Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1974, n. 22
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 marzo 1974
Art. 2.
Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo.
Tale aumento e' attribuito:
a) per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;
b) per una quota proporzionale in caso diverso.
Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.
Entrata in vigore il 1 marzo 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente