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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/08/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 821/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 3 aprile 2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Loris Parpinel ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prata di Pordenone piazza W. Meyer n. 13/B
- attore opponente -
contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso per decreto P.IVA_1 ingiuntivo, dall'avv. Renato Di Felice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale Regina Margherita n. 93 CP_1
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 102/2023.
Causa iscritta a ruolo il 12 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 marzo 2025.
Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 27 marzo 2025:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E NEL MERITO
In accoglimento delle eccezioni di difetto ad processum e ad causam dell'
[...]
e, comunque, per tutte le motivazioni espresse in atti e in relazione alla Controparte_1 documentazione prodotta in causa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione, dichiararsi nullo e/o illegittimo e conseguentemente revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, respingendo la pretesa creditoria di parte ricorrente.
Spese di lite rifuse”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 27 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad e Controparte_2 la rappresentanza della stessa in capo al signor e, per l'effetto, Persona_1 rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione ad causam e di legittimazione ad processum, perché infondate sia in fatto che in diritto;
Nel merito ed in via principale:
2) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine
3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile la prescrizione di cui all'art. 2956 n. 4 del cod. civ., accertarne la natura presuntiva e, stante
l'ammissione di mancato pagamento per l'annualità 2012/2013, rigettarla limitatamente a questa annualità.
Il tutto con espressa condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
Pagina 2 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta
[...]
, proponendo opposizione contro il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 102/2023 emesso il 3-6 febbraio 2023, col quale gli era stato intimato il pagamento di € 23.215,66 complessivi (oltre interessi e spese) quale saldo delle rette scolastiche dovute per l'iscrizione e la frequenza del figlio al corso per la Persona_2 classe 5a dell'Istituto Tecnico G. Parini per l'anno accademico 2010/2011 come da domanda sottoscritta il 17 luglio 2010, al corso per la medesima classe 5a dell'Istituto
Tecnico G. Parini per l'anno accademico 2011/2012 come da nuova domanda sottoscritta il 5 settembre 2011 e nuovamente al corso per la stessa classe 5a dell'Istituto Tecnico G.
Parini per l'anno accademico 2012/2013 come da ennesima domanda sottoscritta il 30 luglio 2012.
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“IN VIA PRELIMINARE
Ci si oppone alla eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA PREGIUDIZIALE E NEL MERITO
Eccepito pregiudizialmente il difetto di legittimazione attiva ed ad processum, per tutte le motivazioni di cui in narrativa dichiararsi nullo o illegittimo e/o comunque revocarsi
l'opposto decreto ingiuntivo, respingendosi la pretesa creditoria di parte ricorrente.
Spese di lite rifuse”.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta Controparte_1
(di seguito solo convenuta opposta o , formulando le
[...] CP_1 seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
Pagina 3 di 9 In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e che non sia di pronta soluzione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
In via ulteriormente preliminare
2) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad Controparte_3
e, per l'effetto, rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva
[...] perché infondata sia in fatto che in diritto;
Nel merito ed in via principale:
3) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con espressa condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.
In subordine
4) Accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie della prescrizione di cui all'art.
2956 n. 4 del cod. civ. perché infondata in fatto ed in diritto o, in subordine, accertarne la natura presuntiva e, stante l'ammissione di mancato pagamento per l'annualità 2012/2013, rigettarla limitatamente a questa annualità”.
1.3 All'udienza del 6 ottobre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta, ritenendo inopportuno concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, poiché l'attore opponente si era riservato di provvedere al formale disconoscimento delle sottoscrizioni dei contratti monitoriamente azionati, una volta visionati i relativi originali.
1.4 Indi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 28 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Pagina 4 di 9 2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere,
l'opposizione va rigettata.
Come emerge, invero, dalla citazione introduttiva, il signor ha chiesto la Pt_1 revoca del decreto ingiuntivo impugnato, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
a) difetto di legittimazione attiva e difetto di legittimazione ad processum di CP_1
b) disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei documenti di iscrizione ex adverso prodotti, con riserva di disconoscerne le sottoscrizioni dopo aver visionato i predetti originali;
c) avvenuto pagamento di quanto dovuto all'Istituto scolastico per le annualità 2010/2011
e 2011/2012;
d) mancata iscrizione del figlio per l'anno scolastico 2012/2013; Persona_2
e) intervenuta prescrizione ex art. 2956 n. 4 c.c. del credito azionato.
Per quanto subito si dirà, tali motivi non meritano accoglimento.
Quanto al motivo sub a), infondata è, anzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta.
