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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/05/2024, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 575/2016 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Daniele Letizia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice
contro
nato a [...] il [...]; CP_1
-convenuto contumace
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente ha esposto di avere contratto matrimonio in Parte_1 data 24.5.2007 con trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo CP_1
d'Orlando, atto n. 3, parte II, S. A, anno 2007, e che dalla loro unione era nata la figlia in Per_1
data 6.12.2008.
L'attrice ha dedotto che il rapporto di coniugio era divenuto intollerabile a causa dei reiterati comportamenti violenti posti in essere dal convenuto per i quali si era dovuta allontanare dalla casa coniugale ed aveva sporto querela.
ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito a carico del marito, Parte_1
l'affidamento congiunto della figlia minorenne con collocazione privilegiata presso la sua abitazione,
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, la corresponsione dell'assegno di mantenimento nella somma mensile di € 600,00 in favore della figlia ed un assegno di mantenimento in suo favore di € 200,00 mensili.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 4.7.2016, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione a causa della contumacia di ha autorizzato i coniugi CP_1
a vivere separatamente, ha disposto l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi in Per_1 genitori con domiciliazione privilegiata presso la residenza della madre, ha regolamentato l'esercizio del diritto di visita del padre, ha posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore nella somma mensile di € 300,00 oltre la quota del 50% per le spese straordinarie ed ha disposto un assegno di mantenimento per la moglie di € 100,00 mensili;
infine, ha rimesso le parti dinnanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli atti difensivi.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale non si
è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Con sentenza n. 734/22, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Fatta questa premessa, il Tribunale con la declaratoria della separazione dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr.
Cass. n. 16691/20).
2 La domanda di addebito avanzata dall'attrice è meritevole di accoglimento sulla base della documentazione depositata in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 11.7.2023.
Sul punto si osserva che ha affermato di avere dovuto abbandonare il tetto coniugale Parte_1
per la condotta violenta e contraria ai doveri coniugali posta in essere dal marito e per la quale ha sporto querela presso il Commissariato di Capo d'Orlando.
L'attrice, inoltre, ha depositato la sentenza penale n. 760/18 emessa nel procedimento n. 185/17 R.G. con la quale è stato condannato del reato ex art. 61 n. 11 quinquies e 572 c.p. con CP_1
riferimento alla condotta contestatagli nei confronti della moglie;
mentre è stato assolto per la condotta contestatagli nei confronti della figlia . Per_1
Orbene, dall'esame delle allegazioni e dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che la crisi coniugale è imputabile alla condotta posta in essere dal marito per come accertata nella sentenza penale e confermata, altresì, dalle dichiarazioni rese dal testimone la quale, Testimone_1 all'udienza del 11.7.2023, ha dichiarato di avere visto in più occasioni la figlia-odierna attrice “con lividi e bernoccoli”.
Osserva il Collegio che la violenza che un coniuge compie ai danni dell'altro rappresenta una grave violazione dei doveri coniugali, la gravità della violazione rispetto ai doveri coniugali può ritenere fondata sia la domanda di separazione per sopravvenuta intollerabilità della convivenza che la pronuncia del relativo addebito nei confronti del soggetto che ha posto in essere la condotta offensiva.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogene” (Cass. n. 31351/2022).
La giurisprudenza di merito ha anche evidenziato che “La prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie,
3 cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie” (Corte appello Ancona, 12/02/2019, n.206).
Sulla base di quanto esposto la separazione deve essere addebitata al convenuto per avere, con la sua condotta violenta ed offensiva, violato i doveri coniugali causando, inevitabilmente, la crisi del rapporto di coniugio.
La domanda dell'attrice avente ad oggetto l'affidamento congiunto della minore, con collocazione presso la casa materna, è meritevole di accoglimento atteso che non si evincono nel presente giudizio elementi per i quali debba escludersi che il sia un soggetto - nella specie un padre - idoneo CP_1
ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore, di anni 15.
Al riguardo si osserva che in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. principio in Cass. Civ. n.
24526/2010).
Risulta, pertanto, conforme all'interesse del minore – non ravvisandosi nella fattispecie in esame motivi ostativi – disporre l'affidamento congiunto dello stesso ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la madre, stante la situazione di fatto esistente.
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultima in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi.
