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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2012/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2012 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Rodolfo Crisci e Fabrizio Crisci.
- APPELLANTI -
e
; p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Vito.
- APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
29.10.2021, in tema di distanze legali dal confine;
risarcimento del danno”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il Controparte_ 23.5.2025 dalla difesa della e il 27.5.2025 dalla difesa di e . Parte_1 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 13 e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato, a mezzo PEC, il 29.4.2022), la proponendo appello Controparte_2 avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 29.10.2021.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Benevento ha rigettato le domande avanzate da e Parte_1 [...]
(compensando le spese processuali e disponendo che le spese di c.t.u. fossero, sul piano dei rapporti Pt_2 interni, definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna) i quali, convenendo in giudizio la avevano dedotto: Controparte_1
Di essere proprietari del fondo sito in San Giorgio La Molara alla c.da Monte Cavolo, in catasto al foglio 2, p.lla
71, confinante con il fondo di proprietà di (in catasto al fg. 2, p.lla 70); che il loro fondo era Parte_3 inquadrato nel comprensorio della dorsale Appenninica della Campania in Provincia di Benevento, idonea all'installazione di aereogeneratori per la produzione di energia elettrica da fonte eolica (pale eoliche) e, quindi, prescelta dai “competitor” per la commercializzazione delle aree idonee alla costruzione-installazione di impianti Controparte_ eolici;
che la assunta la qualità di superficiaria, in virtù in un contratto stipulato dalla confinante
(contratto avente natura mista di contratto di locazione, costitutivo di una servitù e di un Parte_3 diritto di superficie) ed ottenuta dal Comune di San Giorgio La Molara la concessione edilizia, aveva costruito nella proprietà della concedente, lungo la linea confinaria con il loro fondo, una torre in ferro alta 50 m. fissata su basi di cemento armato interrate con elevazione dal suolo di circa m.2, sulla sommità della quale erano state montate le turbine elettriche azionate, ciascuna, da tre pale eoliche stabilmente incorporate nella torre, con braccia lunghe
22,50 m, girevoli a 360° a seconda della direzione del vento;
che tale torre, incorporata nella zonetta di terreno con la base di cemento, costituiva un'unità costruttiva realizzata ad una distanza non legale e non regolamentare dalla loro proprietà ed invadeva, con la proiezione delle pale, una superficie della loro proprietà di mq. 450; che essi attori intendevano esercitare l'actio negatoria servitutis nei confronti della convenuta, proprietaria (sebbene temporaneamente) della particella 343 (ex 70) di mq 120, su cui aveva costruito l'aereogeneratore, in violazione delle distanze dal confine, al fine di ottenere la demolizione e/o l'arretramento di tale aerogeneratore e il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della relativa installazione;
che, essendo l'impianto eolico stato realizzato in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, in assenza di decreto di esproprio da parte del Comune di
San Giorgio la Molara ed in assenza di delega, autorizzazione e gestione, costituisse una mera costruzione di natura privata con conseguente assoggettamento alla normativa privatistica.
Alla luce di quanto esposto, e avevano chiesto, in particolare, la condanna della Parte_1 Parte_2
a) al ripristino delle distanze legali, in applicazione dell'art. 873 Controparte_1
c.c. e dell'art. 17 della “legge ponte” n.765/1967; b) all'arretramento o allo spostamento della costruzione dal confine ad una distanza di 50 metri, pari all'altezza della costruzione;
c) all'arretramento della base in c.a. della pagina 2 di 13 torre fino ad una distanza di 20 metri, come previsto dalle norme di attuazione al Piano Regolatore Generale del
Comune di San Giorgio la Molara;
d) all'abbattimento o alla demolizione della porzione di torre costituente il
“fronte” cadente sul fondo di essi attori e alla rimozione delle pale eoliche rotanti del traliccio per la parte invadente la colonna d'aria del loro fondo;
e) al risarcimento del danno pari al valore (euro 300.000,00) del manufatto illegittimamente realizzato ad altezza e a distanza illegali;
f) al risarcimento del danno per impedimento assoluto del diritto alla commercializzazione del fondo e al diritto di edificare sullo stesso;
g) al risarcimento del danno per minore o mancata utilizzazione del suolo;
h) al risarcimento dei danni patiti per i mancati redditi aggiuntivi in conseguenza dell'utilizzo illegittimo dell'area invasa da parte della società convenuta, danni da quantificare, tutti, nella misura da provare nel corso del giudizio anche a mezzo di ctu percipiente.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 2199/2021 impugnata in questa sede ha, innanzitutto, ritenuto infondate le eccezioni preliminari, sollevate dalla società convenuta, costituitasi in giudizio, concernenti l'asserito difetto di giurisdizione del G.O. nonchè la carenza di legittimazione attiva in capo a e a Parte_1 [...]
e di legittimazione passiva di essa convenuta (anche per non essere stata citata in giudizio la proprietaria Pt_2 del fondo su cui era stato realizzato l'impianto eolico in questione).
E, quanto al merito, ha rigettato, come detto, le domande attoree, sulla base della seguente motivazione:
“Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. 10/1991, l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, dunque le relative opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche. Ne deriva che il manufatto di cui è causa, pur essendo stato realizzato da un privato, in quanto strumentale alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, va ricondotto, luce di quanto disposto dall'art. 1 ultimo comma della legge 10 del 1991 e poi dall'art. 12 d.lgs. 383 del 2003, al genus delle opere pubbliche. Come chiarito dalla Corte di Cassazione SS.UU. 24410/2011, recentemente confermata da
Cass. ord. 13626/2021, alla luce di quanto disposto fin dalla legge 2248/1865 all. 4, fino a giungere all'art. 44 tu espropriazioni e 7 t.u. edilizia, il privato proprietario confinante che si dolga della violazione delle distanze delle costruzioni ha a sua disposizione solo la tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza inferiore a quella legale specificamente prevista dall'ordinamento a favore dei terzi titolari di immobili per i quali la realizzazione dell'opera pubblica su terreni altrui abbia arrecato un danno (in tale senso Cassazione, sezioni unite, n. 24410/2011). Ne deriva pertanto che le domande di riduzione in pristino e risarcimento dei danni per le ragioni ora esposte devono essere respinte. Per mera completezza, stante quanto affermato dalla corte di Cassazione nelle sentenze citate si rileva, in ordine alle doglianze relative alla occupazione del fondo attoreo ad opera dell'aereogeneratore con le pale eoliche nella fase di rotazione – rimarcata all'udienza di discussione odierna – che “il proprietario non può opporsi […] ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo” (così Cassazione n. 4664 del
28/02/2018), nel caso di specie dalla relazione del CTU risulta che le pale eoliche ruotano ad una altezza di circa 28 metri da
pagina 3 di 13 terra e parte attrice non ha allegato né provato il pregiudizio concreto che subisce per effetto della rotazione delle pale sul suo fondo”.
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e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti motivi.
Con il primo hanno sostenuto che il Tribunale, nel rigettare le domande da essi proposte, avesse commesso due macroscopici errori, consistenti, il primo, nell'aver qualificato la società convenuta quale “concessionaria” dell'Amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, pur non avendo la detta società mai rivestito tale qualità, ed il secondo nell'aver ricondotto l'aerogeneratore privato nel genus delle opere pubbliche, senza preventivamente indagare se a base della realizzazione della detta opera vi fosse un procedimento amministrativo che l'avesse resa tale, né indicando quali fossero gli atti da cui derivasse tale qualità ed il suo inserimento nella rete elettrica nazionale.
