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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2170 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Antonietta Fortunato e Costantino Fortunato;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nicandro D'Apollonio;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2022 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 25/10/2022, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1611/2022;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui gli era stato ingiunto di pagare, in solido con il coniuge,
, e in favore del la somma pari ad € 73.044,00 (oltre Controparte_2 Controparte_1 interessi e spese della fase monitoria), a titolo di contributo spettante, in favore del Comune ricorrente, per il servizio di inserimento dei loro tre figli minori ( , e Persona_1 Persona_2
, nati a SO, rispettivamente, il 02/02/2010, il 12/03/2011 e il Persona_3
23/08/2019) in una struttura protetta ex art. 403 c.c., relativamente al periodo da dicembre 2020 ad aprile 2022. L'odierno opponente, in particolare – pur dichiarandosi disponibile al pagamento di una congrua somma mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori –, ha, tuttavia, proposto, quali motivi di opposizione:
1. l'erroneità del decreto ingiuntivo opposto, nella parte in cui ha ritenuto perdurante l'obbligo dei genitori di mantenere i figli minori, anche nel caso di loro collocamento in una struttura protetta;
2. la sproporzione del quantum richiesto in sede monitoria rispetto ai redditi dell'opponente.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il opposto, chiedendo, preliminarmente, da un lato, la riunione del CP_1 presente giudizio di opposizione al giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 2049/2022, avente ad oggetto lo stesso decreto ingiuntivo, ma proposto dalla condebitrice solidale, , Parte_2
e, dall'altro lato, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il opposto ha contestato le avverse deduzioni, in quanto infondate, chiedendo, quindi, CP_1 il rigetto dell'opposizione proposta.
Rigettata l'istanza di riunione e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 18/12/2024, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In primo luogo, è opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, nel caso di specie, l'ente comunale, creditore opposto, ha allegato e provato, nell'an e nel quantum, il proprio diritto di credito, la cui fonte trae origine direttamente dalla legge. L'art. 30 della legge regionale della Regione Molise n. 1/2015, infatti, rubricato “Comunità alloggio per minori”, regolamenta tali alloggi, descrivendole quali strutture socioeducative e assistenziali “con il compito di accogliere temporaneamente il minore, qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito”.
Il successivo art. 73 della medesima legge prevede, poi, una compartecipazione economica, da parte degli utenti, ai servizi del tipo di quello di cui sopra.
Tale compartecipazione tiene conto dell'indicatore ISEE e, sulla base di tale indicatore, ripartisce la compartecipazione richiesta in sette scaglioni valoriali, partendo dalla totale assenza di compartecipazione da parte degli utenti, in caso di ISEE inferiore ad € 7.000,00, sino ad arrivare ad una compartecipazione richiesta del 100%, in caso di ISEE superiore ad € 16.501,00, e passando per le seguenti fasce intermedie:
- compartecipazione del 15%, in caso di ISEE ricompreso tra € 7.001,00 ed € 8.500,00;
- compartecipazione del 30%, in caso di ISEE ricompreso tra € 8.501,00 ed € 10.000,00;
- compartecipazione del 45%, in caso di ISEE ricompreso tra € 10.001,00 ed € 11.500,00;
- compartecipazione del 60%, in caso di ISEE ricompreso tra € 11.501,00 ed € 14.000,00;
- compartecipazione del 75%, in caso di ISEE ricompreso tra € 14.001,00 ed € 16.500,00.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, nel caso di specie, deve ritenersi provato per tabulas (oltre che per assenza di contestazione, sul punto, da parte dell'odierno opponente) l'inserimento e il collocamento, nel periodo oggetto di causa, dei tre minori, , e (i quali Per_1 Per_2 Per_3 sono, pacificamente, figli dell'odierno opponente) in una struttura protetta, ex art. 30 della legge regionale del Molise n. 1/2015.
Tale inserimento, disposto dal Comune di ai sensi dell'art. 403 c.c. con ordinanza comunale CP_1 del 01/12/2020, si rendeva, del resto, necessario in ragione della necessità di allontanare i minori stessi dal proprio nucleo familiare e veniva, in data 14/01/2021, confermato da apposito decreto del
Tribunale per i minorenni di SO (cfr. documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte opponente).
Circa il quantum della contribuzione gravante sull'odierno opponente, l'ente opposto ha prodotto, già in sede monitoria, gli relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 che qui Parte_3 rilevano, dai quali risulta una situazione economica pari ad € 10.867,49 per il 2020, ad € 15.906,10 per il 2021 e ad € 14.577,62 per il 2022.
Dal che deriva, in applicazione dell'art. 73 della legge regionale n. 1/2015 sopra citata, una contribuzione, a carico del pari al 45% per l'anno 2020 (mensilità di dicembre) e al 75% Pt_1 per gli anni 2021 (intero anno solare) e 2022 (mensilità da gennaio ad aprile). Del pari, l'ente creditore opposto ha fornito la prova della base di calcolo su cui applicare le suddette percentuali, mediante produzione delle fatture emesse dalla società cooperativa sociale “LA
QUERCIA”, le quali, costituendo uno scritto proveniente da un terzo, hanno il valore probatorio di prove atipiche, che il giudice può, pertanto, legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento (così: Cass. civ. n. 17392/2015).
Ebbene, sulla base di tali fatture, si evince che la spesa sostenuta per il collocamento dei figli dell'opponente in struttura protetta è pari:
- ad € 3.906,00, per l'anno 2020 (di cui il 45%, pari ad € 1.757,70, gravante sull'opponente);
- ad € 71.166,00, per l'anno 2021 (di cui il 75%, pari ad € 53.374,50, gravante sull'opponente);
- ad € 23.883,60, per l'anno 2022 (di cui il 75%, pari ad 17.912,70, gravante sull'opponente).
Ne deriva un credito complessivo, in favore del pari ad € 73.044,90, esattamente Controparte_1 pari, cioè (e, anzi, di poco superiore), all'importo ingiunto in sede monitoria.
Del resto, a fronte della prova, da parte dell'odierna parte opposta, nell'an e nel quantum, del proprio diritto di credito, l'odierno opponente non ha in alcun modo allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa creditoria, avendo semplicemente contestato, del tutto genericamente, la perduranza dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli, ove collocati in struttura protetta, e la sproporzione del quantum richiesto in sede monitoria.
Quanto al primo profilo, si osserva, tuttavia, che la contestazione dell'opponente – oltre ad apparire contraddittoria, atteso che lo stesso opponente ha dichiarato di non volersi sottrarre all'obbligo di contribuzione – non coglie nel segno, costituendo, ormai, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità quella per cui l'obbligo di mantenere la prole non viene meno, financo nel caso di decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale (v., in tal senso: Cass. pen. n. 16559/2007), né, a fortiori, nel caso di specie (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 1758/2023, secondo cui “in tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento
– nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso –, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello status di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare”).
Quanto, poi, al secondo motivo, si osserva che la contestazione generica, da parte dell'opponente, del quantum richiesto in sede monitoria risulta smentita dall'esatta corrispondenza – come sopra ricostruita – tra il quantum oggetto della domanda monitoria e le percentuali gravanti sull'opponente stesso in base al suo ISEE, in applicazione del citato art. 73 della legge regionale.
Alla luce di tutto quanto osservato, deve, pertanto, essere rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2022 emesso, dall'intestato Tribunale, in Parte_1 data 25/10/2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1611/2022, che, conseguentemente, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti dell'odierno opponente, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo al petitum), con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2170 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
535/2022 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 25/10/2022, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1611/2022, che, per l'effetto, conferma nei confronti di e che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1 Pt_1
[...]
• Condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in SO, 08/07/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2170 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Antonietta Fortunato e Costantino Fortunato;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nicandro D'Apollonio;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2022 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 25/10/2022, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1611/2022;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo in oggetto, con cui gli era stato ingiunto di pagare, in solido con il coniuge,
, e in favore del la somma pari ad € 73.044,00 (oltre Controparte_2 Controparte_1 interessi e spese della fase monitoria), a titolo di contributo spettante, in favore del Comune ricorrente, per il servizio di inserimento dei loro tre figli minori ( , e Persona_1 Persona_2
, nati a SO, rispettivamente, il 02/02/2010, il 12/03/2011 e il Persona_3
23/08/2019) in una struttura protetta ex art. 403 c.c., relativamente al periodo da dicembre 2020 ad aprile 2022. L'odierno opponente, in particolare – pur dichiarandosi disponibile al pagamento di una congrua somma mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori –, ha, tuttavia, proposto, quali motivi di opposizione:
1. l'erroneità del decreto ingiuntivo opposto, nella parte in cui ha ritenuto perdurante l'obbligo dei genitori di mantenere i figli minori, anche nel caso di loro collocamento in una struttura protetta;
2. la sproporzione del quantum richiesto in sede monitoria rispetto ai redditi dell'opponente.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il opposto, chiedendo, preliminarmente, da un lato, la riunione del CP_1 presente giudizio di opposizione al giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 2049/2022, avente ad oggetto lo stesso decreto ingiuntivo, ma proposto dalla condebitrice solidale, , Parte_2
e, dall'altro lato, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il opposto ha contestato le avverse deduzioni, in quanto infondate, chiedendo, quindi, CP_1 il rigetto dell'opposizione proposta.
Rigettata l'istanza di riunione e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 18/12/2024, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In primo luogo, è opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, nel caso di specie, l'ente comunale, creditore opposto, ha allegato e provato, nell'an e nel quantum, il proprio diritto di credito, la cui fonte trae origine direttamente dalla legge. L'art. 30 della legge regionale della Regione Molise n. 1/2015, infatti, rubricato “Comunità alloggio per minori”, regolamenta tali alloggi, descrivendole quali strutture socioeducative e assistenziali “con il compito di accogliere temporaneamente il minore, qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito”.
Il successivo art. 73 della medesima legge prevede, poi, una compartecipazione economica, da parte degli utenti, ai servizi del tipo di quello di cui sopra.
Tale compartecipazione tiene conto dell'indicatore ISEE e, sulla base di tale indicatore, ripartisce la compartecipazione richiesta in sette scaglioni valoriali, partendo dalla totale assenza di compartecipazione da parte degli utenti, in caso di ISEE inferiore ad € 7.000,00, sino ad arrivare ad una compartecipazione richiesta del 100%, in caso di ISEE superiore ad € 16.501,00, e passando per le seguenti fasce intermedie:
- compartecipazione del 15%, in caso di ISEE ricompreso tra € 7.001,00 ed € 8.500,00;
- compartecipazione del 30%, in caso di ISEE ricompreso tra € 8.501,00 ed € 10.000,00;
- compartecipazione del 45%, in caso di ISEE ricompreso tra € 10.001,00 ed € 11.500,00;
- compartecipazione del 60%, in caso di ISEE ricompreso tra € 11.501,00 ed € 14.000,00;
- compartecipazione del 75%, in caso di ISEE ricompreso tra € 14.001,00 ed € 16.500,00.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, nel caso di specie, deve ritenersi provato per tabulas (oltre che per assenza di contestazione, sul punto, da parte dell'odierno opponente) l'inserimento e il collocamento, nel periodo oggetto di causa, dei tre minori, , e (i quali Per_1 Per_2 Per_3 sono, pacificamente, figli dell'odierno opponente) in una struttura protetta, ex art. 30 della legge regionale del Molise n. 1/2015.
