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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/08/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di RI, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dr.ssa Silvia Vitrò Presidente dr. Ludovico Sburlati Giudice dr.ssa Rachele Olivero Giudice rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 12912/2022 promossa da:
(P.Iva. ), elettivamente domiciliata in RI, Parte_1 P.IVA_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 24, presso lo studio dell'avv. Paolo Fiorio
( , che la rappresenta e difende, unitamente agli Email_1 avv.ti Maurizio Basile ( e Marco Gagliardi Email_2
( , per delega in atti;
Email_3 attrice;
contro
Controparte_1
(Cf. ), elettivamente domiciliata in RI, Corso Bramante n. 88, presso lo P.IVA_2 studio degli avv.ti Giovanna Manzoli e Chiara Email_4
Fini , che la rappresentano e difendono per delega in Email_5 atti;
convenuta;
Oggetto: contratti pubblici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… 1. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta ad applicare, ai sensi dall'art. 5 del Capitolato, la rivalutazione di tutti i corrispettivi (in particolare
1 a titolo esemplificativo di Colazioni, Pasti, Investimenti, Manutenzioni, Attrezzature, Generi
Extra, Mini pasti e Cestini Pasto) a far data dal 01.08.2020 e fino al 31.7.2021 in misura pari allo 0,20% annuo del fatturato per la somma complessiva di € 18.787,35 o per quella diversa somma da accertarsi in corso di giudizio.
2. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta ad applicare, ex art.
5 del Capitolato, la rivalutazione di tutti i corrispettivi (in particolare a titolo esemplificativo di
Colazioni, Pasti, Investimenti, Manutenzioni, Attrezzature, Generi Extra, Mini pasti e Cestini
Pasto) per i periodi successivi, già rivalutati dello 0,2%, in misura pari all'1,3% dei corrispettivi di gara per il periodo 1.8.2021-31.12.2021, applicando per il periodo 1° ottobre 2022 – 1° ottobre 2023 l'adeguamento previsto dal provvedimento 7.10.2022 in misura pari all'8,9% annuo e per i periodi successivi applicando eventuali ulteriori più favorevoli parametri che dovessero essere concessi dalla convenuta, per la somma complessiva di € 71.872,03 fino al
28.02.2023 o per la diversa somma da determinarsi in corso di giudizio.
3. Accertare il diritto della convenuta ad ottenere la rivalutazione monetaria prevista dall'art. 5 del Capitolato per tutti i corrispettivi indicati nell'offerta economica senza applicare la riduzione alla seconda cifra decimale sui singoli prezzi unitari.
4. Accertare il diritto dell'attrice ad ottenere immediatamente o, in subordine, alla scadenza del contratto, un corrispettivo contrattuale pari ad € 185.497,50 o a quell'altra veriore somma da determinarsi in corso di giudizio e corrispondente al pregiudizio subito da in conseguenza della riduzione della durata dei servizi da 84 a 81 mesi e della Pt_1 conseguente mancata remunerazione di Attrezzature, Investimenti e Manutenzioni (come definiti nel presente atto). In subordine, per le medesime ragioni, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice pari ad € 185.497,50.
5. Dichiarare tenuta la convenuta al pagamento della somma di € 741.990,00 per ogni annualità di durata della Convenzione intercorsa con l'attrice oggetto del presente giudizio per complessivi 7 anni (84 mesi) a titolo di corrispettivo dovuto per Attrezzature, Investimenti e
Manutenzioni oggetto dell'offerta economica risultata aggiudicataria. Accertare in particolare che in caso di un numero annuo di pasti ordinato dalla convenuta inferiore a quello indicato nell'offerta economica, pari a 1.483.980 annui, la convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice un conguaglio pari ad € 0.50, da rivalutarsi secondo l'indice Istat indicato in contratto o quell'altro più favorevole adeguamento accordato, per ogni pasto ordinato inferiore al quantitativo sopra indicato su base annuale o, in subordine, alla scadenza del contratto in
2 forza del numero complessivo di pasti previsto.
6. Condannare in particolare la convenuta a corrispondere all'attrice € 243.793,50 in ragione della riduzione di 279.241 pasti nel 2020 e di 208.346 nel 2021, o quell'altra somma da determinarsi in corso di giudizio, con riserva di dettagliare gli ulteriori corrispettivi dovuti per le annualità successive nel corso del giudizio.
7. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento totale o parziale delle domande che precedono, accertato l'inadempimento della convenuta ai doveri di buona fede nell'esecuzione del contratto in conseguenza della sua mancata rinegoziazione, condannarla al risarcimento di tutti i conseguenti danni subiti dall'attrice in misura che ci si riserva di precisare nel corso del giudizio.
8. In via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento totale o parziale delle domande che precedono, condannare la convenuta a corrispondere un indennizzo ex art.
2041 c.c. nella misura che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.
9. Condannare la convenuta a corrispondere su ogni credito dell'attrice interessi e rivalutazione e dalla domanda giudiziale interessi ex art. 1284 c.c. quarto comma c.c.
Con il favore delle spese di giudizio e dei compensi professionali da avvocato. in via istruttoria …”;
Convenuta: “… In via pregiudiziale e/o preliminare
– accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Adito in favore di quello
Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett e), n. 2, c.p.a. rispetto alle domande svolte;
– accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alle CP_1 domande svolte;
– in ogni caso, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo a
Pt_1 rispetto alle domande svolte con ogni conseguenziale pronuncia;
Nel merito
– respingere le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell'
[...]
in quanto inammissibili, sfornite di prova e infondate;
Controparte_1
In via subordinata
– nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia pretesa nei confronti di quest'Amministrazione, respingere la conseguente domanda di condanna ai sensi dell'art.
1227 secondo comma c.c., tenuto conto altresì del provvedimento di S.C.R. del 12.11.2019
3 che ha differito la scadenza contrattuale al 31.10.2026 nonché di quanto eventualmente non fornito come Attrezzature;
In via di ulteriore subordine
– ridurre l'ammontare della domanda avversaria ai sensi dell'art. 1227 primo comma
c.c., tenuto altresì conto del provvedimento di S.C.R. del 12.11.2019 che ha differito la scadenza contrattuale al 31.10.2026 nonché di quanto eventualmente non fornito come
; Parte_2
– in ogni caso, ridurre l'ammontare delle pretese avversarie agli importi che verranno accertati in corso di causa;
In via istruttoria …
Con il favore delle spese di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, anche alla luce del relativo art. 4 comma 1 bis, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e
CPA”;
MOTIVAZIONE
1. Premessa.
Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue:
- con deliberazione n. 189 del 27/12/2017, la CR IE (società di committenza della regione IE) ha indetto una procedura aperta ex art. 59, 60 Dlgs 50/2016, articolata in 6 lotti territoriali, avente ad oggetto “l'affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale a ridotto impatto ambientale occorrente alle aziende del servizio sanitario della regione IE (gara s.cr. 141-2017)” (cfr. doc. 1 fasc. conv.);
- con la citata deliberazione è stata approvata la documentazione di gara;
in particolare: il disciplinare di gara (cfr. doc.
1.1. fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.), il capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.) e i relativi allegati (cfr. doc.
1.2 fasc. att.);
- il capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.), all'art. 2, ha individuato i servizi oggetto dell'appalto, cioè: da un lato, il principale servizio di ristorazione
[“a) produzione e fornitura di pranzo e cena, … b) produzione e fornitura delle colazioni … c) fornitura di generi extra (derrate sfuse) … d) fornitura dei pasti preso le strutture territoriali …
e) gestione mense aziendali con produzione e somministrazione dei pasti per il personale
4 dipendente ed altro personale autorizzato secondo i singoli regolamenti aziendali”]; dall'altro lato, i servizi accessori aventi ad oggetto investimenti, attrezzature e manutenzioni;
- la ha partecipato alla gara e, con riferimento al lotto 1 -destinato Parte_1 all' di RI-, ha Controparte_1 formulato la propria offerta economica in data 10/05/2018 (cfr. doc. 2 fasc. att.); in particolare,
l'attrice ha offerto:
A. per le “colazioni degenti”, un prezzo unitario di € 0,44 (Iva esclusa);
B. per i “pasti”, un prezzo unitario di € 6,01 (Iva esclusa);
C. per le “manutenzioni (quota a pasto imputabile x 108 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,09 (Iva esclusa); totale annuo € 133.558,20 (Iva esclusa);
D. per le “attrezzature (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di € 0,29
(Iva esclusa); totale annuo € 430.354,20 (Iva esclusa);
E. per gli “investimenti (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di € 0,12
(Iva esclusa); totale annuo € 178.077,60 (Iva esclusa); per “singolo pasto (Iva esclusa) x la durata contrattuale di 84 mesi (=B+C+D+E)”, un prezzo unitario di € 6,51 (Iva esclusa); per “singolo pasto (Iva esclusa) in RINNOVO x ulteriori 24 mesi (=B+C)”, un prezzo unitario di € 6,10 (Iva esclusa);
- con provvedimento n. 174 del 5/06/2019, la CR IE ha aggiudicato alla il lotto 1 relativo all' Parte_1 Controparte_1
” di RI (cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv.);
[...]
- in data 24/07/2019, la CR IE ha stipulato con la la Parte_1
“convenzione per il servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale, a ridotto impatto ambientale, per le aziende del servizio sanitario della regione IE di cui all'art. 3 comma
1, lett. a) della l.r. 19/2007 e s.m.i”, avente durata sino al 31/12/2025 e contenente le condizioni generali dei successivi contratti da stipulare con le singole amministrazioni contraenti per i vari lotti aggiudicati (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.); è, dunque, stato demandato alle singole amministrazioni contraenti la stipula dei rispettivi atti di regolamentazione del servizio (per la definizione ed il dettaglio delle prestazioni richieste, nei limiti della convenzione) e l'individuazione della data di effettivo avvio del servizio;
- con nota prot. 9088 del 9/10/2019, la CR IE ha formalmente richiesto alle
Amministrazioni contraenti “di comunicare la data prevista di stipula degli Atti di
5 Regolamentazione del servizio precisandone la data di avvio” (cfr. doc. 7 p. 3 fasc. conv.);
l di RI ha risposto Controparte_1 con nota prot. 101177 del 17/10/2019, comunicando che “è stata concordata la data prevista del 18 dicembre 2019 per la stipula del contratto attuativo (i.e. Atto di regolamentazione del
Servizio) e la data prevista del 18 gennaio 2020 per l'avvio del servizio” (cfr. doc. 8 fasc. conv.); rispetto alla data di avvio del servizio, la ha poi richiesto Parte_1 all' di RI “un Controparte_1 differimento della data di avvio almeno al 1 febbraio 2020” (cfr. missiva datata 10/01/2020 - doc. 9 fasc. conv.);
- con provvedimento n. 364 del 12/11/2019, la CR IE -preso atto che le tempistiche comunicate dalle Amministrazioni contraenti indicavano ritardi e disallineamenti nell'avvio del servizio, tali da determinare la riduzione dei periodi di erogazione del medesimo con riferimento a ciascun lotto configurando una possibile alterazione dell'equilibrio economico del contratto- ha differito il termine conclusivo di esecuzione del “Servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale, a ridotto impatto ambientale per le Aziende del
Servizio Sanitario della Regione IE (gara 141-2017)” al 31/10/2026, mediante stipulazione di appositi atti aggiuntivi (cfr. doc. 7 fasc. conv.); dopodiché, la CR IE e la hanno stipulato un apposito atto aggiuntivo alla convenzione Parte_1 pattuendo il differimento del termine conclusivo (dal 31/12/2025) al 31/10/2026 (cfr. doc.
4.1 fasc. att.; doc. 7 fasc. conv.);
- con deliberazione n. 80 del 31/01/2020, l Controparte_1 di RI ha aderito “alla Convenzione stipulata da
[...] CP_2
per il Servizio di Ristorazione ospedaliera ed aziendale, a ridotto impatto ambientale per
[...] le Aziende del Servizio Sanitario della Regione IE, per il avente ad oggetto il Pt_3 servizio a favore dell' di RI, con la Controparte_3 [...] sede legale Milano Via S. Gregorio 55- P.IVA - per il Controparte_4 P.IVA_1 periodo 01.02.2020 - 31.10.2026 (81 mesi) con una spesa presunta pari a € 71.430.298,54
IVA esclusa, pari a € 77.580.720,05 IVA inclusa” e ha approvato “la sottoscrizione dell'Atto di
Regolamentazione del Servizio (schema di contratto)” (cfr. doc. 10 fasc. conv.); l'atto di regolamentazione del servizio è stato trasmesso alla CR IE, che ha espresso parere favorevole (cfr. doc. 11 fasc. conv.);
- il servizio è stato avviato il 1/02/2020;
6 - in data 22/07/2020, l Controparte_1 di RI e la hanno sottoscritto il contratto di appalto (cfr.
[...] Parte_1 doc.
4.3. fasc. att.; doc. 12 fasc. conv.) e l'atto di regolamentazione del servizio (cfr. doc.
4.2 fasc. att.).
2. Prospettazioni delle parti.
2.1. La ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
l di RI, sostenendo Controparte_1 che costei si sarebbe resa inadempiente nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto relativo al servizio di ristorazione ospedaliera e aziendale. In particolare, l'attrice ha contestato alla convenuta:
- l'omesso riconoscimento della corretta rivalutazione Istat dei corrispettivi contrattuali, in violazione della clausola di cui all'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale;
- l'omesso pagamento del corrispettivo previsto per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni.
2.1.1. Con riferimento alla rivalutazione Istat dei corrispettivi, l'attrice ha invocato l'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale, che prevede che, “ai sensi dell'art.
106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è ammesso l'adeguamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività
(NIC), per la classe ECOICOP 11.1.2. Mense, a partire dal secondo anno di decorrenza della convenzione con SCR” (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.) e ha sostenuto che l
[...] di RI: Controparte_1
- avrebbe ingiustamente omesso di riconoscerle la rivalutazione dei prezzi dal 1/08/2020
(secondo anno di decorrenza della convenzione stipulata con la CR IE il 24/07/2019) al 31/07/2021, avendo riconosciuto l'adeguamento Istat solo a decorrere dal 1/08/2021 (cfr. doc. 6 fasc. att.; doc. 18 fasc. conv.), cioè dal terzo anno di decorrenza della convenzione del
24/07/2019, in violazione del citato art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale;
peraltro, l'adeguamento riconosciuto dal 1/08/2021 è stato in concreto applicato solo dal 1/01/2022;
- avrebbe errato nel calcolare la rivalutazione dei prezzi riconosciuta dal 1/08/2021, essendo stata applicata sui corrispettivi di aggiudicazione non rivalutati per il periodo
1/08/2020-31/07/2021; “la convenuta avrebbe invece dovuto prima rivalutare i corrispettivi dello 0,2% per il periodo 1.8.2020 – 31.7.2021 e successivamente applicare la rivalutazione
7 dell'1,3% sul corrispettivo rivalutato. L'indice Istat indicato nel contratto fotografa, infatti,
l'incremento dei prezzi rispetto all'anno precedente con la conseguenza che, a decorrere dal
1° agosto 2021, alla base del computo dovevano (e dovranno) essere necessariamente posti
i prezzi rivalutati” (cfr. cit. p. 10);
- avrebbe applicato un metodo di calcolo erroneo e irragionevole per la valorizzazione dell'incremento dei prezzi dei “generi alimentari extra”, prendendo in considerazione i prezzi unitari con un arrotondamento alla seconda cifra decimale, il che -tenuto conto che si tratta di prezzi estremamente contenuti e inferiori all'unità di euro- ha portato all'esclusione pressoché totale di qualunque adeguamento Istat per i “generi alimentari extra”.
Sulla base di tali doglianze, l'attrice ha chiesto (cfr. note di pc del 21/03/2025):
1) di condannare la convenuta ad applicare la rivalutazione dei corrispettivi per il periodo
1/08/2020-31/07/2021 (periodo in cui non è stata riconosciuta alcuna rivalutazione), nella misura dello 0,2% annuo del fatturato, per un importo complessivo quantificato in € 17.562,56 nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc e poi corretto in € 18.787,35 nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc;
2) di condannare la convenuta ad applicare la rivalutazione dei corrispettivi per i periodi successivi al 1/08/2021 tenuto conto degli importi di gara via via rivalutati (dunque, tenuto conto dei corrispettivi rivalutati dello 0,2% per il periodo 1/08/2020-31/07/2021); in particolare, nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, l'attrice -con riferimento al periodo
1/08/2021-28/02/2023- ha quantificato l'importo dovutole in € 71.872,03, dettagliando i seguenti importi:
- per il periodo 1/08/2021-31/12/2021 (periodo in cui è stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione dell'1,3% ma sui corrispettivi non rivalutati dello 0,2% per il periodo precedente;
inoltre, l'adeguamento riconosciuto non è stato effettivamente applicato fino al 31/12/2021), ha chiesto il riconoscimento della rivalutazione dell'1,3%, tenuto conto dei corrispettivi già rivalutati dello 0,2% per il periodo precedente, per un importo complessivo di € 48.844,90;
- per il periodo 1/01/2022-30/09/2022 (periodo in cui è stato riconosciuto e applicato il diritto alla rivalutazione dell'1,3% ma sui corrispettivi non rivalutati per il periodo 1/08/2020-
31/07/2021), ha chiesto il riconoscimento della rivalutazione dell'1,3%, tenuto conto dei corrispettivi già rivalutati dello 0,2% per il periodo 1/08/2020-31/07/2021, per un importo complessivo di € 14.239,89;
- per il periodo 1/10/2022-28/02/2023 (periodo in cui -tenuto conto del generale e
8 notevole aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e del gas- è stato riconosciuto e applicato un adeguamento dei prezzi contrattuale con un incremento del 8,9%, pari all'indice percentuale ISTAT FOI -cfr. doc. 22 fasc. att.-, ma sui corrispettivi non rivalutati per il periodo
1/08/2020-31/07/2021), ha chiesto il riconoscimento dell'incremento dell'8,9% annuo tenuto conto dei corrispettivi già rivalutati dello 0,2% per il periodo 1/08/2020-31/07/2021, per un importo complessivo di € 8.787,16; con riferimento ai periodi successivi, l'attrice ha chiesto il riconoscimento della rivalutazione “applicando eventuali ulteriori più favorevoli parametri che dovessero essere concessi dalla convenuta” (cfr. note di pc del 21/03/2025, p. 2);
3) di accertare il diritto di ottenere la rivalutazione ex art. 5 del capitolato tecnico prestazione “per tutti i corrispettivi indicati nell'offerta economica senza applicare la riduzione alla seconda cifra decimale sui singoli prezzi unitari” (cfr. note di pc del 21/03/2025, p. 2), optando per un criterio alternativo che valorizzi le cifre decimali dopo la seconda ovvero che consideri come base di calcolo non i prezzi unitari ma il totale degli ordini.
2.1.2. Con riferimento agli investimenti, attrezzature e manutenzioni, l'attrice ha premesso che la remunerazione di tali costi doveva esserle “riconosciuta dalla convenuta con il pagamento di una quota aggiuntiva sul costo del pasto per le rispettive voci e parametrata alla durata programmata del contratto ed al numero di pasti presuntivamente indicati nei documenti di gara” (cfr. cit. p. 13.).
In particolare, con l'offerta economica del 10/05/2018 (cfr. doc. 2 fasc. att.), la a offerto: Parte_1
C. per le “manutenzioni (quota a pasto imputabile x 108 mesi)”, un prezzo unitario di €
0,09 (Iva esclusa); totale annuo € 133.558,20 (Iva esclusa);
D. per le “attrezzature (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di € 0,29
(Iva esclusa); totale annuo € 430.354,20 (Iva esclusa);
E. per gli “investimenti (quota a pasto imputabile x 84 mesi)”, un prezzo unitario di € 0,12
(Iva esclusa); totale annuo € 178.077,60 (Iva esclusa); valori che sono stati quantificati “come la risultante del rapporto tra il totale degli investimenti di cui al computo dettagliato in sede di offerta per le attrezzature (doc. 2.1) e per gli investimenti (doc. 2.2) e il numero di pasti di gara presunti e conteggiati sulla durata di 7 anni (84 mesi)” (cfr. cit. p. 13).
L'attrice ha, quindi, spiegato che la remunerazione per investimenti, attrezzature e
9 manutenzioni è stata oggetto di quotazione sulla base delle forniture e dei servizi indicati nella documentazione di gara ed è stata poi conteggiata sul costo dei pasti sulla base di due presupposti:
- la durata del servizio, indicata in 84 mesi all'art. 6 del disciplinare di gara e nella convenzione (cfr. doc. 1.1, 4 fasc. att.; doc. 2, 6 fasc. conv.);
- il numero presunto e predeterminato dei pasti.
