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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1157 del 2023 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. DI FRANCESCO OLINDO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 10.5.23 la ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 impugnando il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022007118/DL CP_ del 17.04.2023 redatto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro presso la sede di
Agrigento, notificato in pari data, con il quale è stato ingiunto di pagare la somma di € 27.404,56.
Ha dedotto, in via preliminare, la nullità del verbale per violazione del principio del contraddittorio, lamentando di non essere stata avvisata della facoltà di presentare scritti difensivi e di richiedere l'audizione personale del legale rappresentante, con conseguente violazione degli artt. 18 e 14 della legge n. 689 del 1981. Sotto distinto profilo preliminare ha eccepito la tardività della contestazione, assumendo che il verbale sarebbe stato notificato oltre il termine di novanta giorni decorrente dalla data di accertamento, individuata nel 10 novembre
2022, con conseguente nullità dell'atto e estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
1 Nel merito la ricorrente ha contestato integralmente le risultanze ispettive, sostenendo che l non avrebbe assolto all'onere di provare i fatti costitutivi CP_1 della pretesa contributiva. In particolare ha censurato il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dell'amministratore nei periodi dal Parte_2
10 ottobre 2019 al 5 novembre 2019 e dal 19 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022, rilevando che la contemporanea titolarità della carica di amministratore unico e della qualifica di lavoratore subordinato non determinerebbe, di per sé, un'incompatibilità assoluta, occorrendo una valutazione in concreto dell'effettivo svolgimento di mansioni diverse da quelle gestorie e della sussistenza dell'eterodirezione.
Quanto alle differenze e omissioni contributive contestate, la società ha dedotto l'erroneità dei calcoli effettuati dagli ispettori con riferimento al mancato computo della contribuzione c.d. virtuale, sostenendo che i permessi non retribuiti fruiti da alcuni lavoratori rientravano nel limite annuo di quaranta ore previsto dalla contrattazione collettiva e non erano pertanto assoggettabili a contribuzione.
Ha inoltre affermato che talune omissioni relative al premio di produzione, all'utilizzo di voci decontributive non più vigenti, alla maggiorazione per riposi annui e al calcolo della paga mensilizzata erano dovute a meri errori del software;
ha altresì dedotto che, in diversi casi, i minori imponibili contestati sarebbero stati compensati da premi aziendali assoggettati a contribuzione ovvero da imponibili versati in eccesso in altri periodi. Con riferimento all'omesso accantonamento alla , ha Parte_3 sostenuto che non vi sarebbe stata una vera e propria omissione, bensì un accantonamento inferiore al dovuto per effetto di un errato settaggio del programma paghe, con differenze minime per ciascun lavoratore, evidenziando che la non aveva mai formulato contestazioni sul punto. Parte_3
Ha infine censurato il recupero delle agevolazioni contributive di cui all'art. 27 del
D.L. n. 104 del 2020, deducendo che le irregolarità riscontrate sarebbero di carattere meramente formale e che l' non avrebbe attivato la preventiva CP_1 procedura di regolarizzazione prevista dal D.M. 30 gennaio 2015, con conseguente illegittimità della revoca dei benefici. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'ente ha ricostruito l'attività ispettiva svolta, avviata in data 10 novembre 2022 mediante verbale di primo accesso e si era protratta sino al marzo 2023, con acquisizione di documentazione aziendale, consultazione delle banche dati e audizione di alcuni lavoratori.
Ha sostenuto la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro di Pt_2
nei periodi indicati;
ha inoltre ribadito la correttezza del recupero della
[...] contribuzione virtuale nel settore edile, sottolineando la natura tassativa delle
2 ipotesi di esclusione previste dall'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 e l'inidoneità delle sospensioni volontarie o convenzionali del rapporto a escludere l'obbligo contributivo.
Ha difeso la legittimità dell'assoggettamento a contribuzione delle voci retributive contestate, del ricalcolo delle paghe orarie e mensilizzate, nonché dell'accantonamento alla Cassa Edile nella misura prevista dal contratto integrativo provinciale. Quanto al recupero delle agevolazioni contributive, ha richiamato la normativa e la prassi amministrativa in materia di regolarità contributiva, sostenendo che le violazioni accertate integrano il presupposto per la revoca dei benefici fruiti.
Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso. La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.12.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
A. Occorre rilevare, in primo luogo, come non meriti accoglimento l'eccezione di nullità del verbale impugnato per violazione del principio del contraddittorio, atteso che se da un lato dalla lettura dello stesso (cfr. pag. 2) si evince che, in data
2.02.2023, gli ispettori hanno acquisito una spontanea dichiarazione di Pt_2
“sia in qualità di dipendente della che in qualità di
[...] Parte_1 amministratore unico della , dall'altro la giurisprudenza di Parte_4 legittimità (cfr. Cass. 18 agosto 2022, n. 24901; Cass. 7 agosto 2019, n. 21146) è comunque granitica nell'affermare che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”.
Parimenti, non appare condivisibile l'eccezione di nullità del verbale impugnato per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981 (ai sensi del quale “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”), in quanto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7 maggio 2004,
n. 8692; Cass. 19 maggio 2004, n. 9456), il termine per la contestazione all'interessato va inteso come comprensivo del “tempo necessario per la
3 valutazione dell'idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi”.
Nel caso di specie, dal verbale in atti (v. pag. 3 del verbale), emerge che l'ultima attività di audizione dei lavoratori è stata effettuata nelle giornate del 15 e 16 marzo
2023, mentre la notifica del verbale è avvenuta in data 17.4.2023, nel rispetto del termine di 90 giorni dalla fine delle operazioni ispettive. Quanto all'eccezione di nullità del verbale per asserita mancanza di sottoscrizione, la stessa è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che tutti i fogli del verbale unico di accertamento recano la firma digitale delle funzionarie ispettive redigenti, apposta mediante certificato di firma qualificata rilasciato da soggetto accreditato. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), la firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c., sicché il documento informatico così sottoscritto è pienamente valido ed efficace.
Né può ritenersi necessario un ulteriore provvedimento dirigenziale o una distinta attestazione nominativa dei verbalizzanti, essendo sufficiente che l'atto rechi la sottoscrizione digitale dei funzionari competenti che lo hanno formato, come nella specie avvenuto. Deve pertanto escludersi qualsiasi vizio di nullità o inesistenza dell'atto sotto il profilo della sottoscrizione, risultando il verbale regolarmente formato e imputabile alle ispettrici che hanno svolto l'attività di accertamento.
Ciò premesso, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1 comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale Pt_5 non riveste efficacia probatoria" (ex multis, Cass. 18.05.2008 n. 12108 e poi a seguire Cass. 10.11.2010 n. 22862). Ne consegue che se da un lato grava sull'Istituto previdenziale l'onere di provare le circostanze poste a fondamento dell'annullamento del rapporto di lavoro per cui vi è causa, dall'altro, a fronte di tale prova, tocca alla parte ricorrente dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, provando lo svolgimento, da parte del lavoratore, di attività lavorativa, dietro retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 2094 c.c.; segnatamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione del contratto di lavoro subordinato bisogna accertare se ricorra o meno il requisito
4 tipico della subordinazione, ossia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (ex multis, Cass., 9 marzo 2009,
n. 5645; Cass. 28 giugno 2006, n. 21028).
Deve tuttavia precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Ritiene il Tribunale coperta da fede privilegiata la mera circostanza per cui le risposte fornite siano quelle effettivamente riportate in verbale, il cui contenuto intrinseco deve –ovviamente- essere vagliato alla luce dell'esame complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v.
Cass. sent. n. 4743/2005).
5 B. Sgomberato il campo da tali questioni preliminari, la prospettazione di CP_1 compendiata nella memoria di costituzione è nel senso che, dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe è emerso un quadro articolato del seguente tenore.