Premesso che quest'ultima non ha agito in qualità di cessionaria del credito in oggetto (conseguendone l'inconferenza del richiamo ai principi dettati dal Supremo
Collegio in tema di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB), bensì nella veste di Ente al quale è stato devoluto, per effetto della chiusura del provinciale di CP_1
Pordenone, il pertinente patrimonio, ivi compreso il predetto credito, deve evidenziarsi:
- che tale devoluzione è espressamente consentita dall'art. 26 dello Statuto (cfr. documento 6 del fascicolo monitorio), potendo operare, com'è avvenuto nella specie, anche in favore di altro Comitato, dotato di propria soggettività giuridica e della conseguente autonomia amministrativa e patrimoniale, della medesima Associazione;
- che di tale devoluzione è stata offerta idonea prova documentale con la produzione del verbale di scioglimento del Comitato pordenonese, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate (cfr. documento 4 del fascicolo monitorio, ove si legge: “L'assemblea … 2)
Pagina 5 di 9 Dispone la devoluzione di tutti i beni mobili, degli arredi, dei crediti e delle disponibilità di cassa, anche depositati presso le Banche e/o crediti vantati verso Enti e/o associati e/o utenti, come previsto dall'Art. 26 dello statuto dell a favore del CP_1 [...]
di con sede in Via Carlo Alberto, 4 C.F. Parte_2 CP_1
...”); P.IVA_1
- che ad escludere ogni ulteriore profilo di nullità di siffatta devoluzione soccorre in modo tranciante la decisione resa dalla Suprema Corte nel procedimento penale che ha visto, fra gli altri, coinvolto il direttivo dell'Istituto frequentato dal figlio dell'attore opponente, decisione che, difatti, ha definitivamente confermato la condanna della convenuta opposta per gli illeciti commessi dal Comitato di Pordenone, proprio sull'assunto che il Comitato romano fosse validamente subentrato in tutte le posizioni, sia attive che passive, in precedenza facenti capo al predetto Comitato di Pordenone.
E similmente infondata è l'eccezione di difetto di legitimatio ad processum, avendo debitamente documentato la nomina a proprio presidente del signor CP_1 Per_1
(vedasi i documenti 3 e 8 prodotti dalla convenuta opposta).
[...]
Non meritevole di accoglimento è anche il motivo sub b).
Allo scopo, va da un lato rilevata l'inefficacia, per genericità, della contestazione della conformità agli originali delle copie dei documenti di iscrizione versati in atti da non essendosi curato il signor di evidenziare, tanto meno in modo chiaro CP_1 Pt_1 ed univoco, gli aspetti differenziali di quanto prodotto rispetto ai suddetti originali (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 27633 del 30 ottobre 2018); e deve dall'altro prendersi atto che con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. l'attore opponente non solo non ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in tali documenti, dopo aver visionato i ridetti originali, ma ha viceversa così espressamente dichiarato: “In ordine ai moduli di contratto per l'iscrizione ai vari anni, si è riscontrata la corrispondenza tra le copie allegate e gli originali”.
Che poi i moduli in questione siano stati fatti sottoscrivere al signor in Pt_1 bianco, per essere completati dal personale dell'Istituto, è allegazione che è rimasta pure essa generica e che in concreto risulta inutiliter data, giacché non seguita da eventuale querela di falso per (il comunque non meglio precisato) abusivo riempimento.
Pagina 6 di 9 Se ne ha, in definitiva, la piena utilizzabilità, ai fini dell'odierno decidere, dei contratti, che ha posto a fondamento della domanda di pagamento qui scrutinata. CP_1
Quanto al motivo sub c), l'attore opponente non ha fornito valida prova di aver già pagato quanto dovuto all'Istituto scolastico per le annualità 2010/2011 e 2011/2012.
È, difatti, risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006) che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
Ed è altrettanto risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n.
13685 del 21 maggio 2019) che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Calando, allora, i principi che precedono nel caso di specie, emerge per tabulas che ha provato la fonte negoziale del proprio diritto, peraltro pacificamente scaduto, CP_1 giacché ha prodotto le tre domande di iscrizione e frequenza (per quanto detto sopra) validamente sottoscritte inter partes (vedasi i documenti 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio), e ha, poi, allegato di vantare un credito di complessivi € 23.215,66 residui.
Al contrario, il signor non si è validamente offerto di dimostrare di aver Pt_1 adempiuto al proprio obbligo di pagamento integrale del dovuto, poiché non è riuscito a provare di aver versato (avendo dichiarato di avervi provveduto in contanti, ossia in forma non tracciabile) somme ulteriori rispetto a quelle che ha riconosciuto di aver CP_1 percepito.