Ciò premesso, la ha sostenuto di aver subito un'ingiusta Parte_1 riduzione della remunerazione pattuita per investimenti, attrezzature e manutenzioni, a causa di due fattori e cioè:
- l'intervenuta riduzione della durata del servizio da 84 mesi a 81 mesi, tenuto conto che con l'atto aggiuntivo alla convenzione è stato pattuito un differimento del termine conclusivo
(dal 31/12/2025) al 31/10/2026 (cfr. doc.
4.1 fasc. att.; doc. 7 fasc. conv.), ma “tale atto ha comunque determinato una riduzione della durata complessiva del servizio, da 84 a 81 mesi, con conseguente riduzione del 25% del costo di un'annualità pari ad € 185.497,50” (cfr. cit. p.
14);
- l'anomala e imprevedibile riduzione del numero dei pasti effettivamente richiesti e pagati nel periodo 1/02/2020-ottobre 2021 (rispetto a quelli indicati nei documenti di gara), a causa della riduzione del numero dei ricoveri in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid19 (cfr. doc. 18 fasc. att.) - evento di forza maggiore (non rientrante tra i rischi di impresa prevedibili) in conseguenza del quale “la remunerazione degli investimenti, quale spesa fissa spesa invariabile distribuita “pro quota” su ogni singolo pasto, pari ad € 0,50, è risultata nel complesso insufficiente ad assicurare il corrispettivo di aggiudicazione, in palese violazione della funzione e della struttura stessa della gara e dell'offerta economica risultata aggiudicataria” (cfr. cit. p. 14).
Sulla base di tali doglianze, l'attrice ha chiesto (cfr. note di pc del 21/03/2025):
4) di condannare la convenuta a pagarle immediatamente o, in subordine, alla scadenza del contratto, la somma di € 185.497,50, quale corrispettivo contrattuale perso in conseguenza della riduzione della durata del servizio da 84 mesi a 81 mesi ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno;
5) di accertare che la convenuta è tenuta, per ogni annualità di durata della convenzione, al pagamento in favore dell'attrice di € 741.990,00 (€ 133.558,20 per manutenzioni + € 430.354,20 per attrezzature + € 178.077,60 per investimenti) a titolo di
10 corrispettivo per investimenti, attrezzature e manutenzioni e che, in caso di numero annuo di pasti ordinati dalla convenuta inferiore a quello indicato nell'offerta economica (pari a
1.483.980 annui), la stessa convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice un conguaglio di €
0,50 (da rivalutarsi secondo l'indice Istat ovvero secondo il più favorevole adeguamento accordato) per ogni pasto ordinato inferiore al citato quantitativo, su base annuale o, in subordine, alla scadenza del contratto (in base al numero complessivo dei pasti previsti);
6) di condannare la convenuta a pagarle la somma € 243.793,50 in ragione della riduzione di 279.241 pasti nel 2020 e di 208.346 nel 2021;
7) in via subordinata, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del dovere di buona fede, sostenendo che la convenuta -a fronte dei due succitati fattori che hanno ridotto la remunerazione pattuita per investimenti, attrezzature e manutenzioni- avrebbe dovuto rinegoziare il contratto per garantire l'equilibrio economico in punto investimenti, attrezzature e manutenzioni, che presuppone il riconoscimento di un corrispettivo annuo per tali costi pari a € 741.990,00;
8) in via di ulteriore subordine, l'attrice ha chiesto di condannare la convenuta ad indennizzarla per ingiusto arricchimento ai sensi dell'art. 2041 Cc.
2.2. L' di RI ha Controparte_1 Controparte_1 innanzitutto sollevato una serie di eccezioni preliminari:
- eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo (sollevata in sede di prima udienza del 1/02/2023 e, poi, nell'ambito della prima memoria ex art. 183 c. 6 Cpc), sul presupposto che la controversia verterebbe “su questioni che involgono poteri e facoltà discrezionali in capo alla Centrale di Committenza”; dunque, la posizione dell'attrice-appaltatrice sarebbe “un interesse legittimo e non un diritto soggettivo” (cfr. mem. conv. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, p. 2);
- eccezione di difetto di legittimazione/titolarità passiva sia rispetto alle domande attoree di adeguamento dei corrispettivi all'indice Istat sia rispetto alle domande relative ai corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni, sul presupposto che, in entrambi i casi, la legittimazione/titolarità passiva spetterebbe alla CR IE;
- eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire (almeno parziale) in relazione alle domande attoree di adeguamento dei corrispettivi all'indice Istat, tenuto conto della determinazione del direttore generale della CR IE n. 5 del 24/11/2022 (cfr. comp. risp p. 17; doc. 21 fasc. conv.);
11 - eccezione di carenza di interesse ad agire rispetto alle domande relative ai corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni.
Nel merito, la convenuta ha sostenuto l'infondatezza delle avverse pretese e ne ha chiesto il rigetto.
3. Svolgimento del processo.
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e, con ordinanza in data 28/03/2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
4. Sulla giurisdizione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata:
- sia con riferimento alle domande attoree relative ai corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni, non trattandosi di domande relative “alla clausola di revisione del prezzo” ex art. 133 c. 1 lett. e) n. 2 Dlgs 104/2010, ma di domande concernenti la fase di esecuzione del contratto, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione ordinaria (cfr. Cass.
