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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 93/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 93/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nato a [...] il giorno 01.7.1977, (C.F.: Parte_1 [...]
) C.F._1
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), entrambi CP_1 Parte_2 C.F._2
ivi residenti, in Via Roberto Orlando n. 11, elettivamente domiciliati in Enna in Via Roma, n. 353, presso lo studio dell'Avv. Francesco Impellizzeri, (C.F.: ), che li rappresenta C.F._3
e difende giusta procura in atti. -RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
10/02/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 06.05.2025, ove le parti sono personalmente comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. Parte_1 Controparte_2
49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto il 6.8.2007 a Piazza Armerina, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 45, Parte II, Serie A, Ufficio
1, dell'anno 2007, alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato il 16 gennaio 2025.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( nato a [...] il Per_1
19.1.2008) e (nata a [...] il [...]). Per_2
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e saranno liberi di portare il proprio domicilio o la propria residenza ove ritenuto più confacente alle Loro esigenze personali e lavorative;
2) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori (affido condiviso) i quali Per_1 Per_2
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori e tenendo
Per_ conto delle inclinazioni, attitudini e capacità di;
3) I figli avranno residenza prevalentemente presso la dimora del padre, mentre riguardo al genitore non collocatario Questi potrà esercitare il diritto di visita in assoluta libertà, diritto che, sarà limitato solo ed esclusivamente da impegni ed eventuali esigenze da parte dei minori;
4) I coniugi rimandano, al riguardo, a quanto concordato in seno al piano genitoriale che si produce;
5) La casa coniugale di Via Roberto Orlando, n. 11, in
Piazza Armerina, viene assegnata conseguentemente al marito unitamente agli arredi e alle suppellettili, che la occuperà unitamente ai figli;
6) Ciascun genitore provvederà nella misura del
50% alla soddisfazione dei fabbisogni dei figli e ad eventuali spese straordinarie;
7) I coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, al Loro reciproco mantenimento;
8) Tra i coniugi, però, viene pattuito che, il marito versi alla moglie mensilmente una somma pari a € 300,00=, quale contributo in favore di Quest'ultima per affrontare
i costi del canone mensile di locazione per la nuova abitazione;
9) Viene espressamente concordato tra i coniugi che tale somma cesserà di essere corrisposta nel momento in cui i coniugi avranno individuato un bene immobile d'acquistare e le cui spese di mutuo verranno reciprocamente sostenute al 50% ciascuno, e da intestare in parte eguale ai figli e con la contestuale Per_1 Per_2
costituzione del diritto di usufrutto in favore della moglie;
10) I coniugi convengono che tale acquisto dovrà avvenire entro il termine di mesi tre dalla data di pronuncia della Sentenza di separazione. In ogni caso, i coniugi si impegnano, entro lo stesso termine, ad incontrarsi per rivedere la condizione relativa agli € 300,00= corrisposti per la nuova locazione;
11) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni Loro aspetto del rapporto e di nulla più a pretendere reciprocamente”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse dei figli, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del
06/05/2025, nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il
16 gennaio 2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il giorno 01.7.1977, (C.F.: ) e
[...] CodiceFiscale_1 [...]
nata a [...] il [...], (C.F.: ) alle condizioni di CP_2 C.F._2
cui al ricorso congiunto depositato il 16 gennaio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 93/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nato a [...] il giorno 01.7.1977, (C.F.: Parte_1 [...]
) C.F._1
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), entrambi CP_1 Parte_2 C.F._2
ivi residenti, in Via Roberto Orlando n. 11, elettivamente domiciliati in Enna in Via Roma, n. 353, presso lo studio dell'Avv. Francesco Impellizzeri, (C.F.: ), che li rappresenta C.F._3
e difende giusta procura in atti. -RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
10/02/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 06.05.2025, ove le parti sono personalmente comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. Parte_1 Controparte_2
49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto il 6.8.2007 a Piazza Armerina, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 45, Parte II, Serie A, Ufficio
1, dell'anno 2007, alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato il 16 gennaio 2025.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( nato a [...] il Per_1
19.1.2008) e (nata a [...] il [...]). Per_2
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e saranno liberi di portare il proprio domicilio o la propria residenza ove ritenuto più confacente alle Loro esigenze personali e lavorative;
2) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori (affido condiviso) i quali Per_1 Per_2
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori e tenendo
Per_ conto delle inclinazioni, attitudini e capacità di;
3) I figli avranno residenza prevalentemente presso la dimora del padre, mentre riguardo al genitore non collocatario Questi potrà esercitare il diritto di visita in assoluta libertà, diritto che, sarà limitato solo ed esclusivamente da impegni ed eventuali esigenze da parte dei minori;
4) I coniugi rimandano, al riguardo, a quanto concordato in seno al piano genitoriale che si produce;
5) La casa coniugale di Via Roberto Orlando, n. 11, in
Piazza Armerina, viene assegnata conseguentemente al marito unitamente agli arredi e alle suppellettili, che la occuperà unitamente ai figli;
6) Ciascun genitore provvederà nella misura del
50% alla soddisfazione dei fabbisogni dei figli e ad eventuali spese straordinarie;
7) I coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, al Loro reciproco mantenimento;
8) Tra i coniugi, però, viene pattuito che, il marito versi alla moglie mensilmente una somma pari a € 300,00=, quale contributo in favore di Quest'ultima per affrontare
i costi del canone mensile di locazione per la nuova abitazione;
9) Viene espressamente concordato tra i coniugi che tale somma cesserà di essere corrisposta nel momento in cui i coniugi avranno individuato un bene immobile d'acquistare e le cui spese di mutuo verranno reciprocamente sostenute al 50% ciascuno, e da intestare in parte eguale ai figli e con la contestuale Per_1 Per_2
costituzione del diritto di usufrutto in favore della moglie;
10) I coniugi convengono che tale acquisto dovrà avvenire entro il termine di mesi tre dalla data di pronuncia della Sentenza di separazione. In ogni caso, i coniugi si impegnano, entro lo stesso termine, ad incontrarsi per rivedere la condizione relativa agli € 300,00= corrisposti per la nuova locazione;
11) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni Loro aspetto del rapporto e di nulla più a pretendere reciprocamente”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse dei figli, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del
06/05/2025, nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il
16 gennaio 2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il giorno 01.7.1977, (C.F.: ) e
[...] CodiceFiscale_1 [...]
nata a [...] il [...], (C.F.: ) alle condizioni di CP_2 C.F._2
cui al ricorso congiunto depositato il 16 gennaio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.