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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8658/2024
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 8658/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
17.07.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Eleonora Betto Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Eleonora Betto CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e il sig. in Arsego di San Giorgio Parte_1 CP_1 delle Pertiche (PD), registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. N. 4 parte II serie A - anno 2009 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), condizioni indicate in ricorso, che quivi si ritrascrivono integralmente:
1. La casa coniugale, sita in Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Russia n. 5, viene assegnata alla sig.ra , con ogni arredo e corredo ivi presente, affinché vi abiti con le Parte_1
Per_ figlie minori ed , e con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
, i quali ivi manterranno la residenza;
, di comune accordo con la moglie, si è Per_3 CP_1 già trasferito altrove, portando con sé i propri effetti personali;
Per_
2. Le figlie minori, ed , vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_4 con le seguenti modalità collocamento:
- Settimana 1: dal lunedì sera sino a martedì a pranzo e dal mercoledì sera sino al giovedì a pranzo le minori rimarranno con il padre;
il tempo rimanente saranno collocate presso la madre;
- Settimana 2: da venerdì dopo scuola sino a martedì a pranzo e da mercoledìsera sino al giovedì a pranzo le minori rimarranno con il padre;
il tempo rimanente saranno collocate presso la madre;
- durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i coniugi, entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze pasquali, primo periodo dall'inizio delle vacanze alla sera del giorno di Pasqua, il secondo periodo fino alla fine delle vacanze;
- le figlie minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie alternando con i genitori il giorno di Natale e quello del Capodanno;
- la regola dell'alternanza varrà anche per le altre festività infra annuali e infra settimanali, compresi eventuali ponti;
- In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine (matrimoni, battesimi, comunioni di cugini...)
i minori potranno parteciparvi con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo congruo avviso al genitore collocatario. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto degli interessi e delle esigenze delle minori, nonché gli impegni dei genitori.
3. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli nel tempo in cui costoro saranno con lo stesso;
il sig. si farà carico al 100% di tutte le spese straordinarie in CP_1
Per_ favore dei figli, , , e (quest'ultimo maggiorenne ma economicamente non Per_2 Per_3 autosufficiente); a tal fine il padre verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, in un conto corrente bancario o postale dedicato ed intestato ad entrambe le parti, la somma di euro 350,00; da tale conto corrente, entrambi i coniugi potranno attingere – previa comunicazione all'altro genitore - al fine di sostenere le spese straordinarie in favore dei figli minori. Qualora la somma di euro 350,00 non fosse sufficiente a coprire per intero le spese straordinarie in favore dei figli, il sig. CP_1 verserà nel conto dedicato, quanto necessario per coprire la spesa straordinaria da sostenersi ovvero, corrisponderà personalmente tale spesa straordinaria.
Sono da considerarsi spese straordinarie: rette e tasse scolastiche e universitarie;
spese di trasporto;
materiale scolastico;
libri di testo richiesti dalla scuola e dall'università; corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
doposcuola; gite ed uscite scolastiche con e senza pernottamento;
mensa scolastica;
attività sportive e relativa attrezzatura;
attività ludico ricreative e relativa attrezzatura;
spese mediche non coperte dal SSN;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
farmaci e terapie prescritti dal medico curante;
cure dentistiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime sia convenzionato che non convenzionato;
ticket sanitari;
cure fisioterapiche;
cicli di terapia. Per tutto quanto non espressamente previsto e ricompreso nel predetto elenco, si farà riferimento de residuo al Protocollo del Tribunale di Padova;
4. l'Assegno Unico Universale (ovvero ogni altra misura equipollente in favore del nucleo familiare) verrà richiesto dalla sig.ra e integralmente percepito dalla stessa;
le spese straordinarie, Parte_1 invece, potranno essere detratte fiscalmente, ove possibile, da entrambi i coniugi;
5. La sig.ra trasferisce ed attribuisce alsig. , il quale accetta ad ogni Parte_1 CP_1 effetto di legge, la piena proprietà del motoveicolo marca Honda modello CBR targato BJ23979 e dell'autocarro marca IVECO, modello Daily 3512 targato CP471SW attualmente intestati alla moglie. Le parti chiedono che agli effetti fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art.19 L. 74/87 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti si obbligano a formalizzare tale cessione innanzi gli Enti competenti (P.R.A.) entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio. si impegna a manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza CP_1 Parte_1 di carattere amministrativo, fiscale, patrimoniale o sanzionatorio, afferente ai predetti beni mobili registrati, anche per tutto il periodo precedente al trasferimento de quo.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
7. Anche per quanto riguarda i conti correnti ed i risparmi comuni, i coniugi dichiarano, nella definizione dei loro rapporti, di aver già suddiviso i risparmi e le somme di denaro comuni, così come gli strumenti finanziari cointestati, così che ciascuno resta titolare esclusivo del rispettivo rapporto a sé intestato;
8. I coniugi si rilasciano l'assenso al rinnovo e rilascio del passaporto e di ogni altro documento, valido anche per l'espatrio, anche per i figli minori;
9. Le spese legali si intendono interamente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in San Giorgio delle Parte_1 CP_1
Pertiche in data 01.05.2009, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
San Giorgio delle Pertiche al n. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2009.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 01.10.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 740/24 pubblicata il 28.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli e e le condizioni sono prive Per_5 Per_3 di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 4., 5. e 7. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essedo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Giorgio delle
[...]
Pertiche al n. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 8658/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il
17.07.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Eleonora Betto Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Eleonora Betto CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e il sig. in Arsego di San Giorgio Parte_1 CP_1 delle Pertiche (PD), registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. N. 4 parte II serie A - anno 2009 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), condizioni indicate in ricorso, che quivi si ritrascrivono integralmente:
1. La casa coniugale, sita in Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Russia n. 5, viene assegnata alla sig.ra , con ogni arredo e corredo ivi presente, affinché vi abiti con le Parte_1
Per_ figlie minori ed , e con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
, i quali ivi manterranno la residenza;
, di comune accordo con la moglie, si è Per_3 CP_1 già trasferito altrove, portando con sé i propri effetti personali;
Per_
2. Le figlie minori, ed , vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_4 con le seguenti modalità collocamento:
- Settimana 1: dal lunedì sera sino a martedì a pranzo e dal mercoledì sera sino al giovedì a pranzo le minori rimarranno con il padre;
il tempo rimanente saranno collocate presso la madre;
- Settimana 2: da venerdì dopo scuola sino a martedì a pranzo e da mercoledìsera sino al giovedì a pranzo le minori rimarranno con il padre;
il tempo rimanente saranno collocate presso la madre;
- durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i coniugi, entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze pasquali, primo periodo dall'inizio delle vacanze alla sera del giorno di Pasqua, il secondo periodo fino alla fine delle vacanze;
- le figlie minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie alternando con i genitori il giorno di Natale e quello del Capodanno;
- la regola dell'alternanza varrà anche per le altre festività infra annuali e infra settimanali, compresi eventuali ponti;
- In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine (matrimoni, battesimi, comunioni di cugini...)
i minori potranno parteciparvi con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo congruo avviso al genitore collocatario. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto degli interessi e delle esigenze delle minori, nonché gli impegni dei genitori.
3. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli nel tempo in cui costoro saranno con lo stesso;
il sig. si farà carico al 100% di tutte le spese straordinarie in CP_1
Per_ favore dei figli, , , e (quest'ultimo maggiorenne ma economicamente non Per_2 Per_3 autosufficiente); a tal fine il padre verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, in un conto corrente bancario o postale dedicato ed intestato ad entrambe le parti, la somma di euro 350,00; da tale conto corrente, entrambi i coniugi potranno attingere – previa comunicazione all'altro genitore - al fine di sostenere le spese straordinarie in favore dei figli minori. Qualora la somma di euro 350,00 non fosse sufficiente a coprire per intero le spese straordinarie in favore dei figli, il sig. CP_1 verserà nel conto dedicato, quanto necessario per coprire la spesa straordinaria da sostenersi ovvero, corrisponderà personalmente tale spesa straordinaria.
Sono da considerarsi spese straordinarie: rette e tasse scolastiche e universitarie;
spese di trasporto;
materiale scolastico;
libri di testo richiesti dalla scuola e dall'università; corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
doposcuola; gite ed uscite scolastiche con e senza pernottamento;
mensa scolastica;
attività sportive e relativa attrezzatura;
attività ludico ricreative e relativa attrezzatura;
spese mediche non coperte dal SSN;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
farmaci e terapie prescritti dal medico curante;
cure dentistiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime sia convenzionato che non convenzionato;
ticket sanitari;
cure fisioterapiche;
cicli di terapia. Per tutto quanto non espressamente previsto e ricompreso nel predetto elenco, si farà riferimento de residuo al Protocollo del Tribunale di Padova;
4. l'Assegno Unico Universale (ovvero ogni altra misura equipollente in favore del nucleo familiare) verrà richiesto dalla sig.ra e integralmente percepito dalla stessa;
le spese straordinarie, Parte_1 invece, potranno essere detratte fiscalmente, ove possibile, da entrambi i coniugi;
5. La sig.ra trasferisce ed attribuisce alsig. , il quale accetta ad ogni Parte_1 CP_1 effetto di legge, la piena proprietà del motoveicolo marca Honda modello CBR targato BJ23979 e dell'autocarro marca IVECO, modello Daily 3512 targato CP471SW attualmente intestati alla moglie. Le parti chiedono che agli effetti fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art.19 L. 74/87 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti si obbligano a formalizzare tale cessione innanzi gli Enti competenti (P.R.A.) entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio. si impegna a manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza CP_1 Parte_1 di carattere amministrativo, fiscale, patrimoniale o sanzionatorio, afferente ai predetti beni mobili registrati, anche per tutto il periodo precedente al trasferimento de quo.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
7. Anche per quanto riguarda i conti correnti ed i risparmi comuni, i coniugi dichiarano, nella definizione dei loro rapporti, di aver già suddiviso i risparmi e le somme di denaro comuni, così come gli strumenti finanziari cointestati, così che ciascuno resta titolare esclusivo del rispettivo rapporto a sé intestato;
8. I coniugi si rilasciano l'assenso al rinnovo e rilascio del passaporto e di ogni altro documento, valido anche per l'espatrio, anche per i figli minori;
9. Le spese legali si intendono interamente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in San Giorgio delle Parte_1 CP_1
Pertiche in data 01.05.2009, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
San Giorgio delle Pertiche al n. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2009.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 01.10.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 740/24 pubblicata il 28.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli e e le condizioni sono prive Per_5 Per_3 di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 4., 5. e 7. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essedo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Giorgio delle
[...]
Pertiche al n. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari