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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1515 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ROMERIO AURORA MARIA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 agosto 2023 La Controparte_2
deduceva: a) di aver presentato ad ottobre 2020 domanda di iscrizione nella sezione B dell'Albo
Regionale delle Cooperative sociali a seguito dell'apertura dell'attività di laboratorio e vendita di prodotti di pasticceria e conseguenziale modifica dello statuto sociale;
b) che a dicembre 2020 la Camera di Commercio di IA aveva evidenziato il mancato rispetto della percentuale normativamente prevista di lavoratori in condizione di svantaggio rispetto alla forza lavoro complessiva adibita alle attività di cui alla lettera B;
c) che a far data dal mese di ottobre 2020 era stata sospesa l'attività relativa al laboratorio e vendita dei prodotti di pasticceria nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa emergenziale e i lavoratori addetti al settore erano stati collocati in cassa integrazione;
d) che tali attività erano riprese ad aprile 2021 con l'assunzione di lavoratori svantaggiati;
CP_ e) che a febbraio 2021 aveva chiesto ad l'attribuzione del codice di autorizzazione 5V, necessario per poter usufruire delle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 4 L. n. 381/1991; CP_ f) che la richiesta era stata respinta da con la seguente motivazione: “si ribadisce che in CI la cooperativa risulta iscritta nella sezione B dell'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali –
Lombardia dal 07/10/1993 e all'Albo Società Cooperative dal 18/02/2005”;
f) che in realtà, come attestato dalla CI di IA (doc.4), aveva richiesto l'iscrizione la prima CP_ volta al comparto di tipo B con decorrenza dal 15 ottobre 2020 (e non, come affermato dall' dall'anno 2005) e aveva raggiunto e mantenuto il requisito occupazionale per l'iscrizione all'Albo entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione alla Sezione B (doc. 27 – elenco dipendenti
[...]
comparto tipo B;
doc. 28 – elenco normodotati/svantaggiati in forza alla Cooperativa Pt_1
periodo ottobre 2020 - novembre 2021; doc. 28bis documentazione svantaggio dipendenti
[...]
; Pt_1
g) che pertanto aveva diritto di ottenere l'attribuzione del codice di autorizzazione 5V necessario per poter fruire delle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 4, Legge n. 381/1991 e che il
CP_ diniego dell' era da considerarsi illegittimo, considerato che l'iscrizione della Cooperativa al comparto di tipo B era avvenuta nell'immediatezza della crisi pandemica e ciò giustificava la sospensione, per il periodo, di ogni obbligo connesso al raggiungimento dei limiti occupazionali per la fruizione del beneficio (doc. 29 – circolare n. 19 del 21.12.2020). CP_3
Formulava quindi le seguenti conclusioni: In via principale: Accertare e dichiarare che sussistono in capo alla i requisiti per la fruizione delle Parte_1 Controparte_2 agevolazioni contributive di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e per l'attribuzione e/o CP_ riconoscimento da parte dell' del codice 5V a far data dal 15 ottobre 2020 ovvero da altra data CP_ ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare l' all'attribuzione e/o al riconoscimento del codice 5V a favore della a far data dal 15 ottobre Controparte_4
2020 e alla restituzione dei contributi versati a far data dal 15 ottobre 2020 o da altra data ritenuta
2 di giustizia, nella misura che emergerà all'esito del giudizio, oltre ai successivi sino alla data della sentenza>.
