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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8330 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 40160/2024 all'udienza del 15/07/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pace Marina - pec: Parte_1 giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo, pec. t, in virtù di procura generale Email_2 alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/11/2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio diritto al riconoscimento all'indennità di accompagnamento ex. art. 1 L.18/80 con condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi;
dichiarare il ricorrente portatore di handicap grave, ove il giudice dell'ATP non avesse omologato tale accertamento , accertare che il ricorrente si trovava in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare del contrassegno invalidi e tutte le esenzioni utili all'acquisto di un'autovettura con iva agevolata ,pagamento bollo e condannare l al riconoscimento dei predetti benefici. Vittoria di spese da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario Deduceva:
- di essere portatore di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex art. 3 comma 3 nonché quelli ex. art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 e per l'accompagno;
- che in data 01/06/2023 il ricorrente inoltrava alla sede di competenza istanza CP_1 rivolta ad ottenere i requisiti sopra indicati;
- che il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che in sede di ATP il Tribunale lo giudicava portatore di handicap in situazione di gravità, non riconoscendo tuttavia i requisiti sanitari previsti ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e nessuna risposta veniva data in ordine all'invalidità necessaria per usufruire dei benefici ex art 4 DL 5/12;
- che la parte ricorrente in data 08.10.2024 depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano il ricorrente;
in particolare deduceva come non fosse stato correttamente valutato lo stato morboso. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 08.10.2024 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice e in data 04.11.2024 iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. Il ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo alla carente valutazione del complessivo stato morboso, nonché alle ricadute funzionali. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, considerato che in sede di ATP il ctu aveva riconosciuto l'istante portatore di handicap grave dalla domanda;
con il presente giudizio si chiede l'accertamento delle condizioni previste per il diritto all'indennità di accompagnamento ex L.18/80 e L. 508/88, nonché ai benefici accordati ai soggetti riconosciuti affetti da disabilità motorie ex. art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.
5. Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che “Sussiste SI diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 4 DL. 9 febbraio 2012, a decorrere dalla domanda in soggetto invalido civile al 100%.” Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Pertanto, si dichiara parte ricorrente invalido al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, con diritto all'accompagno dalla domanda ed ai benefici relativi alla disabilità motoria dalla stessa data , nonché portatore di handicap grave dalla domanda . Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei ratei, la stessa è inammissibile in quanto “la pronuncia ex art. 445-bis ultimo comma, c.p.c. riguarda solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale;
quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, e ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio” (Cass. 9755/19). Le spese di lite , liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza. Si pongono a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso,
- dichiara il ricorrente invalido al 100% con necessità di assistenza continua ed impossibilità di deambulare dalla domanda ex art. 1 L. 18/80;
- dichiara il ricorrente invalido con disabilità motoria e diritto ai benefici di cui all'art. 4 DL. 9 febbraio 2012 n.5, a decorrere dalla domanda;
- dichiara il ricorrente portatore di handicap grave ex art 3 c 3 L 104/92
- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei,
- condanna l' alle spese di lite, liquidate in euro 2696,00 oltre iva cpa e spese CP_1 generali da attribuire al procuratore antistatario,
- condanna l' al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 15.07.2025
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)