Versione
2 marzo 1983
2 marzo 1983
Art. 2.
I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"5) l'indicazione del luogo in cui e' stato deliberato;
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi".
Allo stesso articolo 823 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".
I numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"5) l'indicazione del luogo in cui e' stato deliberato;
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi".
Allo stesso articolo 823 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".
Commentario • 1
- 1. Arbitrato senza fini deflattiviAlessandro Moscatelli · https://www.diritto.it/ · 23 ottobre 2017 · 0.8743315
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Giurisprudenza • 7
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/05/2024, n. 3332Provvedimento: […] La Suprema Corte con una sentenza ormai risalente (ma la mancanza di altre massime successive conformi o contrarie lascia intendere il carattere pacifico della interpretazione adottata) aveva affermato che In tema di determinazione del reddito d'impresa, la sopravvenienza attiva costituita dal credito derivante da un lodo arbitrale deve ritenersi maturata al momento della sottoscrizione del lodo, e non già a quello del deposito, atteso che dalla data della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 823, ultimo comma, cod. civ. - comma aggiunto dall'art. 2 della legge n. 28 del 1983 -, il lodo ha efficacia vincolante tra le parti ed il credito diviene, pertanto, elemento costitutivo del reddito del contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 4965 del 01/04/2003; Rv. 561677 - 01).Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- principio di prudenza·
- certezza del credito·
- lodo arbitrale·
- art. 101 TUIR·
- doppia imposizione·
- art. 109 TUIR·
- sopravvenienze attive·
- imputazione temporale componenti positivi reddito·
- legittimità costituzionale·
- principio di competenza fiscale·
- art. 83 TUIR