Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N° 297/2022
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 297/2022 R.G.L. e vertente TRA
, (Cod. Fisc. ), in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1
(Cod. Fisc. ) corrente in Reggio Calabria, via Fata
[...] P.IVA_1
Morgana, n. 3/5 e (Cod. Fisc. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Milardi C.F._2
- appellanti- E
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA, (CF ), nella persona del proprio legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- appellato -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 19.04.2017, i ricorrenti in epigrafe proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 171/2017, notificata in data 23.03.2017, emessa dall'Ispettorato di Reggio Calabria, sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n.
RC00001/2014-548-01 del 06.05.2014 con cui era stata contestata la violazione delle norme recanti gli obblighi datoriali in materia di lavoro e legislazione sociale per aver occupato lavoratori (sig.ri Controparte_2
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro, per non aver consegnato ai lavoratori il contratto individuale di lavoro o copia della comunicazione obbligatoria di assunzione prima dell'inizio dell'attività lavorativa e per dichiarazioni infedeli nel LUL.
Tanto premesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria concludendo per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata o, in subordine, per la riduzione del quantum delle sanzioni irrogate. Con vittoria di spese di lite, con distrazione. A fondamento della propria domanda, deducevano l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio evidenziandone preliminarmente sul piano formale, la carenza e/o genericità della motivazione, nonché la violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 per la contestazione dell'illecito, posto che l'attività ispettiva si era conclusa nel maggio 2014 e l'ordinanza ingiunzione era stata emessa solo in data 20.03.2017; contestavano, inoltre, il quantum delle sanzioni irrogate per violazione, tra gli altri, dell'art. 4 L. n. 183/2010.
Nel merito, sostenevano che i lavoratori , e CP_2 CP_3 CP_4 erano stati ritualmente “reclutati attraverso la speciale procedura di lavoro accessorio” (c.d. “Buoni Lavoro” o Voucher INPS), mentre la lavoratrice era stata reclutata con regolare contratto di lavoro a chiamata e il CP_5 lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato. CP_6
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la Controparte_7 fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. La causa veniva istruita mediante l'assunzione testimoniale di due lavoratori , e CP_5 CP_5 CP_6
Il Tribunale, con la sentenza oggetto di impugnazione, ha rigettato l'opposizione, disponendo la compensazione delle spese di lite. Con la decisione resa il Tribunale ha ritento inesistenti le violazioni di carattere formale mosse all'ordinanza - ingiunzione impugnata e conseguentemente anche al verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00001/2014-548-01 del 06.05.2014 ed ai verbali di accesso sottesi, ritenendo che la stessa fosse completa di “tutti gli elementi necessari per l'individuazione dei fatti posti alla base delle violazioni contestate e del materiale probatorio su cui sono state fondate le conclusioni degli ispettori”. N° 297/2022
Con riferimento alla lamentata violazione di cui all'art. 14, comma 2, L. n.
689/1981, ha accertato che “come correttamente evidenziato dall'Ispettorato, il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00001/2014-548-01 tra il 21.05.2014 e il 18.06.2014 (all. n. 3 memoria) all'esito delle indagini Pt_3 iniziate -con il primo accesso- in data 25.07.2013 e conclusesi nel marzo 2014 a seguito del reperimento della documentazione richiesta e delle audizioni dei lavoratori. Diversamente, non sono previsti termini decadenziali per la notifica dell'ordinanza ingiunzione, essendo il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni accertate assoggettato al termine quinquennale di prescrizione dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L. n. 689/1981)”. Ha ritenuto anche
“inammissibile in quanto del tutto generica…la dedotta illegittimità dell'atto impugnato per la non meglio precisata violazione dei “parametri” previsti dal D.L. n. 388/1989 e della circolare esplicativa n. 24/2004”. Nel merito, ha osservato che l'ordinanza-ingiunzione impugnata traeva origine dai fatti riscontrati in sede di accertamento ispettivo in esito al quale erano stati trovati i lavoratori non regolarizzati. Dopo avere richiamato i principi in tema di riparto degli oneri probatori: in forza dei quali “in tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 3741/1999, Cass. n. 8031/1992) e che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass. 02.10.2008, n. 24416; Cass. 14.04.2008, n. 9812; Cass. 06.06.2008, n15073)- ha dato conto degli esito dell'istruttoria che ha provato quanto accertato dagli ispettori. Sul punto il Tribunale ha istruito la causa con l'esame dei testi intimati. Pertanto, nel valutare le fonti di prova acquisite dagli ispettori e versate agli atti, il Giudice di prime cure ha richiamato quell'orientamento in merito alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore in fase di primo accesso ispettivo, secondo cui “le stesse hanno rilevanza istruttoria ogni qualvolta risultino univoche e rese all'Organo di Vigilanza in sede accertativa, come nel caso de quo, con conseguente onere della controprova a carico del datore di lavoro. Se così non fosse, se, cioè, fosse obbligatoriamente necessaria una riconferma in giudizio delle dichiarazioni rese nell'immediatezza della verifica, risulterebbe vanificata la rilevanza istruttoria del c.d. effetto sorpresa, con conseguente impossibilità di concludere fruttuosamente i procedimenti ispettivi”. Il Giudice di prime cure, alla luce della ricostruzione operata dagli ispettori e delle dichiarazioni rese dai lavoratori, ha concluso che tra gli stessi e la N° 297/2022
Cooperativa si fosse instaurato un rapporto di lavoro continuativo e non saltuario. Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello Parte_1
e in proprio e n.q. di legali rappresentanti della Parte_2
per i seguenti motivi: Controparte_8
1)nullita'della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1 c.c., in combinato con l'art. 23, comma 12, legge 689/81. Ad avviso degli appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non aver tenuto conto delle prove documentali (i voucher, il contratto di lavoro a chiamata, gli Unilav, i prospetti paga dei lavoratori sentiti in sede di ispezione) fornite dalla al fine di dimostrare la Controparte_8 regolarità dei rapporti intercorsi tra le parti. Di contro, avrebbe ritenuto sufficienti ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'Ente impositore, il verbale ispettivo e le dichiarazioni rese dai lavoratori a seguito dell'accertamento ispettivo e, successivamente, in sede di convocazione. Sul punto parte appellante ha asserito che il verbale non avrebbe alcun valore probatorio, neppure di presunzione semplice, mentre con riferimento alle dichiarazioni rese nell'ambito dell'attività ispettiva che le stesse per poter rilevare ai fini probatori, devono essere confermate in sede giudiziale dai soggetti che le hanno rese. Il Giudice, quindi, avrebbe errato nel porre a fondamento del rigetto le dichiarazioni acquisite dagli Ispettori e nel ritenere che l'appellante non avesse offerto alcun elemento che potesse mettere in dubbio la correttezza delle verifiche effettuate dagli Ispettori, avendo omesso di valutare la documentazione fornita dalla Cooperativa atta a smentire categoricamente quanto ritenuto inopinatamente dagli ispettori. In particolare, in ordine al lavoratore in relazione al Controparte_2 periodo contestato dall'IT, ovvero dal 28.11.2012 al 25.07.2013, lo stesso avrebbe svolto regolarmente attività lavorativa di tipo accessorio attraverso altrettanti buoni lavoro ovvero voucher, così come peraltro dallo stesso dichiarato e riportato in sentenza: “Lavoro dal 28/11/2012 come pizzaiolo con contratto di lavoro occasionale accessorio. Dalla data di assunzione ho lavorato tutti i venerdì, sabati e domeniche e saltuariamente durante la settimana per sostituire colleghi mancanti (…)”. Conseguentemente, il giudicante avrebbe errato nel ritenere che l'attività lavorativa prestata dal fosse riconducile nell'alveo del lavoro CP_2 subordinato. Anche con riguardo ai lavoratori e , il Giudice avrebbe CP_3 CP_4 errato nel ritenere tendenzialmente continuativa una prestazione che avrebbe le esclusive caratteristiche del lavoro accessorio, quali la N° 297/2022
