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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10818 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9765/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL AL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9765 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente: TRA (C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 HL (Marocco) il 17.01.1992, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ANISA RAMA (C.F.: C.F._2
) del Foro di Bergamo;
[...]
- ricorrente - E Controparte_1
, con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Generale dello
[...] Stato, con elezione di domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- resistente– OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato l'odierno ricorrente, cittadino marocchino titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha negato il visto per ricongiungimento familiare in favore della madre nata ad [...] Parte_2
DO HL (Marocco) il 01.01.1969, chiedendo che ne venisse ordinato il rilascio. Esponeva che in data 29/05/2023 la Prefettura di Bergamo aveva disposto il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre, la quale aveva dunque avanzato innanzi al Consolato Generale d'Italia a Casablanca l'istanza per l'ottenimento del visto;
la domanda era stata però rigettata sulla base della mancata prova dell'assenza di altri figli nel paese d'origine, motivazione che doveva ritenersi infondata in quanto la richiedente aveva tre figli tutti regolarmente soggiornanti in Italia: la figlia, risiedeva in Rota Imagna (BG), Persona_1 Via A. Moro n. 2, con la sua famiglia composta dal marito e due figli nati sul territorio italiano;
il figlio, odierno ricorrente, risiedeva in Brumano (BG), Via Cornelli n. 10, con il fratello minore, signor a favore del quale aveva Persona_2 redatto una dichiarazione di ospitalità; peraltro il padre del ricorrente era deceduto, pertanto la madre era sola nel paese d'origine e distante dagli affetti familiari rimasti;
che quanto sopra esposto sarebbe stato facilmente attestabile nel corso del procedimento amministrativo se la rappresentanza consolare avesse provveduto a notificare il preavviso di rigetto, così da consentire una integrazione documentale;
che il diniego era dunque illegittimo, sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del visto in favore della sig.ra Parte_2 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
*** L'art.29 comma 1 del d.lgs. 286/1998 stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. L'odierno ricorrente ha chiesto il visto d'ingresso per ricongiungimento con la madre nata ad [...] il [...], pertanto Parte_2 nel caso di specie è necessario accertare la sussistenza del requisito della vivenza a carico, oltre che dell'assenza di altri figli nel paese d'origine o di residenza del genitore. Il Consolato Generale d'Italia a Casablanca non ha effettuato alcuna contestazione in ordine alla effettiva sussistenza del legame di parentela tra il ricorrente e la madre ritenendo altresì provato il requisito della vivenza a carico, a fronte dei numerosi timbri di entrata e uscita apposti sul passaporto del ricorrente, che avevano indotto a ritenere credibile che lo stesso provvedesse alla madre corrispondendole brevi manu le somme necessarie al suo sostentamento, come da lui dichiarato (v. nota del Consolato allegata alla memoria di costituzione). A fondamento del diniego del visto è stata posta invece la mancata prova del requisito dell'assenza di altri figli nel paese d'origine, dal momento che dal certificato di stato di famiglia risultava che la madre del ricorrente aveva altri due figli, nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Persona_2 Mzab il 20.10.1997. Sul punto deve evidenziarsi che non risulta che l'amministrazione resistente abbia provveduto alla notifica del preavviso di rigetto, a seguito del quale il ricorrente avrebbe potuto agevolmente produrre le necessarie integrazioni documentali, come avvenuto nel corso del giudizio. In questa sede è stata infatti depositata documentazione idonea ad attestare che la sorella e il fratello del ricorrente sono entrambi residenti in Italia da anni (v. all. 7 e 9 al ricorso); dalla stessa risulta che è titolare di un permesso di Persona_1 soggiorno per motivi di lavoro rilasciato il 15/09/2022 e risiede nel Comune di Rota d'Imagna (BG), mentre è titolare di un permesso di soggiorno UE di Persona_2 lungo periodo rilasciato il 12/02/2020 e dispone di una sistemazione alloggiativa nel medesimo comune come da dichiarazione di ospitalità in atti. Essendo stata fornita prova del requisito dell'assenza di altri figli nel paese d'origine, il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della procuratrice costituita che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Consolato Generale d'Italia a Casablanca di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore nata ad Parte_2 AI DO HL (Marocco) il 01.01.1969, madre della ricorrente;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Anisa Rama, procuratrice antistataria. Così deciso in Roma, il 17/07/2025
LA GIUDICE
IL AL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL AL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9765 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente: TRA (C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 HL (Marocco) il 17.01.1992, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ANISA RAMA (C.F.: C.F._2
) del Foro di Bergamo;
[...]
- ricorrente - E Controparte_1
, con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Generale dello
[...] Stato, con elezione di domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- resistente– OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato l'odierno ricorrente, cittadino marocchino titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha negato il visto per ricongiungimento familiare in favore della madre nata ad [...] Parte_2
DO HL (Marocco) il 01.01.1969, chiedendo che ne venisse ordinato il rilascio. Esponeva che in data 29/05/2023 la Prefettura di Bergamo aveva disposto il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre, la quale aveva dunque avanzato innanzi al Consolato Generale d'Italia a Casablanca l'istanza per l'ottenimento del visto;
la domanda era stata però rigettata sulla base della mancata prova dell'assenza di altri figli nel paese d'origine, motivazione che doveva ritenersi infondata in quanto la richiedente aveva tre figli tutti regolarmente soggiornanti in Italia: la figlia, risiedeva in Rota Imagna (BG), Persona_1 Via A. Moro n. 2, con la sua famiglia composta dal marito e due figli nati sul territorio italiano;
il figlio, odierno ricorrente, risiedeva in Brumano (BG), Via Cornelli n. 10, con il fratello minore, signor a favore del quale aveva Persona_2 redatto una dichiarazione di ospitalità; peraltro il padre del ricorrente era deceduto, pertanto la madre era sola nel paese d'origine e distante dagli affetti familiari rimasti;
che quanto sopra esposto sarebbe stato facilmente attestabile nel corso del procedimento amministrativo se la rappresentanza consolare avesse provveduto a notificare il preavviso di rigetto, così da consentire una integrazione documentale;
che il diniego era dunque illegittimo, sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del visto in favore della sig.ra Parte_2 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
*** L'art.29 comma 1 del d.lgs. 286/1998 stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. L'odierno ricorrente ha chiesto il visto d'ingresso per ricongiungimento con la madre nata ad [...] il [...], pertanto Parte_2 nel caso di specie è necessario accertare la sussistenza del requisito della vivenza a carico, oltre che dell'assenza di altri figli nel paese d'origine o di residenza del genitore. Il Consolato Generale d'Italia a Casablanca non ha effettuato alcuna contestazione in ordine alla effettiva sussistenza del legame di parentela tra il ricorrente e la madre ritenendo altresì provato il requisito della vivenza a carico, a fronte dei numerosi timbri di entrata e uscita apposti sul passaporto del ricorrente, che avevano indotto a ritenere credibile che lo stesso provvedesse alla madre corrispondendole brevi manu le somme necessarie al suo sostentamento, come da lui dichiarato (v. nota del Consolato allegata alla memoria di costituzione). A fondamento del diniego del visto è stata posta invece la mancata prova del requisito dell'assenza di altri figli nel paese d'origine, dal momento che dal certificato di stato di famiglia risultava che la madre del ricorrente aveva altri due figli, nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Persona_2 Mzab il 20.10.1997. Sul punto deve evidenziarsi che non risulta che l'amministrazione resistente abbia provveduto alla notifica del preavviso di rigetto, a seguito del quale il ricorrente avrebbe potuto agevolmente produrre le necessarie integrazioni documentali, come avvenuto nel corso del giudizio. In questa sede è stata infatti depositata documentazione idonea ad attestare che la sorella e il fratello del ricorrente sono entrambi residenti in Italia da anni (v. all. 7 e 9 al ricorso); dalla stessa risulta che è titolare di un permesso di Persona_1 soggiorno per motivi di lavoro rilasciato il 15/09/2022 e risiede nel Comune di Rota d'Imagna (BG), mentre è titolare di un permesso di soggiorno UE di Persona_2 lungo periodo rilasciato il 12/02/2020 e dispone di una sistemazione alloggiativa nel medesimo comune come da dichiarazione di ospitalità in atti. Essendo stata fornita prova del requisito dell'assenza di altri figli nel paese d'origine, il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della procuratrice costituita che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Consolato Generale d'Italia a Casablanca di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore nata ad Parte_2 AI DO HL (Marocco) il 01.01.1969, madre della ricorrente;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Anisa Rama, procuratrice antistataria. Così deciso in Roma, il 17/07/2025
LA GIUDICE
IL AL