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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6741/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caianello - Via Ceraselle 167 81059 Caianello CE
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Caianello 81059 Caianello CE
Pubblialifana Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 190/2024 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl., in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Luogo_1 alla Indirizzo_3
(P.I.: P.IVA_1) rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1) e dall'Avv. Difensore_2 (C.F.: CF_Difensore_2, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento TARI 2019 n. 190/2024 del 23.09.2024 notificato a mezzo pec in data 26.09.2024, avente ad oggetto il pagamento della TARI ano 2019, dell'importo di € 9.554,00, emesso da Pubblialifana Srl. quale concessionaria per la riscossione tributi del Comune di Caianello.
La società ricorrente eccepisce che rifiuti prodotti nel sito di stoccaggio di Indirizzo_1 , siano costituiti prevalentemente imballaggi di tipo terziario (destinati al trasporto ed alla conservazione dei manufatti provenienti dal sito di produzione) la Ricorrente_1 lo smaltimento è affidato a soggetti terzi sostenendone i costi, tuttavia il Comune abbia applicato una semplice riduzione del 20 % della parte variabile della tariffa.
La linea di condotta del Comune di Caianello, oltre a provocate una duplicazione dell'imposta a carico ed a danno della società oggi ricorrente, si pone anche in contrasto con principi di carattere generale affermati in sede comunitaria, ove si tende a favorire l'assunzione di responsabilità da parte di coloro che producono i rifiuti consentendo loro di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali-
Conclude con la richiesta alla Corte , previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, di accertare e dichiarare che la Ricorrente_1 Srl. è esentata dal pagamento della TARI stante la particolare tipologia di rifiuti prodotti, il cui smaltimento è affidato a società specializzate e, B) per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento TARI 2019 n. 190/2024.
Si è costituita la PUBBLIALIFANA srl in persona del l.r.p.t, Amministratore unico, Rag. Nominativo_1, con sede in Luogo_2 alla Indirizzo_2, C.F. CF_Resistente_1 P.I. P.IVA_3, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3, (CF_Difensore_3), la quale eccepisce in via preliminare l'effetto vincolante del giudicato sostanziale per le pronunce intervenute tra le stesse parti e sulla medesima questione per pagamento della TARI 2020.
Nel merito sostiene che siano prive di fondamento le censure sollevate nel merito in quanto l 'avviso di pagamento della TARI 2019 è legittimo e calcolato in base alla corretta applicazione della tariffa e delle relative riduzioni previste da Regolamento. Sostiene che la ricorrente abbia avuto conoscenza della pretesa tributaria TARI relativa all'anno 2019 a seguito della notifica dell'avviso di pagamento n. 391 del 27/04/2021, trasmessole unitamente al piano di rientro delle pendenze con il Comune di Caianello, in data 05/05/2022, pertanto il ricorso è inammissibile in conformità con l'art. 21, comma 1, D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui "a pena d'inammissibilità, il ricorso avverso uno degli atti elencati dall'articolo 19, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo".
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria adita:
1. Accertare e dichiarare l'effetto vincolante del giudicato sostanziale sul merito del ricorso.
2. Dichiarare infondato in fatto e diritto il ricorso proposto da società Ricorrente_1 SRL (P.IVA_1) in persona del legale rapp.te p.t;
3. Per l'effetto rigettare l'istanza di sospensiva e confermare l'avviso di accertamento n. 190 del 23/09/2024 per quanto dedotto in narrativa;
4. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte ritiene che l'avviso di pagamento non rientra tra gli atti tipici elencati dall'art. 19, comma 1, D.Lgs.
n. 546/1992 (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, diniego di rimborso, ecc.), ai quali il comma 2 collega l'obbligo di indicare il termine di 60 giorni per ricorrere e le forme.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 1797/2023), ha aperto all'impugnazione autonoma degli atti atipici—cioè non elencati dall'art. 19—quando contengano una pretesa compiuta e sussista interesse attuale. Ciò significa che l'“avviso di pagamento” può essere impugnato subito dal contribuente che voglia contestare l'an o il quantum.
Questa impostazione si colloca nel solco logico tracciato da Cass. n. 21045/2007 e Cass. n. 2616/2015, che hanno riconosciuto la possibilità di impugnare anche atti non nominati dall'art. 19 se recano una pretesa definita, senza tuttavia mutare quella facoltà in un onere decadenziale. Il discrimine—spiega la Corte—sta proprio nella diversa natura degli atti: per gli atti tipici la legge fissa termini e regole;
per gli atipici, la tutela esiste ma non si converte in decadenza se non esercitata immediatamente.