CP_
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed evidenziando: a) che ai fini dell'autorizzazione alla fruizione del beneficio consistente nella totale esenzione contributiva in relazione all'inserimento o reinserimento nel mondo lavorativo di particolari soggetti svantaggiati era necessario l'accertamento della percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati presenti in cooperativa;
b) che ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 8 novembre 1991, n. 381 e degli artt. 1 e 5 L. R. 17.03.2015 il rispetto del requisito del 30% di persone svantaggiate da occupare per ottenere il richiesto sgravio contributivo era da verificare in relazione ad un determinato periodo di riferimento come sopra precisato, ovvero 6 mesi dalla data di iscrizione;
c) che dalla documentazione prodotta in ricorso (docc. 27, 28 e 28 bis) si evinceva che nei primi 6 mesi la ricorrente aveva impiegato 1 solo lavoratore svantaggiato, mentre il limite minimo per integrare il requisito del 30% era di 1,85 e che il requisito non era comunque stato rispettato anche per il periodo successivo posto che le lavoratrici svantaggiate e Persona_1 Controparte_5
erano state assunte rispettivamente il 07.06.2021 e il 22.03.2021 e il lavoratore era Persona_2
stato assunto in data 14.10.2020 ma posto subito in congedo per assistenza a familiare portatore di handicap;
d) che la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 del , citata in ricorso, Controparte_6 riconosceva l'applicabilità dell'istituto della sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità, previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 (c.d. “collocamento mirato”), nel caso di intervento degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, sicché il principio non poteva essere esteso al caso in discussione che si riferiva al requisito per l'iscrizione alla sezione B della cooperativa sociale ed al riconoscimento del codice di esenzione contributiva 5V.
3. Il ricorso non è fondato.
È pacifico che la ricorrente, dal 1993 iscritta all'albo delle cooperative sociali di tipo A, ha chiesto con decorrenza dal 15 ottobre 2020 l'iscrizione nella sezione B dell'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali (doc.4 ricorso).
Parimenti pacifico che con verbale del 3 dicembre 2020 la Camera di Commercio di IA, nell'ambito dell'attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione della
Cooperativa nel suddetto Albo, dava atto che “i lavoratori adibiti alle attività di cui alla lettera “B”
3 sono nr 8. La Cooperativa a tutt'oggi si avvale di un lavoratore in condizione di svantaggio: è non pertanto rispettata la percentuale normativamente prevista di lavorati in condizione di svantaggio rispetto alla forza lavoro complessiva adibita alle attività di cui alla lett. “B”. Tale percentuale dovrà essere raggiunta entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo Regionale”
(doc. 5 ricorso).
Ciò posto, il ricorrente non contesta quanto dedotto dall' circa la percentuale di lavoratori in CP_1
condizioni di svantaggio che debbono essere assunti (30%), né il termine di sei mesi dalla data di iscrizione entro cui tali assunzioni devono essere perfezionate.
L'art. 4 cit., comma 2, legge n. 381/1991 è infatti chiaro nello stabilire, per quanto qui maggiormente rileva, che “Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa (...)”, mentre il comma 3 della medesima disposizione prevede che “Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3- bis, sono ridotte a zero”.
Ad integrazione di tale disposizione è la stessa parte ricorrente che a pag. 5 del ricorso richiama l'art. 5, comma 3, del Regolamento Regionale Lombardia n. 1/2015 in base al quale: “Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, devono raggiungere il
30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione”.
Ciò che invece è contestato è il mancato riconoscimento da parte di dell'iscrizione della CP_1
Cooperativa nella sezione B a far data da ottobre 2020 ed il fatto che l' nel prendere come CP_1 riferimento il periodo di 6 mesi dall'iscrizione non abbia considerato che, per effetto della normativa emergenziale, l'attività di pasticceria era stata chiusa a partire dal mese di ottobre 2020 e fino ad aprile 2021, sicché, a detta della ricorrente, ciò avrebbe giustificato la sospensione, per il periodo, di ogni obbligo connesso al raggiungimento dei limiti occupazionali per la fruizione del beneficio.
4 Ora, quanto al primo punto, si osserva come in realtà dallo scambio di corrispondenza fra Pt_2
e , l'iscrizione della Cooperativa nella apposita sezione B era ritenuta valida a partire dalla CP_1 richiesta presentata il 15 ottobre 2020, si legge infatti: in premessa si ritiene che (…) l'iscrizione della cooperativa per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B), possa effettivamente avere decorrenza dalla data di Comunicazione
Unica al Registro delle Imprese del 16/10/2020…> (doc.24 ricorso) e che il diniego da parte dell'Istituto all'attribuzione in favore della Cooperativa del codice 5V, necessario per poter usufruire delle agevolazioni contributive ex art. 4 legge n. 381/1991, è derivato dal mancato raggiungimento nel termine di 6 mesi dalla data di iscrizione del limite minimo percentuale (30%) di assunzione di personale svantaggiato, rilievo che, come detto, era già stato sollevato dalla
Camera di Commercio nel verbale del 3 dicembre 2020.
Ed infatti, da ottobre 2020 fino ad aprile 2021, come si evince dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, tale limite non è stato soddisfatto (docc. 27, 28 e 28 bis ricorso) posto che nei primi sei mesi dall'iscrizione (e per la verità anche per i successivi, quando i lavoratori svantaggiati erano 2 e quindi in numero inferiore ai 2,4 o 2,1 richiesti per raggiungere il 30%) la ricorrente risulta aver impiegato 1 solo lavoratore svantaggiato, con una percentuale quindi inferiore al 30%.
Quanto al fatto che tale requisito non sia stato soddisfatto in quanto l'attività in esame era stata sospesa per effetto delle norme emergenziali, non risulta dirimente il richiamo alla circolare CP_3 del 21 dicembre 2020 posto che, come osservato dall' , essa si riferisce a fattispecie diversa e CP_1
riguardante l'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 e quindi, come tale, non suscettibile di estensione analogica al caso in esame che riguarda fattispecie del tutto diversa (obbligo di assunzione per le cooperative sociali di tipo B).
Trattandosi infatti di disposizione che prevedendo un beneficio (esenzione dalla contribuzione) in deroga al generale obbligo contributivo posto a carico dei datori di lavoro, deve essere interpretata restrittivamente e i suoi requisiti di accesso debbono essere valutati nei termini specificati dalla normativa di riferimento che, per quanto consta, non risulta abbia subito modifiche durante il periodo pandemico.
Del resto, la stessa normativa emergenziale ha introdotto specifici strumenti compensativi (fra cui contributo salariale Covid) per venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro durante tale periodo a cui la cooperativa, una volta proceduto con le assunzioni necessarie per accedere al beneficio richiesto, ben avrebbe potuto fare ricorso anche con riferimento al personale svantaggiato che avrebbe dovuto assumere entro sei mesi dall'iscrizione nell'apposita sezione.
5 4. La particolarità della controversia e la novità della questione esaminata costituiscono circostanze idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
IA il 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ROMERIO AURORA MARIA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 agosto 2023 La Controparte_2
deduceva: a) di aver presentato ad ottobre 2020 domanda di iscrizione nella sezione B dell'Albo
Regionale delle Cooperative sociali a seguito dell'apertura dell'attività di laboratorio e vendita di prodotti di pasticceria e conseguenziale modifica dello statuto sociale;
b) che a dicembre 2020 la Camera di Commercio di IA aveva evidenziato il mancato rispetto della percentuale normativamente prevista di lavoratori in condizione di svantaggio rispetto alla forza lavoro complessiva adibita alle attività di cui alla lettera B;
c) che a far data dal mese di ottobre 2020 era stata sospesa l'attività relativa al laboratorio e vendita dei prodotti di pasticceria nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa emergenziale e i lavoratori addetti al settore erano stati collocati in cassa integrazione;
d) che tali attività erano riprese ad aprile 2021 con l'assunzione di lavoratori svantaggiati;
CP_ e) che a febbraio 2021 aveva chiesto ad l'attribuzione del codice di autorizzazione 5V, necessario per poter usufruire delle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 4 L. n. 381/1991; CP_ f) che la richiesta era stata respinta da con la seguente motivazione: “si ribadisce che in CI la cooperativa risulta iscritta nella sezione B dell'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali –
Lombardia dal 07/10/1993 e all'Albo Società Cooperative dal 18/02/2005”;
f) che in realtà, come attestato dalla CI di IA (doc.4), aveva richiesto l'iscrizione la prima CP_ volta al comparto di tipo B con decorrenza dal 15 ottobre 2020 (e non, come affermato dall' dall'anno 2005) e aveva raggiunto e mantenuto il requisito occupazionale per l'iscrizione all'Albo entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione alla Sezione B (doc. 27 – elenco dipendenti
[...]
comparto tipo B;
doc. 28 – elenco normodotati/svantaggiati in forza alla Cooperativa Pt_1
periodo ottobre 2020 - novembre 2021; doc. 28bis documentazione svantaggio dipendenti
[...]
; Pt_1
g) che pertanto aveva diritto di ottenere l'attribuzione del codice di autorizzazione 5V necessario per poter fruire delle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 4, Legge n. 381/1991 e che il
CP_ diniego dell' era da considerarsi illegittimo, considerato che l'iscrizione della Cooperativa al comparto di tipo B era avvenuta nell'immediatezza della crisi pandemica e ciò giustificava la sospensione, per il periodo, di ogni obbligo connesso al raggiungimento dei limiti occupazionali per la fruizione del beneficio (doc. 29 – circolare n. 19 del 21.12.2020). CP_3
Formulava quindi le seguenti conclusioni: In via principale: Accertare e dichiarare che sussistono in capo alla i requisiti per la fruizione delle Parte_1 Controparte_2 agevolazioni contributive di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e per l'attribuzione e/o CP_ riconoscimento da parte dell' del codice 5V a far data dal 15 ottobre 2020 ovvero da altra data CP_ ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare l' all'attribuzione e/o al riconoscimento del codice 5V a favore della a far data dal 15 ottobre Controparte_4
2020 e alla restituzione dei contributi versati a far data dal 15 ottobre 2020 o da altra data ritenuta
2 di giustizia, nella misura che emergerà all'esito del giudizio, oltre ai successivi sino alla data della sentenza>.
CP_
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed evidenziando: a) che ai fini dell'autorizzazione alla fruizione del beneficio consistente nella totale esenzione contributiva in relazione all'inserimento o reinserimento nel mondo lavorativo di particolari soggetti svantaggiati era necessario l'accertamento della percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati presenti in cooperativa;
b) che ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 8 novembre 1991, n. 381 e degli artt. 1 e 5 L. R. 17.03.2015 il rispetto del requisito del 30% di persone svantaggiate da occupare per ottenere il richiesto sgravio contributivo era da verificare in relazione ad un determinato periodo di riferimento come sopra precisato, ovvero 6 mesi dalla data di iscrizione;
c) che dalla documentazione prodotta in ricorso (docc. 27, 28 e 28 bis) si evinceva che nei primi 6 mesi la ricorrente aveva impiegato 1 solo lavoratore svantaggiato, mentre il limite minimo per integrare il requisito del 30% era di 1,85 e che il requisito non era comunque stato rispettato anche per il periodo successivo posto che le lavoratrici svantaggiate e Persona_1 Controparte_5
erano state assunte rispettivamente il 07.06.2021 e il 22.03.2021 e il lavoratore era Persona_2
stato assunto in data 14.10.2020 ma posto subito in congedo per assistenza a familiare portatore di handicap;
d) che la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 del , citata in ricorso, Controparte_6 riconosceva l'applicabilità dell'istituto della sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità, previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 (c.d. “collocamento mirato”), nel caso di intervento degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, sicché il principio non poteva essere esteso al caso in discussione che si riferiva al requisito per l'iscrizione alla sezione B della cooperativa sociale ed al riconoscimento del codice di esenzione contributiva 5V.
3. Il ricorso non è fondato.
È pacifico che la ricorrente, dal 1993 iscritta all'albo delle cooperative sociali di tipo A, ha chiesto con decorrenza dal 15 ottobre 2020 l'iscrizione nella sezione B dell'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali (doc.4 ricorso).
Parimenti pacifico che con verbale del 3 dicembre 2020 la Camera di Commercio di IA, nell'ambito dell'attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione della
Cooperativa nel suddetto Albo, dava atto che “i lavoratori adibiti alle attività di cui alla lettera “B”
3 sono nr 8. La Cooperativa a tutt'oggi si avvale di un lavoratore in condizione di svantaggio: è non pertanto rispettata la percentuale normativamente prevista di lavorati in condizione di svantaggio rispetto alla forza lavoro complessiva adibita alle attività di cui alla lett. “B”. Tale percentuale dovrà essere raggiunta entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo Regionale”
(doc. 5 ricorso).
Ciò posto, il ricorrente non contesta quanto dedotto dall' circa la percentuale di lavoratori in CP_1
condizioni di svantaggio che debbono essere assunti (30%), né il termine di sei mesi dalla data di iscrizione entro cui tali assunzioni devono essere perfezionate.