Pagina 7 di 9 Premesso, infatti, che per i pagamenti, ex art. 2726 c.c., operano, per il combinato disposto degli artt. 2721 e ss. e 2729 c.c., le stesse preclusioni alla prova presuntiva che regolano la prova testimoniale, di talché non hanno pregio gli elementi meramente indiziari dedotti dall'attore opponente, va, quindi, rilevato che nessun documento atto a dimostrare l'asserito già avvenuto pagamento del dovuto ha prodotto l'attore opponente, tale dimostrazione non ricavandosi, in particolare, dalla quietanza che, in tesi dello stesso attore opponente, sarebbe contenuta nei moduli di iscrizione, quietanza, peraltro, relativa alla sola voce “iscrizione-tesseramento”, che avrebbe dovuto essere versata all'atto della sottoscrizione.
Appare, dunque, tranciante osservare che tali moduli non valgono quale quietanza, poiché quest'ultima consiste in una dichiarazione con la quale il creditore afferma di aver ricevuto il pagamento di una determinata somma al titolo in essa indicato, dichiarazione che manca del tutto nei documenti di che trattasi e che risulta addirittura smentita dal fatto che in detti moduli il sottoscrittore si dichiara debitore dell'intero importo.
È infondato anche il motivo sub d), al cospetto della piena prova documentale circa l'iscrizione del figlio dell'attore opponente (anche) per l'anno scolastico 2012/2013 (vedasi il documento 3 del fascicolo monitorio, come detto in alcun modo utilmente invalidato;
vedasi anche il documento 6 della convenuta opposta).
È, infine, infondato anche il motivo di gravame sub e).
Il signor ha, invero, eccepito l'avvenuta prescrizione triennale ex art. 2956 Pt_1
n. 4 c.c. del credito azionato, mentre deve escludersi che il corrispettivo per la frequentazione di un Istituto paritario sia equiparabile alla “retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese” dovuta “agli insegnanti”, vieppiù considerato che ad agire, nella specie, non sono i professori non remunerati, ma l'Associazione che gestiva la scuola.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere confermato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
Pagina 8 di 9 2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore della convenuta opposta, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Renato Di Felice, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Pordenone il 7 agosto 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 3 aprile 2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Loris Parpinel ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prata di Pordenone piazza W. Meyer n. 13/B
- attore opponente -
contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso per decreto P.IVA_1 ingiuntivo, dall'avv. Renato Di Felice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale Regina Margherita n. 93 CP_1
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 102/2023.
Causa iscritta a ruolo il 12 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 marzo 2025.
Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 27 marzo 2025:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E NEL MERITO
In accoglimento delle eccezioni di difetto ad processum e ad causam dell'
[...]
e, comunque, per tutte le motivazioni espresse in atti e in relazione alla Controparte_1 documentazione prodotta in causa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione, dichiararsi nullo e/o illegittimo e conseguentemente revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, respingendo la pretesa creditoria di parte ricorrente.
Spese di lite rifuse”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 27 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad e Controparte_2 la rappresentanza della stessa in capo al signor e, per l'effetto, Persona_1 rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione ad causam e di legittimazione ad processum, perché infondate sia in fatto che in diritto;
Nel merito ed in via principale:
2) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine
3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile la prescrizione di cui all'art. 2956 n. 4 del cod. civ., accertarne la natura presuntiva e, stante
l'ammissione di mancato pagamento per l'annualità 2012/2013, rigettarla limitatamente a questa annualità.
Il tutto con espressa condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
Pagina 2 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta
[...]
, proponendo opposizione contro il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 102/2023 emesso il 3-6 febbraio 2023, col quale gli era stato intimato il pagamento di € 23.215,66 complessivi (oltre interessi e spese) quale saldo delle rette scolastiche dovute per l'iscrizione e la frequenza del figlio al corso per la Persona_2 classe 5a dell'Istituto Tecnico G. Parini per l'anno accademico 2010/2011 come da domanda sottoscritta il 17 luglio 2010, al corso per la medesima classe 5a dell'Istituto
Tecnico G. Parini per l'anno accademico 2011/2012 come da nuova domanda sottoscritta il 5 settembre 2011 e nuovamente al corso per la stessa classe 5a dell'Istituto Tecnico G.
Parini per l'anno accademico 2012/2013 come da ennesima domanda sottoscritta il 30 luglio 2012.