Tale inserimento, disposto dal Comune di ai sensi dell'art. 403 c.c. con ordinanza comunale CP_1 del 01/12/2020, si rendeva, del resto, necessario in ragione della necessità di allontanare i minori stessi dal proprio nucleo familiare e veniva, in data 14/01/2021, confermato da apposito decreto del
Tribunale per i minorenni di SO (cfr. documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte opponente).
Circa il quantum della contribuzione gravante sull'odierno opponente, l'ente opposto ha prodotto, già in sede monitoria, gli relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 che qui Parte_3 rilevano, dai quali risulta una situazione economica pari ad € 10.867,49 per il 2020, ad € 15.906,10 per il 2021 e ad € 14.577,62 per il 2022.
Dal che deriva, in applicazione dell'art. 73 della legge regionale n. 1/2015 sopra citata, una contribuzione, a carico del pari al 45% per l'anno 2020 (mensilità di dicembre) e al 75% Pt_1 per gli anni 2021 (intero anno solare) e 2022 (mensilità da gennaio ad aprile). Del pari, l'ente creditore opposto ha fornito la prova della base di calcolo su cui applicare le suddette percentuali, mediante produzione delle fatture emesse dalla società cooperativa sociale “LA
QUERCIA”, le quali, costituendo uno scritto proveniente da un terzo, hanno il valore probatorio di prove atipiche, che il giudice può, pertanto, legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento (così: Cass. civ. n. 17392/2015).
Ebbene, sulla base di tali fatture, si evince che la spesa sostenuta per il collocamento dei figli dell'opponente in struttura protetta è pari:
- ad € 3.906,00, per l'anno 2020 (di cui il 45%, pari ad € 1.757,70, gravante sull'opponente);
- ad € 71.166,00, per l'anno 2021 (di cui il 75%, pari ad € 53.374,50, gravante sull'opponente);
- ad € 23.883,60, per l'anno 2022 (di cui il 75%, pari ad 17.912,70, gravante sull'opponente).
Ne deriva un credito complessivo, in favore del pari ad € 73.044,90, esattamente Controparte_1 pari, cioè (e, anzi, di poco superiore), all'importo ingiunto in sede monitoria.
Del resto, a fronte della prova, da parte dell'odierna parte opposta, nell'an e nel quantum, del proprio diritto di credito, l'odierno opponente non ha in alcun modo allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa creditoria, avendo semplicemente contestato, del tutto genericamente, la perduranza dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli, ove collocati in struttura protetta, e la sproporzione del quantum richiesto in sede monitoria.
Quanto al primo profilo, si osserva, tuttavia, che la contestazione dell'opponente – oltre ad apparire contraddittoria, atteso che lo stesso opponente ha dichiarato di non volersi sottrarre all'obbligo di contribuzione – non coglie nel segno, costituendo, ormai, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità quella per cui l'obbligo di mantenere la prole non viene meno, financo nel caso di decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale (v., in tal senso: Cass. pen. n. 16559/2007), né, a fortiori, nel caso di specie (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 1758/2023, secondo cui “in tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento
– nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso –, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello status di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare”).
Quanto, poi, al secondo motivo, si osserva che la contestazione generica, da parte dell'opponente, del quantum richiesto in sede monitoria risulta smentita dall'esatta corrispondenza – come sopra ricostruita – tra il quantum oggetto della domanda monitoria e le percentuali gravanti sull'opponente stesso in base al suo ISEE, in applicazione del citato art. 73 della legge regionale.
Alla luce di tutto quanto osservato, deve, pertanto, essere rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2022 emesso, dall'intestato Tribunale, in Parte_1 data 25/10/2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1611/2022, che, conseguentemente, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti dell'odierno opponente, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato avuto riguardo al petitum), con riconoscimento di tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2170 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
535/2022 emesso, dall'intestato Tribunale, in data 25/10/2022, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1611/2022, che, per l'effetto, conferma nei confronti di e che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1 Pt_1
[...]
• Condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in SO, 08/07/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo