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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13530/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOZZO DI ROSIGNANO CP_1 P.IVA_1
TOMASO e dell'avv. ZALUM DOMENICO ( ) VIA GAETANO NEGRI 8 C.F._1
20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA GAETANO NEGRI 8 20123 MILANO presso il difensore avv. PIOZZO DI ROSIGNANO TOMASO
ATTORE/I contro
e in concordato preventivo (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. GIUSSANI VERONICA e elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122
MILANO presso lo studio dell'avv. GIUSSANI VERONICA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINNITI GIANLUCA e Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MINNITI GIANLUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente, parte convenuta come da comparsa, parte convenuta come da memoria Controparte_2 Controparte_3
ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec conveniva in giudizio innanzi CP_1
al Tribunale di Milano le società e chiedendo di Controparte_2 Controparte_3
accertare e dichiarare il credito di nei confronti di (i) per CP_1 Controparte_2
complessivi Euro 119.866,56, a titolo di conguaglio relativo alla sessione pluriennale di aggiustamento
2017-2020, nonché (ii) per complessivi Euro 2.511,02 a titolo di conguaglio relativo alla sessione di pagina 1 di 5 aggiustamento pluriennale 2018-2021, accertando altresì la natura extra-concorsuale di detti crediti e la relativa debenza in capo a , per essa, a carico di e, Controparte_4 Controparte_3
per l'effetto, stante il parziale pagamento intervenuto in data 2 agosto 2023 da parte di CP_3
e pari ad Euro 26.082,94, condannare e/o al
[...] Controparte_3 Controparte_2
pagamento di complessivi Euro 96.294,55 in favore di o la diversa maggiore o minore CP_1
somma ritenuta dovuta, oltre interessi moratori dalla data della domanda;
con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio nonché di tutte le imposte conseguenti all'esperimento della presente azione.
Costituendosi in giudizio, ribadendo la propria legittimazione in causa ex art. 111 Controparte_3
c.p.c., quale assuntore del concordato contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto CP_2
della domanda attorea, la condanna di ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese. CP_2
e in concordato si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_2
8.5.2025 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
spese refuse.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 13 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
Come pacifico in causa, il rapporto tra l'attore ed di fornitura di gas naturale che CP_2 CP_1
somministrava ai clienti finali ha avuto esecuzione nell'arco temporale da 2013 al 2018 ed era da ultimo disciplinato dal contratto del 19 aprile 2017 (doc. 3 fasc. att.). Le forniture di gas naturale dirette ad da cessavano il 1° ottobre 2018. Per la peculiarità del sistema di distribuzione del CP_1 CP_2 gas sul territorio nazionale, mercato vigilato da (ex AEEGSI) e regolato tra l'altro dal cd. CP_5
Codice di Rete, il contratto prevedeva il pagamento mensile del prezzo dei volumi di gas acquistati, sulla base dei dati di prelievo mensili, con l'emissione da parte di di un documento contabile di CP_2 conguaglio (fattura o nota di credito) sulla base dei dati di misura dell'effettiva somministrazione di gas naturale, all'esito delle cc.dd. sessioni di aggiustamento (annuali e pluriennali) gestite da . CP_6
La transazione stipulata in data 20 settembre 2020 da ed assume come base di calcolo CP_1 CP_2
per i conguagli delle sessioni pluriennali 2016 – 2019, 2017 – 2020 e 2018 – 2021 i conteggi eseguiti appunto in sede transattiva;
i conteggi eseguiti da al fine della regolazione economica della CP_6
vendita del gas naturale secondo l'attore farebbe sorgere ex novo il credito, peraltro eventuale, di che avrebbe pertanto natura extraconcorsuale;
mentre secondo parte convenuta essi CP_1
pagina 2 di 5 renderebbero liquido ed esigibile un credito già esistente ben prima della procedura concordataria e che sarebbe già stato integralmente soddisfatto con il pagamento con moneta fallimentare.
Nella fattispecie, le sessioni di aggiustamento conclusesi successivamente alla stipula della transazione hanno accertato un debito di verso di circa 50.193,14 per la sessione 2016 – 2019 CP_1 CP_2
(saldato doc. 11 fasc. att.) e un credito di nei confronti di per le sessioni 2017/2020 e CP_1 CP_2
2018/2021 rispettivamente di euro 119.866,47 e di euro 2.511,02.
