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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2533/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO Parte_1
CATERINA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PETRUZZI Controparte_1
ANNA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 07/08/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Controparte_1
matrimonio in Taranto (Ta) in data 02/06/2010, che dalla loro unione era nata TRIBUNALE DI RA PRIMA SEZIONE CIVILE
la figlia in data 26/09/2018 a Taranto (Ta), e che in data Persona_1
13/01/2023 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 31/03/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/04/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 13/01/2023 .
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 07/08/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
2 TRIBUNALE DI RA PRIMA SEZIONE CIVILE
02/06/2010 in Taranto (Ta) da , nato a Parte_1
RA (TA) il 07/05/1982, e , nata a Controparte_1
RA (TA) il 02/01/1982, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Taranto (Ta) dell'anno 2010, parte 2, serie A, numero 20;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2533/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO Parte_1
CATERINA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PETRUZZI Controparte_1
ANNA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 07/08/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Controparte_1
matrimonio in Taranto (Ta) in data 02/06/2010, che dalla loro unione era nata TRIBUNALE DI RA PRIMA SEZIONE CIVILE
la figlia in data 26/09/2018 a Taranto (Ta), e che in data Persona_1
13/01/2023 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 31/03/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/04/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 13/01/2023 .
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 07/08/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
2 TRIBUNALE DI RA PRIMA SEZIONE CIVILE
02/06/2010 in Taranto (Ta) da , nato a Parte_1
RA (TA) il 07/05/1982, e , nata a Controparte_1
RA (TA) il 02/01/1982, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Taranto (Ta) dell'anno 2010, parte 2, serie A, numero 20;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3