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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 40741/2023
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del
20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SALUSTRI DANIELE Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZANNINI QUIRINI SIMONETTA CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazione pensionistica
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento della Parte_1
pensione anticipata lavoratori precoci ex art. 1, comma 199 e ss., L. 232/2016 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, annullare e comunque disapplicare e porre nel nulla il provvedimento dell' Prot. N. CP_1
.7009.08/08/2023.0370621 del 26/10/2023, in quanto illegittimo, poiché emesso in CP_1
violazione del principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost. ed in violazione dell'art. 12 delle preleggi, ovvero, in subordine, in quanto emesso in violazione del principio di correttezza e buona fede, in una situazione d'impossibilità oggettiva assoluta ex art. 1256 c.c., per le motivazioni illustrate nel corpo del presente atto;
2. per l'effetto, condannare l' all'erogazione nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
della pensione anticipata lavoratori precoci ex art. 1, comma 199 e ss., L. 232/2016, con decorrenza dal giorno della domanda n. 2153971600113 del 08.08.2023, ovvero con la decorrenza ritenuta adeguata dal giudicante nel corso del giudizio;
3. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c “.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso e contestava in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali, quindi veniva discussa e decisa.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9- octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L.
132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110.
1. In via preliminare l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso “in quanto il CP_1
ricorrente ha presentato unicamente la domanda al fine di ottenere la certificazione del diritto alla pensione anticipata dei lavoratori precoci ma non la successiva domanda vera e propria di pensione”.
Ora, intanto, circa la corretta acquisizione del documento, contenente la domanda n.
2153971600113, è giusto il caso di chiarire che la parte ricorrente ha depositato l'immagine della “schermata” da cui si desume la presentazione di una domanda in data
8.8.2023 ed ha allegato circostanziati elementi in fatto atti a comprovare la sua impossibilità di acquisire materialmente la copia tale atto.
Pag. 2 di 8 Per conseguenza, vista anche l'eccezione avanzata dal convenuto, il giudice ha ordinato, ai sensi dell'art. 210 cpc, all' il deposito in giudizio di tale documento e CP_1
l'adempimento è stato correttamente eseguito in data 26.11.2024.
Ora, risulta per tabulas che la domanda n. 2153971600113 del 08.08.2023 numero prot.
. 7009.08/08/2023.0370621, ha ad oggetto CP_1
la
Cont leggendone il testo complessivo, contiene anche la seguente specifica domanda:
Dunque, l'atto prodotto non contiene solo la domanda di verifica astratta e potenziale del requisito per l'accesso alla pensione anticipata, ma in realtà, esprime chiaramente uno actu anche la volontà concreta ed attuale dell'istante di ottenere senz'altro tale beneficio, in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti di legge.
Il contenuto della domanda dell'8 agosto 2023, risulta peraltro in linea con quanto previsto dall'allegata Circolare n. 99 del 2017 dell' , nella parte (punti 5.1 e 5.6) in CP_1 cui prevede: “Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione). In attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza”.
Pag. 3 di 8 Pertanto, la domanda amministrativa volta all'ottenimento della prestazione pensionistica deve ritenersi esistente dall'8.8.2023 e ciò anche perché non si rinviene un'adeguata giustificazione, sul piano ordinamentale generale, per rendere così gravoso l'esercizio di questo tipo di diritto da parte del cittadino.
Si aggiunga, ad abundantiam, che in prospettiva di necessaria garanzia effettiva dei diritti, anche a voler ammettere la tesi dell' , comunque il ricorrente non avrebbe CP_1
potuto che agire giudizialmente, posto che la richiamata domanda è stata comunque, in data 26/10/2023, illegittimamente respinta con provvedimento di rigetto Prot. N.
.7009.08/08/2023.0370621. CP_1
Il rigetto anche solo della domanda di verifica delle condizioni di ammissione al beneficio, deve ritenersi condizione sufficiente a legittimare l'esercizio dell'azione giudiziaria ai fini del riconoscimento del requisito pensionistico.