Ma tali crediti, contrariamente a quanto prospettato da parte attrice, non hanno natura extra concorsuale, essendo sorti tutti antecedentemente alla cessazione delle forniture da a il CP_2 CP_1
1° ottobre 2018 e dunque ben prima che presentasse domanda di concordato nel giugno del 2020, CP_2
formulando una prima proposta nel marzo 2021 (doc. 4 fasc. att.), poi modificata con la proposta e relativo piano del 26 novembre 2021 (doc. 6 fasc. att.) cui era allegata l'offerta definitiva di assunzione da parte di (all'epoca Vercelli s.r.l.). e con cui veniva stanziato l'importo di euro Controparte_3
3.614.856,00 per il potenziale conguaglio a debito di gas delle sessioni annuali di aggiustamento dei periodi sino al 2023. Il concordato veniva omologato il 21.9.2022 (doc. 9 fasc. att.) e in forza del provvedimento del G.D. (doc. 10 fasc. att.) avveniva il trasferimento di tutti i beni costituenti l'attivo in favore di che, in qualità di Assuntore, si obbligava ex art. 160 lett. b) l.f. al pagamento del CP_3
passivo concordatario.
I crediti di cui l'attore lamenta il mancato pagamento trovano la propria fonte nel rapporto di fornitura e nella relativa disciplina pattizia e nascono dunque ben prima della misurazione puntuale ed effettiva del gas compravenduto/somministrato. La genesi dell'obbligazione è da ricondurre al rapporto di somministrazione del gas ed il conguaglio dei rapporti dare/avere non è altro che un'operazione aritmetica di calcolo (secondo i criteri convenuti in sede transattiva) dei corrispettivi dovuti sulla scorta della quantificazione dei volumi di gas effettivamente erogati.
Nei confronti della procedura concorsuale aperta con decreto del 24 giugno 2021, retta da disciplina di carattere pubblicistico volta a garantire la par condicio creditorum, le parti non hanno alcun potere dispositivo circa l'individuazione del momento genetico dell'obbligazione e, dunque, l'invocato carattere novativo della transazione stipulata in data 20.9.2021 non può che riguardare, al più, la regolazione convenzionale delle modalità di calcolo per le sessioni dal 2016 -2021 dei crediti sorti antecedentemente alla domanda di concordato di giugno 2020, accertando al contempo un ingente debito residuo di nei confronti di per le sessioni precedenti. CP_1 CP_2
Dunque, prima della pubblicazione dei conteggi non è vero che il credito (che altro non è che il CP_6
diritto di ripetere il prezzo pagato in eccedenza rispetto ai reali quantitativi di gas “ricevuti” e pagina 3 di 5 ridistribuiti ai clienti finali e misurati solo a distanza di anni) non sussiste ma semplicemente esso è privo di quel carattere di liquidità che invece gli viene conferito dal conguaglio.
Non rileva in senso contrario che il nominativo di non comparisse nominativamente nella CP_1
lista di creditori allegata alla proposta di concordato, atteso che il credito di parte attrice non essendo appunto suscettibile di una concreta quantificazione prima della sessione di aggiustamento, doveva intendersi ricompreso nel fondo di circa 4 milioni di euro relativo a sessioni annuali di aggiustamento in corso di pubblicazione da parte di e da utilizzarsi in caso di conguaglio negativo per CP_6 CP_2
Pertanto, avendo il Trust Eviva già provveduto al pagamento con moneta concordataria (e cioè nella misura falcidiata del 21,76%) sia del conguaglio per la sessione di aggiustamento 2017 – 2020 sia di quello per la sessione di aggiustamento 2018 -2021, quest'ultimo a mezzo bonifico alle coordinate bancarie indicate dall'attrice e tuttavia respinto e poi regolato direttamente da (doc. 12 conv.), CP_3
come pacifico tra le parti, la domanda attorea deve essere respinta.
Sono, infine, prive di pregio le osservazioni di parte attrice in merito all'asserita e a suo dire ingiustificata disparità di trattamento riservata dal concordato ai rapporti con , atteso che appare CP_6 assolutamente conforme a legge e alla finalità del soddisfacimento dell'intera massa dei creditori che riscuotano per l'intero i crediti dell'attivo e, al contempo, che il conguaglio a debito sia CP_2 CP_3
stato considerato estinto per compensazione ex art. 56 l.f. (e dunque senza alcuna falcidia per il creditore ) con il maggior credito di (somme percepite da in eccedenza rispetto CP_6 CP_2 CP_6
alla quantità d gas oggetto delle forniture) poi appostato a titolo di fondo rischi (doc. 6 e 7 fasc. conv.).
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria svolta in forma semplificata e con esclusione della fase istruttoria/ di trattazione per la convenuta costituita solo in limine litis). CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ede eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
rigetta le domande attoree;
pagina 4 di 5 condanna l'attore a rimborsare alle parti convenute le spese di lite che liquida per in Controparte_3
euro 11.977,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie;
per Controparte_2
e concordato preventivo in euro 6.307,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge,
[...]
15% spese forfettarie.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13530/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOZZO DI ROSIGNANO CP_1 P.IVA_1
TOMASO e dell'avv. ZALUM DOMENICO ( ) VIA GAETANO NEGRI 8 C.F._1
20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA GAETANO NEGRI 8 20123 MILANO presso il difensore avv. PIOZZO DI ROSIGNANO TOMASO
ATTORE/I contro
e in concordato preventivo (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. GIUSSANI VERONICA e elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122
MILANO presso lo studio dell'avv. GIUSSANI VERONICA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINNITI GIANLUCA e Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MINNITI GIANLUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente, parte convenuta come da comparsa, parte convenuta come da memoria Controparte_2 Controparte_3
ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec conveniva in giudizio innanzi CP_1
al Tribunale di Milano le società e chiedendo di Controparte_2 Controparte_3
accertare e dichiarare il credito di nei confronti di (i) per CP_1 Controparte_2
complessivi Euro 119.866,56, a titolo di conguaglio relativo alla sessione pluriennale di aggiustamento
2017-2020, nonché (ii) per complessivi Euro 2.511,02 a titolo di conguaglio relativo alla sessione di pagina 1 di 5 aggiustamento pluriennale 2018-2021, accertando altresì la natura extra-concorsuale di detti crediti e la relativa debenza in capo a , per essa, a carico di e, Controparte_4 Controparte_3
per l'effetto, stante il parziale pagamento intervenuto in data 2 agosto 2023 da parte di CP_3
e pari ad Euro 26.082,94, condannare e/o al
[...] Controparte_3 Controparte_2
pagamento di complessivi Euro 96.294,55 in favore di o la diversa maggiore o minore CP_1
somma ritenuta dovuta, oltre interessi moratori dalla data della domanda;
con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio nonché di tutte le imposte conseguenti all'esperimento della presente azione.
Costituendosi in giudizio, ribadendo la propria legittimazione in causa ex art. 111 Controparte_3
c.p.c., quale assuntore del concordato contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto CP_2
della domanda attorea, la condanna di ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese. CP_2
e in concordato si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_2
8.5.2025 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
spese refuse.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 13 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
Come pacifico in causa, il rapporto tra l'attore ed di fornitura di gas naturale che CP_2 CP_1
somministrava ai clienti finali ha avuto esecuzione nell'arco temporale da 2013 al 2018 ed era da ultimo disciplinato dal contratto del 19 aprile 2017 (doc. 3 fasc. att.). Le forniture di gas naturale dirette ad da cessavano il 1° ottobre 2018. Per la peculiarità del sistema di distribuzione del CP_1 CP_2 gas sul territorio nazionale, mercato vigilato da (ex AEEGSI) e regolato tra l'altro dal cd. CP_5
Codice di Rete, il contratto prevedeva il pagamento mensile del prezzo dei volumi di gas acquistati, sulla base dei dati di prelievo mensili, con l'emissione da parte di di un documento contabile di CP_2 conguaglio (fattura o nota di credito) sulla base dei dati di misura dell'effettiva somministrazione di gas naturale, all'esito delle cc.dd. sessioni di aggiustamento (annuali e pluriennali) gestite da . CP_6
La transazione stipulata in data 20 settembre 2020 da ed assume come base di calcolo CP_1 CP_2
per i conguagli delle sessioni pluriennali 2016 – 2019, 2017 – 2020 e 2018 – 2021 i conteggi eseguiti appunto in sede transattiva;
i conteggi eseguiti da al fine della regolazione economica della CP_6
vendita del gas naturale secondo l'attore farebbe sorgere ex novo il credito, peraltro eventuale, di che avrebbe pertanto natura extraconcorsuale;
mentre secondo parte convenuta essi CP_1
pagina 2 di 5 renderebbero liquido ed esigibile un credito già esistente ben prima della procedura concordataria e che sarebbe già stato integralmente soddisfatto con il pagamento con moneta fallimentare.
Nella fattispecie, le sessioni di aggiustamento conclusesi successivamente alla stipula della transazione hanno accertato un debito di verso di circa 50.193,14 per la sessione 2016 – 2019 CP_1 CP_2
(saldato doc. 11 fasc. att.) e un credito di nei confronti di per le sessioni 2017/2020 e CP_1 CP_2
2018/2021 rispettivamente di euro 119.866,47 e di euro 2.511,02.
Ma tali crediti, contrariamente a quanto prospettato da parte attrice, non hanno natura extra concorsuale, essendo sorti tutti antecedentemente alla cessazione delle forniture da a il CP_2 CP_1
1° ottobre 2018 e dunque ben prima che presentasse domanda di concordato nel giugno del 2020, CP_2
formulando una prima proposta nel marzo 2021 (doc. 4 fasc. att.), poi modificata con la proposta e relativo piano del 26 novembre 2021 (doc. 6 fasc. att.) cui era allegata l'offerta definitiva di assunzione da parte di (all'epoca Vercelli s.r.l.). e con cui veniva stanziato l'importo di euro Controparte_3
3.614.856,00 per il potenziale conguaglio a debito di gas delle sessioni annuali di aggiustamento dei periodi sino al 2023. Il concordato veniva omologato il 21.9.2022 (doc. 9 fasc. att.) e in forza del provvedimento del G.D. (doc. 10 fasc. att.) avveniva il trasferimento di tutti i beni costituenti l'attivo in favore di che, in qualità di Assuntore, si obbligava ex art. 160 lett. b) l.f. al pagamento del CP_3
passivo concordatario.
I crediti di cui l'attore lamenta il mancato pagamento trovano la propria fonte nel rapporto di fornitura e nella relativa disciplina pattizia e nascono dunque ben prima della misurazione puntuale ed effettiva del gas compravenduto/somministrato. La genesi dell'obbligazione è da ricondurre al rapporto di somministrazione del gas ed il conguaglio dei rapporti dare/avere non è altro che un'operazione aritmetica di calcolo (secondo i criteri convenuti in sede transattiva) dei corrispettivi dovuti sulla scorta della quantificazione dei volumi di gas effettivamente erogati.
Nei confronti della procedura concorsuale aperta con decreto del 24 giugno 2021, retta da disciplina di carattere pubblicistico volta a garantire la par condicio creditorum, le parti non hanno alcun potere dispositivo circa l'individuazione del momento genetico dell'obbligazione e, dunque, l'invocato carattere novativo della transazione stipulata in data 20.9.2021 non può che riguardare, al più, la regolazione convenzionale delle modalità di calcolo per le sessioni dal 2016 -2021 dei crediti sorti antecedentemente alla domanda di concordato di giugno 2020, accertando al contempo un ingente debito residuo di nei confronti di per le sessioni precedenti. CP_1 CP_2
Dunque, prima della pubblicazione dei conteggi non è vero che il credito (che altro non è che il CP_6
diritto di ripetere il prezzo pagato in eccedenza rispetto ai reali quantitativi di gas “ricevuti” e pagina 3 di 5 ridistribuiti ai clienti finali e misurati solo a distanza di anni) non sussiste ma semplicemente esso è privo di quel carattere di liquidità che invece gli viene conferito dal conguaglio.
Non rileva in senso contrario che il nominativo di non comparisse nominativamente nella CP_1
lista di creditori allegata alla proposta di concordato, atteso che il credito di parte attrice non essendo appunto suscettibile di una concreta quantificazione prima della sessione di aggiustamento, doveva intendersi ricompreso nel fondo di circa 4 milioni di euro relativo a sessioni annuali di aggiustamento in corso di pubblicazione da parte di e da utilizzarsi in caso di conguaglio negativo per CP_6 CP_2
Pertanto, avendo il Trust Eviva già provveduto al pagamento con moneta concordataria (e cioè nella misura falcidiata del 21,76%) sia del conguaglio per la sessione di aggiustamento 2017 – 2020 sia di quello per la sessione di aggiustamento 2018 -2021, quest'ultimo a mezzo bonifico alle coordinate bancarie indicate dall'attrice e tuttavia respinto e poi regolato direttamente da (doc. 12 conv.), CP_3
come pacifico tra le parti, la domanda attorea deve essere respinta.
Sono, infine, prive di pregio le osservazioni di parte attrice in merito all'asserita e a suo dire ingiustificata disparità di trattamento riservata dal concordato ai rapporti con , atteso che appare CP_6 assolutamente conforme a legge e alla finalità del soddisfacimento dell'intera massa dei creditori che riscuotano per l'intero i crediti dell'attivo e, al contempo, che il conguaglio a debito sia CP_2 CP_3
stato considerato estinto per compensazione ex art. 56 l.f. (e dunque senza alcuna falcidia per il creditore ) con il maggior credito di (somme percepite da in eccedenza rispetto CP_6 CP_2 CP_6
alla quantità d gas oggetto delle forniture) poi appostato a titolo di fondo rischi (doc. 6 e 7 fasc. conv.).
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase decisoria svolta in forma semplificata e con esclusione della fase istruttoria/ di trattazione per la convenuta costituita solo in limine litis). CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ede eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
rigetta le domande attoree;
pagina 4 di 5 condanna l'attore a rimborsare alle parti convenute le spese di lite che liquida per in Controparte_3
euro 11.977,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie;
per Controparte_2
e concordato preventivo in euro 6.307,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge,
[...]
15% spese forfettarie.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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