La casa coniugale deve essere assegnata alla attrice stante il collocamento della minore presso l'abitazione della stessa e ciò al fine di non pregiudicare l'habitat e il centro di interessi che ormai si
è consolidato nel tempo nei confronti di . Per_1
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto-dovere di visita della figlia da parte del padre, lo stesso è disciplinato come in dispositivo, tenuto conto dell'età della minore e della sua esigenza a mantenere un equilibrato, costante e sano rapporto con entrambi i genitori.
4 Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del convenuto per il mantenimento della prole si osserva quanto segue.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi altra e diversa domanda;
tale obbligo sorge con la nascita del figlio divenendo quest'ultimo titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 5652/2012).
Il Legislatore ha introdotto il principio generale per cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (Cass. civ., n. 19455/2019), a prescindere dalla circostanza che i genitori siano o meno conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
Orbene, con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del convenuto per il mantenimento della minore , il Collegio osserva che appare congruo – in assenza di elementi Per_1
dai quali si possa evincere il reddito del convenuto e tenuto conto che l'attrice ha dichiarato che lo stesso è disoccupato – che il corrisponda alla attrice la somma mensile di € 300,00 per il CP_1
mantenimento della minore.
L'importo posto a carico del convenuto andrà versato presso il domicilio della attrice entro il giorno
5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie di studio, mediche e odontoiatriche non convenzionate con il S.S.N., impreviste ed imprevedibili, da sostenere nell'interesse della minore, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Passando ad esaminare la domanda di mantenimento della si osserva quanto segue. Pt_1
La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha affermato che “Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del giudice” Cass. 10/04/2024, n.9708
Orbene nella fattispecie in esame l'attrice ha affermato di avere lavorato in passato con il marito presso il negozio di abbigliamento denominato “ sino al mese di ottobre 2012 essendo Org_1
successivamente cessata l'attività economica con la chiusura del negozio.
5 L'attrice ha dichiarato che il non svolge alcuna attività lavorativa (cfr. pag. 1) e che tuttavia CP_1
lo stesso può usufruire della somma mensile di € 1.200,00 derivante dal contratto di locazione ad uso commerciale dei locali di proprietà della madre, la quale consente che il canone venga percepito dal
CP_1
Orbene, tale circostanza - a parere del Collegio - non può assumere rilievo in quanto il non CP_1
è il proprietario dell'immobile locato e la circostanza che la madre, solamente spirito di liberalità, possa cedere il canone al figlio è frutto di una libera scelta della donante che potrebbe, comunque, venir meno in qualunque momento.
Ed ancora, l'attrice ha evidenziato che nel processo a carico di il di lui padre, CP_1 Per_2
ha dichiarato di avere erogato ingenti somme di denaro al figlio soprattutto in costanza di
[...]
matrimonio.
Al riguardo, dalla documentazione in atti e, precisamente, dal verbale di udienza redatto nel processo penale n. 185/17 R.G. si evince – per quanto è oggetto di interesse – che ha Persona_2 affermato riferendosi alla coppia quanto segue: “…allora vivevano da nel vero senso della Per_3
parola. Anche perché loro non usufruivano soltanto del guadagno realizzato in negozio ma anche delle mie elargizioni in denaro…”; lo stesso ha, altresì, precisato “quando sono finiti soldi è finito anche l'amore …”.
Il Collegio osserva che anche se in passato i coniugi hanno, verosimilmente, tenuto e adottato un tenore di vita elevato questo, tuttavia, è stato possibile sia per il guadagno proveniente dall'attività economica che - in passato - i coniugi esercitavano presso il negozio “ , sia per le Org_1
generose elargizioni di denaro effettuate al da parte del padre che costituiscono delle vere CP_1
donazioni di cui, tuttavia, non vi è prova che vengano ancora erogate, con quale frequenza e per quale entità.
Pertanto non ravvisandosi un'attuale capacità economica in capo al la domanda non è CP_1
meritevole di accoglimento in quanto - allo stato - il resistente è un soggetto disoccupato ed è proprietario soltanto della casa che viene assegnata alla moglie in quanto ivi è fissato il domicilio della figlia minore.
A supporto del rigetto del domanda rileva inoltre il Collegio che la , proprio per la sua Pt_1
giovane età e per le condizioni di salute di cui gode, è certamente un soggetto idoneo al lavoro che può certamente attivarsi per trovare un'occupazione retribuita nel mercato del lavoro.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore dell'Erario essendo stata l'attrice ammessa al gratuito patrocinio (cfr. doc. in atti).
6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da nei confronti di Parte_1
così decide: CP_1
1) dichiara la separazione con addebito al convenuto;
2) dispone l'affidamento congiunto della minore ad entrambe le parti, con domicilio Per_1
presso la casa materna;
3) assegna la casa coniugale all'attrice;
4) pone obbligo a carico del convenuto di contribuire al mantenimento della minore mediante corresponsione della somma mensile di € 300,00, oltre adeguamenti ISTAT, importo da versare presso il domicilio dell'attrice entro il quinto giorno di ogni mese;
5) pone obbligo a carico del convenuto di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
Per_1
6) regolamenta l'esercizio del diritto di visita del convenuto nei confronti della figlia minore come segue: Per_1
- i giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, prelevandola e riportandola a casa dei nonni paterni;
- a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé la figlia dalle 16:00 del sabato sino alle ore
20:00 della domenica, prelevandola e riportandola all'orario indicato presso l'abitazione dei nonni paterni;
- il 24 dicembre o il 25 dicembre ad anni alterni, il 31 dicembre o il primo gennaio ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé la figlia dalle ore 9:30 del mattino alle ore 20:00 della sera, prelevandola e riportandola all'orario indicato presso l'abitazione dei nonni paterni;
per il giorno del compleanno della figlia, ad anni alterni, il padre potrà tenerla con sé dalle ore 9:30 del mattino e, in caso di impegni scolastici dalle ore 15:30 del pomeriggio, sino alle ore 21:30 della sera, prelevandola e riportandola all'orario indicato presso l'abitazione dei nonni paterni, il giorno del compleanno delle parti la minore potrà trascorrere con loro l'intera giornata, previo rispetto degli impegni scolastici;
- nel periodo estivo compreso tra il l° luglio ed il 31 agosto, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre;
in difetto di accordo tra le parti, detto periodo viene individuato nei giorni dall'1 al 15 agosto;
7) rigetta la domanda di mantenimento avanzata dall'attrice;
7 8) condanna il resistente a corrispondere all'Erario le spese del giudizio che liquida in €
1.453,00, oltre spese generali nella misura di 12% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 24.5.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 575/2016 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Daniele Letizia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice
contro
nato a [...] il [...]; CP_1
-convenuto contumace
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente ha esposto di avere contratto matrimonio in Parte_1 data 24.5.2007 con trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo CP_1
d'Orlando, atto n. 3, parte II, S. A, anno 2007, e che dalla loro unione era nata la figlia in Per_1
data 6.12.2008.
L'attrice ha dedotto che il rapporto di coniugio era divenuto intollerabile a causa dei reiterati comportamenti violenti posti in essere dal convenuto per i quali si era dovuta allontanare dalla casa coniugale ed aveva sporto querela.
ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito a carico del marito, Parte_1
l'affidamento congiunto della figlia minorenne con collocazione privilegiata presso la sua abitazione,
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, la corresponsione dell'assegno di mantenimento nella somma mensile di € 600,00 in favore della figlia ed un assegno di mantenimento in suo favore di € 200,00 mensili.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 4.7.2016, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione a causa della contumacia di ha autorizzato i coniugi CP_1
a vivere separatamente, ha disposto l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi in Per_1 genitori con domiciliazione privilegiata presso la residenza della madre, ha regolamentato l'esercizio del diritto di visita del padre, ha posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore nella somma mensile di € 300,00 oltre la quota del 50% per le spese straordinarie ed ha disposto un assegno di mantenimento per la moglie di € 100,00 mensili;
infine, ha rimesso le parti dinnanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli atti difensivi.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale non si
è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Con sentenza n. 734/22, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Fatta questa premessa, il Tribunale con la declaratoria della separazione dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr.
Cass. n. 16691/20).
2 La domanda di addebito avanzata dall'attrice è meritevole di accoglimento sulla base della documentazione depositata in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 11.7.2023.
Sul punto si osserva che ha affermato di avere dovuto abbandonare il tetto coniugale Parte_1
per la condotta violenta e contraria ai doveri coniugali posta in essere dal marito e per la quale ha sporto querela presso il Commissariato di Capo d'Orlando.