L'art. 4 cit., comma 2, legge n. 381/1991 è infatti chiaro nello stabilire, per quanto qui maggiormente rileva, che “Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa (...)”, mentre il comma 3 della medesima disposizione prevede che “Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3- bis, sono ridotte a zero”.
Ad integrazione di tale disposizione è la stessa parte ricorrente che a pag. 5 del ricorso richiama l'art. 5, comma 3, del Regolamento Regionale Lombardia n. 1/2015 in base al quale: “Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, devono raggiungere il
30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione”.
Ciò che invece è contestato è il mancato riconoscimento da parte di dell'iscrizione della CP_1
Cooperativa nella sezione B a far data da ottobre 2020 ed il fatto che l' nel prendere come CP_1 riferimento il periodo di 6 mesi dall'iscrizione non abbia considerato che, per effetto della normativa emergenziale, l'attività di pasticceria era stata chiusa a partire dal mese di ottobre 2020 e fino ad aprile 2021, sicché, a detta della ricorrente, ciò avrebbe giustificato la sospensione, per il periodo, di ogni obbligo connesso al raggiungimento dei limiti occupazionali per la fruizione del beneficio.
4 Ora, quanto al primo punto, si osserva come in realtà dallo scambio di corrispondenza fra Pt_2
e , l'iscrizione della Cooperativa nella apposita sezione B era ritenuta valida a partire dalla CP_1 richiesta presentata il 15 ottobre 2020, si legge infatti: in premessa si ritiene che (…) l'iscrizione della cooperativa per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B), possa effettivamente avere decorrenza dalla data di Comunicazione
Unica al Registro delle Imprese del 16/10/2020…> (doc.24 ricorso) e che il diniego da parte dell'Istituto all'attribuzione in favore della Cooperativa del codice 5V, necessario per poter usufruire delle agevolazioni contributive ex art. 4 legge n. 381/1991, è derivato dal mancato raggiungimento nel termine di 6 mesi dalla data di iscrizione del limite minimo percentuale (30%) di assunzione di personale svantaggiato, rilievo che, come detto, era già stato sollevato dalla
Camera di Commercio nel verbale del 3 dicembre 2020.
Ed infatti, da ottobre 2020 fino ad aprile 2021, come si evince dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, tale limite non è stato soddisfatto (docc. 27, 28 e 28 bis ricorso) posto che nei primi sei mesi dall'iscrizione (e per la verità anche per i successivi, quando i lavoratori svantaggiati erano 2 e quindi in numero inferiore ai 2,4 o 2,1 richiesti per raggiungere il 30%) la ricorrente risulta aver impiegato 1 solo lavoratore svantaggiato, con una percentuale quindi inferiore al 30%.
Quanto al fatto che tale requisito non sia stato soddisfatto in quanto l'attività in esame era stata sospesa per effetto delle norme emergenziali, non risulta dirimente il richiamo alla circolare CP_3 del 21 dicembre 2020 posto che, come osservato dall' , essa si riferisce a fattispecie diversa e CP_1
riguardante l'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 e quindi, come tale, non suscettibile di estensione analogica al caso in esame che riguarda fattispecie del tutto diversa (obbligo di assunzione per le cooperative sociali di tipo B).
Trattandosi infatti di disposizione che prevedendo un beneficio (esenzione dalla contribuzione) in deroga al generale obbligo contributivo posto a carico dei datori di lavoro, deve essere interpretata restrittivamente e i suoi requisiti di accesso debbono essere valutati nei termini specificati dalla normativa di riferimento che, per quanto consta, non risulta abbia subito modifiche durante il periodo pandemico.
Del resto, la stessa normativa emergenziale ha introdotto specifici strumenti compensativi (fra cui contributo salariale Covid) per venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro durante tale periodo a cui la cooperativa, una volta proceduto con le assunzioni necessarie per accedere al beneficio richiesto, ben avrebbe potuto fare ricorso anche con riferimento al personale svantaggiato che avrebbe dovuto assumere entro sei mesi dall'iscrizione nell'apposita sezione.
5 4. La particolarità della controversia e la novità della questione esaminata costituiscono circostanze idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
IA il 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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