In particolare, secondo gli appellanti, il Tribunale di Benevento avrebbe errato nel far discendere la pubblica utilità dell'aerogeneratore dalla stessa legge 10/1991 e dall'art. 12 Dlgs. 387/2003, richiamando anche erroneamente, a sostegno di tale assunto, i principi affermati dalla sentenza n. 24410/2011 delle SS.UU. e dall'Ordinanza della Cassazione n. 13626/2021.
Ad avviso di e la L. n. 10/91, contrariamente a quanto erroneamente affermato Parte_1 Parte_2 dal Tribunale, non attribuirebbe un titolo pubblico, ex se, alle opere producenti energia da fonte alternativa, ma prevederebbe soltanto un iter specifico al fine di consentire alle amministrazioni di realizzare, mediante l'utilizzo della normativa in materia di espropriazione di pubblica utilità, le stesse opere.
In altri termini, secondo la tesi degli appellanti, e contrariamente a quanto affermato dalla Cassazione e dal
Tribunale di Benevento, non vi sarebbe alcuna equiparazione tra le opere private e quelle pubbliche realizzate ai sensi dell'art. 1 L. 10/91 e dell'art. 12 Dlgs. 387/2003, atteso che le dette norme stabilirebbero esclusivamente la possibilità per i proponenti di ricorrere alla procedura espropriativa ma non vieterebbero la realizzazione in forma privata dell'opera né stabilirebbero che dopo la loro realizzazione le dette opere diventino pubbliche, rimanendo, invece, di proprietà privata.
E hanno sostenuto che per stabilire se un'opera sia pubblica non sia sufficiente richiamare la legge 10/91, art. 1, ovvero il Dlgs. 387/03, art. 12, essendo invece necessario che vi sia a monte un provvedimento amministrativo
(nel caso di specie mancante), che la dichiari tale, così come previsto dall'art. 2 della Legge 2359/1865.
e hanno aggiunto che l'errore commesso dal Tribunale di Benevento fosse Parte_1 Parte_2 consistito comunque nell'aver considerato il fondo di essi attori “come fondo confinante estraneo”, pur essendo lo stesso stato direttamente inciso dalla torre eolica per mq 335, tant'è vero il Tribunale prima avrebbe dichiarato – secondo la tesi degli stessi appellanti- l'applicabilità dell'art. 44 DPR 327/01 per poi, contraddittoriamente, rigettare pagina 4 di 13 la domanda relativa all'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù della convenuta società a sorvolare con le pale eoliche il loro fondo, così non considerando che l'opera lo avesse occupato, invece, materialmente,
Ragion per cui, anche a volerla qualificare pubblica, a dire degli appellanti alcun richiamo all'art. 44 Dpr 327/03 sarebbe stato praticabile.
e hanno anche sostenuto che la sentenza n. 24410/2011 delle Sezioni Unite Parte_1 Parte_2 della Corte di Cassazione, i cui principi sono stati applicati dal giudice di prime cure, riguardasse esclusivamente un danno arrecato dalla costruzione dell'opera al confinante terzo e non fosse, pertanto, pertinente rispetto al caso di specie, essendo il fondo di essi attori direttamente, concretamente e materialmente inciso, nonché occupato, dalle pale eoliche.
e , a dimostrazione del fatto che alcun provvedimento amministrativo fosse Parte_1 Parte_2 intervenuto a conferire la natura di opera pubblica al contestato aerogeneratore, hanno poi dedotto: “1) alcun atto CP_ amministrativo di approvazione di elaborato progettuale relativo al fondo confinante è stato prodotto dalla , perché inesistente, a cui avrebbe potuto darsi valenza di dichiarazione di p.u. implicita che, in tema di energia elettrica da fonte eolica andava presentato alla Regione per la sua approvazione, ora ex art. 12 Dlgs 387/2003, allora inserito nei Piani
Regionali approvati ex art. 5 L. 10/1991, inesistenti nella Regione Campania;
2) nelle delibere del Comune di San Giorgio la
Molara non vi è traccia alcuna della dichiarazione di p.u. dell'opera per cui è causa, ovvero altro atto ad essa equiparato dalla legge, quale, a titolo esemplificativo l'approvazione del progetto della cd. “opera pubblica”. In dette delibere il Comune CP e la si limitano ad approvare la convenzione per regolare i rapporti esclusivamente economici tra la ed il CP_1
Comune stesso. In detti atti, infatti, non sono fissati nemmeno i termini per l'espropriazione e per l'esecuzione dei lavori né sono contemplate le particelle da espropriare ovvero da asservire né il fondo ove è stato realizzato l'aerogeneratore è indicato quale fondo da espropriare, al di là della loro nullità per mancata indicazione del capitolo di spesa a cui attingere per eventuali lavori, mai approvati.”.
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Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno anche lamentato che il mancato riconoscimento del risarcimento del danno fosse stato giustificato dal Tribunale di Benevento, erroneamente, sulla base dell'assenza di interesse di essi attori ad escludere che le pale ruotassero sul loro fondo, richiamando sul punto il principio enunciato dalla sentenza della Cassazione n. 4664/2018 e richiamando, al riguardo, le conclusioni del CTU, che aveva accertato che le pale eoliche ruotassero ad una altezza di circa 28 metri da terra, sostenendo che essi attori non avessero fornito alcuna prova del pregiudizio patito.
Secondo e , invece, il ragionamento del giudice di prime cure sarebbe stato Parte_1 Parte_2 doppiamente errato, sia perché il CTU non avrebbe mai affermato che le pale che ruotavano sul loro fondo non producessero un danno, sia perché essi attori non avevano omesso di fornire la prova di tale pregiudizio, quantificabile, in ogni caso, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
pagina 5 di 13 E, alla luce di quanto esposto, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2
“…accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande così come proposte in primo grado:
Condannarsi la convenuta società - in persona del legale rappresentante: a) al ripristino delle Controparte_1 distanze legali in applicazione dell'art. 873 c.c., dell'art. 17 della “legge ponte” 06/08/1967, n. 765; b) all'arretramento o allo spostamento della denunziata costruzione dal confine ad una distanza di 50 m., pari all'altezza della costruzione;
c) all'arretramento della base in c.a. della torre fino ad una distanza di 20 m., così come prevista dalle norme di attuazione al P.R.G. del Comune di San Giorgio la Molara;
d) all'abbattimento o demolizione di porzione della torre che, attraverso la sporgenza delle pale, ne costituiscono il “fronte” che cade sul fondo attoreo e quindi la rimozione delle pale eoliche rotanti del traliccio per la parte invadente la colonna d'aria del fondo;
e) a quel risarcimento del danno commisurato al valore del manufatto (€ 300.000,00) illegittimamente realizzato ad altezza illegale e a distanza non legale e non regolamentare;
f) al risarcimento del danno per l'inibizione, ovvero impedimento assoluto al diritto alla commercializzazione del fondo e al diritto di edificare sullo stesso;
g) al risarcimento del danno per minore o mancata utilizzazione del suolo;
h) al risarcimento danni per mancati redditi aggiuntivi, danno per utilizzo illegittimo dell'area invasa da parte della società CP_1 dal quale trae lucro di € 14.000,00 mensili pari ad € 168.000,00 annui, sfruttando impunemente a costo zero il fondo actoreo fino alla rimozione effettiva dell'opera; i) condannare la convenuta società I.V.P.C. al pagamento in favore degli istanti, a titolo di risarcimento dei danni tutti innanzi specificati e di quelli specificandi nella misura complessiva provata nel corso del giudizio in subordine a quelli determinati dalla consulenza tecnica;
- In subordine condannare la convenuta società al risarcimento dei danni medio tempore CP_1 patiti dal giugno 1997 all'effettiva rimozione nella misura di: per i danni per l'utilizzo illecito del fondo da parte della società € CP_1
350/anno, nonché € 34,43/ mese per mancati redditi aggiuntivi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione tra e Parte_3
Ivpc a tutt'oggi: € 5.703,54 al mese, il tutto oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo e fino al materiale ripristino delle distanze legali, così come dettagliatamente determinato dal C.T.P. ing. . Il tutto oltre l'arretramento dell'impianto (torre Persona_1 eolica) fino al rispetto delle distanze legali. - Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci anticipatario, ivi incluse le spese di CTU e di CTP.”.
