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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1981/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in in San CA (VV) alla via Parte_1
V. Gioberti n. 1, presso lo studio dell'avv. Pagnotta Vincenzo (PEC: , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/12/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 12.11.2021), i benefici derivanti dal riconoscimento dell'invalidità totale e dell'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - disporre il rinnovo della CTU depositata nel giudizio di ATP e, conseguentemente, nominare un diverso consulente tecnico con specializzazione in neurologia o psichiatria al fine di accertare riconoscere e dichiarare che parte ricorrente è “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani vita e/o di deambulare autonomamente con decorrenza dalla data di illegittima revoca o da quella successiva che verrà, eventualmente, CP_ stabilita nel corso del giudizio. - condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, legale rappresentante, alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento oltre interessi e maggior danno come per legge;
- condannare il convenuto al pagamento dei compensi professionali CP_1 spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata sia nella fase di ATP, sia della presente fase di giudizio di merito post ATP, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, oltre spese generali e CPA, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i quali si dichiarano anticipatari”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << Dalla documentazione presente nel fascicolo di causa risulta che in data 27-11-2018 era sottoposto a Parte_1 visita di revisione da parte della commissione medico-legale dell' di Vibo Valentia e con CP_1 diagnosi di grave disturbo del linguaggio e della comunicazione in soggetto con disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa. Gli era però negato il diritto all'indennità di accompagnatore. […] Si può affermare che il costante percorso terapeutico psicologico ed il supporto familiare, hanno implementato in modo notevole le sue abilità sociali facendogli anche acquisire una autonomia nella quotidianità.
Allo stato attuale non sembrano essere presenti gravi disturbi del linguaggio e della comunicazione, come non sembrano essere presenti gravi limitazioni del livello cognitivo, infatti è anche in grado di usare diversi strumenti tecnologici, dimostrando una competenza più che discreta in diversi settori.
[…] È in grado di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita….
[...] nato il giorno 09-02-1994, affetto da disturbo dello spettro autistico, è invalido Parte_1 con totale e permanente inabilità lavorativa 100% (legge 118/71, art. 2 e 12). Questa condizione ricorre dalla data di revisione (27-11-2018).>>.
3. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
4. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma
11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
5. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso nel merito;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in in San CA (VV) alla via Parte_1
V. Gioberti n. 1, presso lo studio dell'avv. Pagnotta Vincenzo (PEC: , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/12/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 12.11.2021), i benefici derivanti dal riconoscimento dell'invalidità totale e dell'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - disporre il rinnovo della CTU depositata nel giudizio di ATP e, conseguentemente, nominare un diverso consulente tecnico con specializzazione in neurologia o psichiatria al fine di accertare riconoscere e dichiarare che parte ricorrente è “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani vita e/o di deambulare autonomamente con decorrenza dalla data di illegittima revoca o da quella successiva che verrà, eventualmente, CP_ stabilita nel corso del giudizio. - condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, legale rappresentante, alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento oltre interessi e maggior danno come per legge;
- condannare il convenuto al pagamento dei compensi professionali CP_1 spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata sia nella fase di ATP, sia della presente fase di giudizio di merito post ATP, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, oltre spese generali e CPA, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i quali si dichiarano anticipatari”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: << Dalla documentazione presente nel fascicolo di causa risulta che in data 27-11-2018 era sottoposto a Parte_1 visita di revisione da parte della commissione medico-legale dell' di Vibo Valentia e con CP_1 diagnosi di grave disturbo del linguaggio e della comunicazione in soggetto con disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa. Gli era però negato il diritto all'indennità di accompagnatore. […] Si può affermare che il costante percorso terapeutico psicologico ed il supporto familiare, hanno implementato in modo notevole le sue abilità sociali facendogli anche acquisire una autonomia nella quotidianità.
Allo stato attuale non sembrano essere presenti gravi disturbi del linguaggio e della comunicazione, come non sembrano essere presenti gravi limitazioni del livello cognitivo, infatti è anche in grado di usare diversi strumenti tecnologici, dimostrando una competenza più che discreta in diversi settori.
[…] È in grado di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita….
[...] nato il giorno 09-02-1994, affetto da disturbo dello spettro autistico, è invalido Parte_1 con totale e permanente inabilità lavorativa 100% (legge 118/71, art. 2 e 12). Questa condizione ricorre dalla data di revisione (27-11-2018).>>.
3. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
4. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma
11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
5. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso nel merito;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani