Articolo 2 della Legge 9 febbraio 1983, n. 28
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 marzo 1983
Art. 2.
I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"5) l'indicazione del luogo in cui e' stato deliberato;
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi".
Allo stesso articolo 823 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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