Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'imputato detenuto abbia manifestato la volontà di comparire al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in sede di giudizio abbreviato, ed egli non sia stato tradotto in udienza, pur trovandosi ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, la sentenza emessa all'esito è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2009, n. 48557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48557 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/12/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2110
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14168/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA ST N. IL 21/03/1965;
avverso la sentenza n. 8538/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Girulli accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui in data 29.1.2009 la Corte d'appello di Roma confermava la condanna inflitta a ST TA dal locale Tribunale il 21.7.2008, in esito a rito abbreviato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente - fatto del 18.7.2008 - ha proposto rituale ricorso per cassazione il difensore l'imputato, con unico motivo denunciando violazione degli artt. 127, 486 e 599 c.p.p. per l'omessa traduzione dello TA, detenuto, all'udienza d'appello, nonostante sua specifica e tempestiva richiesta.
Evidenziava il ricorrente come la richiesta era stata presentata all'ufficio matricola della casa circondariale dove era ristretto, ma per errore non era pervenuta, sicché l'imputato era stato considerato come "detenuto non comparso". Da qui la dedotta nullità assoluta, stante il diritto a partecipare anche in udienza camerale. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
La Casa circondariale di Frosinone ha confermato con la documentazione inviata a questa Corte - giudice del fatto in relazione alle questioni processuali - che il 20 gennaio lo TA presentò formale richiesta per essere tradotto all'udienza del successivo giorno 29, e che tale richiesta fu a mezzo fax inviata alla Corte d'appello.
Tale richiesta - che per verosimile disguido organizzativo non è in atti e non ebbe comunque seguito - deve considerarsi sicuramente tempestiva (Sez. 1^, Sentenza n. 15137 del 18.03.2009 - 08.04.2009 in proc. Basso e altri).
Avendo l'imputato detenuto, che manifesti la volontà di comparire, il diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, ove questi, nonostante sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, non venga tradotto in udienza dopo aver avanzato espressa richiesta in tal senso, la sentenza emessa all'esito è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1^, Sent. 26276 del 23.6 - 27.7.2006 in proc. Serena;
Sez. 5^, Sent. 28867 del 06.06 - 29.07.2002 in proc. Rosmini D. e altro). L'adesione a tale più rigoroso orientamento, oltre che sulla lettera dell'art. 599 c.p.p., comma 2, da ritenersi prevalente per la sua specificità sulla generale disposizione di cui all'art.127 c.p.p., comma 4, è giustificata dalla rilevanza del giudizio camerale di appello avverso sentenze pronunciate in giudizio abbreviato, implicante, come nella specie, la decisione di questioni inerenti alla colpevolezza ed al trattamento sanzionatolo dell'imputato. Detto indirizzo appare, inoltre, conforme ai principi del giusto processo sanciti dall'art. 111 Cost., dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dall'art. 14, comma 2, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009