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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 15164/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PRUNOTTO FRANCESCA, presso cui ha Parte_1 eletto domicilio in forza di procura
PARTE ATTRICE contro presso il Tribunale di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Come da note scritte del 17/11/2024:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta e acquisito il parere del P.M., mantenendo ove ritenuto possibile e condivisibile l'identificazione dell'odierna parte ricorrente nel prosieguo del presente procedimento e nella sentenza con genere femminile:
In via istruttoria pagina 1 di 7 - Ammettere la documentazione prodotta, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori.
Nel merito
- Rettificare l'attribuzione di sesso relativa a , attribuendo il sesso femminile ed il Parte_1 prenome a Parte_1 Parte_2
- Ordinare alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come “ ” Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982.
- Autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento Parte_1 dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Si chiede di valutare altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52, d.lgs. n. 196/2003 posti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità
e degli altri dati identificativi della parte attrice, nonché degli altri soggetti nominativamente individuati nelle future pronunce che codesto On. le Tribunale riterrà di adottare.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/08/2023 parte ricorrente, sig. , avendo allegato Parte_1 disforia di genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, adiva questo Tribunale domandando la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile presentando, altresì, istanze istruttorie.
All'udienza del 01/02/2024 il Giudice, sentita personalmente parte ricorrente e, rilevata la mancata produzione in giudizio del certificato di nascita dell'istante trascritto in Italia o di altro atto ad esso equipollente, disponeva l'acquisizione di suddetta documentazione prima della successiva udienza.
Con nota di deposito del 16/03/2024 parte ricorrente provvedeva a depositare l'attestazione giudiziale di nascita.
Con ordinanza del 08/04/2024 il Giudice, rilevata la produzione in giudizio dell'attestazione giudiziale di nascita da parte ricorrente e ritenuto che tale atto non risulti utile al petitum giudiziale, pagina 2 di 7 rimetteva la Causa in istruttoria e fissava udienza per la prosecuzione del giudizio e la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07/04/2025 il Giudice, ritenuta matura la Causa per la decisione, invitava parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale;
pertanto, precisate le conclusioni da parte attrice, la Causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In P.M. nulla ha opposto.
***
Preliminarmente, il Collegio rileva che al caso di specie vada applicata la legge italiana, in particolare L. n. 164/1982 (recante Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).
Invero, parte ricorrente è cittadina brasiliana a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiata a causa delle discriminazioni e persecuzioni subite in Brasile, connesse alla sua identità di genere (doc 5 ricorso).
La all'art. 8 sancisce e protegge l'identità di genere come aspetto fondamentale della vita Pt_3 privata di un individuo. La giurisprudenza di merito ha anch'essa più volte ribadito che “Il diritto all'identità sessuale, inteso come dato complesso della personalità afferente alla dignità della persona umana, coinvolge non solo il diritto fondamentale del singolo al libero sviluppo della personalità bensì lo stesso diritto alla salute psico-fisica, ed è pertanto inquadrabile alla stregua di un interesse essenziale della persona. In altri termini, l'identità sessuale è espressione di un diritto della personalità, dal momento che essa mira a realizzare fondamentali esigenze di carattere esistenziale della persona fisica.”
(Tribunale di Padova n. 1086/2020).
Trova, quindi, applicazione l'art 16 Legge 218/95 di diritto internazionale privato secondo cui
"La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana." Occorre dunque applicare nel caso di specie la normativa italiana in materia e in particolare la legge 164 del 14.4.1982 recante “Norme di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Venendo al merito, la domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
pagina 3 di 7 L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora
e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs.
n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione pagina 4 di 7 del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo presentarsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria, laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi.
L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà
l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie (ove la ricorrente si è già sottoposta all'intervento di riassegnazione di genere nell'anno 2009 presso un centro specializzato di Bangkok) ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che parti attrice nel corso del 2008 ha intrapreso un percorso psicologico con la dott.ssa Per_1 che ha attestato: “i colloqui hanno evidenziato elementi di strutturazione del pensiero e delle
[...] dinamiche della personalità compatibili con la presenza di un Disturbo dell'Identità di Genere […] e
l'assenza di implicazioni deficitarie sia della sfera cognitiva, sia di quella emotiva, fatto salvo, ovviamente, per le inevitabili caratteristiche personologiche tipiche di un disagio dell'immagine e della percezione corporea. La raccolta anamnestica ha inoltre consentito di accostare gli esiti dei test ad una serie di elementi pre-puberali significativi in tal senso con una prima riferita percezione personale pre- genitale delle differenze , una presa di coscienza ed una manifestazione anche esterna (con assunzione ormonale e utilizzo del vestiario femminile) ed una netta decisione di mantenimento della propria idea pagina 5 di 7 in merito alla percezione di sé sia di fronte alle difficoltà incontrate in ambito familiare e sociale sia di fronte alle difficoltà di immediata comprensione del proprio stato” (doc. 2 agli atti).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle risultanze mediche in atti, provenienti dalla professionista che l'ha avuta in cura, il sesso attribuito non corrisponda più all'identità attuale della ricorrente e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile.
Trattandosi di soggetto rifugiato, si ordina alla commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale.
In seguito, deve accogliersi la domanda di parte ricorrente, ordinando all'ufficiale di Stato Civile dell'Anagrafe presso il Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati (a partire da quello di nascita) dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982
- consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile
(art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da “
[...]
” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte attrice è Pt_1 Parte_2 conosciuta nel mondo esterno.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nato in [...] il [...] Parte_1 attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Parte_2
Ordina alla commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale pagina 6 di 7 facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile ” e come ” e non altrimenti. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati (a partire da quello di nascita) dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del
1982.
Autorizza , nato in Brasile il [...], a sottoporsi a [...] medico- Pt_1 Parte_1 chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE Dr. Chantal Dameglio Dr. ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 15164/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PRUNOTTO FRANCESCA, presso cui ha Parte_1 eletto domicilio in forza di procura
PARTE ATTRICE contro presso il Tribunale di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Come da note scritte del 17/11/2024:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta e acquisito il parere del P.M., mantenendo ove ritenuto possibile e condivisibile l'identificazione dell'odierna parte ricorrente nel prosieguo del presente procedimento e nella sentenza con genere femminile:
In via istruttoria pagina 1 di 7 - Ammettere la documentazione prodotta, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori.
Nel merito
- Rettificare l'attribuzione di sesso relativa a , attribuendo il sesso femminile ed il Parte_1 prenome a Parte_1 Parte_2
- Ordinare alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come “ ” Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982.
- Autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento Parte_1 dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Si chiede di valutare altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52, d.lgs. n. 196/2003 posti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità
e degli altri dati identificativi della parte attrice, nonché degli altri soggetti nominativamente individuati nelle future pronunce che codesto On. le Tribunale riterrà di adottare.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/08/2023 parte ricorrente, sig. , avendo allegato Parte_1 disforia di genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, adiva questo Tribunale domandando la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile presentando, altresì, istanze istruttorie.
All'udienza del 01/02/2024 il Giudice, sentita personalmente parte ricorrente e, rilevata la mancata produzione in giudizio del certificato di nascita dell'istante trascritto in Italia o di altro atto ad esso equipollente, disponeva l'acquisizione di suddetta documentazione prima della successiva udienza.
Con nota di deposito del 16/03/2024 parte ricorrente provvedeva a depositare l'attestazione giudiziale di nascita.
Con ordinanza del 08/04/2024 il Giudice, rilevata la produzione in giudizio dell'attestazione giudiziale di nascita da parte ricorrente e ritenuto che tale atto non risulti utile al petitum giudiziale, pagina 2 di 7 rimetteva la Causa in istruttoria e fissava udienza per la prosecuzione del giudizio e la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07/04/2025 il Giudice, ritenuta matura la Causa per la decisione, invitava parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale;
pertanto, precisate le conclusioni da parte attrice, la Causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In P.M. nulla ha opposto.