1. Annullamento rapporto di lavoro di Parte_2
È stata innanzitutto rilevata l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato formalmente instaurato con . Questi ha ricoperto, nei medesimi Parte_2 periodi, sia la carica di amministratore unico della società distaccante ( Pt_1
sia della società distaccataria ( .
[...] Parte_4
Tale duplice ruolo ha determinato l'incompatibilità con la natura genuinamente subordinata del rapporto, in quanto mancanti i presupposti dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere gerarchico altrui. Ne è conseguito il disconoscimento della contribuzione riferita alle prestazioni lavorative rese in tali periodi.
2. Violazioni in materia di orario di lavoro e tracciabilità retributiva
Durante il controllo sono emerse incongruenze tra gli orari dichiarati e quelli effettivamente svolti dai lavoratori, nonché la corresponsione di retribuzioni in contanti superiore rispetto a quanto risultante da busta paga, in violazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti (art. 1, comma 910, Legge 205/2017).
3. Omissioni contributive e irregolarità nel calcolo dell'imponibile previdenziale L'analisi del Libro Unico del Lavoro e della documentazione retributiva ha fatto emergere difformità rispetto agli obblighi previdenziali, tra cui:
Mancato calcolo della c.d. contribuzione “virtuale”, prevista per le imprese edili dall'art. 29 del D.L. n. 244/1995, che impone il versamento dei contributi su una base minima pari a 40 ore settimanali salvo specifiche ipotesi di assenza tassativamente previste dalla legge. La società, in più casi, non ha rispettato tale obbligo, riducendo indebitamente l'imponibile contributivo.
Mancato assoggettamento a contribuzione di alcune voci retributive, tra cui il
“premio di produzione”, nonostante la sua continuità nel tempo, e altre voci quali
“Impon. E.E.T. ” e maggiorazioni per riposi annui sulle festività, Controparte_2 che per loro natura costituiscono retribuzione imponibile.
Mancato adeguamento delle retribuzioni alle tabelle salariali vigenti, sia per operai
(nella provincia di Palermo) sia per impiegati (nella provincia di Agrigento), con conseguente sotto-dichiarazione dell'imponibile contributivo.
Errori nel calcolo della retribuzione mensilizzata, in particolare per i dipendenti impiegatizi, con scostamenti rispetto all'importo teorico dovuto in assenza di elementi giustificativi quali assenze non retribuite.
6 Omissioni di accantonamenti dovuti alla , con particolare riferimento Parte_3 al premio annuo previsto dal contratto integrativo provinciale, che deve essere calcolato e versato in misura pari all'1,50% della retribuzione utile ai sensi dell'art. 13 del CIPL.
4. Lavoratori interessati
Le irregolarità sopra descritte hanno coinvolto specifici lavoratori, per i quali sono stati identificati periodi e modalità di omissione differenziate. In particolare:
Ricalcolo della contribuzione dovuta per effetto di assenza ingiustificata non decurtabile dalla retribuzione virtuale (es. , , Persona_1 Persona_2
); Persona_3
Omissione del premio annuo non accantonato né assoggettato a contribuzione per numerosi dipendenti (es. , , Persona_4 Persona_5 Per_6
);
[...] Persona_7
Mancato adeguamento alla paga oraria vigente nei territori competenti per lavoratori quali , , , e altri;
Persona_8 Persona_9 Persona_10
Errato trattamento di voci in busta paga e mancate trattenute contributive su elementi ricorrenti (es. , ). Controparte_3 Parte_2
A fronte di tali contestazioni il ricorrente ha rilevato come l'assunto dell' , CP_1 secondo cui, nei periodi dal 10.10.2019 al 05.11.2019 e dal 19.01.2022 al
04.02.2022, il rapporto di lavoro subordinato instaurato con non Parte_2 sarebbe stato genuino per l'incompatibilità con la carica di amministratore unico, rispettivamente della e della non abbia trovato Parte_1 Parte_4 riscontro negli atti.
Ha sostenuto, in particolare, che la mera sovrapposizione della carica di amministratore e della qualifica di lavoratore subordinato non esclude, di per sé, la possibilità di instaurare un rapporto genuino di lavoro subordinato, purché sussistano in concreto gli elementi tipici della subordinazione, quali l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'organo amministrativo nel suo complesso.
Ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 24972/2013 e 18476/2013) nonché la circolare Hermes n. 3359/2019 dell' , per sostenere la necessità di CP_1 una valutazione caso per caso, fondata su elementi oggettivi, come la concreta esecuzione di mansioni diverse da quelle proprie dell'amministratore, e l'effettiva sottoposizione al potere di eterodirezione.
Ha evidenziato, inoltre, che il contratto di lavoro subordinato è stato stipulato successivamente alla nomina ad amministratore, e che l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova in ordine allo svolgimento di mansioni sovrapponibili a quelle proprie della carica sociale.
7 Il ricorrente ha altresì contestato l'addebito per omissioni contributive, evidenziando l'erroneità del calcolo relativo alla c.d. contribuzione virtuale. Ha osservato che l' ha erroneamente computato come imponibile CP_1 contributivo le ore di permesso non retribuito fruite da e Persona_2
, senza considerare che tali permessi rientravano nel limite Persona_3 annuo di 40 ore previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di settore, limite per il quale non è dovuta contribuzione previdenziale.
Ha richiamato, a sostegno, l'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con L. 8 agosto 1995, n. 341, nonché circolari interpretative di diverse Casse Edili, che confermano la non assoggettabilità a contribuzione delle prime 40 ore annue di permessi non retribuiti.
Quanto alla contestazione riferita ai soli lavoratori e per Parte_6 Parte_7 settembre 2022, ha riferito che la stessa è derivante da un mero errore del gestionale paghe e che l'importo omesso pari a € 284,26 sarà regolarmente versato;
così come per due operai ( è stata erroneamente utilizzata CP_4 Per_11 una voce decontributiva non più in vigore, di modo che l'importo omesso, pari a €
120,79, sarà regolarmente versato;
ulteriormente, da novembre 2019 a gennaio
2020 la maggiorazione del 4,95% è stata erroneamente calcolata solo sulle ore lavorate, ha quindi dichiarato di voler adempiere.
Per quel che concerne la mancata indennità di vacanza contrattuale (luglio- dicembre 2021) la parte ha dedotto che l'errore riguarda esclusivamente l'omissione della IVC per il secondo semestre 2021, mentre nessun importo sarebbe dovuto per gennaio e febbraio 2022, poiché il nuovo CCNL è stato sottoscritto il 17.12.2021.
In merito alle retribuzioni non aggiornate dell'impiegata CA S. (agosto- settembre 2019), ha ammesso omissioni contributive pari a € 18,74 e € 29,68, le quali tuttavia risulterebbero compensate dall'imponibile versato in eccesso da maggio a luglio 2019 per € 430,00, superiore all'imponibile omesso (€ 176,00). Quanto all'errore sui giorni retribuiti, lo stesso è limitato ai dipendenti CA S.
e ma secondo la prospettazione del ricorrente i minori imponibili Parte_6 sarebbero stati compensati e superati da premi aziendali, integralmente assoggettati a contribuzione.
In merito all'omesso accantonamento alla l'errato Parte_3 accantonamento è dovuto a errato settaggio del software, tuttavia secondo la società la differenza è minima (€ 11,00/13,00 per operaio); sul punto, la Pt_3
non ha mai mosso contestazioni.
[...]
Da ultimo, le differenze contributive accertate sono per la maggior parte inesatte, in quanto:
8 Calcolate su voci non dovute (es. ore straordinarie);
Compensate da premi aziendali assoggettati a;
CP_1
Gonfiate rispetto al reale imponibile dovuto.
