Decreto cautelare 13 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/03/2026, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03898/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16398/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16398 del 2023, proposto da
RO AS DE, AT CI, GI LL, AL UN, RE TO, AB LE, IS IT, LA EC, AL RR, IO RB, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento previa misura cautelare
- in via principale, di un rapporto di fatto di pubblico impiego dipendente, ai sensi dell’articolo 2126 cod. civ., equiparato a quello dei graduati in servizio permanente effettivo, ai sensi dell’articolo 882 cod. ord. mil., e comunque a quello di pubblico dipendente militare appartenente all’Esercito italiano, anche a tempo parziale, previa eventuale disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto eurounitario;
- per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive rispetto alla corrispondente figura dei graduati in servizio permanente effettivo, per ogni anno di servizio effettivo svolto nella qualità di “riservista” dall’inizio del servizio sino all’attualità e in permanenza, con corrispondente rivalutazione monetaria e scatti economici di anzianità, in relazione ai diritti riconosciuti dalla clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, di cui alla direttiva 97/81/CE, nonché della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE;
- per il riconoscimento dei corrispondenti diritti di natura assistenziale e previdenziale, in ragione del trattamento discriminatorio in violazione della clausola 4, punti 1 e 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punti 1 e 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, di cui alla direttiva 97/81/CE, atteso che i ricorrenti espleterebbero lo stesso tipo di mansioni rispetto ai graduati in servizio permanente effettivo, in assenza di eguali condizioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali, di tutela della maternità e della salute, di assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro, di diritto alle ferie annuali retribuite, nonché di diritto al trattamento di fine rapporto;
- per la condanna, comunque, in via subordinata dell’Amministrazione per violazione della clausola 5, punti 1 e 2, dell’Accordo quadro su lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, per violazione del divieto di reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con diritto alla conversione del rapporto di lavoro anche quale risarcimento in forma specifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. EN De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, tutti appartenenti al personale della c.d. “riserva di completamento” dell’Esercito Italiano, adivano questo TAR richiedendo -previa tutela cautelare- “l’accertamento in via principale di un rapporto di fatto di pubblico impiego dipendente ex art. 2126 c.c. equiparato a quello dei graduati in servizio permanente effettivo ex art. 882 C.O.M. e comunque a quello di pubblico dipendente militare appartenente all’Esercito Italiano ( c.d. “ stabilizzazione”) anche part-time previa eventuale disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto euro unitario;” nonchè “la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive rispetto alla corrispondente figura–per equivalenza delle funzioni svolte -dei graduati in servizio permanente effettivo, per ogni anno di servizio effettivo svolto nella qualità di “ riservista” dall’inizio del servizio sino all’attualità ed in permanenza, con corrispondente rivalutazione monetaria e scatti economici di anzianità in relazione ai diritti riconosciuti dalla clausola n.4 comma 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale di cui alla 2 direttiva n.97/81 CE, nonché della clausola n. 4 co. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva n.1199/70/CE; per il riconoscimento dei corrispondenti diritti di natura assistenziale e previdenziale in ragione del trattamento discriminatorio in violazione della clausola n.4, pt. 1 e 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1199/70/CE e della clausola n.4, punti 1 e 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito nella direttiva n.1997/81/CE , atteso che i ricorrenti espleterebbero lo stesso tipo di mansioni rispetto ai graduati in servizio permanente effettivo, in assenza di eguali condizioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali, la tutela della maternità e della salute, l’assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro, il diritto alle ferie annuali retribuite, nonché il diritto al trattamento di fine rapporto; per la condanna, comunque, in via subordinata dell’A.D. per violazione della clausola n.5, commi 1 e 2, dell’accordo quadro su lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva n.1199/70/CE dei militari appartenenti alla riserva di “ completamento”, per violazione del divieto di reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato ex art. 36 co. 5 del d.lgs. 165/2001, con diritto alla conversione del rapporto di lavoro anche quale risarcimento in forma specifica”.
Si costituiva il Ministero della difesa con patrocinio dell’Avvocatura resistendo al ricorso.
L’istanza cautelare era respinta per difetto di fumus da questo Giudice con ord. 249/2024, poi confermata in appello dal Consiglio di Stato con ord.1646/2024.
Faceva seguito istanza di prelievo dei ricorrenti.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 fissata per la trattazione, previo deposito di memoria dell’Avvocatura, la causa era discussa ed introitata in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che tutti i ricorrenti sono appartenenti alla c.d. “riserva di completamento” dell’Esercito, che costituisce un “bacino” di volontari che abbiano già svolto, come nel caso in oggetto, il servizio in ferma prefissata e che abbiano espresso il consenso, alla fine della ferma, ad essere richiamati in servizio per fronteggiare eventuali future esigenze operative della Forza Armata.
Essi, a fronte di plurimi periodi di servizio svolti a seguito di vari richiami succedutisi nel corso degli anni con l’asserito svolgimento delle stesse mansioni dei militari in servizio permanente (SPE), hanno ora richiesto il riconoscimento dello stesso status di impiego pubblico a tempo indeterminato dei militari in SPE o comunque il riconoscimento di un rapporto di lavoro pubblico di fatto ex art. 2126 cc ovvero la conversione del loro rapporto in rapporto a tempo indeterminato, anche part-time, ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e con disapplicazione della normativa interna contraria.
Non si rinvengono però profili di fondatezza nel ricorso.
