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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3283/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21128/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO IPOTE n. 07176202500007482000 IMPOSTA REGISTR 2011
- PREAVVISO IPOTE n. 07176202500007482000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- PREAVVISO IPOTE n. 07176202500007482000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- PREAVVISO IPOTE n. 07176202500007482000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007482000, che ha ricevuto in data 25 settembre 2025, con la quale l'Agente della
IO gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 32.632,47 di cui euro 3.112,65 correlati a n.4 cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi, sanzioni e interessi, minacciando l'iscrizione di ipoteca sul suo unico immobile nel caso di mancato pagamento entro trenta giorni.
Il ricorrente ha dedotto che le somme richieste derivavano da più cartelle di pagamento riferite a differenti annualità (imposta di registro 2011, Irap 2014, diritto camerale 2012 e Irpef 2016), tutte indicate come pretesamente notificate negli anni dal 2015 al 2020, ma per le quali – a suo dire – si erano già verificati la decadenza e la prescrizione, anche nell'ipotesi in cui la notifica fosse stata dimostrata dagli enti preposti.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato che parte degli importi complessivi indicati nel preavviso (in particolare i contributi IVS, estranei al giudizio tributario) erano stati sospesi dal Giudice del Lavoro con decreto del 28 ottobre 2025, circostanza che aveva comportato l'impossibilità di raggiungere la soglia minima di euro 20.000 necessaria per procedere all'iscrizione ipotecaria.
Per tali ragioni, egli ha ritenuto che l'atto impugnato fosse illegittimo non solo per la mancanza dei presupposti, ma anche perché fondato su crediti da ritenersi inesistenti, estinti, sospesi o comunque non più esigibili.
Ha quindi richiesto l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché degli atti presupposti e collegati, affermando di avere interesse ad agire anche in ragione del carattere arbitrario e lesivo della condotta dell'Agente della IO.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha evidenziato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riguardava cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate –
IO e che, pertanto, ogni contestazione relativa alla validità delle notifiche, all'eventuale decadenza o agli atti interruttivi della prescrizione doveva essere rivolta esclusivamente all'ente della riscossione, unico soggetto titolato a produrre in giudizio le relate e la documentazione probatoria.
L'Ufficio ha rilevato che il ricorrente, qualora avesse inteso contestare vizi propri delle cartelle sottese, avrebbe dovuto impugnarle nei termini di cui all'art. 21 del D.lgs. 546/1992, mentre la loro definitività impediva di rimettere in discussione il credito tributario nella fase successiva.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre sostenuto che, qualora l'Agenzia delle Entrate – IO avesse dimostrato la regolare notifica delle cartelle, ogni eccezione di decadenza sarebbe risultata infondata e che, in ogni caso, i termini di prescrizione avrebbero subito le proroghe normative introdotte in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, applicabili ai ruoli consegnati prima dell'8 marzo 2020. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo la tempestività delle notifiche delle cartelle e la legittimità della pretesa tributaria, ove confermata dal concessionario della riscossione.
Si è costituita ADER lamentando l'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua tardività nonché della rituale notifica delle cartelle di pagamento richiamate e di un ulteriore intimazione di pagamento contenente il richiamo alle medesime cartelle.
Si è costituita la Camera di Commercio di Napoli lamentando la propria estraneità alla fase di riscossione delle entrate di propria pertinenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del sig. Ricorrente_1 risulta infondato e va, pertanto, rigettato. Ader, nel costituirsi, ha documentato il perfezionarsi della notifica, in data 17 giugno 2024, dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90135634 41/000, contenente il richiamo alle medesime 4 cartelle di pagamento richiamate nell'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria.
Costituisce circostanza incontroversa che parte ricorrente ha omesso di impugnare la predetta intimazione di pagamento.