C. Così riassunte le questioni controverse, in merito al rapporto lavorativo del deve osservarsi che secondo la più recente giurisprudenza, sussiste Pt_2
l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione (Cass., Sent. n. 36362 del
23/11/2021).
Tale orientamento esclude in radice la possibilità che l'amministratore unico possa validamente assumere anche il ruolo di dipendente della stessa società; alla luce di tale arresto, e nonostante la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente (Cass.
24972/2013 e 18476/2013) tenda ad ammettere – in casi diversi – la coesistenza di cariche societarie e subordinazione, l'ipotesi concreta oggetto del procedimento
(ovvero il rapporto di lavoro subordinato con nella veste di Parte_2 amministratore unico sia della società distaccante che di quella distaccataria) ricade pienamente nell'ambito applicativo dell'incompatibilità assoluta sancita dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Ancora, la giurisprudenza (v. Cass. ordinanza n. 10134 del 26/04/2018 ) affrontando il tema dell'imponibile contributivo nel settore edile, ha ritenuto che le uniche assenze che giustificano l'esclusione dall'obbligo di versamento della cosiddetta contribuzione “virtuale” (ex art. 29 D.L. n. 244/1995) sono quelle imposte dalla legge, che comportano obbligatoriamente la sospensione del rapporto di lavoro.
Tale norma introduce un regime eccezionale, per sua natura non estensibile né analogicamente applicabile, neppure nei casi in cui vi sia un accordo tra datore e lavoratore o una volontaria sospensione dell'attività lavorativa. In buona sostanza, le assenze determinate da decisioni autonome o discrezionali delle parti (comprese quelle frutto di accordi su permessi non retribuiti entro certi limiti annui) non sono idonee a esonerare il datore di lavoro dall'obbligo contributivo pieno su 40 ore settimanali, come previsto dalla norma per il settore delle costruzioni.
Applicando questo principio al caso in esame, risulta che la difesa del ricorrente, il quale sostiene che i permessi non retribuiti concessi ai lavoratori e Persona_2
9 rientrino nel limite di 40 ore annue previsto dalla contrattazione collettiva Per_3
e dunque non assoggettabili a contribuzione, non può essere accolta. L'argomento della “non contribuzione” per queste assenze si fonda, infatti, su una lettura estensiva della normativa, sorretta da prassi amministrative di alcune Casse Edili, che non hanno valore normativo né forza vincolante, che la Cassazione ha espressamente escluso.
La Corte ha chiarito che solo una sospensione imposta ex lege (malattia, maternità obbligatoria, infortuni, ecc.) può legittimare l'esonero dal versamento. Al contrario, una assenza volontaria o convenzionale, anche se prevista dal contratto collettivo, non integra una fattispecie idonea a sottrarre il datore dall'obbligo contributivo. Pertanto, la posizione dell' , che ha computato l'imponibile previdenziale CP_1 sulla base del principio della retribuzione “virtuale” di 40 ore settimanali anche in presenza di permessi non retribuiti frutto di accordo tra le parti, risulta pienamente conforme al diritto vigente.
Priva di pregio è anche la censura relativa alla non debenza indennità di vacanza, per gennaio e febbraio 2022, poiché il nuovo CCPL è stato sottoscritto il
17.12.2021; si rileva, infatti, che la suddetta indennità è stata prevista dal relativo
CCNL in vigore dal 1.1.19 al 31.12.22.