Il servizio prestato quale richiamato nella “riserva di completamento” ha anzitutto una base volontaria, essendo la prestazione esigibile dall’Amministrazione solo a seguito del previo, e revocabile, consenso dato dall’ex militare al richiamo, detta base volontaria emerge anche dal diritto alla conservazione del posto di lavoro, privato o pubblico, che nella vita “civile” il riservista svolge al momento del richiamo (v.si art. 990 COM) garantendosi così che l'impegno verso lo Stato non pregiudichi la sua posizione professionale.
Il trattamento retributivo trova poi apposita disciplina nell’art. 1799, comma 1, COM, che stabilisce che nei periodi di ritorno in servizio spetti ai riservisti, che non siano ufficiali o sottufficiali, lo stesso trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno.
Ciò detto è anzitutto infondata la pretesa dei ricorrenti di dichiarare l’avvenuta costituzione di un rapporto di impiego in relazione alla loro inserzione, nei periodi di richiamo, nell’apparato dell’Esercito con funzioni militari. È da tempo preclusa nel pubblico impiego, ed a maggior ragione nell’ambito militare, qualsivoglia costituzione de facto del rapporto di lavoro che passi cioè, analogamente a quanto invece previsto nel settore privato, per la concreta inserzione del soggetto nell’organizzazione datoriale anzichè attraverso formali e trasparenti procedure concorsuali di ingresso.
Anche la pretesa di riconoscimento di un rapporto di fatto ex art. 2126 c.c. risulta infondata.
Anzitutto la norma codicistica tutela, anche nel pubblico impiego, il lavoratore in buona fede che abbia prestato servizio effettivo, riconoscendogli la retribuzione (e i contributi previdenziali) per il periodo di esecuzione del rapporto, anche se questo risulti nullo o annullabile per violazione di norme imperative.
Evidentemente non è questo il caso di cui si discute dove non siamo al cospetto di contratti nulli, bensì di rapporti a tempo determinato normativamente basati e validi, in tutto idonei a fornire valido titolo alle prestazioni svolte ed alle retribuzioni ricevute.
I ricorrenti riservisti hanno poi avanzato un’ulteriore pretesa, invocando la conversione del loro rapporto in uno a tempo indeterminato attraverso la c.d. “stabilizzazione” a fronte dell’abuso di reiterazione dei loro contratti a tempo determinato da parte dell’Amministrazione basandosi sulla clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (recepita in Italia con d.lgs. 368/2001, poi abrogato e confluito in parte nel d.lgs. 81/2015 e art. 36 d.lgs. 165/2001).
Anche tale pretesa è infondata.
Giova ricordare che il consolidato indirizzo esegetico del Consiglio di Stato -v.si la sentenza n. 2319/2020 della sez. IV- ha negato l’estensibilità alle Forze Armate della disciplina della stabilizzazione costituendo essa istituto di carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di accesso all’impiego pubblico previste dall’art. 97 della Costituzione, per cui le relative disposizioni sono di stretta interpretazione, circoscritte nel tempo e non possono mai consentire lo stabile inserimento di lavoratori a tempo indeterminato in mancanza del previo superamento di prove selettive pubbliche (cfr. Corte cost., 13 aprile 2011 n. 127; 11 febbraio 2011 n. 42).
È stato, altresì, rilevato che “le Forze Armate sono escluse per espressa voluntas legis dalla procedura di stabilizzazione prevista per il pubblico impiego in generale” (Cons. Stato, Sez. II, 28 novembre 2023, n. 10179; Id., 19 aprile 2022, n. 2907) e che “il rapporto di impiego con le Forze Armate è oggetto di deroga all’art. 3 dello stesso decreto n. 165/2001, secondo il quale alcune categorie di personale restano disciplinate dai rispettivi ordinamenti e caratterizzate da un rapporto di impiego non contrattualizzato, a differenza del restante personale del pubblico impiego, il cui rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è ormai ricondotto alla disciplina del diritto privato”, con l’ulteriore precisazione che “ai ruoli del servizio permanente si accede attraverso la procedura selettiva (volta ad accertare le attitudini ed il rendimento durante il servizio svolto, le qualità morali e culturali evidenziate, l'esito dei corsi frequentati, le specializzazioni e le abilitazioni conseguite, nonché i titoli di studio posseduti), in conformità rispetto al principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego per concorso (art. 97 della Cost.)” (così Cons. St., sez. IV, n. 2319/2020, cit.).
Nessuna disposizione legislativa ha comunque mai previsto stabilizzazioni nell’ambito delle Forze Armate, con l’eccezione dell’Arma dei carabinieri che poté procedere alla stabilizzazione di un limitato numero di ufficiali ausiliari in ferma prefissata in virtù di una speciale disposizione transitoria (art. 2212 del COM).
Neanche è prospettabile un contrasto tra il descritto assetto legislativo e le disposizioni unionali.
Come già correttamente osservato in sede cautelare da questo TAR “la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, di cui alla direttiva 1999/70/CE, non istituisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, né prescrive a quali precise condizioni si possa far ricorso a questi ultimi, ma lascia un certo potere discrezionale in materia agli Stati membri (Corte giust. 7 marzo 2018, causa C-494/16; 7 settembre 2006, causa C-53/04).”
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto in ogni sua domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le parti ricorrenti in solido (con onere paritario ripartito quanto ai rapporti interni) al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore del costituito Ministero, in euro 3.305,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, dell’I.V.A. e della C.N.P.A., nelle misure di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente
EN De AR, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN De AR | AN IN |
IL SEGRETARIO