retribuzione della prestazione attraverso i voucher, la comunicazione del rapporto agli Istituti previdenziali, la natura occasionale dello stesso. Con riguardo al lavoratore così come dallo stesso dichiarato in sede CP_6 di giudizio, nel periodo dal gennaio 2012 a luglio 2013, lo stesso avrebbe avuto un regolare contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato nel dicembre dello stesso anno e cessato nel settembre 2013 per dimissioni. Infine, con riguardo a , relativamente al periodo dal giugno Controparte_5
2010 ad agosto 2012, la stessa avrebbe svolto la propria attività con regolare contratto di lavoro a chiamata;
ed era stata denunciata attraverso il relativo Unilav sia in fase di attivazione del rapporto, sia a seguito della proroga dello stesso, ha sempre ricevuta la retribuzione contrattualmente prevista ed ha sottoscritto i relativi prospetti paga. Ad avviso di parte appellante la Cooperativa, attraverso la produzione documentale allegata, avrebbe dimostrato come la prestazione resa dai lavoratori fosse assoggettabile alle norme sul lavoro di tipo accessorio. 2) omessa pronuncia sull'errata individuazione di ipotesi di “lavoro nero” in luogo di quella di “lavoro irregolare” Ad avviso degli appellanti il Giudice avrebbe errato nell'applicare, nel caso di specie, la maxi sanzione prevista solo nelle ipotesi di lavoro in nero, intendendosi per tale (con la conseguente applicazione della sanzione da € 1.500,00 ad € 12.000,00 maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo) solo quello giammai regolarizzato;
diversamente, in tutte le ulteriori ipotesi, ovvero quando il rapporto di lavoro è stato regolarizzato con decorrenza anteriore o successiva alla sua instaurazione e/o è stato regolarizzato sotto una forma contrattuale non ritenuta genuina, l'ipotesi sanzionatoria è quella c.d. attenuata che, in luogo della sanzione normale, prevede invece una sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 8.000,00 maggiorata di € 30,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
La maxi sanzione troverebbe applicazione solo nelle ipotesi di lavoro totalmente occultato, non risultante dalle scritture contabili. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, stante l'assenza di volontà del datore di lavoro di occultare l'esistenza del rapporto di lavoro (denunciato attraverso altrettante forme di pubblicità), si parlerebbe tutt'al più di ipotesi di lavoro irregolare e, pertanto, la sanzione irrogata dall'IT sarebbe illegittima.
Si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro per difendersi, chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto. N° 297/2022
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare del 18.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato, potendo condividersi le valutazioni contenute nella sentenza impugnata circa la reale qualifica, ad onta del dato formale, del rapporto di lavoro intercorso tra i lavoratori (sig.ri Controparte_2
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e la Cooperativa , nonché l'entità del quantum della sanzione CP_1 inflitta. Secondo il Giudice di prime cure, dai verbali ispettivi e dalle dichiarazioni rese dai predetti lavoratori in sede di accertamento ispettivo e nella successiva convocazione 24.03.2014 , prodotti in atti dall'IT , emergerebbe la prova dei fatti contestati, ovvero la violazione delle norme recanti gli obblighi datoriali in materia di lavoro e legislazione sociale per aver occupato lavoratori senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro, per non aver consegnato ai lavoratori il contratto individuale di lavoro o copia della comunicazione obbligatoria di assunzione prima dell'inizio dell'attività lavorativa e per dichiarazioni infedeli nel LUL. L'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure è pienamente condivisibile. Quanto al primo aspetto, appaiono significativi e probanti il verbale ispettivo e le dichiarazioni rese agli ispettori, che permettono di accertare l'irregolare svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alla documentazione prodotta da parte appellante.