Costituitasi in giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa depositata il 25.7.2022, la ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame proponendo, a Controparte_1 sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento.
Ha criticando, specificamente, la decisione del Tribunale in merito al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari da essa proposte e concernenti, in particolare, si ribadisce, il difetto di giurisdizione del g.o. e di legittimazione (attiva e passiva) delle parti del giudizio (anche in riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del fondo su cui è stato realizzato l'impianto eolico per cui è causa).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…chiedendo il rigetto dell'appello principale nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale così come articolatamente prospettato e, per l'effetto, annullarsi e/o riformarsi, per quanto di ragione, la sentenza n. 2199/2021 (resa dal Tribunale di Benevento inter partes nell'udienza del 29.10.2021) di cui in epigrafe.
Con ogni conseguenza di legge e con favore di spese e competenze del complessivo doppio grado di giudizio, previa revisione della relativa disciplina (anche per quanto attiene le spese di C.T.U.) così come disposta in prime cure, liquidandole e ponendole integralmente in capo agli attuali appellanti principali”.
Con ordinanza depositata il 20.9.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.12.2023.
pagina 6 di 13 Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto dell'11.10.2024 è stata fissata l'udienza del 27.5.2025.
E, con successivo decreto presidenziale depositato il 30.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per la detta udienza del 27.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023. Controparte_ Depositate tali note (il 23.5.2025 dalla difesa della e il 27.5.2025 dalla difesa di e Parte_1
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 27.5.2025, concedendo alle Parte_2 parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto da e da è infondato (con riferimento ad entrambi i Parte_1 Parte_2 motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico), avendo il Tribunale di Benevento fatto corretta applicazione dei condivisibili principi, più volti enucleati dalla
Suprema Corte (e anche dalla giurisprudenza di merito, anche di questa Corte;
cfr. App. Napoli, Sez. II,
28/09/2022, n. 3984, in banca dati “One legale”), con riferimento a fattispecie analoghe rispetto a quella in esame.
Ragion per cui, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 118, co.1, disp att. c.p.c., questa Corte non può che ribadire (riportandoli di seguito) i principi enucleati nei precedenti giurisprudenziali conformi alla decisione adottata dal giudice di prime cure.
Le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 873 c.c. e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta prima dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991 e successivamente dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sicchè è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/05/2021, n. 13626 che richiama Cass. civ., Sez. Unite,
21/11/2011, n. 24410; pronunce alle quali ha fatto riferimento il giudice di prime cure).
In definitiva, la necessità della dichiarazione di p.u. quale presupposto indefettibile di attribuzione del potere della P.A. di procedere alla espropriazione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche (L. n. 2359 del 1865, artt. 1 e 13; art. 42 Cost.; art. 1, All. 1 Convenzione EDU), è estranea alla fattispecie (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
19/05/2021, n. 13626 cit.; App. Napoli, Sez. II, 28/09/2022, n. 3984 cit.).
Il che esclude la fondatezza di quanto sostenuto dagli appellanti principali circa la necessità che, anche per le opere private realizzate, come nel caso di specie, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, fosse necessario un vero e proprio procedimento espropriativo e, dunque, a monte, una dichiarazione pagina 7 di 13 amministrativa espressa di pubblica utilità.
E va quindi ribadito che quando la società privata che abbia realizzato la pala eolica sia convenuta in giudizio
(come nel caso di specie) non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto (come tale responsabile del pregiudizio da questo causato, "staticamente", al terzo confinante), proprio la qualificazione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e l'equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del
2001), in considerazione dell'idoneità delle scelte compiute dall'autorità amministrativa in ordine all'ubicazione dell'opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d'intervenire sull'atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
Ord., 09/04/2024, n. 9448).
Inoltre, sempre ripercorrendo i precedenti specifici in subjecta materia, va anche evidenziato che la Suprema
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 696 del 9.1.2024, ha confermato la sentenza n.3108/2021 di questa Corte di appello che, in un caso analogo a quello in esame, aveva confermato, a sua volta, la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della società convenuta, per l'arretramento di una torre eolica installata da quest'ultima sul fondo vicino, lamentando che essa fosse stata posta a distanza inferiore da quella legale ed avesse invaso, per circa 870 mq. (nel caso di specie, si ribadisce, è stato lamentato che tale invasione fosse pari a mq. 450), lo spazio sovrastante il proprio immobile (doglianze sostanzialmente analoghe a quelle di e da nel presente giudizio). Parte_1 Parte_2
In tale occasione la Cassazione ha ribadito che la soluzione accolta dalla Corte di merito poggiasse sul dato indiscutibile che l'art. 1, comma 4, legge n. 10 del 1991 considera l'utilizzazione degli impianti di produzione di energia eolica "di pubblico interesse e di pubblica utilità", precisando che essi sono equiparati "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche" (qualificazione poi riprodotta nell'art. 12, comma 1, d. lgs n. 387 del 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27. 9. 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ritenendo che, alla luce di queste disposizioni, apparisse pienamente condivisibile l'affermazione della Corte di appello secondo cui la dichiarazione di pubblico interesse dell'uso delle fonti di energia rinnovabile, risultando chiaramente espressa dal legislatore, non richiedesse altro provvedimento formale né risentisse delle modalità di acquisizione dei suoli utilizzati per la pagina 8 di 13 realizzazione dei relativi impianti, che pertanto può avvenire anche mediante accordi con i privati proprietari (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/01/2024, n. 696).
Con la pronuncia da ultimo citata, inoltre, la Suprema Corte ha anche ritenuto infondata l'ulteriore doglianza, sollevata dalla parte ricorrente in quella sede (e che ha costituito, sostanzialmente, oggetto di un ulteriore aspetto compreso nel primo motivo di gravame anche nel presente giudizio), secondo cui non si sarebbe tenuto conto del fatto, in sede di merito, che l'impianto occupasse (mediante le pale eoliche) un'area sovrastante (in quel caso di circa 870 mq.).
In particolare la Corte di Cassazione ha condiviso quanto ritenuto dalla Corte di merito anche in relazione a tale doglianza (relativa, si ribadisce, all'occupazione dello spazio sovrastante mediante le pale eoliche), reputandola infondata sulla base delle medesime ragioni in precedenza esposte, ossia dell'impostazione della giurisprudenza di legittimità che, muovendo dalla premessa che l'impianto eolico sia sottoposto dalla legge alla disciplina delle opere di pubblico interesse ed utilità, ha affermato che la tutela riconosciuta al proprietario confinante, sia per la violazione delle norme sulle distanze legali della costruzione dal confine sia per l'invasione dello spazio aereo, consisterebbe, oltre ai rimedi amministrativi, soltanto (innanzi al giudice ordinario) nella reazione indennitaria che l'ordinamento prevede e consente, ossia quella di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, e, quindi, della successiva disposizione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/01/2024, n. 696 cit.).
Il che comporta, logicamente, l'infondatezza – sebbene integrando, sul punto, la motivazione del giudice di prime cure (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533) - anche del secondo motivo proposto dai , concernente l'asserita erroneità della decisione del Tribunale di Benevento di rigettare la Pt_1 domanda risarcitoria concernente, per l'appunto, l'asserito pregiudizio determinato dalla sussistenza delle pale eoliche che avrebbero invaso lo spazio aereo sovrastante il fondo di loro (degli attori/appellanti, si intende) proprietà.
In sostanza anche per tale lamentato pregiudizio, ove sussistente, non spetta agli attori/appellanti il risarcimento del danno (che presuppone un illecito) richiesto, bensì l'indennizzo (conseguente a responsabilità c.d. da atto lecito), di cui all'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, secondo cui “È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. La privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità…” (poi art. 44 del D.P.R. n.
327 del 2001, secondo cui “E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto…). pagina 9 di 13 ****
L'infondatezza (e, quindi, il rigetto) dell'appello principale proposto da e da Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, comporta l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dalla avverso la medesima sentenza. Controparte_2
Ciò ferma restando l'ammissibilità, in rito, di tale gravame incidentale, essendo stato proposto, si ribadisce, con comparsa di risposta depositata il 25.7.2022 e, quindi, nel rispetto del termine perentorio, ex artt. 343 e 166 c.p.c.
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie – trattandosi di giudizio introdotto prima del
28.2.2023- anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n.149/2022), di almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione per il 15.9.2022 (e poi differita, di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168- bis c.p.c., al 20.9.2022, ossia alla prima udienza successiva tenuta da questa Corte).
Deve escludersi, infatti - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti principali nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 15.9.2022 - che alla notificazione dell'appello principale abbia fatto seguito l'effetto
– ai fini della proposizione del gravame incidentale- di far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
Contrariamente a tale assunto non è, invero, inammissibile l'appello incidentale proposto dalla detta società per il solo fatto di essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'appello principale (che equivarrebbe, secondo la tesi richiamata dai detti appellanti – che hanno lamentato, sul punto, la violazione dell'art. 333 c.p.c.- alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del c.d. termine breve per proporre l'appello incidentale).
A fronte, invero, dell'impostazione giurisprudenziale alla quale hanno fatto riferimento gli appellanti principali
(richiamando Cass. civ., Sez. III, 07/02/2017, n. 3129 e Cass. civ., Sez. III, 14/10/2021, n. 28131; cfr. anche, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/08/2022, n. 24564) – secondo cui la notificazione dell'impugnazione equivarrebbe, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, che dovrebbe conseguentemente esser rispettato dal destinatario allorché questi proponga gravame incidentale nei confronti della stessa sentenza – questa Corte ritiene maggiormente condivisibile un altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione;
la pretesa equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza non trova sostegno nel capoverso dell'art. 326 c.p.c., in quanto detto capoverso si riferisce al caso di processo con pluralità di parti su cause scindibili, in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/11/2024, n.
30031 che richiama anche Cass. civ., Sez. Unite, 04/03/2019, n. 6278; cfr. anche Cass. civ. Sez. II, Ord.,
15/12/2023, n. 35164; Sez. III, Ord., 20/04/2023, n. 10699; Sez. III, 24/10/2022, n. 31346; Sez. VI - 2, Ord. pagina 10 di 13 04/12/2018, n. 31251; Sez. III, 05/08/2010, n. 18184).
Fatta questa premessa, va ancora detto che, le eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione del g.o. adìto; carenza di legittimazione attiva/passiva, anche con riferimento alla mancata partecipazione della proprietaria del Controparte_ fondo su cui è stato realizzato l'impianto in questione) sollevate dalla in primo grado e ritenute espressamente infondate dal Tribunale di Benevento, correttamente erano state oggetto di gravame incidentale da parte della detta società (anziché di mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), pur essendo essa risultata totalmente vittoriosa, nel merito, rispetto alle domande proposte dalla controparte.
Ed infatti, secondo una condivisibile impostazione della Suprema Corte, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica.
Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi sia la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (cfr. Cass. civ., Sez. V, 02/02/2023, n. 3277; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/02/2025, n.
5118; Sez. II, 08/01/2025, n. 401; Sez. II, Ord., 14/09/2023, n. 26583; Sez. lavoro, Ord., 09/01/2023, n. 299 Sez.
III, 11/02/2021, n. 3570; Sez. V, Ord., 15/07/2021, n. 20315; cfr., inoltre, nello stesso senso, anche se con riferimento specifico all'impugnazione incidentale quale mezzo di reazione idoneo a far riemergere una questione processuale oggetto di decisione implicita, Cass. civ., Sez. Unite, 29/08/2025, n. 24172). Controparte_ Tuttavia l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) della ad impugnare, in via incidentale, la sentenza n.
2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, era evidentemente condizionato (essendo la stessa, si ribadisce, totalmente vittoriosa, nel merito, in primo grado) all'accoglimento dell'appello principale e, dunque, all'eventualità che questa Corte riconoscesse la fondatezza delle domande formulate dagli attori ( e Parte_1 [...]
). Pt_2
Il che, però, non è avvenuto, con conseguente assorbimento di ogni valutazione, nel merito, dell'appello incidentale.
A tal proposito questa Corte osserva quanto segue.
Deve ravvisarsi quale "parte interessata" all'impugnazione anche quella vittoriosa nel merito ma soccombente in relazione ad eccezioni litis ingressum impedientes (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 16/10/2008, n. 25246; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/04/2025, n. 10703).
In altri termini, anche la parte soccombente solo virtualmente, rispetto ad un'eccezione di rito, risultata poi vittoriosa nel merito, è titolare di un interesse ad impugnare la sentenza, che è però quiescente e condizionato. pagina 11 di 13 Esso, infatti, si attualizza solo in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione principale, che esiti in una riforma della sentenza del primo giudice, comportando un sovvertimento degli esiti della controversia nel merito.
Il condizionamento dell'impugnazione incidentale promossa dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, veicola l'interesse ad impugnare e consente ad esso di attualizzarsi (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 29/08/2025, n. 24172 cit.).
****
Al rigetto dell'appello proposto da e da segue la condanna degli stessi al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della Controparte_2
in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
[...]
In particolare, i compensi spettanti alla società appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellato stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, da calcolare comunque anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n.
12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00, tenuto conto del valore della causa, avendo gli appellanti chiesto, a titolo risarcitorio, innanzitutto, una somma determinata, pari ad euro 300.000,00.
Ed infatti, sebbene essi abbiano domandato anche “il pagamento in favore degli istanti, a titolo di risarcimento dei danni tutti innanzi specificati e di quelli specificandi nella misura complessiva provata nel corso del giudizio in subordine a quelli determinati dalla consulenza tecnica;
”, non può essere applicato lo scaglione (inferiore), sino ad euro 260.000,00, previsto per le cause di valore indeterminabile dall'art. 5, co.6, del detto decreto n.55/2014 (non trattandosi di causa di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili,, ai sensi dell'ultimo inciso di tale disposizione), posto che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito, di recente, che, in caso di rigetto integrale della domanda, la clausola che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo ma contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” o similare, può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile soltanto laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore (ma non è il caso di specie), a quella consentita in base alla quantificazione espressa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025,
n. 20805). pagina 12 di 13 ****
Sussistono, infine, quanto all'appello principale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2012/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da e da avverso la sentenza n. 2199/2021 Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 29.10.2021.
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2 avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 29.10.2021.
3. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore della Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi Controparte_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.059,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello
(principale) proposto.
Napoli, 19.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2012 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Rodolfo Crisci e Fabrizio Crisci.
