Art. 2.
Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo.
Tale aumento e' attribuito:
a) per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;
b) per una quota proporzionale in caso diverso.
Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.
Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo.
Tale aumento e' attribuito:
a) per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;
b) per una quota proporzionale in caso diverso.
Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.