CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/12/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1110/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RA AR GN Presidente
Dott. TO RT Consigliere rel.
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10.4.2025 da
(C.F. ), in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), nonché Persona_1 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), con il patrocinio degli avv. Lacchini Alessandro e Lopizzo Christian, con C.F._4 elezione di domicilio in Piazza della Repubblica 10, Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
quale impresa designata per la Regione Emilia Romagna per il Fondo di Garanzia Vittime
[...] della Strada, con il patrocinio degli avv. Parigi TO ed Amantini Riccardo, con elezione di domicilio in Via XX Settembre 6, Firenze, presso e nello studio dell'avv. Parigi TO;
appellata
OGGETTO: TE CONCLUSIONI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“voglia l'Ecc.ma RT d'Appello adita, in parziale riforma della Sentenza N. 8942/2024, pubblicata
[...] il 14 ottobre 2024, del Tribunale di Milano – sezione decima, Dott. Marco Carbonaro, emessa in decisione del procedimento N.R.G. 24266/2021, non notificata, così giudicare:
1. in via principale, nel merito: accertata e dichiarata - da una parte - l'esistenza del fatto storico dedotto in giudizio e la carenza di responsabilità del Signor nella determinazione CP_3 del sinistro e, dall'altra, anche in applicazione della presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 Cod. Civ., la piena ed esclusiva imputabilità dell'evento al conducente dell'autoarticolato investitore, datosi alla fuga e rimasto sconosciuto, condannare (già Controparte_1
, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2 della Strada per la regione Emilia-Romagna, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro medesimo dagli attori, così come quantificati nel presente atto di citazione in appello, o in quell'altra maggiore o minore somma che L'Ecc.ma RT
d'Appello adita riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno della pubblicazione del metodo di quantificazione a quello dell'effettivo pagamento e oltre agli interessi al saggio già individuato dal Giudice di primo grado dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
2. in via subordinata, nel merito, salvo gravame: accertata l'esistenza del fatto storico dedotto in giudizio, accertare e dichiarare la prevalente imputabilità dell'evento alla condotta di guida del conducente dell'autoarticolato investitore, datosi alla fuga e rimasto sconosciuto e, per l'effetto, accertare che (già , in qualità di Controparte_1 Controparte_2 impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la regione Emilia- Romagna è tenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori, così come quantificati nel presente atto di citazione in appello, o in quell'altra maggiore o minore somma che L'Ecc.ma RT d'Appello adita riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno della pubblicazione del metodo di quantificazione a quello dell'effettivo pagamento e oltre agli interessi al saggio già individuato dal
Giudice di primo grado dal giorno del sinistro al saldo effettivo e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto risulterà di giustizia in relazione alla quota di responsabilità che sarà attribuita al conducente dell'autoarticolato investitore.
3. Con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi, in favore dei procuratori antistatari come dedotto nel presente atto di citazione in appello.
Per Controparte_1
2 “Voglia l'adita RT di Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare tutti i motivi di impugnazione formulati dagli appellanti ed in conseguenza confermare integralmente la sentenza n.
8942/2024 del Tribunale di Milano.
Con vittoria di compensi professionali ex DM n. 147/22 e ss mm.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in proprio e quale genitore della Parte_1 figlia minorenne (nata il [...]), nonché (classe 1998) e Persona_1 Parte_2 Pt_3
(classe 1991) – premesso che coniuge separato di e padre di
[...] CP_3 Parte_1
AR e era stato investito da un autoarticolato non identificato sull'autostrada A14 Parte_2 nei pressi di Bologna in data 6.8.2016, decedendo sul colpo;
che era figlio di Parte_3 Pt_1
nato da precedente unione, e aveva convissuto con a partire dal 1997 sino
[...] CP_3 al 2014, anno in cui e si erano separati;
che la responsabilità Parte_1 CP_3
Con esclusiva del sinistro era del conducente non identificato del - convenivano davanti al
Tribunale di Milano , quale impresa designata per la Regione Emilia Romagna Controparte_5 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e (quanto a AR e anche dei danni Parte_1 Parte_2 patrimoniali, iure hereditatis e, in subordine, iure proprio.
si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo l'esclusiva Controparte_5 responsabilità del pedone ovvero, in subordine, il concorso di responsabilità, con conseguente riduzione del risarcimento.
Veniva escusso un testimone, con prova delegata al Tribunale di Bergamo.
