Versione
13 luglio 1980
13 luglio 1980
Art. 160. (Trattamento di fine servizio)
Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonche' ai fini della indennita' di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresi' per la determinazione dell'indennita' di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.
Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianita' di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi.
Su dette pensioni non e' dovuta la perequazione automatica di cui all' articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , in servizio alla data del 1 luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonche' del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101 ; in servizio alla data del 1 gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.
Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonche' ai fini della indennita' di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresi' per la determinazione dell'indennita' di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.
Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianita' di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi.
Su dette pensioni non e' dovuta la perequazione automatica di cui all' articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , in servizio alla data del 1 luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonche' del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101 ; in servizio alla data del 1 gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 12/11/1991, n. 403Provvedimento: […] Per dare consistenza al tertium comparationis addotto dal giudice a quo non basta osservare che i ferrovieri pensionati, ai quali è stato esteso il beneficio in questione, hanno prestato un servizio originariamente valutato in misura identica a quella applicata a coloro cui il beneficio è stato negato, né basta richiamare la ratio perequatrice emergente - con esplicito riferimento anche ai ferrovieri - dall'art. 160 della legge n. 312 del 1980, dovendo questa norma essere coordinata col criterio di gradualità enunciato nell'art. 152. […]Leggi di più...
- sent. 403/91. impiego pubblico·
- giustificazione·
- violazione del principio di eguaglianza·
- impossibilita' di assumere a "tertium comparationis" la sentenza n. 504 del 1988·
- ferrovie dello stato (personale delle)·
- non fondatezza della questione.·
- esclusione·
- valutazione dell'anzianita' pregressa