Tale circostanza impedisce di valutare doglianze fondate sull'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento richiamate in detta intimazione ovvero sulla presunta maturazione del termine di prescrizione dei tributi maturato anteriormente alla notifica di detta intimazione (cfr. in tal senso Cassazione sentenza n.6436 dell'11 marzo 2025 secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADE che si liquidano in euro 500,00 per onorari, oltre accessori di legge;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADE-R che si liquidano in euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Camera di Commercio di Napoli che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21128/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO IPOTE n. 07176202500007482000 IMPOSTA REGISTR 2011
- PREAVVISO IPOTE n. 07176202500007482000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- PREAVVISO IPOTE n. 07176202500007482000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- PREAVVISO IPOTE n. 07176202500007482000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007482000, che ha ricevuto in data 25 settembre 2025, con la quale l'Agente della
IO gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 32.632,47 di cui euro 3.112,65 correlati a n.4 cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi, sanzioni e interessi, minacciando l'iscrizione di ipoteca sul suo unico immobile nel caso di mancato pagamento entro trenta giorni.
Il ricorrente ha dedotto che le somme richieste derivavano da più cartelle di pagamento riferite a differenti annualità (imposta di registro 2011, Irap 2014, diritto camerale 2012 e Irpef 2016), tutte indicate come pretesamente notificate negli anni dal 2015 al 2020, ma per le quali – a suo dire – si erano già verificati la decadenza e la prescrizione, anche nell'ipotesi in cui la notifica fosse stata dimostrata dagli enti preposti.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato che parte degli importi complessivi indicati nel preavviso (in particolare i contributi IVS, estranei al giudizio tributario) erano stati sospesi dal Giudice del Lavoro con decreto del 28 ottobre 2025, circostanza che aveva comportato l'impossibilità di raggiungere la soglia minima di euro 20.000 necessaria per procedere all'iscrizione ipotecaria.
Per tali ragioni, egli ha ritenuto che l'atto impugnato fosse illegittimo non solo per la mancanza dei presupposti, ma anche perché fondato su crediti da ritenersi inesistenti, estinti, sospesi o comunque non più esigibili.
Ha quindi richiesto l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché degli atti presupposti e collegati, affermando di avere interesse ad agire anche in ragione del carattere arbitrario e lesivo della condotta dell'Agente della IO.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha evidenziato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riguardava cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate –
IO e che, pertanto, ogni contestazione relativa alla validità delle notifiche, all'eventuale decadenza o agli atti interruttivi della prescrizione doveva essere rivolta esclusivamente all'ente della riscossione, unico soggetto titolato a produrre in giudizio le relate e la documentazione probatoria.
L'Ufficio ha rilevato che il ricorrente, qualora avesse inteso contestare vizi propri delle cartelle sottese, avrebbe dovuto impugnarle nei termini di cui all'art. 21 del D.lgs. 546/1992, mentre la loro definitività impediva di rimettere in discussione il credito tributario nella fase successiva.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre sostenuto che, qualora l'Agenzia delle Entrate – IO avesse dimostrato la regolare notifica delle cartelle, ogni eccezione di decadenza sarebbe risultata infondata e che, in ogni caso, i termini di prescrizione avrebbero subito le proroghe normative introdotte in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, applicabili ai ruoli consegnati prima dell'8 marzo 2020. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo la tempestività delle notifiche delle cartelle e la legittimità della pretesa tributaria, ove confermata dal concessionario della riscossione.
Si è costituita ADER lamentando l'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua tardività nonché della rituale notifica delle cartelle di pagamento richiamate e di un ulteriore intimazione di pagamento contenente il richiamo alle medesime cartelle.
Si è costituita la Camera di Commercio di Napoli lamentando la propria estraneità alla fase di riscossione delle entrate di propria pertinenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del sig. Ricorrente_1 risulta infondato e va, pertanto, rigettato. Ader, nel costituirsi, ha documentato il perfezionarsi della notifica, in data 17 giugno 2024, dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90135634 41/000, contenente il richiamo alle medesime 4 cartelle di pagamento richiamate nell'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria.
Costituisce circostanza incontroversa che parte ricorrente ha omesso di impugnare la predetta intimazione di pagamento.
Tale circostanza impedisce di valutare doglianze fondate sull'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento richiamate in detta intimazione ovvero sulla presunta maturazione del termine di prescrizione dei tributi maturato anteriormente alla notifica di detta intimazione (cfr. in tal senso Cassazione sentenza n.6436 dell'11 marzo 2025 secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADE che si liquidano in euro 500,00 per onorari, oltre accessori di legge;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADE-R che si liquidano in euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Camera di Commercio di Napoli che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)