Nel merito della questuione il soggetto che provvede all'esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione della Tari dovuta, ma non è esonerato dall'obbligo del pagamento del tributo che sarà saldato in misura ridotta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13455 del 15/05/2024, è tornata sulla questione dell'applicazione della quota fissa della tassa sui rifiuti alle superfici in cui si producono rifiuti speciali, già più volte affrontata dalla medesima Suprema Corte. Confermando la sua debenza.
La questione è sorta in relazione a un ricorso presentato da una società che invocava l'esenzione dalla
Tari delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, segnatamente rifiuti da imballaggio terziari.
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione puntualizzando alcuni aspetti di rilievo.
In primo luogo, ha ribadito il consolidato orientamento in base al quale è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione alla regola generale del pagamento del tributo sui rifiuti urbani (Cassazione n.
12979/2019 e n. 22130/2017). La disponibilità di locali o aree genera una presunzione di legge di produttività di rifiuti che può essere superata solo dalla prova contraria del contribuente.
In secondo luogo, analizza la natura dei rifiuti prodotti dal contribuente, ossia imballaggi terziari, vale a dire gli imballaggi concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione o i danni connessi al trasporto (direttiva 94/62/
CE e n. 12/2004, D.Lgs 152/2006), ritenendo che gli stessi siano sempre rifiuti speciali. A differenza dei rifiuti da imballaggio secondario (imballaggio che raggruppa un certo numero di unità di vendita) che, invece, possono essere urbani (prima del Dlgs 116/2020 assimilati), ove l'ente abbia istituito un sistema di raccolta differenziata. Prima della modifica alla classificazione dei rifiuti introdotta dal Dlgs 116/2020, i rifiuti da imballaggio terziario non potevano essere assimilati agli urbani, pena disapplicazione del relativo regolamento comunale da parte del giudice tributario. La Cassazione ha chiarito anche che non ha significato la distinzione, ai fini della classificazione come rifiuti urbani, tra imballaggi utilizzabili e rifiuti da imballaggio, in quanto per gli imballaggi riutilizzabili non si pone il problema del conferimento, se non nel momento in cui vengono dismessi, divenendo in quel caso rifiuti.
In terzo luogo, l'ordinanza ha chiarito il significato della disposizione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, laddove stabilisce l'esclusione dalla superficie tassabile di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede, a sua cura e spese, il produttore.
Secondo la Corte, la norma non riconduce la causa di esclusione alla produzione esclusiva e totalizzante di rifiuti speciali, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza. Sicché è ben possibile, sulla base della valutazione del giudice tributario, che pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela.
Tuttavia, la Corte ha rammentato che il tributo è suddiviso in una quota fissa, destinata a finanziare costi essenziali e generali di investimento, e in una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa incide quindi in misura predeterminata, essendo destinata a coprire gli investimenti. Conseguentemente, per la Corte, sarebbe del tutto illogico esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti, ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione dei rifiuti una indubbia utilità. Anzi sarebbe del tutto irrazionale e, forse finanche costituzionalmente illegittima, una norma che esentasse totalmente dal pagamento della Tari dei soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio.
Peraltro, se la quota fissa non gravasse sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sulle altre utenze, specie su quelle domestiche.
La Corte ha risposto altresì all'obiezione che parte della dottrina ha sollevato, relativa al fatto che siffatta previsione sarebbe in contrasto con la previsione del comma 649 della legge 147/2013, che esclude dal tributo le superfici in cui si producono rifiuti speciali, senza operare alcuna distinzione tra quota fissa e variabile. La Corte ha evidenziato che la previsione del comma 651 della medesima legge richiama il Dpr
158/99 il quale prevede la necessità di coprire con la quota fissa e quella variabile integralmente i costi per la gestione dei rifiuti, sia per gli investimenti e sia per l'esercizio del servizio. Di fatto richiamando la natura predeterminata della quota fissa che deve gravare su tutte le utenze, a differenza di quella variabile legata alla quantità di rifiuti conferiti.
Sussitono valide ragioni alla luce di quanto esposto per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6741/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caianello - Via Ceraselle 167 81059 Caianello CE
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Caianello 81059 Caianello CE
Pubblialifana Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 190/2024 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl., in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Luogo_1 alla Indirizzo_3
(P.I.: P.IVA_1) rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1) e dall'Avv. Difensore_2 (C.F.: CF_Difensore_2, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento TARI 2019 n. 190/2024 del 23.09.2024 notificato a mezzo pec in data 26.09.2024, avente ad oggetto il pagamento della TARI ano 2019, dell'importo di € 9.554,00, emesso da Pubblialifana Srl. quale concessionaria per la riscossione tributi del Comune di Caianello.
La società ricorrente eccepisce che rifiuti prodotti nel sito di stoccaggio di Indirizzo_1 , siano costituiti prevalentemente imballaggi di tipo terziario (destinati al trasporto ed alla conservazione dei manufatti provenienti dal sito di produzione) la Ricorrente_1 lo smaltimento è affidato a soggetti terzi sostenendone i costi, tuttavia il Comune abbia applicato una semplice riduzione del 20 % della parte variabile della tariffa.
La linea di condotta del Comune di Caianello, oltre a provocate una duplicazione dell'imposta a carico ed a danno della società oggi ricorrente, si pone anche in contrasto con principi di carattere generale affermati in sede comunitaria, ove si tende a favorire l'assunzione di responsabilità da parte di coloro che producono i rifiuti consentendo loro di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali-
Conclude con la richiesta alla Corte , previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, di accertare e dichiarare che la Ricorrente_1 Srl. è esentata dal pagamento della TARI stante la particolare tipologia di rifiuti prodotti, il cui smaltimento è affidato a società specializzate e, B) per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento TARI 2019 n. 190/2024.
Si è costituita la PUBBLIALIFANA srl in persona del l.r.p.t, Amministratore unico, Rag. Nominativo_1, con sede in Luogo_2 alla Indirizzo_2, C.F. CF_Resistente_1 P.I. P.IVA_3, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_3, (CF_Difensore_3), la quale eccepisce in via preliminare l'effetto vincolante del giudicato sostanziale per le pronunce intervenute tra le stesse parti e sulla medesima questione per pagamento della TARI 2020.
Nel merito sostiene che siano prive di fondamento le censure sollevate nel merito in quanto l 'avviso di pagamento della TARI 2019 è legittimo e calcolato in base alla corretta applicazione della tariffa e delle relative riduzioni previste da Regolamento. Sostiene che la ricorrente abbia avuto conoscenza della pretesa tributaria TARI relativa all'anno 2019 a seguito della notifica dell'avviso di pagamento n. 391 del 27/04/2021, trasmessole unitamente al piano di rientro delle pendenze con il Comune di Caianello, in data 05/05/2022, pertanto il ricorso è inammissibile in conformità con l'art. 21, comma 1, D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui "a pena d'inammissibilità, il ricorso avverso uno degli atti elencati dall'articolo 19, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo".
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria adita:
1. Accertare e dichiarare l'effetto vincolante del giudicato sostanziale sul merito del ricorso.
2. Dichiarare infondato in fatto e diritto il ricorso proposto da società Ricorrente_1 SRL (P.IVA_1) in persona del legale rapp.te p.t;
3. Per l'effetto rigettare l'istanza di sospensiva e confermare l'avviso di accertamento n. 190 del 23/09/2024 per quanto dedotto in narrativa;
4. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte ritiene che l'avviso di pagamento non rientra tra gli atti tipici elencati dall'art. 19, comma 1, D.Lgs.
n. 546/1992 (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, diniego di rimborso, ecc.), ai quali il comma 2 collega l'obbligo di indicare il termine di 60 giorni per ricorrere e le forme.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 1797/2023), ha aperto all'impugnazione autonoma degli atti atipici—cioè non elencati dall'art. 19—quando contengano una pretesa compiuta e sussista interesse attuale. Ciò significa che l'“avviso di pagamento” può essere impugnato subito dal contribuente che voglia contestare l'an o il quantum.
Questa impostazione si colloca nel solco logico tracciato da Cass. n. 21045/2007 e Cass. n. 2616/2015, che hanno riconosciuto la possibilità di impugnare anche atti non nominati dall'art. 19 se recano una pretesa definita, senza tuttavia mutare quella facoltà in un onere decadenziale. Il discrimine—spiega la Corte—sta proprio nella diversa natura degli atti: per gli atti tipici la legge fissa termini e regole;
per gli atipici, la tutela esiste ma non si converte in decadenza se non esercitata immediatamente.
Nel merito della questuione il soggetto che provvede all'esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione della Tari dovuta, ma non è esonerato dall'obbligo del pagamento del tributo che sarà saldato in misura ridotta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13455 del 15/05/2024, è tornata sulla questione dell'applicazione della quota fissa della tassa sui rifiuti alle superfici in cui si producono rifiuti speciali, già più volte affrontata dalla medesima Suprema Corte. Confermando la sua debenza.
La questione è sorta in relazione a un ricorso presentato da una società che invocava l'esenzione dalla
Tari delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, segnatamente rifiuti da imballaggio terziari.
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione puntualizzando alcuni aspetti di rilievo.
In primo luogo, ha ribadito il consolidato orientamento in base al quale è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione alla regola generale del pagamento del tributo sui rifiuti urbani (Cassazione n.
12979/2019 e n. 22130/2017). La disponibilità di locali o aree genera una presunzione di legge di produttività di rifiuti che può essere superata solo dalla prova contraria del contribuente.
In secondo luogo, analizza la natura dei rifiuti prodotti dal contribuente, ossia imballaggi terziari, vale a dire gli imballaggi concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione o i danni connessi al trasporto (direttiva 94/62/
CE e n. 12/2004, D.Lgs 152/2006), ritenendo che gli stessi siano sempre rifiuti speciali. A differenza dei rifiuti da imballaggio secondario (imballaggio che raggruppa un certo numero di unità di vendita) che, invece, possono essere urbani (prima del Dlgs 116/2020 assimilati), ove l'ente abbia istituito un sistema di raccolta differenziata. Prima della modifica alla classificazione dei rifiuti introdotta dal Dlgs 116/2020, i rifiuti da imballaggio terziario non potevano essere assimilati agli urbani, pena disapplicazione del relativo regolamento comunale da parte del giudice tributario. La Cassazione ha chiarito anche che non ha significato la distinzione, ai fini della classificazione come rifiuti urbani, tra imballaggi utilizzabili e rifiuti da imballaggio, in quanto per gli imballaggi riutilizzabili non si pone il problema del conferimento, se non nel momento in cui vengono dismessi, divenendo in quel caso rifiuti.
In terzo luogo, l'ordinanza ha chiarito il significato della disposizione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, laddove stabilisce l'esclusione dalla superficie tassabile di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede, a sua cura e spese, il produttore.
Secondo la Corte, la norma non riconduce la causa di esclusione alla produzione esclusiva e totalizzante di rifiuti speciali, bensì alle sue caratteristiche di continuità e prevalenza. Sicché è ben possibile, sulla base della valutazione del giudice tributario, che pur nel caso in cui il locale sia frequentato da parte di alcuni dipendenti e clienti, la continuità spetti ai rifiuti speciali, con una produzione pressoché esclusiva degli stessi a fronte di un modesto accesso fisico della clientela.
Tuttavia, la Corte ha rammentato che il tributo è suddiviso in una quota fissa, destinata a finanziare costi essenziali e generali di investimento, e in una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa incide quindi in misura predeterminata, essendo destinata a coprire gli investimenti. Conseguentemente, per la Corte, sarebbe del tutto illogico esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti, ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione dei rifiuti una indubbia utilità. Anzi sarebbe del tutto irrazionale e, forse finanche costituzionalmente illegittima, una norma che esentasse totalmente dal pagamento della Tari dei soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio.
Peraltro, se la quota fissa non gravasse sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sulle altre utenze, specie su quelle domestiche.
La Corte ha risposto altresì all'obiezione che parte della dottrina ha sollevato, relativa al fatto che siffatta previsione sarebbe in contrasto con la previsione del comma 649 della legge 147/2013, che esclude dal tributo le superfici in cui si producono rifiuti speciali, senza operare alcuna distinzione tra quota fissa e variabile. La Corte ha evidenziato che la previsione del comma 651 della medesima legge richiama il Dpr
158/99 il quale prevede la necessità di coprire con la quota fissa e quella variabile integralmente i costi per la gestione dei rifiuti, sia per gli investimenti e sia per l'esercizio del servizio. Di fatto richiamando la natura predeterminata della quota fissa che deve gravare su tutte le utenze, a differenza di quella variabile legata alla quantità di rifiuti conferiti.
Sussitono valide ragioni alla luce di quanto esposto per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.