Con sentenza n. 8942/2024 pubblicata il 14 ottobre 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, nel resto rigettate, dichiarava che il decesso di occorso il 6 agosto 2016 nel sinistro di cui è CP_3 causa, doveva ascriversi alla responsabilità concorrente e paritaria (50/50) della vittima stessa e del conducente di un veicolo non identificato;
per l'effetto, visti gli articoli 283 e CP_3 seguenti d.lgs. 209/2005, condannava , quale impresa designata Controparte_2 dall'IVASS per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 283 lett. a) cod. ass., a pagare: a Pt_1
nella qualità di genitore della figlia minore a titolo di danno non
[...] Persona_1 patrimoniale, la somma di 146.662,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al
6 agosto 2016 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio, la somma di 26.490 euro, oltre
3 interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
a a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale, la somma di 142.751,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al
6 agosto 2016 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio, la somma di 7.125 euro, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come da motivazione;
a a titolo di danno non Parte_3 patrimoniale, la somma di 76.655,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 6 agosto 2016 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
rigettava le domande tutte proposte da in proprio;
Parte_1 compensava le spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta in misura di due terzi;
condannava a rimborsare a nella sola qualità di Controparte_2 Parte_1 genitore di a e a in solido tra loro, il residuo terzo. Persona_1 Parte_2 Parte_3
Avverso la sentenza proponevano appello in proprio e quale genitore della figlia Parte_1 minorenne nonché e lamentando, con un primo motivo, Persona_1 Parte_2 Parte_3 violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in merito all'an debeatur; con un secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in merito alla domanda di risarcimento avanzata da Parte_1 prospettando infine che, in caso di accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere riformata anche in punto spese.
Si costituiva succeduta ad chiedendo respingere Controparte_6 Controparte_5
l'impugnazione e confermare la sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 7.10.2025, il consigliere istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio, con termine intermedio per eventuali note. All'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione della causa, e la RT ha trattenuto la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, deducente omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in merito all'an debeatur (concorso colpa), non è fondato.
4 Il Tribunale riteneva il paritario concorso di colpa tra conducente del mezzo investitore, che avrebbe dovuto prudentemente regolare la velocità nell'approssimarsi al luogo del sinistro, non essendo circostanza del tutto imprevedibile la presenza (se non di un pedone) quantomeno di una vettura in panne o incidentata sulla carreggiata, anche autostradale, e di che avrebbe tenuto CP_3 una condotta imprudente, in quanto una condotta conforme a ordinaria prudenza, pur nelle estreme circostanze di fatto del momento, avrebbe imposto l'immediato spostamento in luogo non esposto al traffico veicolare su tratto autostradale.
La decisione è corretta, e deve essere confermata.
Si deve infatti ricordare che il sinistro è avvenuto a tarda notte, su autostrada in tratto non illuminato, allorquando il veicolo Mercedes classe A, condotto da perdeva il CP_3 controllo del mezzo, che, senza il coinvolgimento di altri veicoli, andava a collidere a sinistra con la barriera c.d. “new jersey” che separava le corsie dei due sensi di marcia, si cappottava e perveniva a quiete, orientato di traverso rispetto alla carreggiata, a cavallo della striscia delimitante la seconda e la terza corsia.
Gli occupanti del mezzo sfondavano il tergicristallo anteriore, e per tale via uscivano dal mezzo;
quattro di loro, il fratello del conducente, le figlie, e ed Parte_4 Pt_2 Persona_1 una conoscente di queste, dietro esortazione dello stesso Persona_2 Parte_4 immediatamente si riparavano a ridosso della barriera di cemento c.d. “new jersey”, dietro la vettura;
restava sulla carreggiata di mezzo, a fianco dell'autovettura; CP_3 sopraggiungeva un autoarticolato, che evitava l'auto ferma, con le luci di emergenza attivate, e le altre vetture ormai in coda che occupavano la prima corsia, quella di destra, ma attingeva il pedone nella corsia centrale, determinandogli lesioni che ne cagionavano la morte.
La sentenza ha ritenuto, e non viene contestato con appello incidentale da parte dell'assicurazione, che il conducente dell'autoarticolato ha posto in essere condotta che concorreva nella determinazione dell'evento, non regolando adeguatamente la velocità nell'approssimarsi al luogo del sinistro, segnalato dalle luci di emergenza della Mercedes e delle altre vetture che erano nel frattempo sopraggiunte accodandosi in prima corsia.