Si aggiunga che lo stesso tenore del provvedimento di rigetto lascia intendere come sia in realtà intervenuta una pronuncia dell' sul merito della domanda e sulla CP_1
prestazione richiesta, giustificata con la seguente (illegittima) motivazione: "Per potere accedere alla pensione anticipata lavoratori precoci e' necessario che lo stato di disoccupazione derivi da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 604/1966; il suo rapporto di lavoro e' invece cessato a seguito di risoluzione consensuale ex art. 14 C. 3 DL 104/2020 pertanto non e' possibile procedere all'accoglimento della domanda.". (all. 4).
In altri termini, l' non si è espresso solo in termini di verifica di sussistenza dei CP_3
requisiti, ma in termini di inaccoglibilità della domanda.
Anche dal punto di vista logico, e ragionando per assurdo, anche a voler aderire alla ricostruzione dell' non si vede, peraltro, come avrebbe potuto ingenerarsi un onere CP_1
dell'interessato di presentare una domanda di pensione, i cui requisiti erano stati già formalmente negati dall' . CP_3
Di conseguenza l'eccezione d'inammissibilità è infondata.
Le riportate conclusioni rendono quindi assorbita la questione se la domanda
2153983500072, aperta su riesame, sia o meno replica della stessa domanda della
2153971600113, valendo semmai a corroborare ulteriormente la non correttezza della
Pag. 4 di 8 posizione tenuta dall , che avrebbe dovuto valutare e rivalutare in modo esatto CP_3
l'istanza presentata e, in ipotesi, reiterata, senza rigettarla (v. supra).
2.Nel merito, si deve dare atto che il convenuto ha dedotto in memoria che inizialmente
CP_ l' ha respinto le domande dell'oggetto indicato, ritenendo la procedura consensuale ex art. 14, c. 3 dl 104/2020 non rientrante tra le cessazioni di rapporto di lavoro che consentivano la certificazione per l'accesso alla pensione anticipata. In memoria, si CP_ legge quindi che: "...Successivamente, con messaggio del 24.11.23 l' ha recepito le indicazioni del Ministero: ”Sulla base di un'interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sopra richiamate, si rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all'accordo consensuale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n.
104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all'articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.”
Pertanto, sulla base di tali indicazioni interpretative, la domanda del ricorrente (che deve ritenersi sussistente dall'8.8.2023) avrebbe meritato immediato accoglimento e merita senz'altro accoglimento, sussistendone pacificamente tutti i presupposti e requisiti.
Peraltro, nelle more, il ha tuttavia presentato domanda di pensione anticipata di Pt_1
vecchiaia che è stata accolta con decorrenza 1.3.2024.
L' ha sul punto scritto in memoria: “al fine di consentire la liquidazione della CP_1
prestazione abbiamo eliminato la certificazione”.
Appare sul punto evidente che l'avere dovuto il ricorrente proporre altra domanda di pensione anticipata di vecchiaia, stante l'erroneo iniziale rigetto dell'istanza dell'agosto
2023, non legittimava l' a soprassedere alla revisione e rettifica della sua CP_3
originaria posizione una volta modificato il quadro interpretativo.
Non ha pregio peraltro la deduzione dell' secondo cui, “per l'accesso al beneficio CP_1
in parola occorreva che rientrasse nei limiti di spese annui stabiliti dalla legge e pertanto non sarebbe più possibile effettuare la ricognizione di spese ora per allora”.
Infatti, l'errore dell' , pur se dovuto ad un'indicazione interpretativa riconducibile CP_1
al Ministero, non può ritorcersi in uno svantaggio per l'assicurato; peraltro il resistente ha avanzato un'eccezione su un preteso fatto impeditivo del diritto solo in termini
Pag. 5 di 8 astratti, generici e ipotetici e ciò non è sufficiente per impedire di accordare una tutela giudiziaria piena al signor . Pt_1
Quindi il diritto deve essere riconosciuto, con la condanna dell' a versare la CP_1
pensione richiesta sin dalla data della domanda.