L'attrice, inoltre, ha depositato la sentenza penale n. 760/18 emessa nel procedimento n. 185/17 R.G. con la quale è stato condannato del reato ex art. 61 n. 11 quinquies e 572 c.p. con CP_1
riferimento alla condotta contestatagli nei confronti della moglie;
mentre è stato assolto per la condotta contestatagli nei confronti della figlia . Per_1
Orbene, dall'esame delle allegazioni e dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che la crisi coniugale è imputabile alla condotta posta in essere dal marito per come accertata nella sentenza penale e confermata, altresì, dalle dichiarazioni rese dal testimone la quale, Testimone_1 all'udienza del 11.7.2023, ha dichiarato di avere visto in più occasioni la figlia-odierna attrice “con lividi e bernoccoli”.
Osserva il Collegio che la violenza che un coniuge compie ai danni dell'altro rappresenta una grave violazione dei doveri coniugali, la gravità della violazione rispetto ai doveri coniugali può ritenere fondata sia la domanda di separazione per sopravvenuta intollerabilità della convivenza che la pronuncia del relativo addebito nei confronti del soggetto che ha posto in essere la condotta offensiva.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogene” (Cass. n. 31351/2022).
La giurisprudenza di merito ha anche evidenziato che “La prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie,
3 cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie” (Corte appello Ancona, 12/02/2019, n.206).
Sulla base di quanto esposto la separazione deve essere addebitata al convenuto per avere, con la sua condotta violenta ed offensiva, violato i doveri coniugali causando, inevitabilmente, la crisi del rapporto di coniugio.
La domanda dell'attrice avente ad oggetto l'affidamento congiunto della minore, con collocazione presso la casa materna, è meritevole di accoglimento atteso che non si evincono nel presente giudizio elementi per i quali debba escludersi che il sia un soggetto - nella specie un padre - idoneo CP_1
ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore, di anni 15.
Al riguardo si osserva che in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. principio in Cass. Civ. n.
24526/2010).
Risulta, pertanto, conforme all'interesse del minore – non ravvisandosi nella fattispecie in esame motivi ostativi – disporre l'affidamento congiunto dello stesso ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la madre, stante la situazione di fatto esistente.
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultima in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi.
La casa coniugale deve essere assegnata alla attrice stante il collocamento della minore presso l'abitazione della stessa e ciò al fine di non pregiudicare l'habitat e il centro di interessi che ormai si
è consolidato nel tempo nei confronti di . Per_1
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto-dovere di visita della figlia da parte del padre, lo stesso è disciplinato come in dispositivo, tenuto conto dell'età della minore e della sua esigenza a mantenere un equilibrato, costante e sano rapporto con entrambi i genitori.
4 Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del convenuto per il mantenimento della prole si osserva quanto segue.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi altra e diversa domanda;
tale obbligo sorge con la nascita del figlio divenendo quest'ultimo titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 5652/2012).
Il Legislatore ha introdotto il principio generale per cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (Cass. civ., n. 19455/2019), a prescindere dalla circostanza che i genitori siano o meno conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
Orbene, con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del convenuto per il mantenimento della minore , il Collegio osserva che appare congruo – in assenza di elementi Per_1
dai quali si possa evincere il reddito del convenuto e tenuto conto che l'attrice ha dichiarato che lo stesso è disoccupato – che il corrisponda alla attrice la somma mensile di € 300,00 per il CP_1
mantenimento della minore.
L'importo posto a carico del convenuto andrà versato presso il domicilio della attrice entro il giorno
5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie di studio, mediche e odontoiatriche non convenzionate con il S.S.N., impreviste ed imprevedibili, da sostenere nell'interesse della minore, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Passando ad esaminare la domanda di mantenimento della si osserva quanto segue. Pt_1
La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha affermato che “Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del giudice” Cass. 10/04/2024, n.9708
Orbene nella fattispecie in esame l'attrice ha affermato di avere lavorato in passato con il marito presso il negozio di abbigliamento denominato “ sino al mese di ottobre 2012 essendo Org_1
successivamente cessata l'attività economica con la chiusura del negozio.
5 L'attrice ha dichiarato che il non svolge alcuna attività lavorativa (cfr. pag. 1) e che tuttavia CP_1
lo stesso può usufruire della somma mensile di € 1.200,00 derivante dal contratto di locazione ad uso commerciale dei locali di proprietà della madre, la quale consente che il canone venga percepito dal
CP_1
Orbene, tale circostanza - a parere del Collegio - non può assumere rilievo in quanto il non CP_1
è il proprietario dell'immobile locato e la circostanza che la madre, solamente spirito di liberalità, possa cedere il canone al figlio è frutto di una libera scelta della donante che potrebbe, comunque, venir meno in qualunque momento.