L'ordinanza-ingiunzione per cui è causa trae origine dagli accertamenti sintetizzati nel verbale unico:
“- La lavoratrice è stata occupata alle dipendenze di codesta Controparte_9 società nel periodo dal 12/09/2009 al 15/08/2012, quale addetta ai servizi, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;
la stessa di fatto, a far data dal 01/10/2009, ha prestato attività lavorativa tempo pieno (40 ore settimanali distribuiti su 6 giorni a settimana) in modo continuativo fino al 15/08/2012. Fino al mese di Marzo 2012 ha percepito una retribuzione giornaliera di € 25,00 per complessivi € 800,00 mensili circa in contanti. Dal mese di aprile 2012 al mese di agosto ha percepito un importo di € 1.200,00. Dal riscontro del libro unico e dei prospetti paga, risultano registrate ore di lavoro e giornate di lavoro inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, nonché, importi di retribuzione inferiori rispetto a quanto di fatto percepito.
- Il lavoratore (…) ha iniziato a prestare attività lavorativa alle Controparte_2 dipendenze della società a far data dal 28/11/2012, quale pizzaiolo;
lo stesso fino alla data dell'accesso ispettivo ha osservato un orario di lavoro di 6 ore giornaliere per 6 giorni a settimana in modo continuativo, percependo una retribuzione giornaliera N° 297/2022
di € 40,00 in contanti. A far data dal 05/01/2013, risulta avviato con contratto di lavoro accessorio, mentre in precedenza ha prestato attività lavorativa in nero, e fino al 25/07/2013, è stato retribuito tramite n. 1 voucher per ogni giorno di lavoro ed il resto (€ 30,00) in contanti. Nella fattispecie il lavoratore è da considerare assunto con contratto di lavoro subordinato ed indeterminato a far data dal 28/11/2012.
- Il lavoratore D'IN (…) presta attività lavorativa quale lavapiatti, CP_4
a far data dal 19/02/2013 ed è risultato avviato con contratto di lavoro accessorio. Per il periodo dal 19/02/2013 al 31/05/2013, ha lavorato per una media di 4 giorni a settimana, mentre dal 01/06/2013 al 25/07/2013, ha lavorato per 6 giorni a settimana osservando un orario di lavoro di 6 ore giornaliere. Nel suddetto periodo percepito una retribuzione di € 30,00 giornaliere corrisposte tramite n. 1 voucher per ogni giorno di lavoro ed il resto in contanti. La società in merito non ha dimostrato di aver corrisposto al lavoratore la retribuzione dovuta per le ore per le giornate di lavoro svolte, pertanto, lo stesso è da considerare assunto con contratto di lavoro subordinato e determinato a far data dal 19/02/2013.
- Il lavoratore (…) ha iniziato a prestare attività lavorativa alle Controparte_3 dipendenze della società a far data dal 30/09/2012, quale lavapiatti, mentre risulta regolarmente assunto dal 19/02/2013, quale addetto ai servizi con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time. Per il periodo di lavoro svolto dal 30/09/2012 al 31/12/2012, ha prestato attività lavorativa osservando un orario di lavoro di 6 ore giornaliere per 6 giorni a settimana;
per il periodo dal 01/01/2013 fino al 25/07/2013 ha lavorato per 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana con qualifica di aiuto cuoco;
ha sempre percepito una retribuzione giornaliera di € 30,00 in contanti. Dall'esame della documentazione aziendale (libro unico e prospetti paga) per il periodo dal 19/02/2013 al 25/07/2013, risultano registrate ore di lavoro e giornate di lavoro inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, nonché, importi di retribuzione inferiori rispetto a quanto di fatto percepito.
- Il lavoratore presta attività lavorativa quale aiuto pizzaiolo a Parte_4 far data dal 21/01/2012, con contratto di lavoro a tempo determinato part time;
fino al 25/07/2013 ha lavorato in modo continuativo osservando un orario di lavoro di 5 ore giornaliere per 6 turni a settimana ed ha sempre percepito una retribuzione mensile di € 800,00 in contanti. Dall'esame dalle documentazione aziendale (libro unico e prospetti paga) per il periodo dal 21/01/2012 al 25/07/2013, risultano registrate ore di lavoro e giornate di lavoro inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, nonché, importi di retribuzione inferiori rispetto a quanto di fatto percepito.”.