3. Tanto assodato, il ricorrente ha chiesto espressamente l'autorizzazione all'emendatio libelli con le note del 03.05.2024 per la prima udienza di discussione del 08.05.2025, allegando circostanze sopravvenute e modificando la domanda e le conclusioni, e formulando richieste collegate con l'oggetto del contendere.
Tale richiesta deve essere ritenuta autorizzabile, essendo strettamente consequenziale allo sviluppo processuale conseguente alla costituzione dell' ed in presenza dei CP_1
gravi motivi, di seguito indicati.
In particolare, sono state legittimamente formulate, in termini di emendatio libelli, la domanda subordinata di accertamento del requisito per il pensionamento anticipato sulla base della normativa a tutela dei lavoratori precoci, con condanna all'erogazione della pensione, nonché domanda di ripetizione d'indebito, successivamente qualificata anche per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (con le note depositate in data 28.06.2024 per l'udienza del 11.07.2024).
Tale novum si presenta invero conseguente alle difese e alle prove documentali acquisite correlate al petitum e contenute entro i limiti dell'oggetto della domanda originariamente formulata nel ricorso e, pertanto, assolutamente ammissibili.
Rispetto all'originario oggetto della domanda, l'entità sul piano quantitativo e qualitativo della variazione è limitata, e la modifica non comporta temi d'indagine completamente nuovi, né modifica l'ambito della controversia in modo sostanziale ( C.
21017/2007), Tale istanza si presenta quindi accoglibile, ed è comunque stata autorizzata dal giudice in forma implicita (C. 4702/2016).
Infatti, come detto, il ricorrente, in attesa dell'accoglimento della domanda di pensionamento per cui è causa o comunque della certificazione dei relativi requisiti, ha ragionevolmente presentato ulteriore e diversa domanda di pensionamento di vecchiaia anticipata, sulla base del diverso requisito di anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, al fine di ottenere il pensionamento anticipato.
Pag. 6 di 8 Il ricorrente, tuttavia, per integrare il suddetto requisito ha dovuto versare la somma di €
3.841,32, (all. 1 della nota del 03.05.2024) ed € 1.920,66 (all. 2 della nota del
03.05.2024), per complessivi € 5.761,98, ottenendo così la pensione anticipata di vecchiaia, con decorrenza da 01.03.2024 (all. 3 della nota del 03.05.2024).
Pertanto, poiché nella presente sede deve essere accolta la domanda principale di riconoscimento della pensione anticipata lavoratori precoci ex art. 1 comma 199 e ss. L.
n. 232/2016, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso dei predetti versamenti, effettuati sulla base del presupposto illegittimo di non spettanza della pensione predetta.
Sulla base dell'attuale accertamento, effettuato ora per allora, detti importi versati e ricevuti sine titulo devono essere quindi restituiti, oltre accessori di legge.
Naturalmente, per gli eventuali ratei pensionistici già percepiti ad altro titolo dovrà valutarsi ogni necessario corollario conseguente alla presente pronuncia in termini di corretta ricostruzione della posizione del ricorrente.
4.Le spese seguono la soccombenza.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto del Sig. al riconoscimento della pensione Parte_1
anticipata lavoratori precoci ex art. 1, comma 199 e ss., L. 232/2016 con decorrenza dal giorno della domanda n. 2153971600113 del 08.08.2023; per l'effetto, condanna l' all'erogazione nei confronti del Sig. della CP_1 Parte_1
pensione anticipata lavoratori precoci ex art. 1, comma 199 e ss., L. 232/2016, con la decorrenza indicata;
Pag. 7 di 8 accerta e dichiara, per conseguenza, il diritto del ricorrente alla restituzione, da parte dell' , dei versamenti effettuati ai fini dell'ottenimento della diversa pensione di CP_1
anzianità anticipata, e per l'effetto condanna la resistente al rimborso della somma di €
5.761,98, oltre accessori di legge;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3290,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi.
20/02/2025 Il Giudice
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 40741/2023
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del
20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SALUSTRI DANIELE Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZANNINI QUIRINI SIMONETTA CP_1
Resistente
OGGETTO: Prestazione pensionistica
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento della Parte_1
pensione anticipata lavoratori precoci ex art. 1, comma 199 e ss., L. 232/2016 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, annullare e comunque disapplicare e porre nel nulla il provvedimento dell' Prot. N. CP_1
.7009.08/08/2023.0370621 del 26/10/2023, in quanto illegittimo, poiché emesso in CP_1
violazione del principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost. ed in violazione dell'art. 12 delle preleggi, ovvero, in subordine, in quanto emesso in violazione del principio di correttezza e buona fede, in una situazione d'impossibilità oggettiva assoluta ex art. 1256 c.c., per le motivazioni illustrate nel corpo del presente atto;
2. per l'effetto, condannare l' all'erogazione nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1
della pensione anticipata lavoratori precoci ex art. 1, comma 199 e ss., L. 232/2016, con decorrenza dal giorno della domanda n. 2153971600113 del 08.08.2023, ovvero con la decorrenza ritenuta adeguata dal giudicante nel corso del giudizio;
3. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c “.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso e contestava in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali, quindi veniva discussa e decisa.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9- octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L.
132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110.
1. In via preliminare l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso “in quanto il CP_1
ricorrente ha presentato unicamente la domanda al fine di ottenere la certificazione del diritto alla pensione anticipata dei lavoratori precoci ma non la successiva domanda vera e propria di pensione”.
Ora, intanto, circa la corretta acquisizione del documento, contenente la domanda n.
2153971600113, è giusto il caso di chiarire che la parte ricorrente ha depositato l'immagine della “schermata” da cui si desume la presentazione di una domanda in data
8.8.2023 ed ha allegato circostanziati elementi in fatto atti a comprovare la sua impossibilità di acquisire materialmente la copia tale atto.
Pag. 2 di 8 Per conseguenza, vista anche l'eccezione avanzata dal convenuto, il giudice ha ordinato, ai sensi dell'art. 210 cpc, all' il deposito in giudizio di tale documento e CP_1
l'adempimento è stato correttamente eseguito in data 26.11.2024.
Ora, risulta per tabulas che la domanda n. 2153971600113 del 08.08.2023 numero prot.
. 7009.08/08/2023.0370621, ha ad oggetto CP_1
la
Cont leggendone il testo complessivo, contiene anche la seguente specifica domanda:
Dunque, l'atto prodotto non contiene solo la domanda di verifica astratta e potenziale del requisito per l'accesso alla pensione anticipata, ma in realtà, esprime chiaramente uno actu anche la volontà concreta ed attuale dell'istante di ottenere senz'altro tale beneficio, in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti di legge.
Il contenuto della domanda dell'8 agosto 2023, risulta peraltro in linea con quanto previsto dall'allegata Circolare n. 99 del 2017 dell' , nella parte (punti 5.1 e 5.6) in CP_1 cui prevede: “Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione). In attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza”.
Pag. 3 di 8 Pertanto, la domanda amministrativa volta all'ottenimento della prestazione pensionistica deve ritenersi esistente dall'8.8.2023 e ciò anche perché non si rinviene un'adeguata giustificazione, sul piano ordinamentale generale, per rendere così gravoso l'esercizio di questo tipo di diritto da parte del cittadino.
Si aggiunga, ad abundantiam, che in prospettiva di necessaria garanzia effettiva dei diritti, anche a voler ammettere la tesi dell' , comunque il ricorrente non avrebbe CP_1
potuto che agire giudizialmente, posto che la richiamata domanda è stata comunque, in data 26/10/2023, illegittimamente respinta con provvedimento di rigetto Prot. N.
.7009.08/08/2023.0370621. CP_1
Il rigetto anche solo della domanda di verifica delle condizioni di ammissione al beneficio, deve ritenersi condizione sufficiente a legittimare l'esercizio dell'azione giudiziaria ai fini del riconoscimento del requisito pensionistico.
Si aggiunga che lo stesso tenore del provvedimento di rigetto lascia intendere come sia in realtà intervenuta una pronuncia dell' sul merito della domanda e sulla CP_1
prestazione richiesta, giustificata con la seguente (illegittima) motivazione: "Per potere accedere alla pensione anticipata lavoratori precoci e' necessario che lo stato di disoccupazione derivi da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 604/1966; il suo rapporto di lavoro e' invece cessato a seguito di risoluzione consensuale ex art. 14 C. 3 DL 104/2020 pertanto non e' possibile procedere all'accoglimento della domanda.". (all. 4).
In altri termini, l' non si è espresso solo in termini di verifica di sussistenza dei CP_3
requisiti, ma in termini di inaccoglibilità della domanda.
Anche dal punto di vista logico, e ragionando per assurdo, anche a voler aderire alla ricostruzione dell' non si vede, peraltro, come avrebbe potuto ingenerarsi un onere CP_1
dell'interessato di presentare una domanda di pensione, i cui requisiti erano stati già formalmente negati dall' . CP_3
Di conseguenza l'eccezione d'inammissibilità è infondata.
Le riportate conclusioni rendono quindi assorbita la questione se la domanda
2153983500072, aperta su riesame, sia o meno replica della stessa domanda della
2153971600113, valendo semmai a corroborare ulteriormente la non correttezza della
Pag. 4 di 8 posizione tenuta dall , che avrebbe dovuto valutare e rivalutare in modo esatto CP_3
l'istanza presentata e, in ipotesi, reiterata, senza rigettarla (v. supra).
2.Nel merito, si deve dare atto che il convenuto ha dedotto in memoria che inizialmente
CP_ l' ha respinto le domande dell'oggetto indicato, ritenendo la procedura consensuale ex art. 14, c. 3 dl 104/2020 non rientrante tra le cessazioni di rapporto di lavoro che consentivano la certificazione per l'accesso alla pensione anticipata. In memoria, si CP_ legge quindi che: "...Successivamente, con messaggio del 24.11.23 l' ha recepito le indicazioni del Ministero: ”Sulla base di un'interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sopra richiamate, si rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all'accordo consensuale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n.
104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all'articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.”
Pertanto, sulla base di tali indicazioni interpretative, la domanda del ricorrente (che deve ritenersi sussistente dall'8.8.2023) avrebbe meritato immediato accoglimento e merita senz'altro accoglimento, sussistendone pacificamente tutti i presupposti e requisiti.
Peraltro, nelle more, il ha tuttavia presentato domanda di pensione anticipata di Pt_1
vecchiaia che è stata accolta con decorrenza 1.3.2024.
L' ha sul punto scritto in memoria: “al fine di consentire la liquidazione della CP_1
prestazione abbiamo eliminato la certificazione”.
Appare sul punto evidente che l'avere dovuto il ricorrente proporre altra domanda di pensione anticipata di vecchiaia, stante l'erroneo iniziale rigetto dell'istanza dell'agosto
2023, non legittimava l' a soprassedere alla revisione e rettifica della sua CP_3
originaria posizione una volta modificato il quadro interpretativo.
Non ha pregio peraltro la deduzione dell' secondo cui, “per l'accesso al beneficio CP_1
in parola occorreva che rientrasse nei limiti di spese annui stabiliti dalla legge e pertanto non sarebbe più possibile effettuare la ricognizione di spese ora per allora”.
Infatti, l'errore dell' , pur se dovuto ad un'indicazione interpretativa riconducibile CP_1
al Ministero, non può ritorcersi in uno svantaggio per l'assicurato; peraltro il resistente ha avanzato un'eccezione su un preteso fatto impeditivo del diritto solo in termini
Pag. 5 di 8 astratti, generici e ipotetici e ciò non è sufficiente per impedire di accordare una tutela giudiziaria piena al signor . Pt_1
Quindi il diritto deve essere riconosciuto, con la condanna dell' a versare la CP_1
pensione richiesta sin dalla data della domanda.