4425/2007);
- sia con riferimento alle domande attoree fondate sull'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.) poiché, se è vero che tali domande sono relative a una clausola di revisione del prezzo, è pur vero che il contenuto della clausola invocata (che prevede “l'adeguamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), per la classe
ECOICOP 11.1.2. Mense, a partire dal secondo anno di decorrenza della convenzione con
SCR”) esclude la permanenza di una posizione di potere in capo alla Pubblica amministrazione committente, essendo individuato puntualmente e compiutamente un obbligo di adeguamento dei prezzi in base all'indice Istat e con decorrenza dal secondo anno della convenzione, sicché la posizione dell'attrice-appaltatrice deve essere qualificata come diritto soggettivo, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che, nelle controversie in materia di clausole revisione di prezzi, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 c. 1 lett. e) n. 2 Dlgs 104/2010 sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all'amministrazione committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione;
mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola
12 individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto (come nel caso di specie), deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. Su 9289/2025; Cass.
Su 9290/2025; Cass. Su 18374/2023; Cass. Su 3935/2022; Cass. Su 35952/2021; Cass. Su
21990/2020).
5. Sulla legittimazione passiva.
Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, va premesso che la legitimatio ad Controparte_5 causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto delle domande della (che ha Parte_1 individuato nella committente Controparte_1 di RI il soggetto tenuto alla rivalutazione dei prezzi ex art. 5 penultimo comma
[...] del capitolato tecnico prestazione nonché al pagamento dei corrispettivi per investimenti, le attrezzature e le manutenzioni)- bensì al merito, cioè alla titolarità passiva e in quest'ottica verrà essere vagliata (punto 7).
6. Sull'interesse ad agire.
13 Con riferimento alle eccezioni aventi ad oggetto l'interesse ad agire (art. 100 Cpc), va premesso che, come la legitimatio ad causam, anche l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione, il cui difetto ab origine impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito.
Se, invece, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, ciò determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, le eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine all'interesse ad agire non possono essere accolte:
- né con riferimento alle domande attoree aventi ad oggetto la rivalutazione Istat dei corrispettivi, tenuto che -contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta- il riconoscimento dell'incremento dei prezzi dell'8,9% annuo dal 1/10/2022 (dopo l'introduzione della presente vertenza) non ha eliminato la ragione del contendere (neppure parzialmente), avendo l'attrice manifestato il proprio persistente interesse ad una declamatoria giudiziale che condanni la convenuta, da un lato, ad applicare la rivalutazione dei corrispettivi per il periodo
1/08/2020-31/07/2021 e, dall'altro lato, a calcolare la rivalutazione dal 1/08/2021 in poi tenuto conto anche dei corrispettivi rivalutati per il periodo precedente (1/08/2020-31/07/2021), con il conseguente riconoscimento degli importi suesposti;
- né con riferimento alle domande attoree relative ai corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni, tenuto conto che tali domande (di accertamento e di condanna) mirano ad ottenere una pronuncia idonea ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
7. Nel merito.
7.1. Le domande attoree aventi ad oggetto la rivalutazione dei corrispettivi sono fondate nei limiti che seguono.
In primo luogo, sussiste la titolarità passiva dell' Controparte_1
-parte pubblica (committente) del contratto d'appalto di
[...] cui è causa-, tenuto conto che l'attrice ha invocato l'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.) -clausola che (come già detto) individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto di adeguamento dei prezzi in base all'indice Istat e con decorrenza dal secondo anno della
14 convenzione- e non anche l'art. 5 ult. comma del capitolato tecnico prestazionale, il quale - contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta- contempla un'ipotesi di revisione dei prezzi diversa rispetto a quella del comma precedente. Infatti, mentre il penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale si riferisce a un adeguamento rispetto al quale la parte pubblica è priva di discrezionalità (essendo stato pattuito uno specifico criterio di adeguamento e le relative tempistiche), l'ultimo comma non contempla alcun criterio contrattuale di revisione dei prezzi, sicché, (solo) in questo caso, venendo in rilievo valutazioni discrezionali, si rende necessaria l'autorizzazione della CR IE.
In secondo luogo, non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui l'adeguamento
Istat di cui al penultimo comma dell'art. 5 del capitolato tecnico prestazionale potrebbe essere applicato solo a partire dal secondo anno da quando è effettivamente iniziata l'esecuzione contrattuale (cioè dal 2022, tenuto conto che il servizio è stato avviato il 1/02/2020) “a prescindere dalla data della convenzione” (cfr. comp. risp. p. 18). Tale tesi confligge, infatti, con il chiaro significato letterale dell'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazionale che prevede “l'adeguamento dei prezzi …a partire dal secondo anno di decorrenza della convenzione con SCR” (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.), cioè dall'agosto 2021, risalendo la convenzione al 24/07/2019 (cfr. doc. 4 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.). In senso conforme, si richiama (anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.), un precedente specifico di questo Tribunale e cioè la sentenza n. 1330/2024, resa nell'ambito del procedimento Nrg 21355/2022.
Ne consegue che:
- deve essere accolta la domanda attorea relativa al riconoscimento della rivalutazione
Istat dei corrispettivi per il periodo 1/08/2020-31/07/2021, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 18.787,35, così come ricalcolato dall'attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc – ricalcolo da ritenersi ammissibile, trattandosi di un'allegazione che non attiene ai fatti costitutivi (rimasti immutati) ma a una mera operazione matematica, e rispetto al quale la convenuta ha omesso contestazioni puntuali, nonostante la specificità delle tabelle di cui alla memoria att. ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc e nonostante l'analitica documentazione prodotta a sostegno dei conteggi eseguiti (cfr. doc. 25.1, 25.2 - prodotti anche in formato Excel- e 26 fasc. att.);
- deve essere altresì accolta la domanda attorea relativa al riconoscimento della rivalutazione Istat per il periodo 1/08/2021-28/02/2023 da calcolarsi sugli importi annualmente
15 rivalutati (tenendo perciò conto anche dei corrispettivi rivalutati per il periodo 1/08/2020-
31/07/2021) e nella misura dell'1,3% per il periodo 1/08/2021-30/09/2022 e dell'8,9% per il periodo 1/10/2022-28/02/2023, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 71.872,03, così come calcolato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc – calcolo rispetto al quale la convenuta ha omesso contestazioni puntuali, nonostante la specificità delle tabelle di cui alla memoria att. ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc e nonostante l'analitica documentazione prodotta a sostegno dei conteggi eseguiti (cfr. doc. 25.1, 25.2 - prodotti anche in formato Excel- e 26 fasc. att.).
In ordine al principio di non contestazione (art. 115 Cpc), va infatti ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, il livello di specificità della contestazione deve essere proporzionale a quello dell'allegazione, nel senso che più è specifica l'allegazione, più deve essere specifica la contestazione (Cass. 8933/2009), mentre, se l'allegazione è più generica,
è sufficiente una più generica contestazione (Cass. 21075/2016).
Deve essere, invece, rigettata, in quanto generica, la domanda attorea relativa ai periodi successivi al 28/02/2023, formulata senza indicazione delle somme richieste e di specifici intervalli temporali (domanda di riconoscimento della rivalutazione “applicando eventuali ulteriori più favorevoli parametri che dovessero essere concessi dalla convenuta” - cfr. note di pc del 21/03/2025, p. 2).
Deve altresì essere rigettata la domanda attorea di accertamento del diritto di ottenere la rivalutazione ex art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazione, per tutti i corrispettivi indicati nell'offerta economica, senza applicare la riduzione alla seconda cifra decimale sui singoli prezzi unitari, non potendo applicarsi nessuno dei due criteri alternativi proposti dall'attrice (la quale, peraltro, non ha indicato quali sarebbero le somme dovutele in conseguenza dell'applicazione di tali criteri).
In particolare, occorre tenere conto che:
- il criterio consistente nel porre, quale base di calcolo della rivalutazione, non i prezzi unitari ma il totale degli ordini, non è coerente con il disposto dell'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazione, che stabilisce l'“'adeguamento dei prezzi” e non l'adeguamento del prezzo complessivo degli ordini;
- il criterio consistente nel valorizzare le cifre decimali dopo la seconda (cioè oltre i centesimi di euro) non trova riscontro nell'art. 5 penultimo comma del capitolato tecnico prestazione né negli altri documenti di gara, mentre il criterio dell'arrotondamento alla
16 seconda cifra decimale trova un riscontro nell'art. 20 del disciplinare di gara, che stabilisce che gli importi da indicare nell'offerta economica “devono riportare al massimo 2 (due) cifre decimali;
devono inoltre essere espressi in cifre ed in lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione Appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 2 (due) cifre dopo la virgola” (cfr. doc.
1.1. fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.); ebbene, posto che l'attrice, nel momento in cui ha formulato l'offerta, sapeva che gli importi dovevano essere arrotondati alla seconda cifra decimale, il fatto che tale arrotondamento sia stato applicato dalla convenuta anche in sede rivalutazione Istat non può ritenersi contrario al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
peraltro,
l'applicazione del criterio dell'arrotondamento alla seconda cifra decimale rappresenta la prassi in ambito contabile.
In conclusione, in relazione al periodo 1/08/2020-28/02/2023, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice, a titolo di rivalutazione prezzi, la somma complessiva di €
90.659,38, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal 31/07/2021 al 29/06/2022 (notifica della citazione) sugli importi maturati prima della domanda giudiziale ed oltre interessi ex art. 1284
c. 4 Cc dal 29/06/2022 al saldo sull'intero.
7.2. Le domande attoree aventi ad oggetto i corrispettivi per gli investimenti, le attrezzature e le manutenzioni devono, invece, essere respinte.
In primo luogo, è infondata e deve essere respinta la doglianza avente ad oggetto il minor numero di pasti ordinati rispetto a quelli indicati nell'offerta economica poiché -come già affermato in tre precedenti specifici di questo Tribunale (sentenza n. 1800/2023 resa nell'ambito del procedimento Nrg 23700/2021; sentenza n. 1330/2024 resa nell'ambito del procedimento Nrg 21355/2022; sentenza n. 1381/2025 resa nell'ambito del procedimento Nrg
5608/2023), che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc- non emerge dagli atti di gara alcun obbligo contrattuale, in capo alla parte pubblica-committente, relativo all'acquisto di determinati quantitativi di pasti. Anzi, gli atti di gara escludono un obbligo di questo tipo;
in particolare:
- l'art. 2 c. 6 della convenzione del 24/07/2019 recita: “La stipula della presente
Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche … all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del
Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche …” (cfr. doc. 4
17 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.);
- l'art. 6 del disciplinare di gara stabilisce che “L'importo massimo sopraindicato non è vincolante…. per le Amministrazioni contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali quantitativi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte del Fornitore” (cfr. doc.