In merito all'omesso accantonamento alla , non contestato Parte_3 dal ricorrente, che ha solo evidenziato il minimo scarto tra le somme richieste, ritiene il Tribunale che la circostanza secondo cui la non abbia mosso Parte_3 censure al quantum versato non infici l'illegittimità del versamento in misura minore di quella prevista. Invero l'obbligo di accantonamento alla discende direttamente dalla Parte_3 contrattazione collettiva applicabile e ha natura vincolata, dovendo essere adempiuto nella misura e secondo i criteri ivi stabiliti, senza che residuino margini di discrezionalità in capo al datore di lavoro;
la circostanza che la non abbia Pt_3 proceduto a contestazioni o richieste di integrazione non assume rilievo scriminante, trattandosi di un comportamento meramente omissivo che non può valere né come rinuncia al credito né come implicita sanatoria di un versamento inferiore al dovuto, tanto più in assenza di un formale accertamento di regolarità contributiva riferito agli importi oggetto di causa.
Va altresì considerato che l'obbligazione contributiva e assistenziale verso la al pari di quella previdenziale, ha carattere inderogabile e Parte_3 indisponibile, sicché il suo adempimento parziale integra comunque una violazione, indipendentemente dall'entità dello scostamento o dalla buona fede del datore di lavoro.
10 Ne consegue che anche un accantonamento di importo anche lievemente inferiore a quello contrattualmente previsto è idoneo a determinare l'insorgere dell'inadempimento e a legittimare il recupero delle differenze accertate, non potendo attribuirsi rilievo decisivo a valutazioni di mera tolleranza.
Ancora, quanto alle dedotte compensazioni tra imponibili versati in eccesso in taluni periodi e minori imponibili denunciati in altri periodi si evidenzia che in materia contributiva non opera un generale principio di compensazione automatica tra poste eterogenee;
analoghe considerazioni valgono per le deduzioni relative ai premi aziendali che, pur integralmente assoggettati a contribuzione, non risultano specificamente correlati alle singole omissioni contestate né idonei a neutralizzare l'imponibile accertato dall'ente, mancando una prova analitica e rigorosa della corrispondenza tra le somme asseritamente versate in eccesso e quelle oggetto di recupero contributivo.
Parimenti non rilevano, ai fini dell'esclusione della debenza delle somme richieste, le dichiarazioni di futura volontà di adempiere formulate dalla società ricorrente in relazione ad alcuni rilievi ispettivi, atteso che, allo stato degli atti non risultano effettuati i relativi versamenti, con la conseguenza che le omissioni permangono e legittimano integralmente la pretesa contributiva azionata dall' . CP_1
Ulteriormente, deve escludersi che i lamentati errori di settaggio del software paghe possano assumere rilievo scriminante, trattandosi di circostanze imputabili all'organizzazione aziendale e comunque irrilevanti sul piano oggettivo dell'obbligazione contributiva, che resta dovuta nei termini di legge a prescindere dalle modalità interne di gestione amministrativa.
Quanto infine alla tracciabilità delle retribuzioni e alle incongruenze riscontrate tra quanto risultante dalle buste paga e le somme effettivamente corrisposte, la parte ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a superare le risultanze ispettive, che trovano conferma nella documentazione acquisita e nelle dichiarazioni rese in sede di accertamento, sicché anche tali rilievi devono ritenersi fondati.
In ordine ai puntuali conteggi analitici prodotti dalla parte ricorrente, va osservato che gli stessi non sono idonei a scalfire la pretesa contributiva azionata dall' . CP_1
La società, infatti, ha proceduto a una ricostruzione frammentaria e parziale delle singole poste, limitandosi a contrapporre ai conteggi ispettivi una sommatoria di importi desunti dalle buste paga e da voci retributive asseritamente erogate in misura eccedente, senza tuttavia fornire un prospetto riepilogativo unitario, coerente e verificabile che consenta di ricostruire, per ciascun lavoratore e per
11 ciascuna mensilità contestata, l'imponibile effettivamente dovuto secondo legge e contratto collettivo.
In particolare, la ricorrente fonda gran parte delle proprie contestazioni sull'assunto secondo cui la presenza in busta paga di premi aziendali o di altre voci soggette a contribuzione, di importo superiore rispetto alle differenze accertate dagli ispettori, sarebbe idonea ad “assorbire” o neutralizzare le omissioni contributive contestate.
Tale impostazione non è condivisibile.
In materia previdenziale, infatti, l'obbligazione contributiva sorge in relazione a specifiche voci retributive e a determinati periodi di paga, ed è insuscettibile di essere elisa mediante compensazioni di fatto operate unilateralmente dal datore di lavoro tra poste eterogenee o riferite a titoli diversi.
Ne consegue che la mera allegazione dell'esistenza di somme assoggettate a contribuzione, ma non specificamente correlate alla singola omissione rilevata, non consente di ritenere adempiuto l'obbligo contributivo nei termini accertati.
Con specifico riguardo ai conteggi relativi a singoli lavoratoi ( Per_6 Per_12
, , , , e altri), va rilevato che Per_13 Per_14 Per_5 Per_8 CP_3 Pt_2 essi muovono da un'impostazione che confonde, da un lato, la determinazione della singola voce oggetto di rettifica (ad esempio premio annuo 1,50% o indennità di vacanza contrattuale) e, dall'altro, la presenza nel cedolino di ulteriori voci imponibili che la società reputa assorbenti. Anche quando la ricorrente propone un diverso importo “omesso” (ad esempio perché calcolato su ore diverse o con arrotondamenti), non produce un ricalcolo completo dell'imponibile complessivo del mese secondo i criteri contrattuali applicabili, né dimostra che, applicando quel ricalcolo, i contributi siano stati effettivamente versati nella misura dovuta.
Ne deriva che tali conteggi, pur analitici in apparenza, restano privi della verifica decisiva, cioè la prova dell'avvenuto adempimento contributivo corretto per ciascuna mensilità contestata e per ciascuna voce rettificata, e non sono quindi idonei a superare l'accertamento ispettivo.
Quanto, poi, al richiamo alla cd. “norma calmieratrice” di cui all'art. 6, comma 10, del d.l. n. 338/1989, convertito in l. n. 389/1989, va precisato che tale disposizione non introduce un meccanismo automatico di riduzione dell'addebito contributivo, né consente al datore di lavoro di limitare discrezionalmente l'importo dovuto.
Essa opera esclusivamente entro presupposti rigorosi e a seguito di una corretta determinazione dell'imponibile contributivo, presupponendo che il datore di lavoro fornisca una dimostrazione puntuale e completa dell'esatto ammontare dei contributi dovuti e di quelli eventualmente già versati.
12 Nel caso di specie, la società ricorrente non ha assolto tale onere, avendo prospettato una pluralità di calcoli parziali e disomogenei, privi di una ricostruzione organica idonea a consentire un controllo effettivo sulla correttezza degli importi pretesi.
Ne consegue che le contestazioni svolte dalla ricorrente si risolvono, nella sostanza, in una richiesta di rivalutazione tecnica dei conteggi ispettivi sulla base di criteri alternativi non sorretti da adeguato supporto probatorio.
D. Quanto sinora esposto permette di ritenere non fondata la doglianza di carenza di motivazione del verbale e di genericità della quantificazione. Invero, l'atto impugnato espone l'iter dell'accertamento, individua le violazioni contestate, richiama le fonti normative e contrattuali poste a fondamento della ricostruzione dell'imponibile e specifica, per lavoratore e per periodo, le voci oggetto di rettifica.
Ciò consente alla parte di comprendere la causa debendi e di articolare difese puntuali, come in effetti avvenuto, atteso che la ricorrente ha contestato nel dettaglio singole poste (contribuzione virtuale, voci retributive, paga oraria, mensilizzazione, Cassa Edile) e ha prodotto proprie rielaborazioni.
Le censure sulla pretesa “erroneità complessiva” del riparto e sulla diversa quantificazione prospettata dalla ricorrente attengono, dunque, al merito del calcolo e richiederebbero una dimostrazione analitica alternativa.