In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, si rammenta che gli stessi “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite N° 297/2022
al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. ex plurimis 10427/2014). Secondo la Cassazione, <<i>>>
Tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice e, qualora il suo specifico contenuto o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori, il giudice può anche considerarlo prova sufficiente. Ciò premesso nel caso in esame, la ricostruzione operata dagli Ispettori è coerente alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo.
In ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in fase di primo accesso ispettivo deve rilevarsi che “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (sentenza n. 15073 del 06/06/2008; sentenza n. 3525 del 22/02/2005). Orbene, con riferimento alla lavoratrice , la stessa era stata CP_5 inquadrata con contratto di lavoro a chiamata (o ad intermittenza) a tempo determinato.
Quest'ultims, in sede ispettiva, ha dichiarato di aver lavorato dal 12.09.2009 al 15.08.2012 in maniera continuativa dal lunedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 02:00. Dette circostanze sono state confermate dalla stessa anche in sede giudiziale. Orbene, detta circostanza denota che, di fatto, la lavoratrice svolgesse la prestazione lavorativa con continuità, con orari e periodi di lavoro specifici, in assoluto contrasto con gli elementi caratterizzanti la tipologia del lavoro intermittente in cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa in modo discontinuo e su richiesta e la frequenza delle prestazioni e la durata delle stesse non sono predeterminate. Riguardo al lavoratore , gli ispettori hanno rilevato (e lo stesso CP_2
ha dichiarato in sede di convocazione del 24.03.2014) che lo stesso CP_2 ha lavorato alle dipendenze della Cooperativa per 6 ore giornaliere per 6 N° 297/2022
giorni a settimana con una retribuzione pari a € 40,00 giornaliere, per un primo periodo - segnatamente dal 28/11/2012 fino al 04/01/2013 - senza alcuna formalizzazione, invece dal 05/01/2013 sulla base di un contratto di lavoro accessorio;
in quest'ultimo caso era stato retribuito con un voucher per ogni giorno di lavoro a cui si aggiungeva l'importo di € 30,00 in contanti (per € 40,00 complessivi giornalieri). Orbene, si rileva una discrasia - circa i giorni di lavoro - tra quanto affermato dal in data 24/03/2014 e quanto dallo stesso dichiarato in sede di CP_2 primo accesso in data 25.07.2013, quando ha riferito che “lavoro dal 28/11/2012 come pizzaiolo con contratto di lavoro occasionale accessorio. Dalla data dell'assunzione ho lavorato tutti i venerdì, sabati e domeniche e saltuariamente durante la settimana per sostituire colleghi mancanti. (…)”. Tuttavia, la predetta circostanza non assume alcun rilievo atteso che la riferita circostanza (in entrambe le occasioni di audizione) che la retribuzione era composta dalla emissione di un voucher e dalla consegna della differenza a mezzo contanti, induce a ritenere che non si versi in un'ipotesi di lavoro occasionale. Quanto al lavoratore D'IN, la sua prestazione lavorativa di lavapiatti risulta formalizzata a far data dal 19/02/2013 con contratto di lavoro accessorio. Il lavoratore, in occasione di primo accesso, ha dichiarato che per il periodo dal febbraio alla fine di maggio 2013, aveva lavorato per una media di 4 giorni a settimana, mentre dal giugno 2016, lavorava per 6 giorni a settimana osservando un orario di lavoro dalle 18:00 alle 24:00/1:00. Nel suddetto periodo aveva percepito una retribuzione di € 30,00 giornaliere corrisposte tramite un voucher per ogni giorno di lavoro ed il resto in contanti. Per il lavoratore D'IN valgono le stesse considerazioni sopra effettuate per il con riguardo al carattere tendenzialmente CP_2 continuativo della prestazione e le modalità di retribuzione a mezzo voucher e contanti.
In merito al rapporto di lavoro con il sig. , questi ha dichiarato di CP_3 aver iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della Cooperativa dal 30/09/2012 quale lavapiatti, e poi dal dicembre 2013 anche come aiuto cuoco;
inoltre ha sempre osservato un orario di lavoro dalle 18:00 alle 24:00 per sei giorni alla settimana nei primi 3 mesi e poi successivamente per cinque giorni. Ha riferito di aver sempre percepito una retribuzione giornaliera di € 30,00 in contanti. Dall'esame della documentazione aziendale (libro unico e prospetti paga) gli ispettori hanno rilevato che lo stesso risulta assunto dal 19/02/2013, quale addetto ai servizi con contratto di lavoro a tempo indeterminato part- N° 297/2022
time e che per il periodo dal 19/02/2013 al 25/07/2013, risultano registrate ore di lavoro e giornate di lavoro inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, nonché, importi di retribuzione inferiori rispetto a quanto di fatto percepito. In ultimo il lavoratore ha prestato attività lavorativa a far data dal CP_6
21/01/2012, con contratti di lavoro a tempo determinato part-time per venti ore settimanali;
tuttavia, lo stesso ha dichiarato in sede ispettiva di aver lavorato in modo continuativo osservando un orario di lavoro di cinque ore giornaliere per sei turni a settimana per una retribuzione mensile pari a € 800,00 corrisposti in contanti. Dall'esame dalle documentazione aziendale (libro unico e prospetti paga) per il periodo dal 21/01/2012 al 25/07/2013, gli ispettori hanno rilevato che sono state registrate ore di lavoro e giornate di lavoro inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, nonché, importi di retribuzione inferiori rispetto a quanto di fatto percepito. La parziale non coincidenza di quanto successivamente dichiarato in sede testimoniale rispetto a quanto affermato davanti agli ispettori in data 25.07.2013, ovvero di aver lavorato per circa venti ore settimanali, dalle 19:00 alle 24:00 per cinque giorni (e quindi venticinque ore settimanali) non assume rilievo determinante atteso che, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il c.d. “effetto sorpresa” e la contemporaneità tra le dichiarazioni rese agli accertatori e l'attività ispettiva, rendono le stesse preferibili ai fini del riscontro dei fatti. Le predette dichiarazioni risultano coerenti e convergenti nel suffragare la tesi di un rapporto di lavoro continuativo e non saltuario. Quanto al secondo motivo di appello, prive di fondamento sono, infine, le doglianze afferenti alla misura delle sanzioni irrogate. Il secondo motivo di appello è una generica doglianza dell'entità del quantum della sanzione inflitta, senza che però sia ventilato un qualche profilo di errore nella commisurazione degli importi, che a ben vedere, per ognuna delle mancanze riscontrate, l'ordinanza ingiunzione opposta quantifica con specifico richiamo alle singole disposizioni di legge già puntualmente enumerate nella contestazione di illecito amministrativo, ove sono esposte le modalità di calcolo di ciascuna misura sanzionatoria.
Il fenomeno del lavoro nero consiste nella pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l'assunzione al Centro per l'Impiego, con ogni conseguenza sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale. Nel caso in specie è stato dimostrato l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, infedele registrazione dei dati relativi ai lavoratori e alle loro prestazioni lavorative (svolgimento di giornate lavorative inferiori rispetto a quelle svolte e la N° 297/2022
corresponsione di importi di retribuzione inferiori rispetto a quanto di fatto percepito) che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali, mancata consegna prima dell'inizio dell'attività di lavoro al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, mancata comunicazione agli uffici preposti dell'avvenuta assunzione di un lavoratore. Nella fattispecie in esame si verte, dunque, nell'ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro in evidente violazione di tutte le prescrizioni normative dettate al riguardo. Ne consegue che la misura delle sanzioni irrogate risulta pienamente coerente con la gravità delle suddette violazioni. L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza quantificate sulla base del III scaglione ai valori medi per tutte le fasi (sulla liquidazione di tutte le fasi cfr
Cass., 30219/23).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da e Parte_1 [...] contro l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Parte_2
Calabria avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1744/2021, pubblicata in data 12.11.2021 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.809,00 in favore dell'appellato in epigrafe;
3) Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto
Reggio Calabria, 19/3/2025
Il relatore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
N° 297/2022