***
Preliminarmente, il Collegio rileva che al caso di specie vada applicata la legge italiana, in particolare L. n. 164/1982 (recante Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).
Invero, parte ricorrente è cittadina brasiliana a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiata a causa delle discriminazioni e persecuzioni subite in Brasile, connesse alla sua identità di genere (doc 5 ricorso).
La all'art. 8 sancisce e protegge l'identità di genere come aspetto fondamentale della vita Pt_3 privata di un individuo. La giurisprudenza di merito ha anch'essa più volte ribadito che “Il diritto all'identità sessuale, inteso come dato complesso della personalità afferente alla dignità della persona umana, coinvolge non solo il diritto fondamentale del singolo al libero sviluppo della personalità bensì lo stesso diritto alla salute psico-fisica, ed è pertanto inquadrabile alla stregua di un interesse essenziale della persona. In altri termini, l'identità sessuale è espressione di un diritto della personalità, dal momento che essa mira a realizzare fondamentali esigenze di carattere esistenziale della persona fisica.”
(Tribunale di Padova n. 1086/2020).
Trova, quindi, applicazione l'art 16 Legge 218/95 di diritto internazionale privato secondo cui
"La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana." Occorre dunque applicare nel caso di specie la normativa italiana in materia e in particolare la legge 164 del 14.4.1982 recante “Norme di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Venendo al merito, la domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
pagina 3 di 7 L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora
e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs.
n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione pagina 4 di 7 del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo presentarsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria, laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi.
L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà
l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie (ove la ricorrente si è già sottoposta all'intervento di riassegnazione di genere nell'anno 2009 presso un centro specializzato di Bangkok) ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che parti attrice nel corso del 2008 ha intrapreso un percorso psicologico con la dott.ssa Per_1 che ha attestato: “i colloqui hanno evidenziato elementi di strutturazione del pensiero e delle
[...] dinamiche della personalità compatibili con la presenza di un Disturbo dell'Identità di Genere […] e
l'assenza di implicazioni deficitarie sia della sfera cognitiva, sia di quella emotiva, fatto salvo, ovviamente, per le inevitabili caratteristiche personologiche tipiche di un disagio dell'immagine e della percezione corporea. La raccolta anamnestica ha inoltre consentito di accostare gli esiti dei test ad una serie di elementi pre-puberali significativi in tal senso con una prima riferita percezione personale pre- genitale delle differenze , una presa di coscienza ed una manifestazione anche esterna (con assunzione ormonale e utilizzo del vestiario femminile) ed una netta decisione di mantenimento della propria idea pagina 5 di 7 in merito alla percezione di sé sia di fronte alle difficoltà incontrate in ambito familiare e sociale sia di fronte alle difficoltà di immediata comprensione del proprio stato” (doc. 2 agli atti).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle risultanze mediche in atti, provenienti dalla professionista che l'ha avuta in cura, il sesso attribuito non corrisponda più all'identità attuale della ricorrente e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile.
Trattandosi di soggetto rifugiato, si ordina alla commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale.
In seguito, deve accogliersi la domanda di parte ricorrente, ordinando all'ufficiale di Stato Civile dell'Anagrafe presso il Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati (a partire da quello di nascita) dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982
- consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile
(art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da “
[...]
” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte attrice è Pt_1 Parte_2 conosciuta nel mondo esterno.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nato in [...] il [...] Parte_1 attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Parte_2
Ordina alla commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Torino di provvedere alla rettifica del provvedimento di attribuzione della protezione internazionale pagina 6 di 7 facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile ” e come ” e non altrimenti. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di costituire ex novo gli atti ed i certificati (a partire da quello di nascita) dello stato civile, senza preventiva autorizzazione, al fine precipuo di consentire il cambiamento dei documenti di identità con la correzione del sesso e del nome in modo conforme allo stato di fatto con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del
1982.
Autorizza , nato in Brasile il [...], a sottoporsi a [...] medico- Pt_1 Parte_1 chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE Dr. Chantal Dameglio Dr. ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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