Nel caso di specie, la ricorrente, pur ammettendo alcune omissioni e qualificandole come “errori del gestionale”, non ha fornito prova completa e verificabile della pretesa riduzione dell'importo complessivo, limitandosi spesso a dedurre compensazioni, arrotondamenti o criteri non condivisibili alla luce delle fonti applicate.
Pertanto, non sussiste il denunciato vizio motivazionale, né risulta dimostrata l'erroneità tale da travolgere la pretesa contributiva.
E. In ordine al recupero dell'agevolazione per l'occupazione in aree svantaggiate (cd. “Decontribuzione Sud”), va premesso che la fruizione di benefici normativi e contributivi è subordinata, per espressa previsione di legge, alla sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi imposti dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva applicabile. Ne discende che, ove in sede ispettiva emerga un'inadempienza che incida sull'imponibile dovuto e, quindi, sull'adempimento contributivo, l'ente è legittimato a procedere al recupero del beneficio fruito nei limiti temporali e soggettivi in cui l'irregolarità si è prodotta.
13 La distinzione prospettata dalla ricorrente tra irregolarità “formali” e “sostanziali” non può essere utilizzata per sterilizzare omissioni che si traducono in minore contribuzione dovuta o in esposizione non corretta dell'imponibile: in tali ipotesi l'irregolarità non è meramente documentale, ma incide sull'adempimento dell'obbligazione contributiva, sicché è idonea a determinare la perdita del beneficio per il periodo interessato. Nel caso di specie, l'accertamento ha individuato, per i lavoratori e per le mensilità indicate nel verbale, differenze di imponibile e omissioni su voci retributive e su istituti contrattuali (inclusi, come detto, accantonamenti in Cassa Edile) con conseguente riduzione della base contributiva;
pertanto, il recupero dell'agevolazione, limitato ai lavoratori e ai periodi oggetto di irregolarità, risulta coerente con la natura “condizionata” del beneficio e con la sua funzione incentivante, che presuppone il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
F. La censura con cui la ricorrente lamenta la mancata attivazione dell'invito a regolarizzare di cui all'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 non merita, parimenti, accoglimento.
Tale disciplina attiene al procedimento di verifica della regolarità contributiva finalizzato al rilascio del DURC in esito a interrogazione telematica, prevedendo un subprocedimento volto a consentire all'interessato di sanare specifiche esposizioni debitorie entro un termine breve, prima dell'emissione dell'esito negativo.
Diverso è, invece, il piano dell'accertamento ispettivo e del conseguente recupero di contributi e benefici indebitamente fruiti, che non si esaurisce in una verifica “in tempo reale” della regolarità, ma postula la ricostruzione dell'imponibile e la quantificazione di omissioni sulla base di documentazione e risultanze istruttorie;
in tale ambito, l'eventuale mancanza di un invito a regolarizzare ex D.M. 30/2015 non incide sulla legittimità dell'atto di accertamento, né può trasformarsi in una causa di improcedibilità del recupero, posto che l'obbligazione contributiva nasce dalla legge e dal contratto collettivo e deve essere adempiuta correttamente ab origine, mentre la fase ispettiva mira a ricondurre a legalità la posizione accertata. Resta fermo che l'ordinamento consente comunque al datore di lavoro, anche dopo l'accertamento, di regolarizzare la propria posizione mediante i canali amministrativi previsti, ma tale possibilità non elide né condiziona la legittimità dell'accertamento svolto.
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In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato, non avendo la società ricorrente fornito elementi idonei a infirmare, sul piano giuridico e probatorio, le risultanze dell'accertamento
14 ispettivo e la conseguente pretesa contributiva e recuperatoria azionata dall' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; la relativa liquidazione è effettuata tenendo conto del valore della controversia, della natura e complessità della materia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta,
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Liquida le spese di lite in euro 3.291,00, oltre spese IVA e CPA se dovute, ponendole a carico della società ricorrente.
Così deciso in Agrigento, 19/12/2025
Il Giudice
EM Di ST
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