3. Tanto assodato, il ricorrente ha chiesto espressamente l'autorizzazione all'emendatio libelli con le note del 03.05.2024 per la prima udienza di discussione del 08.05.2025, allegando circostanze sopravvenute e modificando la domanda e le conclusioni, e formulando richieste collegate con l'oggetto del contendere.
Tale richiesta deve essere ritenuta autorizzabile, essendo strettamente consequenziale allo sviluppo processuale conseguente alla costituzione dell' ed in presenza dei CP_1
gravi motivi, di seguito indicati.
In particolare, sono state legittimamente formulate, in termini di emendatio libelli, la domanda subordinata di accertamento del requisito per il pensionamento anticipato sulla base della normativa a tutela dei lavoratori precoci, con condanna all'erogazione della pensione, nonché domanda di ripetizione d'indebito, successivamente qualificata anche per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (con le note depositate in data 28.06.2024 per l'udienza del 11.07.2024).
Tale novum si presenta invero conseguente alle difese e alle prove documentali acquisite correlate al petitum e contenute entro i limiti dell'oggetto della domanda originariamente formulata nel ricorso e, pertanto, assolutamente ammissibili.
Rispetto all'originario oggetto della domanda, l'entità sul piano quantitativo e qualitativo della variazione è limitata, e la modifica non comporta temi d'indagine completamente nuovi, né modifica l'ambito della controversia in modo sostanziale ( C.
21017/2007), Tale istanza si presenta quindi accoglibile, ed è comunque stata autorizzata dal giudice in forma implicita (C. 4702/2016).
Infatti, come detto, il ricorrente, in attesa dell'accoglimento della domanda di pensionamento per cui è causa o comunque della certificazione dei relativi requisiti, ha ragionevolmente presentato ulteriore e diversa domanda di pensionamento di vecchiaia anticipata, sulla base del diverso requisito di anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, al fine di ottenere il pensionamento anticipato.
Pag. 6 di 8 Il ricorrente, tuttavia, per integrare il suddetto requisito ha dovuto versare la somma di €
3.841,32, (all. 1 della nota del 03.05.2024) ed € 1.920,66 (all. 2 della nota del
03.05.2024), per complessivi € 5.761,98, ottenendo così la pensione anticipata di vecchiaia, con decorrenza da 01.03.2024 (all. 3 della nota del 03.05.2024).
Pertanto, poiché nella presente sede deve essere accolta la domanda principale di riconoscimento della pensione anticipata lavoratori precoci ex art. 1 comma 199 e ss. L.
n. 232/2016, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso dei predetti versamenti, effettuati sulla base del presupposto illegittimo di non spettanza della pensione predetta.
Sulla base dell'attuale accertamento, effettuato ora per allora, detti importi versati e ricevuti sine titulo devono essere quindi restituiti, oltre accessori di legge.
Naturalmente, per gli eventuali ratei pensionistici già percepiti ad altro titolo dovrà valutarsi ogni necessario corollario conseguente alla presente pronuncia in termini di corretta ricostruzione della posizione del ricorrente.
4.Le spese seguono la soccombenza.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto del Sig. al riconoscimento della pensione Parte_1
anticipata lavoratori precoci ex art. 1, comma 199 e ss., L. 232/2016 con decorrenza dal giorno della domanda n. 2153971600113 del 08.08.2023; per l'effetto, condanna l' all'erogazione nei confronti del Sig. della CP_1 Parte_1
pensione anticipata lavoratori precoci ex art. 1, comma 199 e ss., L. 232/2016, con la decorrenza indicata;
Pag. 7 di 8 accerta e dichiara, per conseguenza, il diritto del ricorrente alla restituzione, da parte dell' , dei versamenti effettuati ai fini dell'ottenimento della diversa pensione di CP_1
anzianità anticipata, e per l'effetto condanna la resistente al rimborso della somma di €
5.761,98, oltre accessori di legge;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3290,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi.
20/02/2025 Il Giudice
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