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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1871/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025 da:
nata a [...] il [...], (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] in data [...], (C.F. ) elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Sassari, in via Bellieni n. 5, presso e nello studio dell'avv. Silvia Ferraris (C. F.
) che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 30/05/2025 contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto.
2.Disporre l'affidamento condiviso dei minori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza privilegiata presso Persona_4
pagina 1 di 4 l'abitazione della madre sita in Sassari alla Via Dei Gremi n.14 concessa in como-dato ad uso gratuito da parte dei genitori della medesima.
3.Disporre che per l'effetto di quanto sopra, tutte le decisioni nell'interesse dei figli, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli.
4.Stabilire il seguente regime di frequentazione con il genitore non collocatario:
-Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, possibilità per il padre di vedere i propri figli, anche tutti i giorni, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita degli stessi ed in armonia con le esigenze lavorative e di gestione di vita di entrambi i genitori.
- Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli minori a weekend alternati dal venerdì sera, con trattenimento presso il medesimo fino alla domenica alle ore 21.00.
- Anche le festività ricadranno sotto il principio dell'alternanza previ accordi tra i genitori pertanto, se il Natale verrà trascorso dai minori con la madre, il giorno di verrà trascorso col padre Parte_3
o viceversa e medesima sorte si dovrà avere per ogni festività.
- le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza.
- Infine, per quanto attiene alle vacanze estive, i minori potranno stare per quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, circostanza da accordare preventivamente al fine di consentire ad ognuno di organizzare eventuali viaggi di vacanza o permanenze in città diverse di villeggiatura con i propri figli.
5. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli minori con versamento mensile anticipato pari ad € 800,00 (ottocento/00) da versare entro il giorno 12 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come previsto dall'art. 337 ter c.c..
6. Stabilire che l'Assegno Unico Universale relativo alla prole del nucleo familiare, dell'importo di €
1.287,00 venga percepito al 50% da entrambi i genitori come per legge.
Disporre che le spese straordinarie per i figli, non ancora economicamente indipendenti, saranno ripartite tra i genitori secondo i protocolli CNF 29/11/2017 che le parti dichiarano di conoscere.
5.Col presente ricorso i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli con ciascuno di essi, con impegno reciproco inoltre di tutelare la figura materna
pagina 2 di 4 e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputa-zione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
6.I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
All'udienza del 13/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
SA (SS) in data 02 maggio 2009, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune per l'anno 2009, Atto N. 28, P. 2, Serie A dalla cui unione sono nati in Sassari il figlio Per_ (26/07/2010) e le figlie, gemelle, e (12/01/2015), tutti minori di età. Per_1 Per_4 Per_3
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
07/02/1983, (C.F. e , nato in Siniscola (NU) in [...] C.F._1 Parte_2
15/09/1977, (C.F. ), entrambi residenti in [...], C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/05/2009 in SA, iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2009, Atto n. 28, P. 2, Serie
A, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA
(SS) per l'annotazione della presente sentenza;
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025 da:
nata a [...] il [...], (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] in data [...], (C.F. ) elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Sassari, in via Bellieni n. 5, presso e nello studio dell'avv. Silvia Ferraris (C. F.
) che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 30/05/2025 contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto.
2.Disporre l'affidamento condiviso dei minori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza privilegiata presso Persona_4
pagina 1 di 4 l'abitazione della madre sita in Sassari alla Via Dei Gremi n.14 concessa in como-dato ad uso gratuito da parte dei genitori della medesima.
3.Disporre che per l'effetto di quanto sopra, tutte le decisioni nell'interesse dei figli, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli.
4.Stabilire il seguente regime di frequentazione con il genitore non collocatario:
-Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, possibilità per il padre di vedere i propri figli, anche tutti i giorni, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita degli stessi ed in armonia con le esigenze lavorative e di gestione di vita di entrambi i genitori.
- Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli minori a weekend alternati dal venerdì sera, con trattenimento presso il medesimo fino alla domenica alle ore 21.00.
- Anche le festività ricadranno sotto il principio dell'alternanza previ accordi tra i genitori pertanto, se il Natale verrà trascorso dai minori con la madre, il giorno di verrà trascorso col padre Parte_3
o viceversa e medesima sorte si dovrà avere per ogni festività.
- le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza.
- Infine, per quanto attiene alle vacanze estive, i minori potranno stare per quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, circostanza da accordare preventivamente al fine di consentire ad ognuno di organizzare eventuali viaggi di vacanza o permanenze in città diverse di villeggiatura con i propri figli.
5. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli minori con versamento mensile anticipato pari ad € 800,00 (ottocento/00) da versare entro il giorno 12 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come previsto dall'art. 337 ter c.c..
6. Stabilire che l'Assegno Unico Universale relativo alla prole del nucleo familiare, dell'importo di €
1.287,00 venga percepito al 50% da entrambi i genitori come per legge.
Disporre che le spese straordinarie per i figli, non ancora economicamente indipendenti, saranno ripartite tra i genitori secondo i protocolli CNF 29/11/2017 che le parti dichiarano di conoscere.
5.Col presente ricorso i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli con ciascuno di essi, con impegno reciproco inoltre di tutelare la figura materna
pagina 2 di 4 e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputa-zione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
6.I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
All'udienza del 13/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
SA (SS) in data 02 maggio 2009, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune per l'anno 2009, Atto N. 28, P. 2, Serie A dalla cui unione sono nati in Sassari il figlio Per_ (26/07/2010) e le figlie, gemelle, e (12/01/2015), tutti minori di età. Per_1 Per_4 Per_3
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
07/02/1983, (C.F. e , nato in Siniscola (NU) in [...] C.F._1 Parte_2
15/09/1977, (C.F. ), entrambi residenti in [...], C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/05/2009 in SA, iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2009, Atto n. 28, P. 2, Serie
A, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA
(SS) per l'annotazione della presente sentenza;
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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