Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/10/2025, n. 17504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17504 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10423/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10423 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Buscaglia, Francesco Calafato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IO LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto M_D ABBE6E3 REG2022 0043866 16-06-2022 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare di approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno per titoli per l’ammissione al quinto corso di formazione professionale di complessivi 1.550 Allievi Vice Brigadieri, nella sua parte in cui colloca il ricorrente in graduatoria in posizione non utile all’ammissione al predetto corso professionale;
- della comunicazione e-mail del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, generata automaticamente dal sistema informatico “Concorsi e Selezione” nella parte in cui ridetermina in decremento il punteggio attribuito al ricorrente, riducendolo di punti 1645;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. CA VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 29.07.2022 e ritualmente depositato, il sig. -OMISSIS-, in servizio presso l’Arma dei Carabinieri dal 2.9.1997 con il grado di Appuntato Scelto con Qualifica speciale, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa del 16.06.2022 di approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno per titoli – indetto dal Ministero della Difesa con decreto M_D GMIL REG2021 0500524 del 12.11.2021 - per l’ammissione al quinto corso di formazione professionale di complessivi 1.550 Allievi Vice Brigadieri, nella parte in cui colloca il ricorrente in graduatoria in posizione non utile all’ammissione al predetto corso professionale.
Espone in fatto il ricorrente che, in un primo momento, gli era stato assegnato il punteggio complessivo di -OMISSIS- (con comunicazione e-mail dell’-OMISSIS-, poi incrementato dalla Commissione di ulteriori 300 punti (con comunicazione e-mail del -OMISSIS-) per l’effetto degli elogi e degli encomi ricevuti durante il suo servizio e non contabilizzati in precedenza e, infine, ridotto di -OMISSIS-(con comunicazione e-mail del -OMISSIS-) relativamente al parametro di valutazione riguardante il servizio prestato “ in una regione amministrativa diversa da quella di origine propria o del coniuge/convivente/uniti civilmente ” (pag. 12 Allegato A al bando). Tale decremento di punteggio veniva disposto sulla base della seguente motivazione: “ rideterminato il punteggio poiché l’interessato ha dichiarato che la propria consorte, figlia di genitori italiani nata all’estero, ha acquisito la prima residenza in Italia nel comune di Agrigento (Regione Sicilia )”. In altri termini, la Commissione esaminatrice ha escluso l’attribuzione del maggior punteggio, previsto dalla predetta clausola del bando, in relazione al servizio prestato dal ricorrente in Sicilia nel periodo successivo al rientro nella stessa regione da parte della propria consorte.
Con l’odierno gravame il ricorrente, essenzialmente, lamenta:
- l’illegittima decurtazione degli anzidetti -OMISSIS-, avendo documentalmente comprovato di aver prestato servizio in una “ regione amministrativa diversa da quella di origine propria o del coniuge/convivente/uniti civilmente ”, in quanto egli è nato a [...] e la propria consorte è nata in [...], di modo che la Commissione esaminatrice avrebbe evidentemente travisato la prescrizione del bando laddove ha ritenuto di fare riferimento a tali fini alla “prima residenza in Italia” della consorte, nozione giuridicamente distinta da quella di “regione amministrativa di origine” prevista dal bando;
- sotto altro profilo, deduce che la Commissione avrebbe dovuto integrare i criteri di valutazione dei titoli, in particolare per ciò che riguarda l’ipotesi qui in esame dei soggetti nati all’estero, soltanto prima dell’inizio della valutazione dei titoli e non già in un momento successivo, in omaggio ai generali principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa con memoria di stile, depositando in allegato una relazione sottoscritta dal Presidente della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, in vista della quale il ricorrente ha depositato documenti e memoria difensiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Il ricorrente deduce l’illegittima decurtazione di -OMISSIS-– in un primo momento regolarmente assegnati e la cui attribuzione gli avrebbe consentito l’utile collocazione nella graduatoria definitiva – relativamente al parametro di valutazione riguardante il servizio prestato “ in una regione amministrativa diversa da quella di origine propria o del coniuge/convivente/uniti civilmente ” (pag. 12 Allegato A al bando), rispetto al quale il bando prevede l’assegnazione di 9 punti “ per ogni mese intero di impiego ” fino ad un punteggio massimo attribuibile di 2.500 punti.
Tale successiva decurtazione è stata motivata dalla Commissione esaminatrice sul presupposto che la consorte del ricorrente, nata in [...], ha acquisito la prima residenza in Italia in Sicilia (Comune di Agrigento), regione che dunque non è “diversa” da quella nella quale il ricorrente ha prestato il proprio servizio, con conseguente esclusione del relativo punteggio previsto al riguardo dal bando.
Ebbene, la Commissione è pervenuta a tale esito sulla scorta di un’interpretazione contraria al tenore letterale del parametro previsto dal bando di concorso, che testualmente valorizza la circostanza di aver prestato servizio in una regione amministrativa diversa da quella di origine propria o del “coniuge/convivente/uniti civilmente”. Ed infatti, alla luce di un’interpretazione letterale di siffatto parametro di valutazione, la Commissione aveva originariamente assegnato il punteggio poi decurtato, considerato che la Sicilia, luogo in cui il ricorrente ha prestato servizio, si configura come regione diversa dalla “regione amministrativa di origine” sia del ricorrente medesimo (essendo nato a [...]) sia della propria consorte (che è nata in [...]).
D’altra parte, come puntualmente osservato dalla difesa del ricorrente, che con l’espressione “regione… di origine” si voleva - e doveva - fare riferimento alla regione di “nascita” e non di “residenza” costituisce una circostanza confermata dalla medesima Commissione, che nella scheda di valutazione dei titoli ha correttamente indicato quale “regione di origine” del ricorrente il “Lazio”, dove infatti egli è nato, e non già la “Campania”, dove invece ha trasferito la residenza già all’età di sei anni. Se, quindi, ai fini dell’attribuzione del punteggio per “militare in servizio o che abbia prestato servizio in una regione amministrativa diversa da quella di origine propria o del coniuge/convivente/uniti civilmente” , la Commissione ha (correttamente) preso in considerazione la regione di “nascita” del ricorrente, deve ritenersi che, analogamente, anche per la consorte del medesimo avrebbe dovuto far riferimento al “paese di nascita” (il Venezuela).
L’applicazione di un criterio diverso da quello prescritto dal bando è, peraltro, circostanza riconosciuta espressamente anche dalla stessa Amministrazione, in quanto nella relazione in atti sottoscritta dal Presidente della Commissione si legge che:
- “ la Commissione, anche in assenza di criteri di riferimento consolidati nel tempo e interpretati alla luce di orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto necessario integrare i criteri di valutazione in quanto:
a. durante l'esame delle singole posizioni era emerso che i candidati nati all'estero o coniugati/conviventi/uniti civilmente con persone nate all'estero, avevano maturato punteggi molto alti nella sezione dedicata allo specifico requisito;
b. il criterio di valutare esclusivamente la nascita all’estero del candidato per l’attribuzione del relativo punteggio, appariva come una disparità di trattamento nei confronti degli altri partecipanti, atteso che la cittadinanza italiana è un requisito fondamentale per l’arruolamento e quindi per ogni militare si poteva risalire ad una località italiana di provenienza. Pertanto, al netto del luogo di nascita, sembrava equo valutare l’effettiva regione di origine, non intesa come luogo di nascita, degli stessi;
c. analogamente, appariva come una disparità di trattamento valutare esclusivamente il luogo di nascita del congiunto, senza approfondire se questo fosse occasionalmente nato in [...] estera, o vi avesse risieduto per periodi più o meno lunghi, per poi fare rientro nella regione di origine italiana”.
