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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4054/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GIOMBETTI ALESSANDRA;
e
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. MANCINI ARIANNA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con stabile collocazione e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli, e di informarsi direttamente presso la scuola per seguirne l'andamento scolastico. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2) In caso di variazione di residenza o domicilio, ciascun genitore si impegna a far conoscere all'altro il relativo indirizzo ovvero ogni altra eventuale variazione, nel superiore interesse dei figli.
3) Stante le età dei ragazzi (17 anni il maggiore e 15 il minore) il Sig. si Parte_2 metterà d'accordo direttamente con i figli per prenderli con sé e trascorrere insieme un tempo significativo;
in mancanza di diversi accordi, il padre terrà con sé i figli due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21, nonché un fine settimana a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, fermo restando in ogni caso il rispetto della volontà dei ragazzi, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici e dei loro desideri;
4) Con riferimento alle festività e periodi di vacanza, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e quindi i figli, sempre comunque rispettando la loro volontà, trascorreranno il periodo delle festività natalizie con ciascun genitore ad anni alterni ed a periodi alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ad accordi diretti tra padre e figli sono inoltre affidati ulteriori periodi durante le vacanze pasquali e durante quelle estive;
5) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla sig.ra a titolo Parte_2 Pt_1 di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma di Euro 550,00
(cinquecentocinquanta/00), da rivalutare automaticamente in base agli indici ISTAT come per legge al luglio di ogni anno e da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Pt_1
6) I genitori concorreranno, al 50% per ciascuno, alle spese straordinarie necessarie o opportune per l'educazione, l'istruzione e l'assistenza anche sanitaria dei figli, tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia elaborato dalla Conferenza
Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia (doc. 16), al quale le parti si riportano integralmente.
7) L'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' sarà assegnato CP_1 interamente alla sig.ra Pt_1
8) Il buono postale fruttifero di € 30.000,00 cointestato alle parti, depositato sul libretto di
Risparmio n. 28853634, costituente un risparmio accantonato in favore delle necessità future dei figli, verrà svincolato ed eventualmente reimpiegato o utilizzato solo per esigenze inerenti i figli e il loro percorso formativo o lavorativo;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
10) Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio e di quello per i figli.
11) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
12) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli e Per_1
, nati fuori dal matrimonio rispettivamente il 12/08/2008 e il 10/08/2010. Per_2
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce, come concordato, valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4054/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GIOMBETTI ALESSANDRA;
e
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. MANCINI ARIANNA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con stabile collocazione e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli, e di informarsi direttamente presso la scuola per seguirne l'andamento scolastico. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2) In caso di variazione di residenza o domicilio, ciascun genitore si impegna a far conoscere all'altro il relativo indirizzo ovvero ogni altra eventuale variazione, nel superiore interesse dei figli.
3) Stante le età dei ragazzi (17 anni il maggiore e 15 il minore) il Sig. si Parte_2 metterà d'accordo direttamente con i figli per prenderli con sé e trascorrere insieme un tempo significativo;
in mancanza di diversi accordi, il padre terrà con sé i figli due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21, nonché un fine settimana a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, fermo restando in ogni caso il rispetto della volontà dei ragazzi, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici e dei loro desideri;
4) Con riferimento alle festività e periodi di vacanza, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e quindi i figli, sempre comunque rispettando la loro volontà, trascorreranno il periodo delle festività natalizie con ciascun genitore ad anni alterni ed a periodi alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ad accordi diretti tra padre e figli sono inoltre affidati ulteriori periodi durante le vacanze pasquali e durante quelle estive;
5) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla sig.ra a titolo Parte_2 Pt_1 di concorso al mantenimento ordinario dei figli, la somma di Euro 550,00
(cinquecentocinquanta/00), da rivalutare automaticamente in base agli indici ISTAT come per legge al luglio di ogni anno e da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Pt_1
6) I genitori concorreranno, al 50% per ciascuno, alle spese straordinarie necessarie o opportune per l'educazione, l'istruzione e l'assistenza anche sanitaria dei figli, tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia elaborato dalla Conferenza
Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia (doc. 16), al quale le parti si riportano integralmente.
7) L'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' sarà assegnato CP_1 interamente alla sig.ra Pt_1
8) Il buono postale fruttifero di € 30.000,00 cointestato alle parti, depositato sul libretto di
Risparmio n. 28853634, costituente un risparmio accantonato in favore delle necessità future dei figli, verrà svincolato ed eventualmente reimpiegato o utilizzato solo per esigenze inerenti i figli e il loro percorso formativo o lavorativo;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
10) Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio e di quello per i figli.
11) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
12) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli e Per_1
, nati fuori dal matrimonio rispettivamente il 12/08/2008 e il 10/08/2010. Per_2
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce, come concordato, valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi