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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 2 aprile 2025 RG N.
1284/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Enrico Modesto Cerea e Rosanna Chignoli
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. Marianna Puzo, nonché contro
CP_2 con l'Avv.to Floriana Collerone ed elettivamente domiciliato in Bergamo, via V Emanuele n. 5;
RESISTENTI
OGGETTO: impugnazione dell'estratto di ruolo.
Nelle note conclusive per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
30.5.2024, il sig. ha convenuto in giudizio impugnando le cartelle n. Pt_1 CP_2
06820010324086212000 per €. 86.413,37, n. 06820020047129460000 per €. 6.971,55, e n.
1 06820030012539915000 per €. 9.236,25, nonché di ogni altra cartella avente ad oggetto crediti verso il ricorrente, per intervenuta prescrizione di tali crediti. CP_2
In particolare, deduceva:
- di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820239006554781 in data
24.4.23,
- di aver quindi chiesto ad di conoscere la propria situazione debitoria dalla quale è CP_3 emersa l'esistenza delle tre cartelle oggetto di ricorso,
- che mai tali cartelle gli erano state notificate e che, in ogni caso, non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione.
- di aver chiesto agli enti di provvedere in autotutela senza riscontro.
***
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_2 ricorso;
con vittoria di spese, in particolare evidenziava che le pretese non erano contestate nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'eccezioni di prescrizione e la carenza di interesse ad agire rispetto all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Il Giudice ha, quindi, ordinato la chiamata in giudizio di ex artt. 107 e 270 c.p.c.. CP_3
***
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In particolare, ha dedotto che il ricorrente era perfettamente a conoscenza della sua esposizione debitoria, infatti le cartelle oggetto di impugnazione erano state regolarmente notificate al ricorrente. ha, inoltre, evidenziato che l'intimazione di pagamento n. 06820239006554781 CP_3 notificata in data 24.4.23 e le relative cartelle non possono essere impugnate avanti al Tribunale adito non attenendo a crediti previdenziali, che invece le cartelle oggetto di impugnazione non sono contenute nell'intimazione di pagamento e pertanto che la domanda proposte è un'impugnazione dell'estratto di ruolo, come noto, inammissibile.
***
La parte ricorrente, in sede di note, ha eccepito la prescrizione delle cartelle impugnate e riferito che il “figlio convivente” che ha ricevuto le notificazioni delle suddette cartelle mai ne ha dato notizia al ricorrente.
2 ***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, inammissibile.
***
Tanto detto, deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dalle parti convenute.
In proposito, va ricordato che la nota sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione (n.
19704/2015) ha statuito: "E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".
In particolare la sentenza ha precisato: “La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia
(autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. ”.
“Tuttavia, come già evidenziato, al di là di ogni formale qualificazione, il ricorrente nella specie si è sempre doluto della invalida notificazione della cartella (e quindi anche del ruolo, posto che la sua notificazione coincide con quella della cartella ex art. 21 d.lgs. n. 546 citato) e di questo atto -non del documento rilasciatogli dal concessionario- ha chiesto l'annullamento. Pertanto occorrerà in questa sede affrontare la (diversa) questione della
3 ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata (e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo), con la precisazione che le considerazioni che saranno esposte in proposito devono intendersi riferibili anche alla impugnazione del ruolo, attesa la coincidenza della notificazione della cartella con quella del ruolo”.
Tale ultimo orientamento ha poi visto maturare di recente la necessità, da parte della medesima giurisprudenza di legittimità, di chiarire i termini di ammissibilità di domande quale quella oggetto del presente giudizio.
Difatti, la Cassazione, nella sentenza n. 22946/2016, ha affermato: “Di recente questa Corte ha avuto modo di escludere la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (v. Cass. n. 20618 del
2016).
A questo orientamento va data continuità.
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. n. 11536 del 2006).
Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione, eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio.
Si segnala che questa affermazione non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni
Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente (non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e) può impugnare la cartella di pagamento della quale - causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su
4 sua richiesta dal senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto Controparte_4 successivo.
La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato - contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.
E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione — e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario).
Essa si giustifica allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso in esame.
La corte d'appello ha accertato che le cartelle esattoriali erano state a suo tempo regolarmente notificate al
Egli era quindi (o avrebbe potuto essere, il che è equivalente) ben a conoscenza della esistenza del Pt_2 credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto.
L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa CP_4 congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria.
Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si
5 produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione. L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento) negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione : ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento.
A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione,
l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui.
Il debitore intendeva infatti far accertare, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione.
E' ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento”.
Da ultimo, Cass. Civ. sez. VI del 1.3.2019, n. 6166 ha ribadito “l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile … la cartella era stata ritualmente notificata, correttamente è stato ritenuto che mediante l'opposizione all'estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, né la
6 prescrizione del credito della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa.”.
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato il principio secondo il quale: “Il debitore non può impugnare l'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione” (Cass. sez. III, 10/11/2016, n. 22946; CFR in senso conforme anche: Cass. n. 20618/16), come confermato da ultimo da Cass. 7.3.2019, n. 6723, Cass. n. 22946/2016, Cass. n. 20618/2016,
Cass. n. 6034/2017 “diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”.
Nessuna contestazione nel merito è avanzata dalla parte ricorrente. In ogni caso, qualsiasi eventuale contestazione risulterebbe tardiva, ex art. 24, c. 5, D.Lgs. 26.2.1999, n. 46 “Contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, data la prova dell'avvenuta notificazione degli atti qui impugnati.
Sul punto recentissima, Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2679 del 4 febbraio 2025
“In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n.
146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021), salvo specifiche e tassative ipotesi che devono essere espressamente allegate e dimostrate dal ricorrente. Tale disposizione, che trova applicazione anche nei processi pendenti, specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, costituendo diritto vivente alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022 e della sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione. Non è sufficiente a fondare l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo la mera volontà di far dichiarare la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali, in assenza delle specifiche condizioni previste dalla norma.”.
***
Il ricorso deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
7 - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare alle convenute le spese di lite che liquida in €
2.000,00 ciascuna per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 2 aprile 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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