Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2016, proposto da
CE AL con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Luca Amedeo Melegari che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI SABAUDIA, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Donato D’Angelo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della deliberazione adottata con i poteri della Giunta Comunale del Comune di Sabaudia n. 69 del 27/09/16 con cui il Commissario straordinario dell’ente, ai sensi dell’art. 58 d. l. n. 112/08, ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2017-2018-2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. NG IL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso notificato il 02/12/16 e depositato il 22/12/16 AN NA ha impugnato la deliberazione n. 69 del 27/09/16, adottata con i poteri della Giunta Comunale del Comune di Sabaudia, con cui il Commissario straordinario dell’ente, ai sensi dell’art. 58 d. l. n. 112/08, ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2017-2018-2019.
Il Comune di Sabaudia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12/10/2020, ha concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 17/04/26, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
RI
In via pregiudiziale il Tribunale ritiene di dovere esaminare l’istanza, formulata solo nella comparsa conclusionale depositata il 16/03/26, con cui la parte ricorrente ha richiesto la riunione del presente giudizio con i seguenti ricorsi:
- n. 266/2018 R.G. fissato per la discussione alla medesima udienza del presente procedimento ed avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 22 del 02.02.2018 e della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 18 del 23.02.2018 con la quale l’ente locale ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2018-2019 2020;
- n. 468/2019 R.G. avente ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sabaudia atto n. 19 del 27.02.2019 con la quale l’ente ha approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2019-2020-2021, su proposta della Giunta Comunale.
L’istanza di riunione deve essere respinta ostando al suo accoglimento l’esigenza di immediata definizione del presente giudizio.
Infatti, per il ricorso n. 468/19 RG non è stata fissata l’udienza di discussione; il rinvio della presente causa, però, è precluso dall’art. 73 comma 1 bis cpa che consente il differimento nei soli casi eccezionali, ipotesi nella fattispecie insussistente dal momento che non è ipotizzabile nemmeno un contrasto tra giudicati.
Deve, poi, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, come pure eccepito dal Comune di Sabaudia nella memoria depositata il 16/03/26 (da ciò la superfluità dell’avviso ex art. 73 cpa).
La parte ricorrente impugna la deliberazione n. 69 del 27/09/16, adottata con i poteri della Giunta Comunale di Sabaudia, con cui il Commissario straordinario dell’ente, ai sensi dell’art. 58 d. l. n. 112/08, ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2017-2018-2019.
A fondamento del gravame la parte ricorrente deduce di essere proprietaria del ristorante “ Lo GL ”, situato sul lungomare di Sabaudia, e che il Comune, a supporto dell’atto impugnato, avrebbe assunto che l’area dove si trova l’esercizio commerciale sarebbe divenuta di sua proprietà a seguito del trasferimento gratuito per atto notarile del 23/09/98, circostanza contestata dall’esponente.
Va, in proposito, rilevato che la questione della proprietà del bene non è oggetto del presente giudizio il quale concerne l’impugnazione della deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2017-2018-2019.
Non è contestato che il piano impugnato nel presente giudizio riguarda solo gli anni 2017, 2018 e 2019.
Come già detto, con successivi ricorsi n. 266/18 RG e n. 468/19 l’esponente ha impugnato i piani concernenti rispettivamente il triennio 2018 - 2019 - 2020 e il triennio 2019 – 2020 – 2021.
Risultano, però, non impugnate le successive delibere:
- n. 8 del 19/05/2020 con cui è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per il periodo 2020-2021-2022, nel cui ambito veniva inserita, come in precedenza, la scheda relativa all’immobile rivendicato dal ricorrente;
- n. 12 del 12/04/21, avente ad oggetto l’approvazione del piano per gli anni 2021 – 2022- 2023;
- n. 10 del 26/05/22, concernente l’approvazione del piano per gli anni 2022 – 2023 e 2024;
- n. 56 del 09/05/23, avente ad oggetto l’approvazione del piano per gli anni 2023 – 2024 e 2025;
- n. 6 del 17/01/24 concernente l’approvazione del piano per gli anni 2024 – 2025 e 2026.
Il piano delle alienazioni impugnato nel presente giudizio, pertanto, ha esaurito i propri effetti ed è stato superato dai successivi piani gli ultimi dei quali non sono stati impugnati.
Ne consegue che nessuna utilità potrebbe conseguire la parte ricorrente dall’ipotetico accoglimento della domanda caducatoria in quanto l’interesse dell’esponente è, al momento, pregiudicato dal solo piano attualmente vigente (in questo senso, per una fattispecie analoga, TAR Latina n. 799/24 la quale ha correttamente rilevato, con argomentazione estensibile al presente giudizio, che “ il fatto che la delibera qui impugnata sia stata richiamata nelle successive, non sta a significare che quella di cui al presente gravame ne costituisce presupposto di legittimità, così da dare luogo a un rapporto di presupposizione/caducazione automatica ”).
A conferma dell’inesistenza di un interesse all’accoglimento del gravame è da rilevare che parte ricorrente nulla ha specificamente controdedotto in ordine all’eccezione d’improcedibilità prospettata dal Comune nella memoria depositata il 16/03/26 e che non è stata formulata alcuna domanda risarcitoria.
Per questi motivi, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
NG IL, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NG IL | ON SC |
IL SEGRETARIO