Versione
1 marzo 1974
1 marzo 1974
Art. 2.
Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo.
Tale aumento e' attribuito:
a) per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;
b) per una quota proporzionale in caso diverso.
Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.
Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo.
Tale aumento e' attribuito:
a) per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;
b) per una quota proporzionale in caso diverso.
Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 811Provvedimento: […] L'articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e'sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:Leggi di più...
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