Ed ancora, l'attrice ha evidenziato che nel processo a carico di il di lui padre, CP_1 Per_2
ha dichiarato di avere erogato ingenti somme di denaro al figlio soprattutto in costanza di
[...]
matrimonio.
Al riguardo, dalla documentazione in atti e, precisamente, dal verbale di udienza redatto nel processo penale n. 185/17 R.G. si evince – per quanto è oggetto di interesse – che ha Persona_2 affermato riferendosi alla coppia quanto segue: “…allora vivevano da nel vero senso della Per_3
parola. Anche perché loro non usufruivano soltanto del guadagno realizzato in negozio ma anche delle mie elargizioni in denaro…”; lo stesso ha, altresì, precisato “quando sono finiti soldi è finito anche l'amore …”.
Il Collegio osserva che anche se in passato i coniugi hanno, verosimilmente, tenuto e adottato un tenore di vita elevato questo, tuttavia, è stato possibile sia per il guadagno proveniente dall'attività economica che - in passato - i coniugi esercitavano presso il negozio “ , sia per le Org_1
generose elargizioni di denaro effettuate al da parte del padre che costituiscono delle vere CP_1
donazioni di cui, tuttavia, non vi è prova che vengano ancora erogate, con quale frequenza e per quale entità.
Pertanto non ravvisandosi un'attuale capacità economica in capo al la domanda non è CP_1
meritevole di accoglimento in quanto - allo stato - il resistente è un soggetto disoccupato ed è proprietario soltanto della casa che viene assegnata alla moglie in quanto ivi è fissato il domicilio della figlia minore.
A supporto del rigetto del domanda rileva inoltre il Collegio che la , proprio per la sua Pt_1
giovane età e per le condizioni di salute di cui gode, è certamente un soggetto idoneo al lavoro che può certamente attivarsi per trovare un'occupazione retribuita nel mercato del lavoro.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore dell'Erario essendo stata l'attrice ammessa al gratuito patrocinio (cfr. doc. in atti).
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da nei confronti di Parte_1
così decide: CP_1
1) dichiara la separazione con addebito al convenuto;
2) dispone l'affidamento congiunto della minore ad entrambe le parti, con domicilio Per_1
presso la casa materna;
3) assegna la casa coniugale all'attrice;
4) pone obbligo a carico del convenuto di contribuire al mantenimento della minore mediante corresponsione della somma mensile di € 300,00, oltre adeguamenti ISTAT, importo da versare presso il domicilio dell'attrice entro il quinto giorno di ogni mese;
5) pone obbligo a carico del convenuto di partecipare nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
Per_1
6) regolamenta l'esercizio del diritto di visita del convenuto nei confronti della figlia minore come segue: Per_1
- i giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, prelevandola e riportandola a casa dei nonni paterni;
- a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé la figlia dalle 16:00 del sabato sino alle ore
20:00 della domenica, prelevandola e riportandola all'orario indicato presso l'abitazione dei nonni paterni;
- il 24 dicembre o il 25 dicembre ad anni alterni, il 31 dicembre o il primo gennaio ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé la figlia dalle ore 9:30 del mattino alle ore 20:00 della sera, prelevandola e riportandola all'orario indicato presso l'abitazione dei nonni paterni;
per il giorno del compleanno della figlia, ad anni alterni, il padre potrà tenerla con sé dalle ore 9:30 del mattino e, in caso di impegni scolastici dalle ore 15:30 del pomeriggio, sino alle ore 21:30 della sera, prelevandola e riportandola all'orario indicato presso l'abitazione dei nonni paterni, il giorno del compleanno delle parti la minore potrà trascorrere con loro l'intera giornata, previo rispetto degli impegni scolastici;
- nel periodo estivo compreso tra il l° luglio ed il 31 agosto, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre;
in difetto di accordo tra le parti, detto periodo viene individuato nei giorni dall'1 al 15 agosto;
7) rigetta la domanda di mantenimento avanzata dall'attrice;
7 8) condanna il resistente a corrispondere all'Erario le spese del giudizio che liquida in €
1.453,00, oltre spese generali nella misura di 12% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 24.5.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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