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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1374/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZO ON GE RI, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7406/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24032045957 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24032048050 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente (A.E.): Preliminarmente il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'Ufficio ha proceduto all'annullamento totale degli avvisi di liquidazione impugnati e pertanto insiste nella propria richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ricorrente: E' presente per parte ricorrente l'avv. Difensore_2 - in collegamento da remoto - il quale non si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13 Settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 e la società Renantis Sicilia s.r.l., codice fiscale P.IVA2, in persona del presidente del consiglio di amministratore e legale rappresentante ing. Rappresentante_1, ricorrono avverso gli avvisi di liquidazione imposta di registro codice atto n. 24032045957 notificato il 26 luglio 2024 e n. 24032048050 notificato il 7 agosto 2024, recante la somma complessiva di euro 107.280,00 e
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania.
I ricorrenti, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepiscono:
- Illegittimità per violazione dell'art. 1 della Tariffa, Parte 1, allegata al d.p.r. n. 131/1986 – Gli atti impugnati sono illegittimi in quanto liquidano l'imposta di registro dovuta per la costituzione del diritto di superficie nella misura del 15 per cento del corrispettivo prevista per i “trasferimenti di terreni agricoli” in luogo di quella del
9 per cento prevista per la “costituzione di diritti reali di godimento”
Gli avvisi di liquidazione impugnati applicano l'aliquota del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, mentre la fattispecie oggetto degli atti notarili riguarda la costituzione di un diritto reale di godimento (diritto di superficie), per la quale la normativa prevede l'aliquota del 9%. Tale distinzione è fondamentale, poiché la costituzione di un diritto di superficie non comporta il trasferimento della proprietà del terreno, ma solo la separazione tra la titolarità del fondo e quella della costruzione da edificare, come previsto dall'art. 952 c.c.
La Corte di Cassazione, con numerose sentenze (tra cui Cass. n. 3461/2021, n. 23489/2024, n. 16495/2003,
n. 22198/2019), ha costantemente affermato che agli atti costitutivi di diritti reali di godimento su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9%. La motivazione degli avvisi impugnati si pone in contrasto con tali principi, ignorando l'orientamento consolidato della Suprema Corte.
L'Agenzia delle Entrate ha modificato più volte la propria posizione in materia, passando dall'applicazione dell'aliquota del 15% (circolare 18/E del 2013) al riconoscimento dell'aliquota del 9% (risoluzione 4/E del
2021), per poi tornare alla tesi originaria con la risposta ad interpello n. 365/2023. Questa oscillazione interpretativa genera incertezza e contrasta con il principio di certezza del diritto.
La normativa distingue chiaramente tra atti traslativi della proprietà e atti costitutivi di diritti reali di godimento.
L'aliquota del 15% si applica esclusivamente ai trasferimenti di proprietà di terreni agricoli, mentre per la costituzione di diritti reali di godimento (come il diritto di superficie) si applica l'aliquota del 9%.
L'interpretazione estensiva proposta dall'Agenzia delle Entrate non trova riscontro né nella lettera della legge né nella giurisprudenza.
La costituzione del diritto di superficie non determina alcun effetto estintivo del diritto di proprietà in capo al concedente, che rimane proprietario del suolo. Il diritto di superficie attribuisce al superficiario la facoltà di edificare e mantenere la proprietà della costruzione, ma non trasferisce la proprietà del terreno.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'art. 1, comma 1, della Tariffa - Parte prima - allegata al D.P.R. n. 131/1986 stabilisce l'obbligo della registrazione in termine fisso, con applicazione dell'aliquota del 9% agli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento […]”. Il comma 3 del medesimo art. 1 dispone che l'aliquota venga innalzata al 15% “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale […]” (norma, quest'ultima, applicata dall'Ufficio in sede di controllo).
L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito in numerosi documenti di prassi (tra cui la risoluzione n. 92/E del
22 giugno 2000, la Circolare n. 18/2013, la Circolare n. 36/2013 con riferimento agli impianti fotovoltaici), che la costituzione del diritto di superficie, qualora insista su terreni agricoli, sconta l'aliquota del 15%.
Tale impostazione trova conferma nella risposta n. 365 del 3 luglio 2023 resa ad un notaio che ha sottoposto all'Agenzia delle Entrate la medesima questione oggetto della presente controversia.
L'art. 8 della Tariffa, Parte I del TUR, infatti, testualmente stabilisce che siano applicabili per gli “1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio […]: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti […] le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti”.
Detta formulazione porta a ritenere, per rinvio, che non possa distinguersi, in assenza di una differente espressione di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione, ai fini dell'imposta di registro tra atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari. Le suesposte considerazioni portano a ritenere, dunque, che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15%.
Controparte, ancora, sostiene che la sua tesi sarebbe supportata dall'ordinanza della Cassazione n.
3461/2021.
Ma allora se è questa la ragione per cui la costituzione del diritto di servitù sconta l'aliquota del 9% appare di immediata evidenzia la differenza con la costituzione del diritto di superficie con la quale, come detto, si trasferisce al cessionario il diritto o la facoltà di edificare. Con la conseguenza che la stessa sconta l'aliquota del 15%.
Nello specifico caso in cui l'investimento viene realizzato su un terreno acquisito a seguito della costituzione di un diritto di superficie, con specifico riferimento all'imposizione indiretta ed in particolare all'applicazione dell'imposta di registro, si fa presente che in base al disposto dell'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono assoggettati all'imposta nella misura del 9 per cento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui oggetto della concessione del diritto di superficie sia un terreno agricolo, l'imposta è applicata nella misura del 15 per cento (cfr. Circolare n. 36 del
2013). Per quanto di interesse in questa sede, come anche evidenziato nella richiamata circolare nel caso in cui l'impianto venga realizzato su un terreno acquisito a seguito della stipula di un contratto di locazione, per individuare il regime fiscale applicabile ai fini dell'IVA e dell'imposta di Registro è necessario stabilire, preliminarmente, se la costruzione dell'impianto fotovoltaico sul terreno in locazione comporti una variazione della destinazione urbanistica del terreno stesso (il regime cambia, come noto, in relazione all'edificabilità
o meno del terreno ed in relazione alla sua natura di terreno agricolo).
Pertanto, ai fini dell'imposta di registro, nell'ipotesi di costituzione di diritto di superficie su terreno da qualificarsi come agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti sul quale verrà realizzato l'impianto fotovoltaico/eolico, l'imposta di Registro è dovuta nella misura del 15%, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Alla luce di quanto precede, in relazione agli atti di costituzione del diritto di superficie in favore della società
Renantis Sicilia S.r.l. aventi ad oggetto un terreno da qualificarsi come agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti non può che rilevarsi la corretta applicazione dell'aliquota del 15% e, di conseguenza, la piena legittimità degli avvisi di liquidazione in oggetto. Si rappresenta che sulla questione si è già espressa codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria la quale con la sentenza n. 7334/11/2024 ha ritenuto il ricorso infondato rigettandolo con la seguente motivazione: “Invero, gli atti aventi ad oggetto la costituzione del diritto di superficie e che, ad oggi, costituiscono lo schema contrattuale che ha trovato un grande utilizzo soprattutto nel settore delle energie rinnovabili in cui gli operatori produttori di energia (eolica o fotovoltaica), anche mediante tale diritto reale, si assicurano la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui vengono installati detti impianti, ai fini dell'imposta di registro rientrano nella disposizione di cui all'art.1, c.1, della
Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986 (“T.U.R.”) il quale, in relazione agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabilisce: - al primo periodo del comma 1 l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, in via generale, agli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento […”.
- al terzo periodo l'applicazione dell'aliquota del 15% “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.
Nel caso in esame, la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli va catalogata nel terzo periodo del suddetto art.1, poiché contempla il “trasferimento” avente ad oggetto “terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 12 Gennaio 2026 i ricorrenti depositano memorie illustrative.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, prende atto della memoria ex art. 32 d. Lgs. 546/92, depositata in data 10 Febbraio 2026, con la quale l'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha proceduto all'annullamento totale degli avvisi di liquidazione n. 24032045957 e n. 24032048050, per cui sussistono giusti motivi per dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, la Corte ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZO ON GE RI, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7406/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24032045957 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24032048050 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente (A.E.): Preliminarmente il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'Ufficio ha proceduto all'annullamento totale degli avvisi di liquidazione impugnati e pertanto insiste nella propria richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ricorrente: E' presente per parte ricorrente l'avv. Difensore_2 - in collegamento da remoto - il quale non si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13 Settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1 e la società Renantis Sicilia s.r.l., codice fiscale P.IVA2, in persona del presidente del consiglio di amministratore e legale rappresentante ing. Rappresentante_1, ricorrono avverso gli avvisi di liquidazione imposta di registro codice atto n. 24032045957 notificato il 26 luglio 2024 e n. 24032048050 notificato il 7 agosto 2024, recante la somma complessiva di euro 107.280,00 e
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania.
I ricorrenti, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepiscono:
- Illegittimità per violazione dell'art. 1 della Tariffa, Parte 1, allegata al d.p.r. n. 131/1986 – Gli atti impugnati sono illegittimi in quanto liquidano l'imposta di registro dovuta per la costituzione del diritto di superficie nella misura del 15 per cento del corrispettivo prevista per i “trasferimenti di terreni agricoli” in luogo di quella del
9 per cento prevista per la “costituzione di diritti reali di godimento”
Gli avvisi di liquidazione impugnati applicano l'aliquota del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, mentre la fattispecie oggetto degli atti notarili riguarda la costituzione di un diritto reale di godimento (diritto di superficie), per la quale la normativa prevede l'aliquota del 9%. Tale distinzione è fondamentale, poiché la costituzione di un diritto di superficie non comporta il trasferimento della proprietà del terreno, ma solo la separazione tra la titolarità del fondo e quella della costruzione da edificare, come previsto dall'art. 952 c.c.
La Corte di Cassazione, con numerose sentenze (tra cui Cass. n. 3461/2021, n. 23489/2024, n. 16495/2003,
n. 22198/2019), ha costantemente affermato che agli atti costitutivi di diritti reali di godimento su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9%. La motivazione degli avvisi impugnati si pone in contrasto con tali principi, ignorando l'orientamento consolidato della Suprema Corte.
L'Agenzia delle Entrate ha modificato più volte la propria posizione in materia, passando dall'applicazione dell'aliquota del 15% (circolare 18/E del 2013) al riconoscimento dell'aliquota del 9% (risoluzione 4/E del
2021), per poi tornare alla tesi originaria con la risposta ad interpello n. 365/2023. Questa oscillazione interpretativa genera incertezza e contrasta con il principio di certezza del diritto.
La normativa distingue chiaramente tra atti traslativi della proprietà e atti costitutivi di diritti reali di godimento.
L'aliquota del 15% si applica esclusivamente ai trasferimenti di proprietà di terreni agricoli, mentre per la costituzione di diritti reali di godimento (come il diritto di superficie) si applica l'aliquota del 9%.
L'interpretazione estensiva proposta dall'Agenzia delle Entrate non trova riscontro né nella lettera della legge né nella giurisprudenza.
La costituzione del diritto di superficie non determina alcun effetto estintivo del diritto di proprietà in capo al concedente, che rimane proprietario del suolo. Il diritto di superficie attribuisce al superficiario la facoltà di edificare e mantenere la proprietà della costruzione, ma non trasferisce la proprietà del terreno.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'art. 1, comma 1, della Tariffa - Parte prima - allegata al D.P.R. n. 131/1986 stabilisce l'obbligo della registrazione in termine fisso, con applicazione dell'aliquota del 9% agli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento […]”. Il comma 3 del medesimo art. 1 dispone che l'aliquota venga innalzata al 15% “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale […]” (norma, quest'ultima, applicata dall'Ufficio in sede di controllo).
L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito in numerosi documenti di prassi (tra cui la risoluzione n. 92/E del
22 giugno 2000, la Circolare n. 18/2013, la Circolare n. 36/2013 con riferimento agli impianti fotovoltaici), che la costituzione del diritto di superficie, qualora insista su terreni agricoli, sconta l'aliquota del 15%.
Tale impostazione trova conferma nella risposta n. 365 del 3 luglio 2023 resa ad un notaio che ha sottoposto all'Agenzia delle Entrate la medesima questione oggetto della presente controversia.
L'art. 8 della Tariffa, Parte I del TUR, infatti, testualmente stabilisce che siano applicabili per gli “1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio […]: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti […] le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti”.
Detta formulazione porta a ritenere, per rinvio, che non possa distinguersi, in assenza di una differente espressione di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione, ai fini dell'imposta di registro tra atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari. Le suesposte considerazioni portano a ritenere, dunque, che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15%.
Controparte, ancora, sostiene che la sua tesi sarebbe supportata dall'ordinanza della Cassazione n.
3461/2021.
Ma allora se è questa la ragione per cui la costituzione del diritto di servitù sconta l'aliquota del 9% appare di immediata evidenzia la differenza con la costituzione del diritto di superficie con la quale, come detto, si trasferisce al cessionario il diritto o la facoltà di edificare. Con la conseguenza che la stessa sconta l'aliquota del 15%.
Nello specifico caso in cui l'investimento viene realizzato su un terreno acquisito a seguito della costituzione di un diritto di superficie, con specifico riferimento all'imposizione indiretta ed in particolare all'applicazione dell'imposta di registro, si fa presente che in base al disposto dell'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono assoggettati all'imposta nella misura del 9 per cento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui oggetto della concessione del diritto di superficie sia un terreno agricolo, l'imposta è applicata nella misura del 15 per cento (cfr. Circolare n. 36 del
2013). Per quanto di interesse in questa sede, come anche evidenziato nella richiamata circolare nel caso in cui l'impianto venga realizzato su un terreno acquisito a seguito della stipula di un contratto di locazione, per individuare il regime fiscale applicabile ai fini dell'IVA e dell'imposta di Registro è necessario stabilire, preliminarmente, se la costruzione dell'impianto fotovoltaico sul terreno in locazione comporti una variazione della destinazione urbanistica del terreno stesso (il regime cambia, come noto, in relazione all'edificabilità
o meno del terreno ed in relazione alla sua natura di terreno agricolo).
Pertanto, ai fini dell'imposta di registro, nell'ipotesi di costituzione di diritto di superficie su terreno da qualificarsi come agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti sul quale verrà realizzato l'impianto fotovoltaico/eolico, l'imposta di Registro è dovuta nella misura del 15%, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Alla luce di quanto precede, in relazione agli atti di costituzione del diritto di superficie in favore della società
Renantis Sicilia S.r.l. aventi ad oggetto un terreno da qualificarsi come agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti non può che rilevarsi la corretta applicazione dell'aliquota del 15% e, di conseguenza, la piena legittimità degli avvisi di liquidazione in oggetto. Si rappresenta che sulla questione si è già espressa codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria la quale con la sentenza n. 7334/11/2024 ha ritenuto il ricorso infondato rigettandolo con la seguente motivazione: “Invero, gli atti aventi ad oggetto la costituzione del diritto di superficie e che, ad oggi, costituiscono lo schema contrattuale che ha trovato un grande utilizzo soprattutto nel settore delle energie rinnovabili in cui gli operatori produttori di energia (eolica o fotovoltaica), anche mediante tale diritto reale, si assicurano la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui vengono installati detti impianti, ai fini dell'imposta di registro rientrano nella disposizione di cui all'art.1, c.1, della
Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986 (“T.U.R.”) il quale, in relazione agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabilisce: - al primo periodo del comma 1 l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, in via generale, agli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento […”.
- al terzo periodo l'applicazione dell'aliquota del 15% “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.
Nel caso in esame, la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli va catalogata nel terzo periodo del suddetto art.1, poiché contempla il “trasferimento” avente ad oggetto “terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 12 Gennaio 2026 i ricorrenti depositano memorie illustrative.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, prende atto della memoria ex art. 32 d. Lgs. 546/92, depositata in data 10 Febbraio 2026, con la quale l'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha proceduto all'annullamento totale degli avvisi di liquidazione n. 24032045957 e n. 24032048050, per cui sussistono giusti motivi per dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, la Corte ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)