La Commissione, in altri termini, con riferimento ai “ candidati nati all'estero o coniugati/conviventi/uniti civilmente con persone nate all'estero” , ha ritenuto che il punteggio risultante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal bando – nel suo significato letterale espresso - fosse eccessivo e iniquo e, dunque, meritevole di essere ridotto. A tale fine, nella relazione si riferisce che la Commissione, “ durante l'esame delle singole posizioni” , dunque in un momento successivo alla valutazione dei candidati, ha ritenuto di adottare criteri integrativi rispetto a quelli previsti dal bando, in particolare disponendo che, per individuare il luogo di origine del coniuge/convivente/unito civilmente nato all’estero, si sarebbe fatto riferimento “ all’esame combinato della prima residenza in Italia del citato coniuge/convivente/unito civilmente nato all’estero e del luogo di origine dei suoi genitori”.
Come correttamente dedotto dal ricorrente, l’adozione dell’anzidetto criterio integrativo per individuare il luogo di origine del consorte nato all’estero, che sovrappone alla nozione di “regione amministrativa di origine” quello di “prima residenza in Italia”, si rivela contrario al significato letterale della clausola del bando e, pertanto, si traduce in una sostanziale modifica ex post dei criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis della procedura concorsuale.
In proposito, si rende necessario rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando “de quo”, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative ” (Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 2014, n. 72).
Inoltre, anche alla stregua di un’interpretazione teleologica della disposizione in esame, occorre osservare che la previsione del bando è finalizzata a valorizzare il candidato che presti servizio in una sede priva del supporto che la rete familiare “di origine”, propria o del proprio consorte, gli potrebbe astrattamente garantire. Ebbene, nella fattispecie concreta appare soddisfatta anche la ratio sottesa a tale disposizione, in quanto il ricorrente ha condivisibilmente osservato che, nella regione Sicilia in cui presta servizio, non può fruire del supporto della famiglia di origine propria, che risiede in Campania, e neanche di quello della propria consorte, che risiede in Venezuela.
In definitiva, l’introduzione, in un momento successivo a quello della pubblicazione del bando e della valutazione dei candidati, di nuovi ed ulteriori criteri che contrastano con quelli indicati nella lex specialis costituisce una illegittima disapplicazione e modificazione ex post delle regole del concorso, che devono ritenersi strettamente vincolanti per l’Amministrazione.
L’operato della Commissione si appalesa, dunque, in contrasto con il principio fondamentale delle procedure concorsuali, che impone di definire i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire per gli stessi prima di avere preso visione dell'elenco dei candidati, per " evitare qualsivoglia indebita influenza sull'attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4449 )” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 settembre 2024, n.7701).
Invero, il principio della preventiva fissazione sia dei criteri, che delle modalità di valutazione delle prove concorsuali " deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti " (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334; id., 19 marzo 2015 n. 1411; id., 18 luglio 2014, n. 3851; Sez. V, 22 gennaio 2015 n. 284; id., 25 maggio 2012, n. 3062). La regola della preventiva fissazione riguarda la determinazione non solo dei criteri di valutazione, ma anche, come detto, delle modalità della loro concreta applicazione, onde evitare il rischio che la serenità dei Commissari sia inficiata e che essi non godano dell'imparzialità valutativa che la funzione impone loro (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2021, n. 6726).
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata – nei limiti dell’interesse del ricorrente – l’impugnata graduatoria definitiva e tutti gli atti connessi nella parte relativa alla posizione del ricorrente per le ragioni sopra indicate, con conseguente dovere dell’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni, di provvedere nuovamente alla relativa valutazione secondo i criteri e i principi sinora esposti.
Si rende necessario precisare che l’illegittimità dei criteri introdotti ex post investe gli atti conseguenti nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione, non incidendo sui giudizi degli altri candidati, non contestati e consolidati ovvero, in sostanza, che i criteri in esame, illegittimi, non trovano applicazione nel singolo caso deciso (Consiglio di Stato, sez. VI, 1 settembre 2016, n. 3788; TAR Lazio, Roma, sez. II- bis , 24 maggio 2019, n. 6458).
3.- La novità della questione trattata giustifica l’integrazione compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnata graduatoria nei limiti dell’interesse del ricorrente e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI CH, Presidente FF
CA VE, Referendario, Estensore
NI Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VE | NI CH |
IL SEGRETARIO