio di primo grado, risultavano sufficientemente specifiche e circostanziate e, comunque, tali, unitamente alla documentazione prodotta, da giustificare l'espletamento della c.t.u., poi svoltasi nel presente grado, al fine di operare, come richiesto, una “ricostruzione di tutte le operazioni nascenti dal rapporto e rideterminazione dei saldi”.
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha analizzato con scrupolo la documentazione versata in atti dalla banca, costituita da:
“- Contratto di c/c n.1000/4956 del 20.06.2006;
6 - Contratto di finanziamento n.00685/0614642;
- Cambiale rilasciata il 14.07.2006;
- Modulo di rimessione all'Istituto della cambiale;
- Certificato di Credito ex art. 50 TUB;
- Estratti del Conto corrente n.1000/4956”.
In primo luogo, va precisato che la ha prodotto gli estratti CP_1
completi del c/c oggetto di causa sin dal giudizio di opposizione, assolvendo così correttamente all'onere della prova su di essa gravante.
Ciò posto, il c.t.u. ha accertato che tra le parti è intercorso il rapporto di c/c n. 1000/4956, sorto in data 20 giugno 2006, sul quale transitavano, tra le altre operazioni, gli addebiti mensili delle rate di rimborso del finanziamento n. 00685/0614642, garantito da cambiale rilasciata dalla cliente in favore dell'istituto e avallata da e . CP_3 CP_4
Nello specifico, le rate mensili del finanziamento risultano addebitate in conto fino alla data del 1°.12.2008, mentre per le scadenze decorrenti dal
2009 non sono stati riscontrati addebiti.
All'esito della disamina della documentazione prodotta in giudizio, il c.t.u. ha rilevato che, nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 1000/4956, per gli interessi creditori è stato applicato il tasso da contratto pari a 0, mentre gli interessi debitori sono stati calcolati al tasso da contratto
(13,75%) fino al 30.12.2008, poi al saggio del 13,50% fino al 30.03.2009, al 12,75% dal 31.03 al 29.06.2009 ed al tasso del 12,25% dal 30.06.2009 alla chiusura, avvenuta in data 29.12.2010.
Il rapporto di finanziamento, invece, veniva regolato in base alle seguenti condizioni economiche:
“Tasso Debitore fisso nominale annuo 7,750%
Spese Incasso Rata € 0,52
Spese di Istruttoria € 250,00
Imposta Sostitutiva € 75,00
Per un Tasso Annuo Effettivo Globale (comprensivo di tutti gli oneri) praticato pari al 8,39%”.
Il contratto di c/c, sul quale confluivano gli addebiti relativi al predetto finanziamento, risulta stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 e prevede la capitalizzazione degli
7 interessi debitori e creditori con identica periodicità trimestrale. La relativa clausola risulta specificamente approvata, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Il c.t.u., a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Corte, ha correttamente rideterminato il saldo del c/c senza applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Invero la condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, prevista dall'art. 120 t.u.b. e dalla Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, non può dirsi nella specie rispettata, tenuto conto che, nel contratto di conto corrente in oggetto, l'interesse creditore pattuito è pari a
0 e dunque alcun effetto accrescitivo dell'anatocismo anche in favore del cliente, quale conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse può per lo stesso ipotizzarsi (cfr., sul punto, Cass., ord. n. 11014/2024).
Quanto al piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di finanziamento, deve precisarsi che lo stesso, di per sé, non implica effetti anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c.
Come osservato dal giudice di prime cure, il piano di ammortamento alla francese prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Ne consegue che, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale.
Ciò comporta una maggiore onerosità per interessi del finanziamento con ammortamento alla francese, in quanto nel finanziamento gli interessi corrispettivi vengono calcolati applicando il relativo tasso sul debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata e, quindi, se il debito capitale residuo è mediamente maggiore, come appunto nell'ammortamento alla francese, anche gli importi per interessi saranno maggiori.
Da un punto di vista matematico, la maggiore onerosità degli interessi, nel sistema di ammortamento alla francese, comporta l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta, con conseguente calcolo di interessi su interessi, in quanto l'aggiornamento del debito residuo ad ogni
8 scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito.
Sul piano squisitamente giuridico, tuttavia, ciò non implica, ad avviso del
Collegio, l'automatica applicazione dell'art. 1283 c.c., non esistendo, nella specie, un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto. La quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. In pratica, il piano di ammortamento alla francese prevede un ammontare più elevato dell'obbligazione di interessi, rispetto a piani di ammortamento all'italiana, solo in ragione della diversa costruzione delle rate che, nell'ammortamento all'italiana, prevede una quota capitale costante per tutta la durata dell'ammortamento, mentre nell'ammortamento alla francese, prevede un calcolo degli interessi corrispettivi applicando il relativo tasso sul debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata. Nella sostanza, la circostanza che, di fatto, si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un calcolo anatocistico “nascosto”, bensì nel fatto che, nell'ammortamento all'italiana, le rate comprendono sin da subito una quota capitale maggiore e, dunque, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese, l'interesse sarà, progressivamente, sempre più basso.
Tale ricostruzione trova conferma nei principi affermati dalle Sezioni Unite, le quali, in tema di ammortamento alla francese, hanno recentemente ribadito che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, in quanto “l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
9 "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi” (Cass., Sez. Un., n. 15130/2024).
Il c.t.u. ha inoltre attentamente verificato che le valute applicate e tutte le spese e commissioni addebitate sul conto fossero conformi alle pattuizioni contrattuali.
In particolare, riguardo alle valute applicate e alle spese addebitate dalla banca si è riscontrata la conformità alle condizioni pattuite.
La c.m.s. era invece prevista dal contratto nella misura dell'1,20% trimestrale per “superi affidamento” e, fino al 30.06.2009, è stata applicata dalla banca con aliquote minori variate nel tempo e, in assenza di affidamento, sulla punta massima di scoperto del conto. Dalla liquidazione al 30.09.2009 la banca ha sostituito la c.m.s. concordata con la
“Commissione per Scoperto di Conto”, calcolata in base ad un importo giornaliero moltiplicato per i giorni di scoperto e ridotta al limite massimo di euro 100,00 per trimestre.
Sulla base di tali accertamenti, il c.t.u. ha correttamente applicato al rapporto le valute, le spese e le commissioni pattuite, compresa la c.m.s., espungendo invece la “Commissione per Scoperto di Conto” (oltre ai relativi effetti anatocistici) perché non concordata, per un totale di euro
647,59.
Quanto alla verifica della conformità alla normativa antiusura dei tassi convenuti e di quelli in concreto praticati dalla banca, con riferimento sia al c/c che al contratto di finanziamento in esame, la stessa è stata condotta correttamente dal c.t.u., il quale ha accertato che i tassi soglia ex lege n.
108/1996 non sono mai stati superati, sicché non si è reso necessario operare alcun ricalcolo sul punto.
10 Il c.t.u., dunque, in aderenza al mandato conferitogli, ha rideterminato in euro € 8.415,11 a debito di il saldo del c/c n. 1000/4956 alla Parte_1 data di chiusura del conto, fermo restando l'importo di euro 24.107,41 dovuto alla da , quale debitrice principale, Controparte_1 Parte_1
e da e , quali garanti, a titolo di debito residuo CP_3 CP_4
del finanziamento n. 00685/0614642.
Ritiene il Collegio che la ricostruzione del c.t.u., precisa e puntuale, debba essere integralmente recepita.
Per quanto sin qui esposto, l'appello può dunque trovare solo parziale accoglimento, con conseguente revoca, nei confronti di del Parte_1
d.i. n. 189/2013 e condanna della stessa al pagamento del complessivo importo di euro 32.522,52 (somma comprensiva sia dell'importo del saldo passivo del c/c n. 1000/4956, ammontante ad euro € 8.415,11, sia del debito residuo del finanziamento n. 00685/0614642, ammontante ad euro
24.107,41) oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo emesso rimane invece confermato per CP_3
e relativamente al pagamento dell'importo di euro
[...] CP_4
24.107,41, oltre interessi e spese, in qualità di garanti per le obbligazioni assunte con il suddetto finanziamento.
La parziale riforma della sentenza appellata nei confronti di Parte_1 determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ritiene il Collegio che, risultando prevalentemente Parte_1 soccombente anche all'esito del presente giudizio di appello, debba essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alle spese del giudizio di primo grado, mentre le spese del presente giudizio debbano essere poste interamente a suo carico e rifuse in favore della società appellata e della cessionaria intervenuta in giudizio,
- che potrà comunque giovarsi delle statuizioni contenute nella presente sentenza, giusta il disposto dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c., nonostante
11 la mancata estromissione dal processo dell'istituto cedente -, entrambe assistite dall'avv. Giampiero Di Lorenzo.
La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo con applicazione, per ciascun grado, dei valori medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n.
22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera effettivamente prestata dal suddetto procuratore, il quale, dal momento della costituzione in giudizio della cessionaria nel presente grado di appello, ha continuato a svolgere la stessa attività intrapresa nei confronti della cedente in favore dell'interventrice.
Le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 2732/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del procedimento n. 2520 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, pubblicata il 30 ottobre 2017, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, revoca nei confronti di il d.i. n. 189/2013 emesso dal Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata in data 23 maggio 2013 e condanna la stessa al pagamento, in favore della della somma di euro 32.522,52, oltre Controparte_1
interessi dalla domanda al soddisfo;
2) condanna a rifondere in favore della Parte_1 Controparte_1
quale procuratrice del e della Controparte_2 Controparte_5
rappresentata dalla le spese del doppio grado di Controparte_6
giudizio, che liquida:
- per il primo grado, in euro 7.616,00 per compensi;
- per il presente grado, complessivamente, in euro 9.991,00 per compensi;
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
12 3) pone le spese della c.t.u. contabile, come liquidate nel corso del giudizio, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Napoli, addì 16.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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