Articolo 2 della Legge 22 agosto 1985, n. 449
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 settembre 1985
Art. 2.
Con l'entrata in vigore della presente legge cessa ogni obbligo da parte della Societa' per azioni esercizi aeroportuali (S.E.A.) di Milano di realizzare le opere gia' previste a carico della stessa Societa' dalla legge 2 aprile 1968, n. 515 , e dalla legge 8 maggio 1971, n. 420 , la cui esecuzione non sia stata portata a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano rimane determinato dall' articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194 , e dalla convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la Societa' per azioni esercizi aeroportuali (S.E.A.) di Milano del 7 maggio 1962, che sara' adeguata, per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro dei trasporti di cui al successivo articolo 3.
Il termine riguardante la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, determinato in anni trenta dall' articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 194 , e' aumentato di anni trenta. Sono conseguentemente abrogate le modifiche al predetto termine apportate con le leggi 2 aprile 1968, n. 515, e 8 maggio 1971, n. 420 .
I terreni di proprieta' privata, gia' acquisiti dalla S.E.A. per la realizzazione delle opere di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 515, e 8 maggio 1971, n. 420 , tuttora occorrenti per l'attuazione delle opere previste dalla presente legge e quelli, egualmente occorrenti a tal fine, da acquisirsi da parte della S.E.A. con fondi propri, sono dati in disponibilita' gratuita allo Stato fino a quando essi sono adibiti ad uso aeroportuale e rientrano nella concessione in uso alla Societa' stessa.
I terreni demaniali compresi nelle zone di ampliamento verranno dati in concessione alla S.E.A. per la durata ed alle condizioni stabilite dalla convenzione stipulata tra lo Stato e la stessa Societa' in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 194 .
Note all'art. 2, comuni primo e quarto:
- La legge 2 aprile 1968, n. 515 , concerne: "Modificazione alla legge 18 aprile 1962, n. 194 , concernente norme relative al sistema aeroportuale di Milano".
- La legge 8 maggio 1971, n. 420 , concerne: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 13 aprile 1962, n. 194 e alla legge 2 aprile 1968, n. 515 , contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano".

Nota all'art. 2, comma secondo:
Il testo dell' art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194 , recante:
"Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano" e' il seguente:
"Art. 1. - Il Ministro per la difesa e' autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e per la durata di anni trenta, la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, gia' Forlanini (Milano), di classe B dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprieta' dello Stato.
I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro, provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione, dei rapporti tra lo Stato e la Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui e' abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24 ".
(A norma dell' art. 1 della legge 30 gennaio 1963, n. 141 , sono stati devoluti al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile tutti i compiti e le attribuzioni in materia di aviazione civile gia' esercitati dal Ministero della difesa, nonche' tutte le competenze attribuite dal codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica).

Note all'art. 2, comma terzo:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 194/1962 e' riportato nella nota precedente.
- L'argomento della legge n. 515/1968 e n. 420/1971 e' riportato nella nota all'art. 2, commi primo e quarto.

Nota all'art. 2, comma quinto:
L'argomento della legge n. 194/1962 e' riportato nella nota all'art. 2, comma secondo.
Entrata in vigore il 12 settembre 1985
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