Ma anche ha concorso a cagionare l'evento. CP_3
Si deve infatti osservare, in primo luogo, e come evidenziato in sentenza, che la condotta di guida imprudente di che perdeva il controllo della vettura, ne ha determinato lo CP_3 sbandamento e il capovolgimento, con ciò innescando l'intera sequenza del sinistro, in quanto ha di fatto alterato la regolare circolazione stradale, determinando gravissimo pericolo per gli altri utenti, stante la presenza di un'autovettura ferma e capovolta sulle corsie di sorpasso di un'autostrada in
5 orario notturno;
tale condotta colposa, rilevante ai sensi dell'art. 141 comma 2 del codice della strada, si pone dunque come antefatto causale della inusitata presenza del pedone sulla carreggiata autostradale e del suo successivo investimento.
Va poi segnalato che, a circa 25 secondi dal primo sinistro, sopraggiungeva l'autoarticolato che, sterzando, evitava le vetture ferme sulla prima corsia, evitava la Mercedes capovolta di traverso tra la seconda e la terza e, nel tentativo di transitare su parte della corsia centrale, attingeva CP_3
uccidendolo.
[...]
Nella determinazione dell'investimento concorrono, come detto, la condotta del conducente dell'autoarticolato, ma anche la condotta di patente imprudenza di che, uscito CP_3 dalla vettura, anziché portarsi a ridosso della barriera “new jersey”, dietro la Mercedes capovolta, come esortava il fratello e facevano gli altri occupanti del mezzo, inopinatamente si Pt_4 attardava nell'unico tratto di strada ancora aperto al traffico veicolare, al centro della carreggiata, in orario notturno, senza alcun dispositivo di segnalazione luminosa o catarifrangente.
Si deve quindi convenire con la sentenza impugnata nel senso che l'investimento da parte dell'autoarticolato non assume valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al decesso di CP_3
ma si inserisce in una sequenza fattuale nella quale rivestono una rilevante efficienza
[...] causale, rispetto all'evento morte, anche altri due fattori: l'iniziale perdita di controllo e lo sbandamento della vettura contro il “new jersey”, nonché l'imprudente presenza di CP_3 sulla carreggiata autostradale.
Di qui la correttezza del riconoscimento del paritario concorso di colpa del pedone.
La stessa giurisprudenza di legittimità citata in atto di appello (Cass. n. 2173 del 4 febbraio 2016, pag. 7), cassava la sentenza allora impugnata perché, nell'escludere, in un caso analogo, in toto la responsabilità dell'investitore , aveva considerato “ non rilevanti tutti questi elementi (i.e. circostanze di tempo e luogo, ora notturna, velocità inadeguata) a carico d(ello stesso), neppure ai fini di un eventuale concorso di colpa”, stigmatizzando quindi la mancata considerazione in quel caso dell'ipotesi di un concorso di colpa, che è invece l'equilibrata soluzione dal Tribunale adottata e qui confermata.
Il secondo motivo, che lamenta omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in merito alla domanda di risarcimento avanzata da (moglie separata), non è parimenti fondato. Parte_1
La domanda è stata respinta dal Tribunale non avendo separata da Parte_1 CP_3 dal 2014, dimostrato la permanenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso con il
[...] marito ormai separato. Con la separazione, infatti, deve presumersi che l'affectio coniugalis sia venuta meno, al punto da rendere intollerabile la convivenza ex art. 151 c.c., sicché deve ritenersi
6 che il successivo decesso di un coniuge, seppur fonte di comprensibile dolore e dispiacere, non ingeneri direttamente –in disparte eventuali riverberi per il dolore dei figli che hanno perduto l'altro genitore– una sofferenza tale da giustificare l'insorgenza di un danno morale risarcibile. Salva prova rigorosa del contrario, nel caso in esame non raggiunta.
La decisione è corretta e deve essere confermata.
Afferma da tempo e costantemente la Suprema RT che “il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge separato può essere accordato al coniuge superstite, purché si accerti che tra questo e la vittima sussistesse ancora - nonostante la separazione - un vincolo affettivo particolarmente intenso” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 28222 del 4/11/2019, Rv. 655783); ancora, “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (nella specie, congruamente individuato dalla corte di merito nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo -un mese- trascorso dalla separazione). (id.
Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/1/2013 Rv. 625065).
Nel caso in esame si deve ritenere che la prova rigorosa della permanenza di “vincolo affettivo particolarmente intenso” non sia stata raggiunta.
La separazione che, per espressa disposizione normativa, interviene quando “si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (art. 151 c.c.), era ormai intervenuta da due anni;
ragionevole ritenere che alcuni rapporti tra le parti proseguissero, in ragione della presenza di figli della coppia, ma altrettanto ragionevole ritenere che il rapporto fosse limitato a tale aspetto, di co-genitorialità.
Unico elemento valorizzato dall'appellante è la deposizione della propria madre: sentita per delega a Bergamo, , madre di e nonna di AR e , riferisce che la Testimone_1 Parte_1 Pt_2 figlia avrebbe “perso la gioia di vivere”, “anche per le bambine”; il fatto che la teste, non richiesta, abbia evidenziato che il disagio conseguiva anche alla situazione delle bambine, che rimanevano senza uno dei genitori, vale a sicuramente circoscrivere il senso della dichiarazione ad un ambito che riguarda più la situazione delle figlie, che non un residuo attaccamento al coniuge, tale da fondare dolore e sofferenza diretti, e quindi danno risarcibile.
Infine, si deve dare atto che se è pur vero che “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa la non definitività di tale 'status' e la possibile ripresa della comunione familiare” (id. Sez. 3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013,
7 Rv. 629166), tuttavia la prova in ordine ad una possibile ripresa della convivenza familiare è, nel caso in esame, totalmente fallita;
era infatti stato dedotto capitolo di prova sul punto (capo 20, memoria 16.3.2022), ma la teste ha risposto di non essere informata (cfr. verbale di prova delegata
Tribunale Bergamo del 6.2.2024).
Si deve quindi respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria, secondo lo scaglione di valore azionato (tra
520.000,00 e 1.000.000,00).
P.Q.M.
La RT d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna in proprio e quale genitore della figlia minorenne Parte_1 Persona_1 nonché e in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in Parte_2 Parte_3 favore di , che liquida in € 22.333,00 per compensi defensionali, oltre Controparte_1 spese forfettarie 15% ex art. 2 co 2 DM 55/2014, IVA e CPA secondo legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, il 2/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
TO RT RA AR GN
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RA AR GN Presidente
Dott. TO RT Consigliere rel.
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10.4.2025 da
(C.F. ), in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), nonché Persona_1 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), con il patrocinio degli avv. Lacchini Alessandro e Lopizzo Christian, con C.F._4 elezione di domicilio in Piazza della Repubblica 10, Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
quale impresa designata per la Regione Emilia Romagna per il Fondo di Garanzia Vittime
[...] della Strada, con il patrocinio degli avv. Parigi TO ed Amantini Riccardo, con elezione di domicilio in Via XX Settembre 6, Firenze, presso e nello studio dell'avv. Parigi TO;
appellata
OGGETTO: TE CONCLUSIONI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“voglia l'Ecc.ma RT d'Appello adita, in parziale riforma della Sentenza N. 8942/2024, pubblicata
[...] il 14 ottobre 2024, del Tribunale di Milano – sezione decima, Dott. Marco Carbonaro, emessa in decisione del procedimento N.R.G. 24266/2021, non notificata, così giudicare:
1. in via principale, nel merito: accertata e dichiarata - da una parte - l'esistenza del fatto storico dedotto in giudizio e la carenza di responsabilità del Signor nella determinazione CP_3 del sinistro e, dall'altra, anche in applicazione della presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 Cod. Civ., la piena ed esclusiva imputabilità dell'evento al conducente dell'autoarticolato investitore, datosi alla fuga e rimasto sconosciuto, condannare (già Controparte_1
, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2 della Strada per la regione Emilia-Romagna, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro medesimo dagli attori, così come quantificati nel presente atto di citazione in appello, o in quell'altra maggiore o minore somma che L'Ecc.ma RT
d'Appello adita riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno della pubblicazione del metodo di quantificazione a quello dell'effettivo pagamento e oltre agli interessi al saggio già individuato dal Giudice di primo grado dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
2. in via subordinata, nel merito, salvo gravame: accertata l'esistenza del fatto storico dedotto in giudizio, accertare e dichiarare la prevalente imputabilità dell'evento alla condotta di guida del conducente dell'autoarticolato investitore, datosi alla fuga e rimasto sconosciuto e, per l'effetto, accertare che (già , in qualità di Controparte_1 Controparte_2 impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la regione Emilia- Romagna è tenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori, così come quantificati nel presente atto di citazione in appello, o in quell'altra maggiore o minore somma che L'Ecc.ma RT d'Appello adita riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno della pubblicazione del metodo di quantificazione a quello dell'effettivo pagamento e oltre agli interessi al saggio già individuato dal
Giudice di primo grado dal giorno del sinistro al saldo effettivo e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto risulterà di giustizia in relazione alla quota di responsabilità che sarà attribuita al conducente dell'autoarticolato investitore.
3. Con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi, in favore dei procuratori antistatari come dedotto nel presente atto di citazione in appello.
Per Controparte_1
2 “Voglia l'adita RT di Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare tutti i motivi di impugnazione formulati dagli appellanti ed in conseguenza confermare integralmente la sentenza n.
8942/2024 del Tribunale di Milano.
Con vittoria di compensi professionali ex DM n. 147/22 e ss mm.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in proprio e quale genitore della Parte_1 figlia minorenne (nata il [...]), nonché (classe 1998) e Persona_1 Parte_2 Pt_3
(classe 1991) – premesso che coniuge separato di e padre di
[...] CP_3 Parte_1
AR e era stato investito da un autoarticolato non identificato sull'autostrada A14 Parte_2 nei pressi di Bologna in data 6.8.2016, decedendo sul colpo;
che era figlio di Parte_3 Pt_1
nato da precedente unione, e aveva convissuto con a partire dal 1997 sino
[...] CP_3 al 2014, anno in cui e si erano separati;
che la responsabilità Parte_1 CP_3
Con esclusiva del sinistro era del conducente non identificato del - convenivano davanti al
Tribunale di Milano , quale impresa designata per la Regione Emilia Romagna Controparte_5 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e (quanto a AR e anche dei danni Parte_1 Parte_2 patrimoniali, iure hereditatis e, in subordine, iure proprio.
si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo l'esclusiva Controparte_5 responsabilità del pedone ovvero, in subordine, il concorso di responsabilità, con conseguente riduzione del risarcimento.
Veniva escusso un testimone, con prova delegata al Tribunale di Bergamo.
Con sentenza n. 8942/2024 pubblicata il 14 ottobre 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, nel resto rigettate, dichiarava che il decesso di occorso il 6 agosto 2016 nel sinistro di cui è CP_3 causa, doveva ascriversi alla responsabilità concorrente e paritaria (50/50) della vittima stessa e del conducente di un veicolo non identificato;
per l'effetto, visti gli articoli 283 e CP_3 seguenti d.lgs. 209/2005, condannava , quale impresa designata Controparte_2 dall'IVASS per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 283 lett. a) cod. ass., a pagare: a Pt_1
nella qualità di genitore della figlia minore a titolo di danno non
[...] Persona_1 patrimoniale, la somma di 146.662,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al
6 agosto 2016 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio, la somma di 26.490 euro, oltre
3 interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
a a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale, la somma di 142.751,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al
6 agosto 2016 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio, la somma di 7.125 euro, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come da motivazione;
a a titolo di danno non Parte_3 patrimoniale, la somma di 76.655,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 6 agosto 2016 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
rigettava le domande tutte proposte da in proprio;
Parte_1 compensava le spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta in misura di due terzi;
condannava a rimborsare a nella sola qualità di Controparte_2 Parte_1 genitore di a e a in solido tra loro, il residuo terzo. Persona_1 Parte_2 Parte_3
Avverso la sentenza proponevano appello in proprio e quale genitore della figlia Parte_1 minorenne nonché e lamentando, con un primo motivo, Persona_1 Parte_2 Parte_3 violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in merito all'an debeatur; con un secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in merito alla domanda di risarcimento avanzata da Parte_1 prospettando infine che, in caso di accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere riformata anche in punto spese.
Si costituiva succeduta ad chiedendo respingere Controparte_6 Controparte_5
l'impugnazione e confermare la sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 7.10.2025, il consigliere istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio, con termine intermedio per eventuali note. All'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione della causa, e la RT ha trattenuto la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, deducente omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in merito all'an debeatur (concorso colpa), non è fondato.
4 Il Tribunale riteneva il paritario concorso di colpa tra conducente del mezzo investitore, che avrebbe dovuto prudentemente regolare la velocità nell'approssimarsi al luogo del sinistro, non essendo circostanza del tutto imprevedibile la presenza (se non di un pedone) quantomeno di una vettura in panne o incidentata sulla carreggiata, anche autostradale, e di che avrebbe tenuto CP_3 una condotta imprudente, in quanto una condotta conforme a ordinaria prudenza, pur nelle estreme circostanze di fatto del momento, avrebbe imposto l'immediato spostamento in luogo non esposto al traffico veicolare su tratto autostradale.
La decisione è corretta, e deve essere confermata.
Si deve infatti ricordare che il sinistro è avvenuto a tarda notte, su autostrada in tratto non illuminato, allorquando il veicolo Mercedes classe A, condotto da perdeva il CP_3 controllo del mezzo, che, senza il coinvolgimento di altri veicoli, andava a collidere a sinistra con la barriera c.d. “new jersey” che separava le corsie dei due sensi di marcia, si cappottava e perveniva a quiete, orientato di traverso rispetto alla carreggiata, a cavallo della striscia delimitante la seconda e la terza corsia.
Gli occupanti del mezzo sfondavano il tergicristallo anteriore, e per tale via uscivano dal mezzo;
quattro di loro, il fratello del conducente, le figlie, e ed Parte_4 Pt_2 Persona_1 una conoscente di queste, dietro esortazione dello stesso Persona_2 Parte_4 immediatamente si riparavano a ridosso della barriera di cemento c.d. “new jersey”, dietro la vettura;
restava sulla carreggiata di mezzo, a fianco dell'autovettura; CP_3 sopraggiungeva un autoarticolato, che evitava l'auto ferma, con le luci di emergenza attivate, e le altre vetture ormai in coda che occupavano la prima corsia, quella di destra, ma attingeva il pedone nella corsia centrale, determinandogli lesioni che ne cagionavano la morte.
La sentenza ha ritenuto, e non viene contestato con appello incidentale da parte dell'assicurazione, che il conducente dell'autoarticolato ha posto in essere condotta che concorreva nella determinazione dell'evento, non regolando adeguatamente la velocità nell'approssimarsi al luogo del sinistro, segnalato dalle luci di emergenza della Mercedes e delle altre vetture che erano nel frattempo sopraggiunte accodandosi in prima corsia.
Ma anche ha concorso a cagionare l'evento. CP_3
Si deve infatti osservare, in primo luogo, e come evidenziato in sentenza, che la condotta di guida imprudente di che perdeva il controllo della vettura, ne ha determinato lo CP_3 sbandamento e il capovolgimento, con ciò innescando l'intera sequenza del sinistro, in quanto ha di fatto alterato la regolare circolazione stradale, determinando gravissimo pericolo per gli altri utenti, stante la presenza di un'autovettura ferma e capovolta sulle corsie di sorpasso di un'autostrada in
5 orario notturno;
tale condotta colposa, rilevante ai sensi dell'art. 141 comma 2 del codice della strada, si pone dunque come antefatto causale della inusitata presenza del pedone sulla carreggiata autostradale e del suo successivo investimento.
Va poi segnalato che, a circa 25 secondi dal primo sinistro, sopraggiungeva l'autoarticolato che, sterzando, evitava le vetture ferme sulla prima corsia, evitava la Mercedes capovolta di traverso tra la seconda e la terza e, nel tentativo di transitare su parte della corsia centrale, attingeva CP_3
uccidendolo.
[...]
Nella determinazione dell'investimento concorrono, come detto, la condotta del conducente dell'autoarticolato, ma anche la condotta di patente imprudenza di che, uscito CP_3 dalla vettura, anziché portarsi a ridosso della barriera “new jersey”, dietro la Mercedes capovolta, come esortava il fratello e facevano gli altri occupanti del mezzo, inopinatamente si Pt_4 attardava nell'unico tratto di strada ancora aperto al traffico veicolare, al centro della carreggiata, in orario notturno, senza alcun dispositivo di segnalazione luminosa o catarifrangente.
Si deve quindi convenire con la sentenza impugnata nel senso che l'investimento da parte dell'autoarticolato non assume valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al decesso di CP_3
ma si inserisce in una sequenza fattuale nella quale rivestono una rilevante efficienza
[...] causale, rispetto all'evento morte, anche altri due fattori: l'iniziale perdita di controllo e lo sbandamento della vettura contro il “new jersey”, nonché l'imprudente presenza di CP_3 sulla carreggiata autostradale.
Di qui la correttezza del riconoscimento del paritario concorso di colpa del pedone.
La stessa giurisprudenza di legittimità citata in atto di appello (Cass. n. 2173 del 4 febbraio 2016, pag. 7), cassava la sentenza allora impugnata perché, nell'escludere, in un caso analogo, in toto la responsabilità dell'investitore , aveva considerato “ non rilevanti tutti questi elementi (i.e. circostanze di tempo e luogo, ora notturna, velocità inadeguata) a carico d(ello stesso), neppure ai fini di un eventuale concorso di colpa”, stigmatizzando quindi la mancata considerazione in quel caso dell'ipotesi di un concorso di colpa, che è invece l'equilibrata soluzione dal Tribunale adottata e qui confermata.
Il secondo motivo, che lamenta omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in merito alla domanda di risarcimento avanzata da (moglie separata), non è parimenti fondato. Parte_1
La domanda è stata respinta dal Tribunale non avendo separata da Parte_1 CP_3 dal 2014, dimostrato la permanenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso con il
[...] marito ormai separato. Con la separazione, infatti, deve presumersi che l'affectio coniugalis sia venuta meno, al punto da rendere intollerabile la convivenza ex art. 151 c.c., sicché deve ritenersi
6 che il successivo decesso di un coniuge, seppur fonte di comprensibile dolore e dispiacere, non ingeneri direttamente –in disparte eventuali riverberi per il dolore dei figli che hanno perduto l'altro genitore– una sofferenza tale da giustificare l'insorgenza di un danno morale risarcibile. Salva prova rigorosa del contrario, nel caso in esame non raggiunta.
La decisione è corretta e deve essere confermata.
Afferma da tempo e costantemente la Suprema RT che “il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge separato può essere accordato al coniuge superstite, purché si accerti che tra questo e la vittima sussistesse ancora - nonostante la separazione - un vincolo affettivo particolarmente intenso” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 28222 del 4/11/2019, Rv. 655783); ancora, “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (nella specie, congruamente individuato dalla corte di merito nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo -un mese- trascorso dalla separazione). (id.
Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/1/2013 Rv. 625065).
Nel caso in esame si deve ritenere che la prova rigorosa della permanenza di “vincolo affettivo particolarmente intenso” non sia stata raggiunta.
La separazione che, per espressa disposizione normativa, interviene quando “si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (art. 151 c.c.), era ormai intervenuta da due anni;
ragionevole ritenere che alcuni rapporti tra le parti proseguissero, in ragione della presenza di figli della coppia, ma altrettanto ragionevole ritenere che il rapporto fosse limitato a tale aspetto, di co-genitorialità.
Unico elemento valorizzato dall'appellante è la deposizione della propria madre: sentita per delega a Bergamo, , madre di e nonna di AR e , riferisce che la Testimone_1 Parte_1 Pt_2 figlia avrebbe “perso la gioia di vivere”, “anche per le bambine”; il fatto che la teste, non richiesta, abbia evidenziato che il disagio conseguiva anche alla situazione delle bambine, che rimanevano senza uno dei genitori, vale a sicuramente circoscrivere il senso della dichiarazione ad un ambito che riguarda più la situazione delle figlie, che non un residuo attaccamento al coniuge, tale da fondare dolore e sofferenza diretti, e quindi danno risarcibile.
Infine, si deve dare atto che se è pur vero che “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa la non definitività di tale 'status' e la possibile ripresa della comunione familiare” (id. Sez. 3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013,
7 Rv. 629166), tuttavia la prova in ordine ad una possibile ripresa della convivenza familiare è, nel caso in esame, totalmente fallita;
era infatti stato dedotto capitolo di prova sul punto (capo 20, memoria 16.3.2022), ma la teste ha risposto di non essere informata (cfr. verbale di prova delegata
Tribunale Bergamo del 6.2.2024).
Si deve quindi respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria, secondo lo scaglione di valore azionato (tra
520.000,00 e 1.000.000,00).
P.Q.M.
La RT d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna in proprio e quale genitore della figlia minorenne Parte_1 Persona_1 nonché e in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in Parte_2 Parte_3 favore di , che liquida in € 22.333,00 per compensi defensionali, oltre Controparte_1 spese forfettarie 15% ex art. 2 co 2 DM 55/2014, IVA e CPA secondo legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, il 2/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
TO RT RA AR GN
8