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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6134 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
__________
composto dai magistrati dr ssa Venera Condorelli Presidente
dr ssa Eleonora Guarnera Giudice rel. est.
dr ssa CE Gennaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3079/2025 V.G., avente ad oggetto: domanda di regolamentazione ex art. 337 bis, c.c., e ss., promossa congiuntamente
DA
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Degli Abbruzzi 157, c.f.: , elettivam. dom. in Catania, Via Nicola C.F._1
Coviello 21, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Triscali, che la rappr. e dif., giusta procura alle liti;
e DA
nato a [...] il [...] ivi residente in [...], c.f.: Parte_2
, elettivam. dom. in Catania, Via Nicola Coviello 21, presso lo studio C.F._2
dell'avv. Maria Cristina Triscali, che lo rappr. e dif., giusta procura alle liti;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto in
1 sostituzione dell'udienza del 05.11.2025, sulle conclusioni precisate come in dette note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 25.06.2025, e Parte_1 Pt_2
, genitori di , nato a [...] il [...] dalla loro convivenza, hanno
[...] Persona_1
chiesto congiuntamente di regolamentare gli aspetti concernenti l'affidamento, il collocamento e il contributo al mantenimento del predetto figlio minorenne, essendo ormai finita la loro relazione.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025, il difensore comune delle parti ha allegato il venir meno dei presupposti delle condizioni pattuite dai suoi assistiti, in conseguenza del venir meno del consenso della signora (per l'asserito Pt_1
inadempimento del ), evidenziando, oltretutto, la conseguente impossibilità di Pt_2
continuare ad assistere entrambi i genitori del minore, stante l'evidente conflitto di interessi e la necessità di proporre ricorso autonomo a mezzo di altro difensore.
Tanto premesso, il Collegio non può che prendere atto che l'accordo, inizialmente sussistente, oggi è venuto meno con conseguente improcedibilità della domanda.
Ed invero, va innanzitutto premesso che in materia di regolamentazione dei diritti afferenti soggetti minorenni il Tribunale, anche a fronte di una domanda congiunta, non si limita ad “omologare” ovvero a prendere atto dell'accordo, ma è chiamato a “decidere”, vagliando la sussistenza di presupposti che non sono nella disponibilità delle parti (essendo le condizioni inerenti alla prole ed ai relativi aspetti economici soggette ad un controllo di merito del Tribunale, pur se limitatamente al contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli).
Inoltre, la domanda congiunta dei genitori incarna un'iniziativa processuale comune e paritetica ai sensi dell'art. 473bis.51, c.p.c., non equivalendo alla "somma" di due distinte domande, né alla "adesione" di una parte alla domanda presentata dall'altra.
Ciò posto, il venir meno del consenso da parte di uno dei due genitori per l'asserito inadempimento dell'altro è, nella fattispecie, idoneo a caducare l'accordo - venendo
2 correlativamente meno anche l'astratta rispondenza delle relative condizioni all'interesse della prole minorenne - senza che possa esservi spazio per una nuova (e non prevista dal codice di rito) trasformazione dell'attuale procedimento in procedimento contenzioso (tanto più in considerazione del conflitto di interesse in cui verrebbe a trovarsi il difensore che ha prestato il suo patrocinio per la presentazione della domanda congiunta).
Nulla sulle spese, attesa la pronuncia in mero rito.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara improcedibile il ricorso.
Catania, 21.11.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
__________
composto dai magistrati dr ssa Venera Condorelli Presidente
dr ssa Eleonora Guarnera Giudice rel. est.
dr ssa CE Gennaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3079/2025 V.G., avente ad oggetto: domanda di regolamentazione ex art. 337 bis, c.c., e ss., promossa congiuntamente
DA
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Degli Abbruzzi 157, c.f.: , elettivam. dom. in Catania, Via Nicola C.F._1
Coviello 21, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Triscali, che la rappr. e dif., giusta procura alle liti;
e DA
nato a [...] il [...] ivi residente in [...], c.f.: Parte_2
, elettivam. dom. in Catania, Via Nicola Coviello 21, presso lo studio C.F._2
dell'avv. Maria Cristina Triscali, che lo rappr. e dif., giusta procura alle liti;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto in
1 sostituzione dell'udienza del 05.11.2025, sulle conclusioni precisate come in dette note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 25.06.2025, e Parte_1 Pt_2
, genitori di , nato a [...] il [...] dalla loro convivenza, hanno
[...] Persona_1
chiesto congiuntamente di regolamentare gli aspetti concernenti l'affidamento, il collocamento e il contributo al mantenimento del predetto figlio minorenne, essendo ormai finita la loro relazione.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025, il difensore comune delle parti ha allegato il venir meno dei presupposti delle condizioni pattuite dai suoi assistiti, in conseguenza del venir meno del consenso della signora (per l'asserito Pt_1
inadempimento del ), evidenziando, oltretutto, la conseguente impossibilità di Pt_2
continuare ad assistere entrambi i genitori del minore, stante l'evidente conflitto di interessi e la necessità di proporre ricorso autonomo a mezzo di altro difensore.
Tanto premesso, il Collegio non può che prendere atto che l'accordo, inizialmente sussistente, oggi è venuto meno con conseguente improcedibilità della domanda.
Ed invero, va innanzitutto premesso che in materia di regolamentazione dei diritti afferenti soggetti minorenni il Tribunale, anche a fronte di una domanda congiunta, non si limita ad “omologare” ovvero a prendere atto dell'accordo, ma è chiamato a “decidere”, vagliando la sussistenza di presupposti che non sono nella disponibilità delle parti (essendo le condizioni inerenti alla prole ed ai relativi aspetti economici soggette ad un controllo di merito del Tribunale, pur se limitatamente al contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli).
Inoltre, la domanda congiunta dei genitori incarna un'iniziativa processuale comune e paritetica ai sensi dell'art. 473bis.51, c.p.c., non equivalendo alla "somma" di due distinte domande, né alla "adesione" di una parte alla domanda presentata dall'altra.
Ciò posto, il venir meno del consenso da parte di uno dei due genitori per l'asserito inadempimento dell'altro è, nella fattispecie, idoneo a caducare l'accordo - venendo
2 correlativamente meno anche l'astratta rispondenza delle relative condizioni all'interesse della prole minorenne - senza che possa esservi spazio per una nuova (e non prevista dal codice di rito) trasformazione dell'attuale procedimento in procedimento contenzioso (tanto più in considerazione del conflitto di interesse in cui verrebbe a trovarsi il difensore che ha prestato il suo patrocinio per la presentazione della domanda congiunta).
Nulla sulle spese, attesa la pronuncia in mero rito.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara improcedibile il ricorso.
Catania, 21.11.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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