1.1. fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.);
- l'art. 5 del capitolato tecnico prestazionale prevede al comma primo che “L'importo corrisposto da ogni singola Amministrazione Contraente sarà calcolato in funzione del servizio e in rapporto al numero di colazioni, pasti e pasti-ridotti ordinati e prodotti giornalmente sulla base dell'effettivo fabbisogno delle amministrazioni” (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 3 fasc. conv.).
L'atto di regolamentazione del servizio (cfr. doc.
4.2 fasc. att.) -che indica uno specifico numero di pasti annuo richiesto dalla committente-, come già affermato dalla Corte d'appello di RI nella sentenza n. 953/2024 (che, sul punto in analisi, ha confermato la sentenza
Trib. RI n. 1800/2023), delinea in realtà un quantitativo massimo di pasti che possono essere richiesti, dovendo interpretarsi tale atto alla luce dell'intera documentazione contrattuale, comprensiva della convenzione del 24/07/2019, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico prestazione.
Del resto, come affermato dalla Corte d'appello di RI, sempre nella sentenza n.
953/2024, “non sarebbe ragionevole ritenere che una Pubblica Amministrazione appaltante indichi una volta per tutte e definitivamente l'erogazione di una quantità di pasti fissa in un ambito, quale quello di fornitura di servizi di ristorazione presso i presidi ospedalieri, in cui non è possibile prevedere anticipatamente e in maniera certa il numero di degenti per i quali dovrà essere fornito il servizio richiesto”.
In secondo luogo, è infondata e deve essere respinta la doglianza avente ad oggetto la riduzione della durata del servizio da 84 mesi -indicati nella convenzione del 24/07/2019, stipulata dalla con la CR IE- a 81 mesi, tenuto conto che il Parte_1 contratto d'appalto stipulato dalla con l Parte_1 [...] di RI: Controparte_5
- indica il periodo di affidamento del servizio in mesi 81, dal 1/02/2020 al 31/10/2026;
- precisa che “gli importi unitari pattuiti per il servizio … indicati nel Modello D1 Schema di Offerta” -che “si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura”- “sono
18 espressamente accettati e confermati dall'Assuntore” . Parte_1
Se ne deriva che l'attrice, nel momento in cui ha sottoscritto il contratto d'appalto con la convenuta, sapeva ed ha accettato la previsione della durata del servizio in mesi 81 (anziché
84); peraltro, la data del 1/02/2020, per l'avvio del servizio, è stata pattuita proprio su richiesta della la quale aveva chiesto un differimento della data del 18/01/2020 Parte_1
(indicata dalla convenuta - cfr. doc. 8 fasc. conv.), essendo emerse “oggettive difficoltà nel coniugare le esigenze produttive” (cfr. doc. 9 fasc. conv.).
Deve altresì essere rigettata la domanda attorea subordinata (risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del dovere di buona fede), tenuto conto:
- che l'invocata rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto avrebbe dovuto coinvolgere la CR IE (art. 5 ult. comma del capitolato tecnico prestazionale), che non
è stata convenuta nella presente vertenza;
- che, in ogni caso, con riferimento alla durata del servizio, la CR IE, preso atto dei ritardi comunicati dalle amministrazioni contraenti, proprio per evitare alterazioni dell'equilibrio economico del contratto, ha differito il termine conclusivo di esecuzione del servizio al 31/10/2026 (cfr. doc. 7 fasc. conv.), il che esclude la violazione del dovere di buona fede;
- che la violazione del dovere di buona fede non è ravvisabile neppure con riferimento al numero dei pasti, tenuto conto che i succitati atti di gara escludono espressamente un obbligo contrattuale della parte pubblica-committente di acquistare determinati quantitativi di pasti, sicché non può ritenersi scorretto il rifiuto della convenuta di negoziare sul punto.
Parimenti va rigettata la domanda attorea formulata in via di ulteriore subordine, volta ad ottenere la condanna dell'attrice a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc, non sussistendo il carattere residuale dell'azione (art. 2042 Cc), non essendo state proposte domande relative all'eccessiva onerosità della prestazione (in tal senso, sentenza del
Tribunale di RI n. 1330/2024).
8. L'entità della condanna della convenuta, la parziale soccombenza reciproca,
l'esistenza di precedenti specifici in ordine alle domande attoree rigettate e la complessità della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Definitivamente pronunciando,
19 respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna l di Controparte_1
RI a pagare alla per il titolo di cui in motivazione, la somma di € Parte_1
90.659,38, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal 31/07/2021 al 29/06/2022 sugli importi maturati prima della domanda giudiziale (29/06/2022) ed oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal 29/06/2022 al saldo sull'intero; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del 22/07/2025 (secondo la composizione del collegio del 27/06/2025).
Il Giudice rel. dr.ssa Rachele Olivero Il Presidente
dr.ssa Silvia Vitrò
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