- APPELLANTI -
e
; p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Vito.
- APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
29.10.2021, in tema di distanze legali dal confine;
risarcimento del danno”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il Controparte_ 23.5.2025 dalla difesa della e il 27.5.2025 dalla difesa di e . Parte_1 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 13 e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato, a mezzo PEC, il 29.4.2022), la proponendo appello Controparte_2 avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 29.10.2021.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Benevento ha rigettato le domande avanzate da e Parte_1 [...]
(compensando le spese processuali e disponendo che le spese di c.t.u. fossero, sul piano dei rapporti Pt_2 interni, definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna) i quali, convenendo in giudizio la avevano dedotto: Controparte_1
Di essere proprietari del fondo sito in San Giorgio La Molara alla c.da Monte Cavolo, in catasto al foglio 2, p.lla
71, confinante con il fondo di proprietà di (in catasto al fg. 2, p.lla 70); che il loro fondo era Parte_3 inquadrato nel comprensorio della dorsale Appenninica della Campania in Provincia di Benevento, idonea all'installazione di aereogeneratori per la produzione di energia elettrica da fonte eolica (pale eoliche) e, quindi, prescelta dai “competitor” per la commercializzazione delle aree idonee alla costruzione-installazione di impianti Controparte_ eolici;
che la assunta la qualità di superficiaria, in virtù in un contratto stipulato dalla confinante
(contratto avente natura mista di contratto di locazione, costitutivo di una servitù e di un Parte_3 diritto di superficie) ed ottenuta dal Comune di San Giorgio La Molara la concessione edilizia, aveva costruito nella proprietà della concedente, lungo la linea confinaria con il loro fondo, una torre in ferro alta 50 m. fissata su basi di cemento armato interrate con elevazione dal suolo di circa m.2, sulla sommità della quale erano state montate le turbine elettriche azionate, ciascuna, da tre pale eoliche stabilmente incorporate nella torre, con braccia lunghe
22,50 m, girevoli a 360° a seconda della direzione del vento;
che tale torre, incorporata nella zonetta di terreno con la base di cemento, costituiva un'unità costruttiva realizzata ad una distanza non legale e non regolamentare dalla loro proprietà ed invadeva, con la proiezione delle pale, una superficie della loro proprietà di mq. 450; che essi attori intendevano esercitare l'actio negatoria servitutis nei confronti della convenuta, proprietaria (sebbene temporaneamente) della particella 343 (ex 70) di mq 120, su cui aveva costruito l'aereogeneratore, in violazione delle distanze dal confine, al fine di ottenere la demolizione e/o l'arretramento di tale aerogeneratore e il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della relativa installazione;
che, essendo l'impianto eolico stato realizzato in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, in assenza di decreto di esproprio da parte del Comune di
San Giorgio la Molara ed in assenza di delega, autorizzazione e gestione, costituisse una mera costruzione di natura privata con conseguente assoggettamento alla normativa privatistica.
Alla luce di quanto esposto, e avevano chiesto, in particolare, la condanna della Parte_1 Parte_2
a) al ripristino delle distanze legali, in applicazione dell'art. 873 Controparte_1
c.c. e dell'art. 17 della “legge ponte” n.765/1967; b) all'arretramento o allo spostamento della costruzione dal confine ad una distanza di 50 metri, pari all'altezza della costruzione;
c) all'arretramento della base in c.a. della pagina 2 di 13 torre fino ad una distanza di 20 metri, come previsto dalle norme di attuazione al Piano Regolatore Generale del
Comune di San Giorgio la Molara;
d) all'abbattimento o alla demolizione della porzione di torre costituente il
“fronte” cadente sul fondo di essi attori e alla rimozione delle pale eoliche rotanti del traliccio per la parte invadente la colonna d'aria del loro fondo;
e) al risarcimento del danno pari al valore (euro 300.000,00) del manufatto illegittimamente realizzato ad altezza e a distanza illegali;
f) al risarcimento del danno per impedimento assoluto del diritto alla commercializzazione del fondo e al diritto di edificare sullo stesso;
g) al risarcimento del danno per minore o mancata utilizzazione del suolo;
h) al risarcimento dei danni patiti per i mancati redditi aggiuntivi in conseguenza dell'utilizzo illegittimo dell'area invasa da parte della società convenuta, danni da quantificare, tutti, nella misura da provare nel corso del giudizio anche a mezzo di ctu percipiente.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 2199/2021 impugnata in questa sede ha, innanzitutto, ritenuto infondate le eccezioni preliminari, sollevate dalla società convenuta, costituitasi in giudizio, concernenti l'asserito difetto di giurisdizione del G.O. nonchè la carenza di legittimazione attiva in capo a e a Parte_1 [...]
e di legittimazione passiva di essa convenuta (anche per non essere stata citata in giudizio la proprietaria Pt_2 del fondo su cui era stato realizzato l'impianto eolico in questione).
E, quanto al merito, ha rigettato, come detto, le domande attoree, sulla base della seguente motivazione:
“Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. 10/1991, l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, dunque le relative opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche. Ne deriva che il manufatto di cui è causa, pur essendo stato realizzato da un privato, in quanto strumentale alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, va ricondotto, luce di quanto disposto dall'art. 1 ultimo comma della legge 10 del 1991 e poi dall'art. 12 d.lgs. 383 del 2003, al genus delle opere pubbliche. Come chiarito dalla Corte di Cassazione SS.UU. 24410/2011, recentemente confermata da
Cass. ord. 13626/2021, alla luce di quanto disposto fin dalla legge 2248/1865 all. 4, fino a giungere all'art. 44 tu espropriazioni e 7 t.u. edilizia, il privato proprietario confinante che si dolga della violazione delle distanze delle costruzioni ha a sua disposizione solo la tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza inferiore a quella legale specificamente prevista dall'ordinamento a favore dei terzi titolari di immobili per i quali la realizzazione dell'opera pubblica su terreni altrui abbia arrecato un danno (in tale senso Cassazione, sezioni unite, n. 24410/2011). Ne deriva pertanto che le domande di riduzione in pristino e risarcimento dei danni per le ragioni ora esposte devono essere respinte. Per mera completezza, stante quanto affermato dalla corte di Cassazione nelle sentenze citate si rileva, in ordine alle doglianze relative alla occupazione del fondo attoreo ad opera dell'aereogeneratore con le pale eoliche nella fase di rotazione – rimarcata all'udienza di discussione odierna – che “il proprietario non può opporsi […] ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo” (così Cassazione n. 4664 del
28/02/2018), nel caso di specie dalla relazione del CTU risulta che le pale eoliche ruotano ad una altezza di circa 28 metri da
pagina 3 di 13 terra e parte attrice non ha allegato né provato il pregiudizio concreto che subisce per effetto della rotazione delle pale sul suo fondo”.
****
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti motivi.
Con il primo hanno sostenuto che il Tribunale, nel rigettare le domande da essi proposte, avesse commesso due macroscopici errori, consistenti, il primo, nell'aver qualificato la società convenuta quale “concessionaria” dell'Amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, pur non avendo la detta società mai rivestito tale qualità, ed il secondo nell'aver ricondotto l'aerogeneratore privato nel genus delle opere pubbliche, senza preventivamente indagare se a base della realizzazione della detta opera vi fosse un procedimento amministrativo che l'avesse resa tale, né indicando quali fossero gli atti da cui derivasse tale qualità ed il suo inserimento nella rete elettrica nazionale.
In particolare, secondo gli appellanti, il Tribunale di Benevento avrebbe errato nel far discendere la pubblica utilità dell'aerogeneratore dalla stessa legge 10/1991 e dall'art. 12 Dlgs. 387/2003, richiamando anche erroneamente, a sostegno di tale assunto, i principi affermati dalla sentenza n. 24410/2011 delle SS.UU. e dall'Ordinanza della Cassazione n. 13626/2021.
Ad avviso di e la L. n. 10/91, contrariamente a quanto erroneamente affermato Parte_1 Parte_2 dal Tribunale, non attribuirebbe un titolo pubblico, ex se, alle opere producenti energia da fonte alternativa, ma prevederebbe soltanto un iter specifico al fine di consentire alle amministrazioni di realizzare, mediante l'utilizzo della normativa in materia di espropriazione di pubblica utilità, le stesse opere.
In altri termini, secondo la tesi degli appellanti, e contrariamente a quanto affermato dalla Cassazione e dal
Tribunale di Benevento, non vi sarebbe alcuna equiparazione tra le opere private e quelle pubbliche realizzate ai sensi dell'art. 1 L. 10/91 e dell'art. 12 Dlgs. 387/2003, atteso che le dette norme stabilirebbero esclusivamente la possibilità per i proponenti di ricorrere alla procedura espropriativa ma non vieterebbero la realizzazione in forma privata dell'opera né stabilirebbero che dopo la loro realizzazione le dette opere diventino pubbliche, rimanendo, invece, di proprietà privata.
E hanno sostenuto che per stabilire se un'opera sia pubblica non sia sufficiente richiamare la legge 10/91, art. 1, ovvero il Dlgs. 387/03, art. 12, essendo invece necessario che vi sia a monte un provvedimento amministrativo
(nel caso di specie mancante), che la dichiari tale, così come previsto dall'art. 2 della Legge 2359/1865.
e hanno aggiunto che l'errore commesso dal Tribunale di Benevento fosse Parte_1 Parte_2 consistito comunque nell'aver considerato il fondo di essi attori “come fondo confinante estraneo”, pur essendo lo stesso stato direttamente inciso dalla torre eolica per mq 335, tant'è vero il Tribunale prima avrebbe dichiarato – secondo la tesi degli stessi appellanti- l'applicabilità dell'art. 44 DPR 327/01 per poi, contraddittoriamente, rigettare pagina 4 di 13 la domanda relativa all'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù della convenuta società a sorvolare con le pale eoliche il loro fondo, così non considerando che l'opera lo avesse occupato, invece, materialmente,
Ragion per cui, anche a volerla qualificare pubblica, a dire degli appellanti alcun richiamo all'art. 44 Dpr 327/03 sarebbe stato praticabile.
e hanno anche sostenuto che la sentenza n. 24410/2011 delle Sezioni Unite Parte_1 Parte_2 della Corte di Cassazione, i cui principi sono stati applicati dal giudice di prime cure, riguardasse esclusivamente un danno arrecato dalla costruzione dell'opera al confinante terzo e non fosse, pertanto, pertinente rispetto al caso di specie, essendo il fondo di essi attori direttamente, concretamente e materialmente inciso, nonché occupato, dalle pale eoliche.
e , a dimostrazione del fatto che alcun provvedimento amministrativo fosse Parte_1 Parte_2 intervenuto a conferire la natura di opera pubblica al contestato aerogeneratore, hanno poi dedotto: “1) alcun atto CP_ amministrativo di approvazione di elaborato progettuale relativo al fondo confinante è stato prodotto dalla , perché inesistente, a cui avrebbe potuto darsi valenza di dichiarazione di p.u. implicita che, in tema di energia elettrica da fonte eolica andava presentato alla Regione per la sua approvazione, ora ex art. 12 Dlgs 387/2003, allora inserito nei Piani
Regionali approvati ex art. 5 L. 10/1991, inesistenti nella Regione Campania;
2) nelle delibere del Comune di San Giorgio la
Molara non vi è traccia alcuna della dichiarazione di p.u. dell'opera per cui è causa, ovvero altro atto ad essa equiparato dalla legge, quale, a titolo esemplificativo l'approvazione del progetto della cd. “opera pubblica”. In dette delibere il Comune CP e la si limitano ad approvare la convenzione per regolare i rapporti esclusivamente economici tra la ed il CP_1
Comune stesso. In detti atti, infatti, non sono fissati nemmeno i termini per l'espropriazione e per l'esecuzione dei lavori né sono contemplate le particelle da espropriare ovvero da asservire né il fondo ove è stato realizzato l'aerogeneratore è indicato quale fondo da espropriare, al di là della loro nullità per mancata indicazione del capitolo di spesa a cui attingere per eventuali lavori, mai approvati.”.
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Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno anche lamentato che il mancato riconoscimento del risarcimento del danno fosse stato giustificato dal Tribunale di Benevento, erroneamente, sulla base dell'assenza di interesse di essi attori ad escludere che le pale ruotassero sul loro fondo, richiamando sul punto il principio enunciato dalla sentenza della Cassazione n. 4664/2018 e richiamando, al riguardo, le conclusioni del CTU, che aveva accertato che le pale eoliche ruotassero ad una altezza di circa 28 metri da terra, sostenendo che essi attori non avessero fornito alcuna prova del pregiudizio patito.
Secondo e , invece, il ragionamento del giudice di prime cure sarebbe stato Parte_1 Parte_2 doppiamente errato, sia perché il CTU non avrebbe mai affermato che le pale che ruotavano sul loro fondo non producessero un danno, sia perché essi attori non avevano omesso di fornire la prova di tale pregiudizio, quantificabile, in ogni caso, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
pagina 5 di 13 E, alla luce di quanto esposto, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1 Parte_2
“…accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande così come proposte in primo grado:
Condannarsi la convenuta società - in persona del legale rappresentante: a) al ripristino delle Controparte_1 distanze legali in applicazione dell'art. 873 c.c., dell'art. 17 della “legge ponte” 06/08/1967, n. 765; b) all'arretramento o allo spostamento della denunziata costruzione dal confine ad una distanza di 50 m., pari all'altezza della costruzione;
c) all'arretramento della base in c.a. della torre fino ad una distanza di 20 m., così come prevista dalle norme di attuazione al P.R.G. del Comune di San Giorgio la Molara;
d) all'abbattimento o demolizione di porzione della torre che, attraverso la sporgenza delle pale, ne costituiscono il “fronte” che cade sul fondo attoreo e quindi la rimozione delle pale eoliche rotanti del traliccio per la parte invadente la colonna d'aria del fondo;
e) a quel risarcimento del danno commisurato al valore del manufatto (€ 300.000,00) illegittimamente realizzato ad altezza illegale e a distanza non legale e non regolamentare;
f) al risarcimento del danno per l'inibizione, ovvero impedimento assoluto al diritto alla commercializzazione del fondo e al diritto di edificare sullo stesso;
g) al risarcimento del danno per minore o mancata utilizzazione del suolo;
h) al risarcimento danni per mancati redditi aggiuntivi, danno per utilizzo illegittimo dell'area invasa da parte della società CP_1 dal quale trae lucro di € 14.000,00 mensili pari ad € 168.000,00 annui, sfruttando impunemente a costo zero il fondo actoreo fino alla rimozione effettiva dell'opera; i) condannare la convenuta società I.V.P.C. al pagamento in favore degli istanti, a titolo di risarcimento dei danni tutti innanzi specificati e di quelli specificandi nella misura complessiva provata nel corso del giudizio in subordine a quelli determinati dalla consulenza tecnica;
- In subordine condannare la convenuta società al risarcimento dei danni medio tempore CP_1 patiti dal giugno 1997 all'effettiva rimozione nella misura di: per i danni per l'utilizzo illecito del fondo da parte della società € CP_1
350/anno, nonché € 34,43/ mese per mancati redditi aggiuntivi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione tra e Parte_3
Ivpc a tutt'oggi: € 5.703,54 al mese, il tutto oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo e fino al materiale ripristino delle distanze legali, così come dettagliatamente determinato dal C.T.P. ing. . Il tutto oltre l'arretramento dell'impianto (torre Persona_1 eolica) fino al rispetto delle distanze legali. - Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio con attribuzione all'avv. Fabrizio Crisci anticipatario, ivi incluse le spese di CTU e di CTP.”.
Costituitasi in giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa depositata il 25.7.2022, la ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame proponendo, a Controparte_1 sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento.
Ha criticando, specificamente, la decisione del Tribunale in merito al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari da essa proposte e concernenti, in particolare, si ribadisce, il difetto di giurisdizione del g.o. e di legittimazione (attiva e passiva) delle parti del giudizio (anche in riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del fondo su cui è stato realizzato l'impianto eolico per cui è causa).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…chiedendo il rigetto dell'appello principale nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale così come articolatamente prospettato e, per l'effetto, annullarsi e/o riformarsi, per quanto di ragione, la sentenza n. 2199/2021 (resa dal Tribunale di Benevento inter partes nell'udienza del 29.10.2021) di cui in epigrafe.
Con ogni conseguenza di legge e con favore di spese e competenze del complessivo doppio grado di giudizio, previa revisione della relativa disciplina (anche per quanto attiene le spese di C.T.U.) così come disposta in prime cure, liquidandole e ponendole integralmente in capo agli attuali appellanti principali”.
Con ordinanza depositata il 20.9.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.12.2023.
pagina 6 di 13 Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto dell'11.10.2024 è stata fissata l'udienza del 27.5.2025.
E, con successivo decreto presidenziale depositato il 30.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per la detta udienza del 27.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023. Controparte_ Depositate tali note (il 23.5.2025 dalla difesa della e il 27.5.2025 dalla difesa di e Parte_1
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 27.5.2025, concedendo alle Parte_2 parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto da e da è infondato (con riferimento ad entrambi i Parte_1 Parte_2 motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico), avendo il Tribunale di Benevento fatto corretta applicazione dei condivisibili principi, più volti enucleati dalla
Suprema Corte (e anche dalla giurisprudenza di merito, anche di questa Corte;
cfr. App. Napoli, Sez. II,
28/09/2022, n. 3984, in banca dati “One legale”), con riferimento a fattispecie analoghe rispetto a quella in esame.
Ragion per cui, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 118, co.1, disp att. c.p.c., questa Corte non può che ribadire (riportandoli di seguito) i principi enucleati nei precedenti giurisprudenziali conformi alla decisione adottata dal giudice di prime cure.
Le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 873 c.c. e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta prima dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991 e successivamente dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sicchè è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/05/2021, n. 13626 che richiama Cass. civ., Sez. Unite,
21/11/2011, n. 24410; pronunce alle quali ha fatto riferimento il giudice di prime cure).
In definitiva, la necessità della dichiarazione di p.u. quale presupposto indefettibile di attribuzione del potere della P.A. di procedere alla espropriazione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche (L. n. 2359 del 1865, artt. 1 e 13; art. 42 Cost.; art. 1, All. 1 Convenzione EDU), è estranea alla fattispecie (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
19/05/2021, n. 13626 cit.; App. Napoli, Sez. II, 28/09/2022, n. 3984 cit.).
Il che esclude la fondatezza di quanto sostenuto dagli appellanti principali circa la necessità che, anche per le opere private realizzate, come nel caso di specie, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, fosse necessario un vero e proprio procedimento espropriativo e, dunque, a monte, una dichiarazione pagina 7 di 13 amministrativa espressa di pubblica utilità.
E va quindi ribadito che quando la società privata che abbia realizzato la pala eolica sia convenuta in giudizio
(come nel caso di specie) non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto (come tale responsabile del pregiudizio da questo causato, "staticamente", al terzo confinante), proprio la qualificazione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e l'equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del
2001), in considerazione dell'idoneità delle scelte compiute dall'autorità amministrativa in ordine all'ubicazione dell'opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d'intervenire sull'atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
Ord., 09/04/2024, n. 9448).
Inoltre, sempre ripercorrendo i precedenti specifici in subjecta materia, va anche evidenziato che la Suprema
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 696 del 9.1.2024, ha confermato la sentenza n.3108/2021 di questa Corte di appello che, in un caso analogo a quello in esame, aveva confermato, a sua volta, la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della società convenuta, per l'arretramento di una torre eolica installata da quest'ultima sul fondo vicino, lamentando che essa fosse stata posta a distanza inferiore da quella legale ed avesse invaso, per circa 870 mq. (nel caso di specie, si ribadisce, è stato lamentato che tale invasione fosse pari a mq. 450), lo spazio sovrastante il proprio immobile (doglianze sostanzialmente analoghe a quelle di e da nel presente giudizio). Parte_1 Parte_2
In tale occasione la Cassazione ha ribadito che la soluzione accolta dalla Corte di merito poggiasse sul dato indiscutibile che l'art. 1, comma 4, legge n. 10 del 1991 considera l'utilizzazione degli impianti di produzione di energia eolica "di pubblico interesse e di pubblica utilità", precisando che essi sono equiparati "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche" (qualificazione poi riprodotta nell'art. 12, comma 1, d. lgs n. 387 del 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27. 9. 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ritenendo che, alla luce di queste disposizioni, apparisse pienamente condivisibile l'affermazione della Corte di appello secondo cui la dichiarazione di pubblico interesse dell'uso delle fonti di energia rinnovabile, risultando chiaramente espressa dal legislatore, non richiedesse altro provvedimento formale né risentisse delle modalità di acquisizione dei suoli utilizzati per la pagina 8 di 13 realizzazione dei relativi impianti, che pertanto può avvenire anche mediante accordi con i privati proprietari (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/01/2024, n. 696).
Con la pronuncia da ultimo citata, inoltre, la Suprema Corte ha anche ritenuto infondata l'ulteriore doglianza, sollevata dalla parte ricorrente in quella sede (e che ha costituito, sostanzialmente, oggetto di un ulteriore aspetto compreso nel primo motivo di gravame anche nel presente giudizio), secondo cui non si sarebbe tenuto conto del fatto, in sede di merito, che l'impianto occupasse (mediante le pale eoliche) un'area sovrastante (in quel caso di circa 870 mq.).
In particolare la Corte di Cassazione ha condiviso quanto ritenuto dalla Corte di merito anche in relazione a tale doglianza (relativa, si ribadisce, all'occupazione dello spazio sovrastante mediante le pale eoliche), reputandola infondata sulla base delle medesime ragioni in precedenza esposte, ossia dell'impostazione della giurisprudenza di legittimità che, muovendo dalla premessa che l'impianto eolico sia sottoposto dalla legge alla disciplina delle opere di pubblico interesse ed utilità, ha affermato che la tutela riconosciuta al proprietario confinante, sia per la violazione delle norme sulle distanze legali della costruzione dal confine sia per l'invasione dello spazio aereo, consisterebbe, oltre ai rimedi amministrativi, soltanto (innanzi al giudice ordinario) nella reazione indennitaria che l'ordinamento prevede e consente, ossia quella di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, e, quindi, della successiva disposizione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/01/2024, n. 696 cit.).
Il che comporta, logicamente, l'infondatezza – sebbene integrando, sul punto, la motivazione del giudice di prime cure (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533) - anche del secondo motivo proposto dai , concernente l'asserita erroneità della decisione del Tribunale di Benevento di rigettare la Pt_1 domanda risarcitoria concernente, per l'appunto, l'asserito pregiudizio determinato dalla sussistenza delle pale eoliche che avrebbero invaso lo spazio aereo sovrastante il fondo di loro (degli attori/appellanti, si intende) proprietà.
In sostanza anche per tale lamentato pregiudizio, ove sussistente, non spetta agli attori/appellanti il risarcimento del danno (che presuppone un illecito) richiesto, bensì l'indennizzo (conseguente a responsabilità c.d. da atto lecito), di cui all'art. 46 della L. n. 2359 del 1865, secondo cui “È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. La privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità…” (poi art. 44 del D.P.R. n.
327 del 2001, secondo cui “E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto…). pagina 9 di 13 ****
L'infondatezza (e, quindi, il rigetto) dell'appello principale proposto da e da Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, comporta l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dalla avverso la medesima sentenza. Controparte_2
Ciò ferma restando l'ammissibilità, in rito, di tale gravame incidentale, essendo stato proposto, si ribadisce, con comparsa di risposta depositata il 25.7.2022 e, quindi, nel rispetto del termine perentorio, ex artt. 343 e 166 c.p.c.
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie – trattandosi di giudizio introdotto prima del
28.2.2023- anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n.149/2022), di almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione per il 15.9.2022 (e poi differita, di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168- bis c.p.c., al 20.9.2022, ossia alla prima udienza successiva tenuta da questa Corte).
Deve escludersi, infatti - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti principali nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 15.9.2022 - che alla notificazione dell'appello principale abbia fatto seguito l'effetto
– ai fini della proposizione del gravame incidentale- di far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
Contrariamente a tale assunto non è, invero, inammissibile l'appello incidentale proposto dalla detta società per il solo fatto di essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'appello principale (che equivarrebbe, secondo la tesi richiamata dai detti appellanti – che hanno lamentato, sul punto, la violazione dell'art. 333 c.p.c.- alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del c.d. termine breve per proporre l'appello incidentale).
A fronte, invero, dell'impostazione giurisprudenziale alla quale hanno fatto riferimento gli appellanti principali
(richiamando Cass. civ., Sez. III, 07/02/2017, n. 3129 e Cass. civ., Sez. III, 14/10/2021, n. 28131; cfr. anche, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/08/2022, n. 24564) – secondo cui la notificazione dell'impugnazione equivarrebbe, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, che dovrebbe conseguentemente esser rispettato dal destinatario allorché questi proponga gravame incidentale nei confronti della stessa sentenza – questa Corte ritiene maggiormente condivisibile un altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione;
la pretesa equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza non trova sostegno nel capoverso dell'art. 326 c.p.c., in quanto detto capoverso si riferisce al caso di processo con pluralità di parti su cause scindibili, in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/11/2024, n.
30031 che richiama anche Cass. civ., Sez. Unite, 04/03/2019, n. 6278; cfr. anche Cass. civ. Sez. II, Ord.,
15/12/2023, n. 35164; Sez. III, Ord., 20/04/2023, n. 10699; Sez. III, 24/10/2022, n. 31346; Sez. VI - 2, Ord. pagina 10 di 13 04/12/2018, n. 31251; Sez. III, 05/08/2010, n. 18184).
Fatta questa premessa, va ancora detto che, le eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione del g.o. adìto; carenza di legittimazione attiva/passiva, anche con riferimento alla mancata partecipazione della proprietaria del Controparte_ fondo su cui è stato realizzato l'impianto in questione) sollevate dalla in primo grado e ritenute espressamente infondate dal Tribunale di Benevento, correttamente erano state oggetto di gravame incidentale da parte della detta società (anziché di mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), pur essendo essa risultata totalmente vittoriosa, nel merito, rispetto alle domande proposte dalla controparte.
Ed infatti, secondo una condivisibile impostazione della Suprema Corte, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica.
Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi sia la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (cfr. Cass. civ., Sez. V, 02/02/2023, n. 3277; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/02/2025, n.
5118; Sez. II, 08/01/2025, n. 401; Sez. II, Ord., 14/09/2023, n. 26583; Sez. lavoro, Ord., 09/01/2023, n. 299 Sez.
III, 11/02/2021, n. 3570; Sez. V, Ord., 15/07/2021, n. 20315; cfr., inoltre, nello stesso senso, anche se con riferimento specifico all'impugnazione incidentale quale mezzo di reazione idoneo a far riemergere una questione processuale oggetto di decisione implicita, Cass. civ., Sez. Unite, 29/08/2025, n. 24172). Controparte_ Tuttavia l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) della ad impugnare, in via incidentale, la sentenza n.
2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, era evidentemente condizionato (essendo la stessa, si ribadisce, totalmente vittoriosa, nel merito, in primo grado) all'accoglimento dell'appello principale e, dunque, all'eventualità che questa Corte riconoscesse la fondatezza delle domande formulate dagli attori ( e Parte_1 [...]
). Pt_2
Il che, però, non è avvenuto, con conseguente assorbimento di ogni valutazione, nel merito, dell'appello incidentale.
A tal proposito questa Corte osserva quanto segue.
Deve ravvisarsi quale "parte interessata" all'impugnazione anche quella vittoriosa nel merito ma soccombente in relazione ad eccezioni litis ingressum impedientes (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 16/10/2008, n. 25246; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/04/2025, n. 10703).
In altri termini, anche la parte soccombente solo virtualmente, rispetto ad un'eccezione di rito, risultata poi vittoriosa nel merito, è titolare di un interesse ad impugnare la sentenza, che è però quiescente e condizionato. pagina 11 di 13 Esso, infatti, si attualizza solo in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione principale, che esiti in una riforma della sentenza del primo giudice, comportando un sovvertimento degli esiti della controversia nel merito.
Il condizionamento dell'impugnazione incidentale promossa dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, veicola l'interesse ad impugnare e consente ad esso di attualizzarsi (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 29/08/2025, n. 24172 cit.).
****
Al rigetto dell'appello proposto da e da segue la condanna degli stessi al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della Controparte_2
in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
[...]
In particolare, i compensi spettanti alla società appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellato stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, da calcolare comunque anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n.
12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00, tenuto conto del valore della causa, avendo gli appellanti chiesto, a titolo risarcitorio, innanzitutto, una somma determinata, pari ad euro 300.000,00.
Ed infatti, sebbene essi abbiano domandato anche “il pagamento in favore degli istanti, a titolo di risarcimento dei danni tutti innanzi specificati e di quelli specificandi nella misura complessiva provata nel corso del giudizio in subordine a quelli determinati dalla consulenza tecnica;
”, non può essere applicato lo scaglione (inferiore), sino ad euro 260.000,00, previsto per le cause di valore indeterminabile dall'art. 5, co.6, del detto decreto n.55/2014 (non trattandosi di causa di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili,, ai sensi dell'ultimo inciso di tale disposizione), posto che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito, di recente, che, in caso di rigetto integrale della domanda, la clausola che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo ma contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” o similare, può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile soltanto laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore (ma non è il caso di specie), a quella consentita in base alla quantificazione espressa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025,
n. 20805). pagina 12 di 13 ****
Sussistono, infine, quanto all'appello principale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2012/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da e da avverso la sentenza n. 2199/2021 Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 29.10.2021.
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2 avverso la sentenza n. 2199/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 29.10.2021.
3. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore della Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi Controparte_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.059,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello
(principale) proposto.
Napoli, 19.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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