Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: solo danni a cose
vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Frattamaggiore (Na), alla Via Giacomo Leopardi n. 12, presso lo studio dell'avv. Sosio Capasso, che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Gramsci n. 23, presso lo studio degli avv.ti Andrea Orefice e Gian Luca Lemmo, che la rappresentano e difendono in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nonché della deliberazione di G.C. n.16 del 04/03/2021
Convenuto
E
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia
n.81, presso lo studio dell'avv. Paola Parente, che la rappresenta e difendi in virtù della procura alle liti per notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 Persona_1
rep. N. 33646
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il
[...] CP_1
, in persona del pro tempore, esponendo: - di essere
[...] CP_3 proprietaria, in virtù dell' atto di compravendita del 27 luglio 2016, per notar di Calvizzano, Registrato a Napoli il 02 agosto 2016 al n. 10317 Persona_2
Serie 1T, del locale posto al piano seminterrato del fabbricato sito in CP_1
alla Vico Gozzolino n. 6, della consistenza di 303 metri quadrati, confinante con rampa di accesso al detto piano seminterrato, con atrio comune, con via De
Angelis, con Corso Alberto e con vano scala “A”, identificato nel N.C.E.U. al foglio 5, particella 1792, sub 15, cat. C/6, cl. 2, mq. 303, superfice catastale totale mq. 312, (cfr. atto di compravendita); - che, in data 01/10/2018, a seguito di forti precipitazioni verificatesi sul territorio di , si erano riversati nel CP_1
predetto locale una enorme quantità di acqua piovana, nonché di liquami provenienti dalla rete fognaria, che ne avevano determinato il conseguente allagamento;
- che, in detto frangente, le caditoie posizionate lungo la strada erano risultate quasi tutte ostruite da fango e detriti vari, e ciò aveva contribuito a provocare l'inondazione, in quanto le acque superficiali non erano state raccolte dal sistema fognario;
– che tale evento aveva cagionato al suddetto locale seminterrato ingenti danni, per la cui riparazione era stata preventivata la spesa complessiva di €.18.849,00, così come da perizia tecnica redatta dall'arch. Dott.
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Antonio Granata e dal Geometra – che la responsabilità Persona_3 dell'accaduto era ascrivibile esclusivamente al , il quale Controparte_1
soffriva da anni di un endemico problema di esondazione, per cui ogni qual volta si avevano precipitazioni, anche solo intense, si verificavano fenomeni di allagamento;
- che, nella specie, la responsabilità per i danni subiti era ascrivibile in via esclusiva al ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere Controparte_1
questi, quale custode di Vico Gozzolino n. 6, omesso di provvedere alle necessarie opere di manutenzione, gestione e controllo della strada, delle sue pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- che, inoltre, detta responsabilità era attribuibile all' anche ai sensi dell'art. 2043 CP_4
c.c., il quale essendo a conoscenza di analoghi inconvenienti verificatisi in precedenza e, quindi, la prevedibilità degli stessi, non aveva provveduto a manutenere o ad adeguare con la dovuta diligenza e nel rispetto delle norme tecniche la rete fognaria;
-che, per tali ragioni, rispettivamente in data 18/01/2019
e 20/03/2020, aveva inviato al due richieste di Controparte_1
risarcimento danni, rimaste, però, prive di riscontro.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “1) accertare e dichiarare responsabile dei danni subiti dall'istante il ai sensi e per Controparte_1 gli effetti dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c.; 2) per l'effetto condannare il convenuto, al risarcimento dei danni subiti dall'istante nella misura di € 18.849,00, come da perizia di parte prodotta, salvo migliore quantificazione da effettuare in corso di causa anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4) il tutto con condanna di esso convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1 CP_3 pro tempore, che, contestando in fatto ed in diritto l'avversa pretesa, eccepiva: - la carenza di legittimazione passiva del in favore della Controparte_1
responsabile in via esclusiva - la nullità della domanda per Controparte_2
mancanza degli elementi di cui agli artt. 163 c. 3 e 164 c.p.c. nonché per violazione art. 24 cost.; - l'infondatezza della domanda con riferimento sia all'an
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che al quantum.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “a) in via preliminare, per le ragioni esposte al punto 1, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1
e, per l'effetto, rigettare ogni domanda attorea nei confronti dell'Ente
[...]
Comunale; b) per le ragioni esposte al punto 2, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; c) nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore contro il per carenza dei presupposti per la Controparte_1
responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cc.; d) ancora nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore contro il in quanto Controparte_1
inammissibile, improcedibile ed infondata, nonché non provata in ordine al nesso di causalità e al quantum dell'ipotetico danno subito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da attribuire a favore dei procuratori antistatari.” (cfr. pag.
8-9 della comparsa di costituzione e risposta)
A seguito delle argomentazioni difensive del convenuto in punto di CP_1
legittimazione, veniva autorizzata la richiesta attorea di chiamata in causa della la quale si costituiva in giudizio, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, contestando in fatto ed in diritto la domanda, ed eccependo: - la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dei nn. 3 e 4 dell'art 163 c.p.c.; - la carenza di legittimazione passiva della CP_2
-l'infondatezza della domanda;
- il concorso del fatto colposo
[...] dell'attore e del comune di ex art 1227 co. 1 e 2 c.c.; -la mancata CP_1
specificazione e quantificazione dei danni.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cpc per violazione degli elementi della domanda di cui ai nn 3 e 4 dell'art. 163 cpc;
2) Ancora, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con Controparte_2
conseguente estromissione dal presente giudizio;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova, ed accertare il concorso di colpa dell'attore e del
nella causazione dei danni con conseguente rigetto di Controparte_1
tutte le domande. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”(cfr. pag.12-
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13 della comparsa di costituzione e risposta)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'esame delle questioni prospettate dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della cd. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
(cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014)
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014)
Ebbene, venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ..
Con riferimento a tale questione la giurisprudenza ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso
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di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma. Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata
(cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a
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propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.. Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n.
15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque,
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per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura
(Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento
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(Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n.
3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono
(Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al
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custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n.
10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n.
2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n.
13681/2013).
Tanto considerato in diritto, venendo al merito, la domanda va rigettata per il motivo assorbente che parte attrice non ha né allegato né provato, nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa processuale, i prospettati danni per i quali ha formulato la richiesta risarcitoria.
Invero, l'attrice non ha indicato né nell'atto di citazione né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i danni effettivamente subiti, né ha fornito adeguato supporto probatorio a sostegno della domanda. Va rimarcato, al riguardo, che i prospettati danni non potevano desumersi dalla consulenza di parte cui l'attrice ha pur fatto riferimento: ella, sebbene, nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., abbia richiesto di “condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'istante nella misura di €
18.849,00, come da perizia di parte prodotta,” non ha allegato tale perizia né in sede di introduzione del giudizio né con la prima memoria ex art. 183, comma 6,
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c.p.c., ma solo con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., quando il termine per le preclusioni assertive era ormai spirato.
Tale comportamento processuale risulta in evidente contrasto con il regime delle preclusioni, dal momento che la seconda memoria non può essere utilizzata per introdurre nuove allegazioni o richieste, ma esclusivamente per dedurre mezzi di prova in relazione a fatti già ritualmente allegati e prospettati nelle fasi precedenti.
A tal riguardo, si richiama il principio affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 8525 del 06/05/2020, secondo cui: “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali”.
Nella fattispecie in esame, la precisa allegazione e la puntuale dimostrazione dei danni costituivano il fondamento della pretesa risarcitoria spiegata dall'attrice: esse, per il principio sopra richiamato, dovevano essere tempestivamente introdotte in giudizio costituendo il “fatto principale” da acclarare per il tramite delle richieste istruttorie e per consentire alle controparti di articolare compiutamente le rispettive difese, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Il generico riferirsi a “danni”, da individuare solo con il rimando ad una consulenza di parte prodotta in giudizio dopo il maturarsi delle preclusioni assertive, costituisce una grave violazione del principio del contraddittorio in quanto non consente alle controparti di compiutamente argomentare riguardo alla situazione lamentata, alla sua ampiezza e, soprattutto, alla derivazione causale da fatti o atti ad esse riconducibili, essendo la terza memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. finalizzata alla sola indicazione di prova contraria.
Pertanto, per le ragioni che precedono, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della domanda nello scaglione ricompreso “tra
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euro 5.200,01 ed euro 26.000,00”,secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, (ad eccezione della fase di trattazione, non essendosi svolta istruttoria, per la quale si applicano i valori minimi), dovendo tenere conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in €.4.237,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione agli avv.ti Andrea Orefice e Gianluca Lemmo dichiaratisene anticipatari;
3) CONDANNA al pagamento, nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_2 del presente giudizio, che si liquidano in €.4.237,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti
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aliquote.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 06.02.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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