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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB LE
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 429/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZEO PASQUALE GABRIELE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI CATANZARO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 aprile 2021, il sig. residente in Parte_1
BA (VV), proponeva domanda giudiziale contro esponendo Controparte_1 che in data 22 novembre 2020 aveva presentato istanza telematica per ottenere l'indennità prevista dall'art. 17 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, destinata ai
1 collaboratori sportivi la cui attività fosse cessata, ridotta o sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Il ricorrente allegava:
– copia del documento di identità;
– autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiarava di non percepire compensi superiori a € 10.000 annui e di aver pattuito un corrispettivo mensile di € 600;
– lettera sottoscritta in data 4 novembre 2020 dal presidente dell'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. RA, attestante un rapporto di collaborazione continuativa con decorrenza dal 4 settembre 2020 al 30 giugno 2021 e la sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria.
3. La domanda veniva rigettata con comunicazione del 2 marzo 2021, sul presupposto che non risultasse dimostrata la sussistenza di un effettivo rapporto di collaborazione sportiva né la sospensione dell'attività, e che il ricorrente non avesse fornito i chiarimenti richiesti con nota del 4 gennaio 2021.
4. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva il presente ricorso, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire l'indennità di € 800 per i mesi di settembre ottobre e novembre 2020.
5. Si costituiva eccependo, in via pregiudiziale principale, il difetto Controparte_1 di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, in via subordinata, il difetto di competenza funzionale e territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la controversia spettasse al Tribunale di Roma, foro della sede legale della società e giudice ordinario non in funzione lavoristica.
6. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, contestando la prova del rapporto e della sospensione dell'attività.
DIRITTO
1. Sulla giurisdizione
2 L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in via principale dalla resistente è infondata.
Secondo la più recente giurisprudenza, l'indennità una tantum prevista dall'art. 17 del
D.L. 137/2020 costituisce un diritto soggettivo di natura patrimoniale, derivante direttamente da una disposizione legislativa che affida a un Controparte_1 compito meramente esecutivo e vincolato, privo di discrezionalità amministrativa.
Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come affermato da Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2024, n. 4241, nonché da precedenti di merito (Trib. Roma, 3 maggio 2023, n. 2694; Trib. Napoli, 20 marzo 2022).
2. Sulla competenza territoriale e funzionale
L'eccezione subordinata di incompetenza territoriale e funzionale è parimenti infondata.
Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., le controversie concernenti rapporti di lavoro e rapporti ad essi assimilati si radicano davanti al Tribunale del luogo in cui il lavoratore presta o prestava la propria attività.
Il rapporto in esame è di collaborazione coordinata e continuativa avente natura parasubordinata ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., e si riferisce ad attività svolta presso l'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. RA, con sede in provincia di Vibo
Valentia, ove il ricorrente risiede.
Ne consegue che la competenza territoriale spetta al Tribunale di Vibo Valentia –
Sezione Lavoro, foro inderogabile ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., con esclusione della competenza del Tribunale di Roma invocata dalla resistente. (Cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1068/2023; Cass. civ., sez. lav., n. 28291/2018).
3. Nel merito
L'art. 17 del D.L. 137/2020 prevede l'erogazione di un'indennità di € 800 ai collaboratori sportivi impiegati presso associazioni o società sportive dilettantistiche che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività.
La disposizione richiede:
– l'esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva;
3 – la sospensione o riduzione dell'attività per causa connessa all'emergenza;
– la presentazione della domanda in tempo utile, corredata da autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000.
Nel caso di specie, la lettera del presidente dell'associazione sportiva dilettantistica
A.S.D. RA e l'autocertificazione resa dal ricorrente costituiscono elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva effettivo e la sospensione dell'attività per effetto dell'emergenza sanitaria.
Tali elementi non sono stati specificamente contestati con prova contraria dalla resistente.
In giurisprudenza di merito è stata richiamata una pronuncia del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, 22 giugno 2023, non massimata, che avrebbe riconosciuto il diritto all'indennità ex art. 17 D.L. 137/2020 ai collaboratori sportivi in possesso di autocertificazione e attestazione dell'associazione sportiva.
Pur non essendo reperibili gli estremi completi di tale decisione, se ne richiamano i principi come orientamento utile, valorizzando la sufficienza di elementi dichiarativi attendibili per dimostrare la sospensione dell'attività in contesti emergenziali.
Come osservato in tale indirizzo, ai fini del riconoscimento dell'indennità non è necessaria la prova rigorosa del pagamento dei compensi, essendo sufficiente l'esistenza di un incarico sportivo effettivamente sospeso a causa della pandemia, comprovata mediante autocertificazione e attestazione del soggetto sportivo.
Alla luce della documentazione prodotta, della coerenza delle dichiarazioni e dell'assenza di elementi contrari, deve ritenersi che il ricorrente si trovasse nelle condizioni previste dalla legge per accedere al beneficio.
Il ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto.
4. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1
1. Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario;
2. Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale, dichiarando la competenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro;
3. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità una tantum prevista dall'art. 17 D.L. 137/2020 per i mesi di settembre ottobre e novembre 2020, pari a euro 800,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Così deciso, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
5
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 429/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZEO PASQUALE GABRIELE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI CATANZARO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 aprile 2021, il sig. residente in Parte_1
BA (VV), proponeva domanda giudiziale contro esponendo Controparte_1 che in data 22 novembre 2020 aveva presentato istanza telematica per ottenere l'indennità prevista dall'art. 17 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, destinata ai
1 collaboratori sportivi la cui attività fosse cessata, ridotta o sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Il ricorrente allegava:
– copia del documento di identità;
– autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiarava di non percepire compensi superiori a € 10.000 annui e di aver pattuito un corrispettivo mensile di € 600;
– lettera sottoscritta in data 4 novembre 2020 dal presidente dell'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. RA, attestante un rapporto di collaborazione continuativa con decorrenza dal 4 settembre 2020 al 30 giugno 2021 e la sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria.
3. La domanda veniva rigettata con comunicazione del 2 marzo 2021, sul presupposto che non risultasse dimostrata la sussistenza di un effettivo rapporto di collaborazione sportiva né la sospensione dell'attività, e che il ricorrente non avesse fornito i chiarimenti richiesti con nota del 4 gennaio 2021.
4. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva il presente ricorso, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire l'indennità di € 800 per i mesi di settembre ottobre e novembre 2020.
5. Si costituiva eccependo, in via pregiudiziale principale, il difetto Controparte_1 di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, in via subordinata, il difetto di competenza funzionale e territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la controversia spettasse al Tribunale di Roma, foro della sede legale della società e giudice ordinario non in funzione lavoristica.
6. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, contestando la prova del rapporto e della sospensione dell'attività.
DIRITTO
1. Sulla giurisdizione
2 L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in via principale dalla resistente è infondata.
Secondo la più recente giurisprudenza, l'indennità una tantum prevista dall'art. 17 del
D.L. 137/2020 costituisce un diritto soggettivo di natura patrimoniale, derivante direttamente da una disposizione legislativa che affida a un Controparte_1 compito meramente esecutivo e vincolato, privo di discrezionalità amministrativa.
Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come affermato da Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2024, n. 4241, nonché da precedenti di merito (Trib. Roma, 3 maggio 2023, n. 2694; Trib. Napoli, 20 marzo 2022).
2. Sulla competenza territoriale e funzionale
L'eccezione subordinata di incompetenza territoriale e funzionale è parimenti infondata.
Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., le controversie concernenti rapporti di lavoro e rapporti ad essi assimilati si radicano davanti al Tribunale del luogo in cui il lavoratore presta o prestava la propria attività.
Il rapporto in esame è di collaborazione coordinata e continuativa avente natura parasubordinata ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., e si riferisce ad attività svolta presso l'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. RA, con sede in provincia di Vibo
Valentia, ove il ricorrente risiede.
Ne consegue che la competenza territoriale spetta al Tribunale di Vibo Valentia –
Sezione Lavoro, foro inderogabile ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., con esclusione della competenza del Tribunale di Roma invocata dalla resistente. (Cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1068/2023; Cass. civ., sez. lav., n. 28291/2018).
3. Nel merito
L'art. 17 del D.L. 137/2020 prevede l'erogazione di un'indennità di € 800 ai collaboratori sportivi impiegati presso associazioni o società sportive dilettantistiche che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività.
La disposizione richiede:
– l'esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva;
3 – la sospensione o riduzione dell'attività per causa connessa all'emergenza;
– la presentazione della domanda in tempo utile, corredata da autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000.
Nel caso di specie, la lettera del presidente dell'associazione sportiva dilettantistica
A.S.D. RA e l'autocertificazione resa dal ricorrente costituiscono elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva effettivo e la sospensione dell'attività per effetto dell'emergenza sanitaria.
Tali elementi non sono stati specificamente contestati con prova contraria dalla resistente.
In giurisprudenza di merito è stata richiamata una pronuncia del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, 22 giugno 2023, non massimata, che avrebbe riconosciuto il diritto all'indennità ex art. 17 D.L. 137/2020 ai collaboratori sportivi in possesso di autocertificazione e attestazione dell'associazione sportiva.
Pur non essendo reperibili gli estremi completi di tale decisione, se ne richiamano i principi come orientamento utile, valorizzando la sufficienza di elementi dichiarativi attendibili per dimostrare la sospensione dell'attività in contesti emergenziali.
Come osservato in tale indirizzo, ai fini del riconoscimento dell'indennità non è necessaria la prova rigorosa del pagamento dei compensi, essendo sufficiente l'esistenza di un incarico sportivo effettivamente sospeso a causa della pandemia, comprovata mediante autocertificazione e attestazione del soggetto sportivo.
Alla luce della documentazione prodotta, della coerenza delle dichiarazioni e dell'assenza di elementi contrari, deve ritenersi che il ricorrente si trovasse nelle condizioni previste dalla legge per accedere al beneficio.
Il ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto.
4. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1
1. Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario;
2. Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale, dichiarando la competenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro;
3. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità una tantum prevista dall'art. 17 D.L. 137/2020 per i mesi di settembre ottobre e novembre 2020, pari a euro 800,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Così deciso, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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