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“IN VIA PRELIMINARE
Ci si oppone alla eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA PREGIUDIZIALE E NEL MERITO
Eccepito pregiudizialmente il difetto di legittimazione attiva ed ad processum, per tutte le motivazioni di cui in narrativa dichiararsi nullo o illegittimo e/o comunque revocarsi
l'opposto decreto ingiuntivo, respingendosi la pretesa creditoria di parte ricorrente.
Spese di lite rifuse”.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta Controparte_1
(di seguito solo convenuta opposta o , formulando le
[...] CP_1 seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
Pagina 3 di 9 In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e che non sia di pronta soluzione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
In via ulteriormente preliminare
2) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad Controparte_3
e, per l'effetto, rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva
[...] perché infondata sia in fatto che in diritto;
Nel merito ed in via principale:
3) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con espressa condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.
In subordine
4) Accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie della prescrizione di cui all'art.
2956 n. 4 del cod. civ. perché infondata in fatto ed in diritto o, in subordine, accertarne la natura presuntiva e, stante l'ammissione di mancato pagamento per l'annualità 2012/2013, rigettarla limitatamente a questa annualità”.
1.3 All'udienza del 6 ottobre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta, ritenendo inopportuno concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, poiché l'attore opponente si era riservato di provvedere al formale disconoscimento delle sottoscrizioni dei contratti monitoriamente azionati, una volta visionati i relativi originali.
1.4 Indi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 28 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Pagina 4 di 9 2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere,
l'opposizione va rigettata.
Come emerge, invero, dalla citazione introduttiva, il signor ha chiesto la Pt_1 revoca del decreto ingiuntivo impugnato, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
a) difetto di legittimazione attiva e difetto di legittimazione ad processum di CP_1
b) disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei documenti di iscrizione ex adverso prodotti, con riserva di disconoscerne le sottoscrizioni dopo aver visionato i predetti originali;
c) avvenuto pagamento di quanto dovuto all'Istituto scolastico per le annualità 2010/2011
e 2011/2012;
d) mancata iscrizione del figlio per l'anno scolastico 2012/2013; Persona_2
e) intervenuta prescrizione ex art. 2956 n. 4 c.c. del credito azionato.
Per quanto subito si dirà, tali motivi non meritano accoglimento.
Quanto al motivo sub a), infondata è, anzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta.
Premesso che quest'ultima non ha agito in qualità di cessionaria del credito in oggetto (conseguendone l'inconferenza del richiamo ai principi dettati dal Supremo
Collegio in tema di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB), bensì nella veste di Ente al quale è stato devoluto, per effetto della chiusura del provinciale di CP_1
Pordenone, il pertinente patrimonio, ivi compreso il predetto credito, deve evidenziarsi:
- che tale devoluzione è espressamente consentita dall'art. 26 dello Statuto (cfr. documento 6 del fascicolo monitorio), potendo operare, com'è avvenuto nella specie, anche in favore di altro Comitato, dotato di propria soggettività giuridica e della conseguente autonomia amministrativa e patrimoniale, della medesima Associazione;
- che di tale devoluzione è stata offerta idonea prova documentale con la produzione del verbale di scioglimento del Comitato pordenonese, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate (cfr. documento 4 del fascicolo monitorio, ove si legge: “L'assemblea … 2)
Pagina 5 di 9 Dispone la devoluzione di tutti i beni mobili, degli arredi, dei crediti e delle disponibilità di cassa, anche depositati presso le Banche e/o crediti vantati verso Enti e/o associati e/o utenti, come previsto dall'Art. 26 dello statuto dell a favore del CP_1 [...]
di con sede in Via Carlo Alberto, 4 C.F. Parte_2 CP_1
...”); P.IVA_1
- che ad escludere ogni ulteriore profilo di nullità di siffatta devoluzione soccorre in modo tranciante la decisione resa dalla Suprema Corte nel procedimento penale che ha visto, fra gli altri, coinvolto il direttivo dell'Istituto frequentato dal figlio dell'attore opponente, decisione che, difatti, ha definitivamente confermato la condanna della convenuta opposta per gli illeciti commessi dal Comitato di Pordenone, proprio sull'assunto che il Comitato romano fosse validamente subentrato in tutte le posizioni, sia attive che passive, in precedenza facenti capo al predetto Comitato di Pordenone.
E similmente infondata è l'eccezione di difetto di legitimatio ad processum, avendo debitamente documentato la nomina a proprio presidente del signor CP_1 Per_1
(vedasi i documenti 3 e 8 prodotti dalla convenuta opposta).
[...]
Non meritevole di accoglimento è anche il motivo sub b).
Allo scopo, va da un lato rilevata l'inefficacia, per genericità, della contestazione della conformità agli originali delle copie dei documenti di iscrizione versati in atti da non essendosi curato il signor di evidenziare, tanto meno in modo chiaro CP_1 Pt_1 ed univoco, gli aspetti differenziali di quanto prodotto rispetto ai suddetti originali (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 27633 del 30 ottobre 2018); e deve dall'altro prendersi atto che con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. l'attore opponente non solo non ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in tali documenti, dopo aver visionato i ridetti originali, ma ha viceversa così espressamente dichiarato: “In ordine ai moduli di contratto per l'iscrizione ai vari anni, si è riscontrata la corrispondenza tra le copie allegate e gli originali”.
Che poi i moduli in questione siano stati fatti sottoscrivere al signor in Pt_1 bianco, per essere completati dal personale dell'Istituto, è allegazione che è rimasta pure essa generica e che in concreto risulta inutiliter data, giacché non seguita da eventuale querela di falso per (il comunque non meglio precisato) abusivo riempimento.
Pagina 6 di 9 Se ne ha, in definitiva, la piena utilizzabilità, ai fini dell'odierno decidere, dei contratti, che ha posto a fondamento della domanda di pagamento qui scrutinata. CP_1
Quanto al motivo sub c), l'attore opponente non ha fornito valida prova di aver già pagato quanto dovuto all'Istituto scolastico per le annualità 2010/2011 e 2011/2012.
È, difatti, risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006) che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
Ed è altrettanto risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n.
13685 del 21 maggio 2019) che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Calando, allora, i principi che precedono nel caso di specie, emerge per tabulas che ha provato la fonte negoziale del proprio diritto, peraltro pacificamente scaduto, CP_1 giacché ha prodotto le tre domande di iscrizione e frequenza (per quanto detto sopra) validamente sottoscritte inter partes (vedasi i documenti 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio), e ha, poi, allegato di vantare un credito di complessivi € 23.215,66 residui.
Al contrario, il signor non si è validamente offerto di dimostrare di aver Pt_1 adempiuto al proprio obbligo di pagamento integrale del dovuto, poiché non è riuscito a provare di aver versato (avendo dichiarato di avervi provveduto in contanti, ossia in forma non tracciabile) somme ulteriori rispetto a quelle che ha riconosciuto di aver CP_1 percepito.
Pagina 7 di 9 Premesso, infatti, che per i pagamenti, ex art. 2726 c.c., operano, per il combinato disposto degli artt. 2721 e ss. e 2729 c.c., le stesse preclusioni alla prova presuntiva che regolano la prova testimoniale, di talché non hanno pregio gli elementi meramente indiziari dedotti dall'attore opponente, va, quindi, rilevato che nessun documento atto a dimostrare l'asserito già avvenuto pagamento del dovuto ha prodotto l'attore opponente, tale dimostrazione non ricavandosi, in particolare, dalla quietanza che, in tesi dello stesso attore opponente, sarebbe contenuta nei moduli di iscrizione, quietanza, peraltro, relativa alla sola voce “iscrizione-tesseramento”, che avrebbe dovuto essere versata all'atto della sottoscrizione.
Appare, dunque, tranciante osservare che tali moduli non valgono quale quietanza, poiché quest'ultima consiste in una dichiarazione con la quale il creditore afferma di aver ricevuto il pagamento di una determinata somma al titolo in essa indicato, dichiarazione che manca del tutto nei documenti di che trattasi e che risulta addirittura smentita dal fatto che in detti moduli il sottoscrittore si dichiara debitore dell'intero importo.
È infondato anche il motivo sub d), al cospetto della piena prova documentale circa l'iscrizione del figlio dell'attore opponente (anche) per l'anno scolastico 2012/2013 (vedasi il documento 3 del fascicolo monitorio, come detto in alcun modo utilmente invalidato;
vedasi anche il documento 6 della convenuta opposta).
È, infine, infondato anche il motivo di gravame sub e).
Il signor ha, invero, eccepito l'avvenuta prescrizione triennale ex art. 2956 Pt_1
n. 4 c.c. del credito azionato, mentre deve escludersi che il corrispettivo per la frequentazione di un Istituto paritario sia equiparabile alla “retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese” dovuta “agli insegnanti”, vieppiù considerato che ad agire, nella specie, non sono i professori non remunerati, ma l'Associazione che gestiva la scuola.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere confermato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
Pagina 8 di 9 2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore della convenuta opposta, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Renato Di Felice, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Pordenone il 7 agosto 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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